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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 12/06/2024, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1184/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Annalisa Fanini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1184/2023 avente ad oggetto: Somministrazione – opposizione a decreto ingiuntivo promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. COMPARONI ALESSANDRO Parte_1 P.IVA_1
dall'a LAURA, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore
PARTE ATTRICE in opposizione contro
(C.F. Controparte_1
VIA P.IVA_2
MONTE DI PIETÀ, 28 13100 VERCELLI presso il difensore
PARTE CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Come da rinuncia congiunta agli atti del giudizio, rinuncia al decreto ingiuntivo, a spese di lite compensate, depositata telematicamente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione, ha promosso opposizione avverso i decreto ingiuntivo n. Parte_1
345/2023 emesso dal Tribunale di Vercelli in favore di e con il quale è stato ingiunto di pagare CP_1 la somma di 80.259,04 euro, oltre interessi e spese.
Nel corso del giudizio le parti si sono confrontate per addivenire ad un accordo.
Le parti hanno, quindi, depositato, in data 11.6.2024, dichiarazione congiunta di rinuncia agli atti del giudizio con reciproche accettazioni della rinuncia, dichiarazione comprendente la rinuncia al decreto ingiuntivo opposto da parte di il tutto a spese di lite compensate. CP_1
Il Giudice ha pertanto disposto la decisione nelle forme dell'art. 281-sexies c.p.c. osservando che la revoca del decreto ingiuntivo per rinuncia deve comunque essere espressamente pronunciata con sentenza e che, in ogni caso, secondo più attenta Giurisprudenza, seguita dalla scrivente, occorre dare forma alla rinuncia agli atti non solo con ordinanza, bensì con sentenza.
II
Si provvede a dare veste di sentenza all'estinzione del processo per rinuncia richiamando orientamento formatosi in Giurisprudenza, anche di legittimità, come segue.
L'art. 306 c.p.c. stabilisce che: “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara
l'estinzione del processo. Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”.
Occorre dichiarare l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306
c.p.c., come sopra anticipato.
La pronuncia del Giudice che dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, non ha natura costitutiva, bensì dichiarativa, ossia di mero accertamento della regolarità formale della rinuncia e dell'accettazione.
L'estinzione del processo va dichiarata con sentenza e non con semplice ordinanza perché, in ogni caso, a stretto rigore, la pronuncia di estinzione effettuata nelle forme dell'ordinanza ha valore sostanziale pagina 2 di 4 di sentenza, sulla scorta delle seguenti considerazioni (si richiama sul punto le motivazioni di Tribunale di
Torino, Sez. I, Sent., 09/12/2020):
✓ nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica
(pure come giudice di appello avverso pronuncia del giudice di pace) vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.;
✓ invero, l'art. 178, 2 comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola "ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico";
✓ nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
✓ del resto, la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del Tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 ex multis);
✓ sul punto, merita di essere richiamata la seguente pronuncia della Suprema Corte: “I commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost.” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez.
II, 10 ottobre 2006, n. 21707).
A seguito, inoltre, della rinuncia al decreto ingiuntivo opposto, occorre statuire espressamente la revoca dello stesso, sebbene per effetto di rinuncia e quindi di accordo tra le parti.
III
pagina 3 di 4 L'art. 306, u.c., c.p.c. stabilisce che “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro” e, in questo caso, le parti hanno espressamente dichiarato che le spese devono essere compensate, sicché hanno raggiunto accordo anche su tale punto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone: revoca il decreto ingiuntivo n. 345/2023 di questo Tribunale per effetto della rinuncia effettuata da parte dell'opposta e, visto l'art. 306 c.p.c., dichiara estinto il processo per rinuncia agli atti del giudizio;
spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Vercelli, 12.6.2024.
Il Giudice
Annalisa Fanini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Annalisa Fanini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1184/2023 avente ad oggetto: Somministrazione – opposizione a decreto ingiuntivo promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. COMPARONI ALESSANDRO Parte_1 P.IVA_1
dall'a LAURA, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore
PARTE ATTRICE in opposizione contro
(C.F. Controparte_1
VIA P.IVA_2
MONTE DI PIETÀ, 28 13100 VERCELLI presso il difensore
PARTE CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Come da rinuncia congiunta agli atti del giudizio, rinuncia al decreto ingiuntivo, a spese di lite compensate, depositata telematicamente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione, ha promosso opposizione avverso i decreto ingiuntivo n. Parte_1
345/2023 emesso dal Tribunale di Vercelli in favore di e con il quale è stato ingiunto di pagare CP_1 la somma di 80.259,04 euro, oltre interessi e spese.
Nel corso del giudizio le parti si sono confrontate per addivenire ad un accordo.
Le parti hanno, quindi, depositato, in data 11.6.2024, dichiarazione congiunta di rinuncia agli atti del giudizio con reciproche accettazioni della rinuncia, dichiarazione comprendente la rinuncia al decreto ingiuntivo opposto da parte di il tutto a spese di lite compensate. CP_1
Il Giudice ha pertanto disposto la decisione nelle forme dell'art. 281-sexies c.p.c. osservando che la revoca del decreto ingiuntivo per rinuncia deve comunque essere espressamente pronunciata con sentenza e che, in ogni caso, secondo più attenta Giurisprudenza, seguita dalla scrivente, occorre dare forma alla rinuncia agli atti non solo con ordinanza, bensì con sentenza.
II
Si provvede a dare veste di sentenza all'estinzione del processo per rinuncia richiamando orientamento formatosi in Giurisprudenza, anche di legittimità, come segue.
L'art. 306 c.p.c. stabilisce che: “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara
l'estinzione del processo. Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”.
Occorre dichiarare l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306
c.p.c., come sopra anticipato.
La pronuncia del Giudice che dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, non ha natura costitutiva, bensì dichiarativa, ossia di mero accertamento della regolarità formale della rinuncia e dell'accettazione.
L'estinzione del processo va dichiarata con sentenza e non con semplice ordinanza perché, in ogni caso, a stretto rigore, la pronuncia di estinzione effettuata nelle forme dell'ordinanza ha valore sostanziale pagina 2 di 4 di sentenza, sulla scorta delle seguenti considerazioni (si richiama sul punto le motivazioni di Tribunale di
Torino, Sez. I, Sent., 09/12/2020):
✓ nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica
(pure come giudice di appello avverso pronuncia del giudice di pace) vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.;
✓ invero, l'art. 178, 2 comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola "ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico";
✓ nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
✓ del resto, la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del Tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 ex multis);
✓ sul punto, merita di essere richiamata la seguente pronuncia della Suprema Corte: “I commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost.” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez.
II, 10 ottobre 2006, n. 21707).
A seguito, inoltre, della rinuncia al decreto ingiuntivo opposto, occorre statuire espressamente la revoca dello stesso, sebbene per effetto di rinuncia e quindi di accordo tra le parti.
III
pagina 3 di 4 L'art. 306, u.c., c.p.c. stabilisce che “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro” e, in questo caso, le parti hanno espressamente dichiarato che le spese devono essere compensate, sicché hanno raggiunto accordo anche su tale punto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone: revoca il decreto ingiuntivo n. 345/2023 di questo Tribunale per effetto della rinuncia effettuata da parte dell'opposta e, visto l'art. 306 c.p.c., dichiara estinto il processo per rinuncia agli atti del giudizio;
spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Vercelli, 12.6.2024.
Il Giudice
Annalisa Fanini
pagina 4 di 4