Sentenza 1 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 01/07/2022, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/07/2022
N. 01129/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00656/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 656 del 2017, proposto da
Curatela del Fallimento della Jonia Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Eros Capraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Fama S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Zacà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Cezzi, con domicilio eletto presso lo studio Sergio Limongelli in Lecce, via IV Novembre, 41;
per l'annullamento
della Determina del Dirigente dell'Area delle Politiche Territoriali - Unità Operativa n. 10 - Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive del Comune di Gallipoli del 9 marzo 2017, prot. n. 0011714, con cui viene disposto il diniego al permesso a costruire presentato dalla Jonia Costruzioni s.r.l. per modifica e cambio di destinazione d'uso a piano quarto di locali (sottotetti) destinati a volumi tecnici (P.E. n. 162/2016), nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 giugno 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente – titolare di permesso di costruire n. 7170/04, rilasciato dal Comune di Gallipoli per la demolizione e ricostruzione di un edificio per civili abitazioni, negozi e box auto sito in Gallipoli tra le vie Filomarini, Castriota, Cordova e Lungomare Galilei – ha impugnato la nota prot. n. 0011714/17, con la quale il civico ente ha rigettato la richiesta di modifica e cambio di destinazione d’uso al quarto piano di locali destinati a volumi tecnici.
A sostegno del ricorso, essa ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione dell’art. 2 L.R. 15 novembre 2007, n. 33, e della Circolare Regionale n. 1 del 2009. Eccesso di potere.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Gallipoli ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 23.6.2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4- bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso, in relazione ai dedotti motivi di gravame, è infondato.
L’Amministrazione ha posto la seguente motivazione a fondamento del diniego: “ le volumetrie di cui si chiede il recupero ai sensi della L.R. n. 33/07 costituiscono pertinenze coperte di alloggi residenziali per le quali non è applicabile la norma richiesta, in quanto non sono previste tra le tipoligia edilizie possibili di recupero indicate nell’art. 2 (definizioni) della stessa L.R. n. 33/2007 ”.
Dunque, l’Amministrazione ha qualificato come pertinenze i volumi tecnici di che trattasi, trattandosi di elementi a servizio del bene principale.
3. Sul punto, la ricorrente deduce che trattasi di sottotetti, come tali ammessi al recupero ai sensi della L.R. n. 33/17.
Senonché, nella relazione tecnica allegata alla SCIA presentata in data 2.5.2016 si parla indifferentemente sia di sottotetti, sia di volumi tecnici, quasi che le due definizioni siano tra di loro equivalenti. Così, però, non è, posto che solo per i sottotetti è consentito il recupero edilizio.
4. In particolare, ai sensi dell’art. 2 L.R. n. 33/07, per sottotetti si intendono: “ i locali sovrastanti l'ultimo piano degli edifici o di sue parti, compresi nella sagoma di copertura, che non siano stati computati all'atto del rilascio del titolo abilitativo (concessione edilizia e/o permesso di costruire) come volume residenziale ”.
Orbene, nel caso in esame, la ricorrente non ha provato la sussistenza dei presupposti normativamente richiesti ai fini della qualificazione dell’area in esame in termini di “sottotetti”, essendo la suddetta relazione tecnica ambigua sul punto.
5. A ciò aggiungasi altresì che anche in sede di ricorso introduttivo la ricorrente discorre ora di volumi tecnici, ora di sottotetti, non consentendo di comprendere se si versi nell’una ovvero nell’altra fattispecie.
Per tali ragioni, non essendo stata provata la natura di “sottotetto” dell’area in esame, del tutto legittimamente l’Amministrazione ha escluso il rilascio del chiesto titolo.
6. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
7. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO