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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 7239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7239 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 14/10/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 15187 del ruolo gen. dell'anno 2024 (causa riunita r.g.26303/2024)
TRA
, , di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall' avv.to Roberto Persona_1
Avallone presso il quale elettivamente domiciliano;
ricorrenti
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso cui elettivamente domicilia;
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati in data 28.06.2024 e in data 02.12.2024 successivamente riuniti per identità di questioni, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno dedotto di essere eredi del de cuius ; hanno rappresentato che il predetto è stato dipendente del Persona_1
sin dal 26/04/1984 ed Controparte_2 ha prestato servizio dal 21/05/1985 come assistente capo della polizia penitenziaria presso la casa circondariale femminile di Pozzuoli;
che lo stesso, in data 26/02/2010 recandosi presso gli uffici della direzione della di Pozzuoli per partecipare in attività di servizio Pt_5 al corso di formazione “il benessere progettato”, è stato raggiunto da sconosciuti che a seguito di colluttazione hanno esploso 3 colpi di pistola: uno alla spalla sinistra, uno all'avambraccio sinistro, ed un altro in regione mammaria sinistra risultato essere quello mortale;
che il Tribunale di Napoli, Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari, ha incardinato il procedimento R.G. 511796/2010 verso ignoti, per la verifica di eventuali responsabili, procedimento conclusosi con l'archiviazione; che l'esame autoptico operato dal perito Dott. ha evidenziato il decesso quale conseguenza diretta dello Persona_2 shock emorragico provocato da un colpo d'arma da fuoco a carica unica e canna corta nel pericardio, in assenza di patologie pregresse degne di rilievo ai fini dell'evento morte;
di aver inoltrato in data 26/05/2021-22/10/2021 domanda al competente per il CP_1 riconoscimento di tutti i benefici previsti dalla normativa vigente per i familiari delle vittime del dovere;
di aver ricevuto in data 27/05/2021 dalla Prefettura di Napoli, con protocollo in uscita n.0164494, tutta la documentazione del fascicolo per i successivi adempimenti;
di aver inoltrato, in data 21/03/2022 in assenza di riscontro concreto, istanza di accesso agli atti legge 241-1990; di aver ricevuto dal convenuto in data 05/05/2022 una CP_1 comunicazione di chiusura del procedimento, per assenza di ulteriore documentazione;
di aver altresì ricevuto dal resistente, in data 15/06/2022, una pec con cui è stato comunicato che l'istanza inoltrata in data 14 maggio 2021, è improcedibile in quanto tardiva, essendo stata presentata oltre il termine decennale di prescrizione di cui all'articolo 2946 del codice civile, in combinato disposto con gli articoli 2934 e 2935 c.c., rispetto all'evento verificatosi il 26 febbraio 2010.
Tanto premesso, rappresentando il loro diritto ad ottenere i benefici richiesti, evidenziando altresì che la condizione di vittima del dovere costituisce uno status con conseguente imprescrittibilità, hanno concluso , nel giudizio recante r.g. n. 15187/24, chiedendo “In linea principale atteso il riconoscimento del decesso del sig. quale Persona_1 conseguenza diretta dello shock emorragico provocato da un colpo d'arma da fuoco nel mentre si recava presso gli uffici della direzione della di Pozzuoli per partecipare in Pt_5 attività di servizio al corso di formazione “il benessere progettato”:
1)Dichiarare ed accertare lo status di vittima del dovere (o soggetto equiparato) , di guisa dichiarare il diritto in favore degli stessi a tutti i benefici consequenziali, previsti e disciplinati ai sensi dell'art.1 c. 563/564 L. 266/05; D.P.R 243/2006; Legge 104 del 2006; D.P.R. 30 ottobre 2009 n.181 e succ. mod. ed int. , e/o comunque di tutti i benefici ,ciascuno per quanto di competenza e ragione, oltre accessori come per legge.
In linea subordinata qualora l'Ill.mo Sig. Giudice adito ritenesse necessario, ordinare
l'acquisizione del fascicolo del proc. N.511796/2010 Tribunale di Napoli Uff. del giudice delle indagini preliminari e/o disporre l'ammissione dei mezzi istruttori che dovesse ritenere necessari ed opportuni. 2) In ogni caso condannare il in persona del Controparte_1
Ministro in carica p.t. al riconoscimento in favore degli odierni ricorrenti di tutti i diritti e benefici consequenziali collegati all'accertamento dello status di vittime del dovere (o soggetto equiparato).
3) Condannare il in persona del in carica pro tempore al Controparte_1 CP_3 pagamento in favore degli odierni ricorrenti di tutte le somme previste e disciplinate quale conseguenza del riconoscimento dello status di vittima del dovere (o soggetto equiparato),
a ciascuno per quanto di competenza e di ragione.” Spese vinte;
nel giudizio recante r.g. n.
2603/24 chiedendo “ In linea principale atteso il riconoscimento del decesso del sig.
quale conseguenza diretta dello shock emorragico provocato da un colpo Persona_1
d'arma da fuoco nel mentre si recava presso gli uffici della direzione della di Pozzuoli Pt_5 per partecipare in attività di servizio al corso di formazione “il benessere progettato”:
1)Dichiarare ed accertare lo status di vittima del dovere (o soggetto equiparato) , di guisa dichiarare il diritto in favore degli stessi a tutti i benefici consequenziali:
- Assegno vitalizio mensili, soggetto a perequazione annua, a tutti i superstiti, ivi compresi - dall'1.1.2008 - i figli maggiorenni, ed agli infortunati con invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa. Pensione Privilegiata ed all'equo Indennizzo Spettanti alle Vittime.
- Revisione delle percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate, antecedentemente al 26.8.2004, secondo le previgenti disposizioni e loro rivalutazione, per eventuale intercorso aggravamento fisico e per riconoscimento del danno biologico e morale.
- Esenzione dal pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria.
- Riconoscimento del diritto all' assistenza psicologica a carico dello Stato. - Beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta (ivi incluso l'IRPEF). - Diritto al collocamento obbligatorio a favore delle vittime, nonché del coniuge, dei figli e dei fratelli conviventi a carico superstiti. Borse di studio, esenti da imposizione L. n. 407/98, art. 4 fiscale, in favore delle vittime, dei figli e degli orfani, per ogni anno di scuola elementare, secondaria e di corso universitario. Dall'
1.l2.2007:
- Speciale elargizione di €. 200.000, soggetta a rivalutazione automatica, per i superstiti aventi diritto ovvero per i soggetti con invalidità permanente non inferiore all'80%. - Speciale elargizione di €. 2.000, per punto percentuale di invalidità, in favore degli infortunati, ivi compresi I soggetti "equiparati". Dall' 1.1.2008:
- Attribuzione in via generalizzata dello speciale assegno vitalizio, non reversibile, di €.
1.033 mensili, soggetto a perequazione automatica, a tutti i superstiti, ivi compresi i figli maggiorenni, ed agli infortunati, con invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa.
- Attribuzione in via generalizzata di due annualità di pensione, comprensive di tredicesima mensilità, in favore dei superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità, in caso di decesso.
(RIFERIMENTI NORMA TIVI d: art.1 c. 563/564 L. 266/05; D.P.R 243/2006; Legge 104 del
2006; D.P.R. 30 ottobre 2009 n.181 e succ. mod. ed int.L. n. 407/98, art. 2, comma I D.P.R.
n. 243/2006, art. 4, comma l , lett. b), n. 1 L. n. 206/2004, art. 6, comma l D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma l , lett. c), n. 1 L. n. 302/1990, art. 15 D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma l , lett. a), n. 2 • L. n. 206/2004, art. 6, comma 2 D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma l , lett. c),
n. 2 L. n. 206/2004, art. 8 D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma l , lett. c), n. 3 L. n. 407/98, art.
l, comma 2 )
(L. n. 466/1980, artt. 2 .e 3 L.n.629/ 1973, art.3 L. n. 308/1981 , art.5 L. n. 302/1990, artt. 2
e 8 D.L. n. 159/2007, art. 34, comma 1, convertito dalla L. n. 22212007 L. n. 20612004, art.
5, comma 1 D.P.R. 243/2006, art. 4, comma l , lett. a), n. 1 D.L. n. 159/2007, art. 34, comma
1, convertito dalla L. n. 22212007 L. n. 24412007, art. 2, comma 105 (legge finanziaria per il 2008) L. n. 407/1998, art. 2, novellato dal D.L. n. 70/2011 , convertito dalla L. n. 106/20 Il
( •• ) L. n. 24412007, art. 2, comma 105 (legge finanziaria per il 2008) ed in ogni caso a tutti i benefici previsti dalle norme vigenti ,ciascuno per quanto di competenza e ragione, oltre accessori come per legge.
In linea subordinata qualora l'Ill.mo Sig. Giudice adito ritenesse necessario, ordinare
l'acquisizione del fascicolo del proc. N.511796/2010 Tribunale di Napoli Uff. del giudice delle indagini preliminari e/o disporre l'ammissione dei mezzi istruttori che dovesse ritenere necessari ed opportuni.
2) In ogni caso condannare il in persona del Ministro in carica p.t. al Controparte_1 riconoscimento in favore degli odierni ricorrenti di tutti i diritti e benefici consequenziali collegati all'accertamento dello status di vittima del dovere (o soggetto equiparato):
- Assegno vitalizio mensili, soggetto a perequazione annua, a tutti i superstiti, ivi compresi - dall'1.1.2008 - i figli maggiorenni, ed agli infortunati con invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa. Pensione Privilegiata ed all'equo Indennizzo Spettanti alle Vittime.
- Revisione delle percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate, antecedentemente al 26.8.2004, secondo le previgenti disposizioni e loro rivalutazione, per eventuale intercorso aggravamento fisico e per riconoscimento del danno biologico e morale.
- Esenzione dal pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria
- Riconoscimento del diritto all' assistenza psicologica a carico dello Stato. - Beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta (ivi incluso l'IRPEF). - Diritto al collocamento obbligatorio a favore delle vittime, nonché del coniuge, dei figli e dei fratelli conviventi a carico superstiti.
- Borse di studio, esenti da imposizione L. n. 407/98, art. 4 fiscale, in favore delle vittime, dei figli e degli orfani, per ogni anno di scuola elementare, secondaria e di corso universitario. Dall' 1.l2.2007:
- Speciale elargizione di €. 200.000, soggetta a rivalutazione automatica, per i superstiti aventi diritto ovvero per i soggetti con invalidità permanente non inferiore all'80%.
- Speciale elargizione di €. 2.000, per punto percentuale di invalidità, in favore degli infortunati, ivi compresi I soggetti "equiparati". Dall' 1.1.2008:
- Attribuzione in via generalizzata dello speciale assegno vitalizio, non reversibile, di €.
1.033 mensili, soggetto a perequazione automatica, a tutti i superstiti, ivi compresi i figli maggiorenni, ed agli infortunati, con invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa.
- Attribuzione in via generalizzata di due annualità di pensione, comprensive di tredicesima mensilità, in favore dei superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità, in caso di decesso.
(RIFERIMENTI NORMA TIVI d: art.1 c. 563/564 L. 266/05; D.P.R 243/2006; Legge 104 del
2006; D.P.R. 30 ottobre 2009 n.181 e succ. mod. ed int.L. n. 407/98, art. 2, comma I D.P.R.
n. 243/2006, art. 4, comma l , lett. b), n. 1 L. n. 206/2004, art. 6, comma l D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma l , lett. c), n. 1 L. n. 302/1990, art. 15 D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma l , lett. a), n. 2 • L. n. 206/2004, art. 6, comma 2 D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma l , lett. c),
n. 2 L. n. 206/2004, art. 8 D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma l , lett. c), n. 3 L. n. 407/98, art.
l, comma 2 ) (L. n. 466/1980, artt. 2 .e 3 L.n.629/ 1973, art.3 L. n. 308/1981 , art.5 L. n. 302/1990, artt. 2
e 8 D.L. n. 159/2007, art. 34, comma 1, convertito dalla L. n. 22212007 L. n. 20612004, art.
5, comma 1 D.P.R. 243/2006, art. 4, comma l , lett. a), n. 1 D.L. n. 159/2007, art. 34, comma
1, convertito dalla L. n. 22212007 L. n. 24412007, art. 2, comma 105 (legge finanziaria per il 2008) L. n. 407/1998, art. 2, novellato dal D.L. n. 70/2011 , convertito dalla L. n. 106/20 Il
( •• ) L. n. 24412007, art. 2, comma 105 (legge finanziaria per il 2008) ed in ogni caso a tutti i benefici previsti dalle norme vigenti ,ciascuno per quanto di competenza e ragione, oltre accessori come per legge.
3) Condannare il in persona del in carica pro tempore al Controparte_1 CP_3 pagamento in favore degli odierni ricorrenti di tutte le somme previste e disciplinate quale conseguenza del riconoscimento dello status di vittima del dovere (o soggetto equiparato),
a ciascuno per quanto di competenza e di ragione.”
Nel resistere alla domanda il convenuto ne ha dedotto Controparte_1
l'infondatezza in fatto ed in diritto concludendo per l'integrale rigetto.
Ha preliminarmente rilevato la prescrizione del diritto azionato, considerato che gli eventi per i quali è stata avanzata la richiesta sarebbero occorsi il 26.2.2010 e che la domanda è stata presentata in data 14.5.2021 ; ha invero precisato che i singoli ratei degli assegni vitalizi e le singole prestazioni periodiche spettanti alle vittime del dovere presuppongono un diritto già in essere e riconosciuto;
che dunque, nel caso in esame, si è prescritto il diritto stesso alla percezione degli assegni vitalizi unitariamente considerati e il diritto alle ulteriori prestazioni economiche sempre unitariamente considerate, come si è prescritto il diritto alla speciale elargizione per non avere, parte ricorrente, esperito l'azione giudiziaria nei termini prescrizionali previsti.
Ha poi evidenziato l'inammissibilità della domanda giudiziale considerato che , se il diritto preteso è soggetto a prescrizione - come nel caso specifico dei diritti a contenuto patrimoniale spettanti alle vittime del dovere - la domanda giudiziale tesa al suo accertamento sarà ammissibile solo fino a quando non sia decorso il termine di prescrizione, oltre quel momento l'attore non potrebbe conseguire alcun vantaggio concreto e, pertanto, la domanda proposta con l'odierno giudizio è inammissibile per difetto di interesse, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., concludendo per l'integrale rigetto.
Con successiva memoria difensiva integrativa, depositata nel giudizio r.g. 15187/2024, il convenuto ha evidenziato come l'evento descritto dalla parte ricorrente, non CP_1 rientra tra le circostanze rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1 co.563 e 564 l.266\2005, chiarendo che il raggiungimento del posto di lavoro, non è ricompreso tra le attività di istituto tipizzate dalla normativa che qui occupa;
ha evidenziato che, dalle circostanze descritte nel ricorso, emerge che il de cuius fosse libero dal servizio e si stesse recando al lavoro, quindi ancora non impegnato in alcuna attività di istituto;
ha infine rilevato la genericità della domanda atteso che, parte ricorrente, si è limitata a chiedere genericamente la concessione dei benefici connessi allo status di vittima del dovere, senza specificarne la tipologia.
*****
Preliminarmente occorre riportare il quadro normativo di riferimento.
La legge 266/2005 (finanziaria 2006) all'art. 1, commi 563, 564 e 565, recita:
(comma 563 )
“Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto
1980, n. 466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità .
(comma 564)
“Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.”
(comma 565)
“Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.” In attuazione della riportata prescrizione normativa, con DPR 243/2006 è stato emesso il
“Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 205, n. 266” che, all'art. 1, comma 1, prevede:
“1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto
1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e3 agosto 2004, n. 206;
b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.”
Nel solco della giurisprudenza di legittimità e, le Sezioni Unite di questa Corte hanno già chiarito che esse istituiscono "un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi", il quale "non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ma "si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio" (così Cass. S.U. n. 23300 del 2016, in motivazione, testualmente ripresa da Cass. S.U. n. 22753 del 2018).
Si tratta quindi di provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica amministrazione, abbiano prestato un servizio a beneficio della collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi: e dunque, come può senz'altro aggiungersi in relazione alle fattispecie espressamente tipizzate dalla lettera dei commi 563 e 564 dell'art. 1, I. n. 266/2005, di un servizio che a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività
(art. 2 Cost.).( v. Cass 17440/2022)
La ratio della normativa richiamata va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n. 29204 del 2021).
Con il ricorso in esame è stato chiesto il riconoscimento del decesso del sig. Per_1
quale conseguenza diretta dello shock emorragico provocato da un colpo d'arma da
[...] fuoco nel mentre si recava presso gli uffici della direzione della di Pozzuoli per Pt_5 partecipare in attività di servizio al corso di formazione “il benessere progettato”
Risulta di evidenza la lacunosità in punto di fatto e di diritto dell'atto introduttivo, CP_4 che presenta delle oggettive carenze assertive e asseverative.
Ed infatti nulla è stato allegato prima ancora che provato circa la sussistenza nel caso di specie delle condizioni che possano indurre a ritenere che il dante causa dei ricorrenti possa essere qualificato, ai sensi di legge, come 'vittima del dovere'.
Sicuramente non ai sensi del riportato comma 563, in quanto l'episodio sinteticamente riportato in ricorso non è in alcun modo riconducibile ad una delle ipotesi descritte nelle lettere da a) ad f) della norma.
Né può ipotizzarsi – anche per l'assoluta assenza di allegazioni fattuali sul punto - che il sia stato ferito in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, Persona_1 autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata allo stesso;
né che le condizioni ambientali od operative fossero quelle implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Per come risulta dagli atti di causa il non era in servizio al momento Per_1 dell'aggressione. Né può essere presa in seria considerazione – al fine che qui interessa – la circostanza che in quel giorno fosse prevista la sua partecipazione al corso di formazione
“il benessere progettato”. La circostanza è infatti irrilevante sotto un duplice profilo. In primo luogo perché non è dato comprendere – anche per l'assenza di allegazioni fattuali sul punto – che rapporto ci sia tra le circostanze di tempo e di luogo in presenza delle quali il è stato sparato e CP_5 quelle in cui avrebbe dovuto partecipare al corso in questione, posto che, per come emerge dagli atti di causa, il predetto è stato attinto da colpi di arma da fuoco tra le 5.20 e le 5,30 del mattino in prossimità dell'abitazione della sorella, presso la quale lo stesso temporaneamente abitava ed è stato ritrovato accanto alla propria autovettura ( cfr richiesta di archiviazione Procura della repubblica di Napoli)
In secondo luogo e in ogni caso, nella fattispecie manca del tutto il sopravvenire di circostanze straordinarie e di fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto ( cfr
Cass 34299/ 2024)
I ricorrenti a tale riguardo non hanno allegato alcuna circostanza che, se provata, possa condurre ad una siffatta ricostruzione della dinamica dei fatti.
Di contro, le ipotesi investigative che sono state approfondite nel corso delle indagini preliminari sono state ricollegate esclusivamente all'ambiente familiare e a quello lavorativo del proprio per le condizioni di tempo di luogo in cui è avvenuto l'omicidio e per CP_5 il vissuto della vittima (cfr richiesta di archiviazione Procura della repubblica di Napoli) .
In definitiva, considerato che il non era in servizio e, soprattutto, che non è stato CP_5 esposto a rischi qualificati, ossia maggiori in rapporto alle ordinarie condizioni dei suoi compiti, nel caso di specie deve assolutamente escludersi la sussistenza dello status di
'vittima del dovere' secondo la definizione della legge e dei principi interpretativi fissati dalla giurisprudenza.
Il ricorso pertanto va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso b) condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di giustizia che si liquidano in complessivi € 3.000,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge
Il giudice del lavoro
( dott. Ada Bonfiglio)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 14/10/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 15187 del ruolo gen. dell'anno 2024 (causa riunita r.g.26303/2024)
TRA
, , di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall' avv.to Roberto Persona_1
Avallone presso il quale elettivamente domiciliano;
ricorrenti
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso cui elettivamente domicilia;
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati in data 28.06.2024 e in data 02.12.2024 successivamente riuniti per identità di questioni, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno dedotto di essere eredi del de cuius ; hanno rappresentato che il predetto è stato dipendente del Persona_1
sin dal 26/04/1984 ed Controparte_2 ha prestato servizio dal 21/05/1985 come assistente capo della polizia penitenziaria presso la casa circondariale femminile di Pozzuoli;
che lo stesso, in data 26/02/2010 recandosi presso gli uffici della direzione della di Pozzuoli per partecipare in attività di servizio Pt_5 al corso di formazione “il benessere progettato”, è stato raggiunto da sconosciuti che a seguito di colluttazione hanno esploso 3 colpi di pistola: uno alla spalla sinistra, uno all'avambraccio sinistro, ed un altro in regione mammaria sinistra risultato essere quello mortale;
che il Tribunale di Napoli, Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari, ha incardinato il procedimento R.G. 511796/2010 verso ignoti, per la verifica di eventuali responsabili, procedimento conclusosi con l'archiviazione; che l'esame autoptico operato dal perito Dott. ha evidenziato il decesso quale conseguenza diretta dello Persona_2 shock emorragico provocato da un colpo d'arma da fuoco a carica unica e canna corta nel pericardio, in assenza di patologie pregresse degne di rilievo ai fini dell'evento morte;
di aver inoltrato in data 26/05/2021-22/10/2021 domanda al competente per il CP_1 riconoscimento di tutti i benefici previsti dalla normativa vigente per i familiari delle vittime del dovere;
di aver ricevuto in data 27/05/2021 dalla Prefettura di Napoli, con protocollo in uscita n.0164494, tutta la documentazione del fascicolo per i successivi adempimenti;
di aver inoltrato, in data 21/03/2022 in assenza di riscontro concreto, istanza di accesso agli atti legge 241-1990; di aver ricevuto dal convenuto in data 05/05/2022 una CP_1 comunicazione di chiusura del procedimento, per assenza di ulteriore documentazione;
di aver altresì ricevuto dal resistente, in data 15/06/2022, una pec con cui è stato comunicato che l'istanza inoltrata in data 14 maggio 2021, è improcedibile in quanto tardiva, essendo stata presentata oltre il termine decennale di prescrizione di cui all'articolo 2946 del codice civile, in combinato disposto con gli articoli 2934 e 2935 c.c., rispetto all'evento verificatosi il 26 febbraio 2010.
Tanto premesso, rappresentando il loro diritto ad ottenere i benefici richiesti, evidenziando altresì che la condizione di vittima del dovere costituisce uno status con conseguente imprescrittibilità, hanno concluso , nel giudizio recante r.g. n. 15187/24, chiedendo “In linea principale atteso il riconoscimento del decesso del sig. quale Persona_1 conseguenza diretta dello shock emorragico provocato da un colpo d'arma da fuoco nel mentre si recava presso gli uffici della direzione della di Pozzuoli per partecipare in Pt_5 attività di servizio al corso di formazione “il benessere progettato”:
1)Dichiarare ed accertare lo status di vittima del dovere (o soggetto equiparato) , di guisa dichiarare il diritto in favore degli stessi a tutti i benefici consequenziali, previsti e disciplinati ai sensi dell'art.1 c. 563/564 L. 266/05; D.P.R 243/2006; Legge 104 del 2006; D.P.R. 30 ottobre 2009 n.181 e succ. mod. ed int. , e/o comunque di tutti i benefici ,ciascuno per quanto di competenza e ragione, oltre accessori come per legge.
In linea subordinata qualora l'Ill.mo Sig. Giudice adito ritenesse necessario, ordinare
l'acquisizione del fascicolo del proc. N.511796/2010 Tribunale di Napoli Uff. del giudice delle indagini preliminari e/o disporre l'ammissione dei mezzi istruttori che dovesse ritenere necessari ed opportuni. 2) In ogni caso condannare il in persona del Controparte_1
Ministro in carica p.t. al riconoscimento in favore degli odierni ricorrenti di tutti i diritti e benefici consequenziali collegati all'accertamento dello status di vittime del dovere (o soggetto equiparato).
3) Condannare il in persona del in carica pro tempore al Controparte_1 CP_3 pagamento in favore degli odierni ricorrenti di tutte le somme previste e disciplinate quale conseguenza del riconoscimento dello status di vittima del dovere (o soggetto equiparato),
a ciascuno per quanto di competenza e di ragione.” Spese vinte;
nel giudizio recante r.g. n.
2603/24 chiedendo “ In linea principale atteso il riconoscimento del decesso del sig.
quale conseguenza diretta dello shock emorragico provocato da un colpo Persona_1
d'arma da fuoco nel mentre si recava presso gli uffici della direzione della di Pozzuoli Pt_5 per partecipare in attività di servizio al corso di formazione “il benessere progettato”:
1)Dichiarare ed accertare lo status di vittima del dovere (o soggetto equiparato) , di guisa dichiarare il diritto in favore degli stessi a tutti i benefici consequenziali:
- Assegno vitalizio mensili, soggetto a perequazione annua, a tutti i superstiti, ivi compresi - dall'1.1.2008 - i figli maggiorenni, ed agli infortunati con invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa. Pensione Privilegiata ed all'equo Indennizzo Spettanti alle Vittime.
- Revisione delle percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate, antecedentemente al 26.8.2004, secondo le previgenti disposizioni e loro rivalutazione, per eventuale intercorso aggravamento fisico e per riconoscimento del danno biologico e morale.
- Esenzione dal pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria.
- Riconoscimento del diritto all' assistenza psicologica a carico dello Stato. - Beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta (ivi incluso l'IRPEF). - Diritto al collocamento obbligatorio a favore delle vittime, nonché del coniuge, dei figli e dei fratelli conviventi a carico superstiti. Borse di studio, esenti da imposizione L. n. 407/98, art. 4 fiscale, in favore delle vittime, dei figli e degli orfani, per ogni anno di scuola elementare, secondaria e di corso universitario. Dall'
1.l2.2007:
- Speciale elargizione di €. 200.000, soggetta a rivalutazione automatica, per i superstiti aventi diritto ovvero per i soggetti con invalidità permanente non inferiore all'80%. - Speciale elargizione di €. 2.000, per punto percentuale di invalidità, in favore degli infortunati, ivi compresi I soggetti "equiparati". Dall' 1.1.2008:
- Attribuzione in via generalizzata dello speciale assegno vitalizio, non reversibile, di €.
1.033 mensili, soggetto a perequazione automatica, a tutti i superstiti, ivi compresi i figli maggiorenni, ed agli infortunati, con invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa.
- Attribuzione in via generalizzata di due annualità di pensione, comprensive di tredicesima mensilità, in favore dei superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità, in caso di decesso.
(RIFERIMENTI NORMA TIVI d: art.1 c. 563/564 L. 266/05; D.P.R 243/2006; Legge 104 del
2006; D.P.R. 30 ottobre 2009 n.181 e succ. mod. ed int.L. n. 407/98, art. 2, comma I D.P.R.
n. 243/2006, art. 4, comma l , lett. b), n. 1 L. n. 206/2004, art. 6, comma l D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma l , lett. c), n. 1 L. n. 302/1990, art. 15 D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma l , lett. a), n. 2 • L. n. 206/2004, art. 6, comma 2 D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma l , lett. c),
n. 2 L. n. 206/2004, art. 8 D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma l , lett. c), n. 3 L. n. 407/98, art.
l, comma 2 )
(L. n. 466/1980, artt. 2 .e 3 L.n.629/ 1973, art.3 L. n. 308/1981 , art.5 L. n. 302/1990, artt. 2
e 8 D.L. n. 159/2007, art. 34, comma 1, convertito dalla L. n. 22212007 L. n. 20612004, art.
5, comma 1 D.P.R. 243/2006, art. 4, comma l , lett. a), n. 1 D.L. n. 159/2007, art. 34, comma
1, convertito dalla L. n. 22212007 L. n. 24412007, art. 2, comma 105 (legge finanziaria per il 2008) L. n. 407/1998, art. 2, novellato dal D.L. n. 70/2011 , convertito dalla L. n. 106/20 Il
( •• ) L. n. 24412007, art. 2, comma 105 (legge finanziaria per il 2008) ed in ogni caso a tutti i benefici previsti dalle norme vigenti ,ciascuno per quanto di competenza e ragione, oltre accessori come per legge.
In linea subordinata qualora l'Ill.mo Sig. Giudice adito ritenesse necessario, ordinare
l'acquisizione del fascicolo del proc. N.511796/2010 Tribunale di Napoli Uff. del giudice delle indagini preliminari e/o disporre l'ammissione dei mezzi istruttori che dovesse ritenere necessari ed opportuni.
2) In ogni caso condannare il in persona del Ministro in carica p.t. al Controparte_1 riconoscimento in favore degli odierni ricorrenti di tutti i diritti e benefici consequenziali collegati all'accertamento dello status di vittima del dovere (o soggetto equiparato):
- Assegno vitalizio mensili, soggetto a perequazione annua, a tutti i superstiti, ivi compresi - dall'1.1.2008 - i figli maggiorenni, ed agli infortunati con invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa. Pensione Privilegiata ed all'equo Indennizzo Spettanti alle Vittime.
- Revisione delle percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate, antecedentemente al 26.8.2004, secondo le previgenti disposizioni e loro rivalutazione, per eventuale intercorso aggravamento fisico e per riconoscimento del danno biologico e morale.
- Esenzione dal pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria
- Riconoscimento del diritto all' assistenza psicologica a carico dello Stato. - Beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta (ivi incluso l'IRPEF). - Diritto al collocamento obbligatorio a favore delle vittime, nonché del coniuge, dei figli e dei fratelli conviventi a carico superstiti.
- Borse di studio, esenti da imposizione L. n. 407/98, art. 4 fiscale, in favore delle vittime, dei figli e degli orfani, per ogni anno di scuola elementare, secondaria e di corso universitario. Dall' 1.l2.2007:
- Speciale elargizione di €. 200.000, soggetta a rivalutazione automatica, per i superstiti aventi diritto ovvero per i soggetti con invalidità permanente non inferiore all'80%.
- Speciale elargizione di €. 2.000, per punto percentuale di invalidità, in favore degli infortunati, ivi compresi I soggetti "equiparati". Dall' 1.1.2008:
- Attribuzione in via generalizzata dello speciale assegno vitalizio, non reversibile, di €.
1.033 mensili, soggetto a perequazione automatica, a tutti i superstiti, ivi compresi i figli maggiorenni, ed agli infortunati, con invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa.
- Attribuzione in via generalizzata di due annualità di pensione, comprensive di tredicesima mensilità, in favore dei superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità, in caso di decesso.
(RIFERIMENTI NORMA TIVI d: art.1 c. 563/564 L. 266/05; D.P.R 243/2006; Legge 104 del
2006; D.P.R. 30 ottobre 2009 n.181 e succ. mod. ed int.L. n. 407/98, art. 2, comma I D.P.R.
n. 243/2006, art. 4, comma l , lett. b), n. 1 L. n. 206/2004, art. 6, comma l D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma l , lett. c), n. 1 L. n. 302/1990, art. 15 D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma l , lett. a), n. 2 • L. n. 206/2004, art. 6, comma 2 D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma l , lett. c),
n. 2 L. n. 206/2004, art. 8 D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma l , lett. c), n. 3 L. n. 407/98, art.
l, comma 2 ) (L. n. 466/1980, artt. 2 .e 3 L.n.629/ 1973, art.3 L. n. 308/1981 , art.5 L. n. 302/1990, artt. 2
e 8 D.L. n. 159/2007, art. 34, comma 1, convertito dalla L. n. 22212007 L. n. 20612004, art.
5, comma 1 D.P.R. 243/2006, art. 4, comma l , lett. a), n. 1 D.L. n. 159/2007, art. 34, comma
1, convertito dalla L. n. 22212007 L. n. 24412007, art. 2, comma 105 (legge finanziaria per il 2008) L. n. 407/1998, art. 2, novellato dal D.L. n. 70/2011 , convertito dalla L. n. 106/20 Il
( •• ) L. n. 24412007, art. 2, comma 105 (legge finanziaria per il 2008) ed in ogni caso a tutti i benefici previsti dalle norme vigenti ,ciascuno per quanto di competenza e ragione, oltre accessori come per legge.
3) Condannare il in persona del in carica pro tempore al Controparte_1 CP_3 pagamento in favore degli odierni ricorrenti di tutte le somme previste e disciplinate quale conseguenza del riconoscimento dello status di vittima del dovere (o soggetto equiparato),
a ciascuno per quanto di competenza e di ragione.”
Nel resistere alla domanda il convenuto ne ha dedotto Controparte_1
l'infondatezza in fatto ed in diritto concludendo per l'integrale rigetto.
Ha preliminarmente rilevato la prescrizione del diritto azionato, considerato che gli eventi per i quali è stata avanzata la richiesta sarebbero occorsi il 26.2.2010 e che la domanda è stata presentata in data 14.5.2021 ; ha invero precisato che i singoli ratei degli assegni vitalizi e le singole prestazioni periodiche spettanti alle vittime del dovere presuppongono un diritto già in essere e riconosciuto;
che dunque, nel caso in esame, si è prescritto il diritto stesso alla percezione degli assegni vitalizi unitariamente considerati e il diritto alle ulteriori prestazioni economiche sempre unitariamente considerate, come si è prescritto il diritto alla speciale elargizione per non avere, parte ricorrente, esperito l'azione giudiziaria nei termini prescrizionali previsti.
Ha poi evidenziato l'inammissibilità della domanda giudiziale considerato che , se il diritto preteso è soggetto a prescrizione - come nel caso specifico dei diritti a contenuto patrimoniale spettanti alle vittime del dovere - la domanda giudiziale tesa al suo accertamento sarà ammissibile solo fino a quando non sia decorso il termine di prescrizione, oltre quel momento l'attore non potrebbe conseguire alcun vantaggio concreto e, pertanto, la domanda proposta con l'odierno giudizio è inammissibile per difetto di interesse, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., concludendo per l'integrale rigetto.
Con successiva memoria difensiva integrativa, depositata nel giudizio r.g. 15187/2024, il convenuto ha evidenziato come l'evento descritto dalla parte ricorrente, non CP_1 rientra tra le circostanze rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1 co.563 e 564 l.266\2005, chiarendo che il raggiungimento del posto di lavoro, non è ricompreso tra le attività di istituto tipizzate dalla normativa che qui occupa;
ha evidenziato che, dalle circostanze descritte nel ricorso, emerge che il de cuius fosse libero dal servizio e si stesse recando al lavoro, quindi ancora non impegnato in alcuna attività di istituto;
ha infine rilevato la genericità della domanda atteso che, parte ricorrente, si è limitata a chiedere genericamente la concessione dei benefici connessi allo status di vittima del dovere, senza specificarne la tipologia.
*****
Preliminarmente occorre riportare il quadro normativo di riferimento.
La legge 266/2005 (finanziaria 2006) all'art. 1, commi 563, 564 e 565, recita:
(comma 563 )
“Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto
1980, n. 466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità .
(comma 564)
“Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.”
(comma 565)
“Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.” In attuazione della riportata prescrizione normativa, con DPR 243/2006 è stato emesso il
“Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 205, n. 266” che, all'art. 1, comma 1, prevede:
“1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto
1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e3 agosto 2004, n. 206;
b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.”
Nel solco della giurisprudenza di legittimità e, le Sezioni Unite di questa Corte hanno già chiarito che esse istituiscono "un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi", il quale "non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ma "si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio" (così Cass. S.U. n. 23300 del 2016, in motivazione, testualmente ripresa da Cass. S.U. n. 22753 del 2018).
Si tratta quindi di provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica amministrazione, abbiano prestato un servizio a beneficio della collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi: e dunque, come può senz'altro aggiungersi in relazione alle fattispecie espressamente tipizzate dalla lettera dei commi 563 e 564 dell'art. 1, I. n. 266/2005, di un servizio che a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività
(art. 2 Cost.).( v. Cass 17440/2022)
La ratio della normativa richiamata va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n. 29204 del 2021).
Con il ricorso in esame è stato chiesto il riconoscimento del decesso del sig. Per_1
quale conseguenza diretta dello shock emorragico provocato da un colpo d'arma da
[...] fuoco nel mentre si recava presso gli uffici della direzione della di Pozzuoli per Pt_5 partecipare in attività di servizio al corso di formazione “il benessere progettato”
Risulta di evidenza la lacunosità in punto di fatto e di diritto dell'atto introduttivo, CP_4 che presenta delle oggettive carenze assertive e asseverative.
Ed infatti nulla è stato allegato prima ancora che provato circa la sussistenza nel caso di specie delle condizioni che possano indurre a ritenere che il dante causa dei ricorrenti possa essere qualificato, ai sensi di legge, come 'vittima del dovere'.
Sicuramente non ai sensi del riportato comma 563, in quanto l'episodio sinteticamente riportato in ricorso non è in alcun modo riconducibile ad una delle ipotesi descritte nelle lettere da a) ad f) della norma.
Né può ipotizzarsi – anche per l'assoluta assenza di allegazioni fattuali sul punto - che il sia stato ferito in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, Persona_1 autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata allo stesso;
né che le condizioni ambientali od operative fossero quelle implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Per come risulta dagli atti di causa il non era in servizio al momento Per_1 dell'aggressione. Né può essere presa in seria considerazione – al fine che qui interessa – la circostanza che in quel giorno fosse prevista la sua partecipazione al corso di formazione
“il benessere progettato”. La circostanza è infatti irrilevante sotto un duplice profilo. In primo luogo perché non è dato comprendere – anche per l'assenza di allegazioni fattuali sul punto – che rapporto ci sia tra le circostanze di tempo e di luogo in presenza delle quali il è stato sparato e CP_5 quelle in cui avrebbe dovuto partecipare al corso in questione, posto che, per come emerge dagli atti di causa, il predetto è stato attinto da colpi di arma da fuoco tra le 5.20 e le 5,30 del mattino in prossimità dell'abitazione della sorella, presso la quale lo stesso temporaneamente abitava ed è stato ritrovato accanto alla propria autovettura ( cfr richiesta di archiviazione Procura della repubblica di Napoli)
In secondo luogo e in ogni caso, nella fattispecie manca del tutto il sopravvenire di circostanze straordinarie e di fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto ( cfr
Cass 34299/ 2024)
I ricorrenti a tale riguardo non hanno allegato alcuna circostanza che, se provata, possa condurre ad una siffatta ricostruzione della dinamica dei fatti.
Di contro, le ipotesi investigative che sono state approfondite nel corso delle indagini preliminari sono state ricollegate esclusivamente all'ambiente familiare e a quello lavorativo del proprio per le condizioni di tempo di luogo in cui è avvenuto l'omicidio e per CP_5 il vissuto della vittima (cfr richiesta di archiviazione Procura della repubblica di Napoli) .
In definitiva, considerato che il non era in servizio e, soprattutto, che non è stato CP_5 esposto a rischi qualificati, ossia maggiori in rapporto alle ordinarie condizioni dei suoi compiti, nel caso di specie deve assolutamente escludersi la sussistenza dello status di
'vittima del dovere' secondo la definizione della legge e dei principi interpretativi fissati dalla giurisprudenza.
Il ricorso pertanto va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso b) condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di giustizia che si liquidano in complessivi € 3.000,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge
Il giudice del lavoro
( dott. Ada Bonfiglio)