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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/03/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di primo grado n. 6092/2024 R.G. promossa da
(C.F. (avv. Pasquale Deninno, avv. Pamela Negrini); Parte_1 C.F._1
- ATTRICE contro
(C.F. (dr.ssa Controparte_1 P.IVA_1
, dr.ssa , dr.ssa , dr.ssa Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
;
[...]
- CONVENUTO
(C.F. ); Controparte_6 P.IVA_2
- CONVENUTA CONTUMACE
* * *
Oggetto del processo: opposizione all'esecuzione
* * *
CONCLUSIONI
Per Parte_2
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
- nel merito dichiarare che l'opponente nulla deve all' di Controparte_7
in forza del titolo azionato in quanto il credito è estinto e/o comunque si è prescritto CP_1 per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del ruolo e della cartella sopra indicati, con vittoria di spese, diritti ed onorari;
- condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.A.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ove l'Ill.mo Tribunale adito lo ritenesse necessario, e senza invertire l'onere della prova, si domanda l'assunzione della prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova, premessa la locuzione “Vero che” ed epurati da eventuali elementi generici, valutativi e negativi:
pagina 1 di 3 1) nel periodo a cui si riferiscono le violazioni contestate (anni 2014 e 2015) era il consulente della società?
2) nell'ambito dell'attività professionale svolta, in relazione alla
[...]
, i rapporti erano intrattenuti con il solo Sig. Parte_3 Pt_3
3) Conseguentemente, la Sig.ra era estranea alla gestione della società Pt_1 [...]
? Parte_3
Si indica a testimone: su tutti i capitoli Dott. c/o lo studio in Mura di Porta Tes_1
D'Azeglio n. 4 a , pec _sabato. >>. CP_1 Email_1
Per : Controparte_1 Controparte_1
«CHIEDE […]
A codesto Illustrissimo Signor Giudice
IN VIA DI MERITO
a) di voler dichiarare inammissibile il ricorso di controparte per le ragioni di cui al punto 2);
b) di voler respingere il ricorso, nei confronti della cartella esattoriale n. 02020230004458948000 in quanto infondato e per l'effetto accertare la piena legittimità della cartella esattoriale emessa, confermando l'intera misura della sanzione comminata, con vittoria di spese ex art. 9, 2° comma. dlgs 149/ 15 (“in caso di esito favorevole della lite all' CP_1 sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”);
In subordine, nella deneganda ipotesi di soccombenza, voglia comunque disporre la compensazione delle spese di giudizio in considerazione della correttezza dell'azione amministrativa.
Con vittoria di spese».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Viene in decisione, all'esito di discussione orale e sulle conclusioni di cui in atti, l'opposizione all'esecuzione, avverso cartella di pagamento n. 020 2023 00044589 48 000 per euro 66.295,83, promossa da con citazione notificata via PEC il 22 aprile 2024 Parte_3 all' , costituitosi il 18 luglio 2024, e Controparte_1 CP_1 all' , rimasta contumace.Controparte_8
2.
Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, introdotta con atto di citazione e proseguita, dopo l'udienza anticipata 17 settembre 2024, nelle forme del rito semplificato di cognizione.
3.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti. pagina 2 di 3 4.
L'opposizione merita accoglimento.
Non è stata fornita piena prova documentale della valida notifica a mezzo posta (compiuta giacenza 12 ottobre 2018, dice il convenuto) all'odierna opponente, allora residente a [...], dell'ordinanza – ingiunzione n. 1002/16/18 del 19 settembre 2018 emessa dall' di (ora Controparte_7 CP_1 Controparte_1
), titolo cui si riferisce la cartella di pagamento n. 020 2023 00044589
[...]
48 000 per euro 66.295,83 ritirata dall'opponente presso l'ufficio postale il 20 ottobre 2023.
L' non ha provato la ricezione della necessaria raccomandata Controparte_1 informativa contenente la comunicazione di avvenuto deposito, cd. C.A.D., dunque la notifica non si è perfezionata, essendo insufficiente la mera prova dell'avvenuta spedizione di detta raccomandata (Cass., sez. un., 15 aprile 2021, n. 10012 e numerose successive, tra cui Cass., sez. V, ord. 11 ottobre 2024, n. 26593).
Ne è derivata l'estinzione dell'obbligazione per prescrizione (ex art. 28, l. n. 689/1981; Cass., sez. II, 14 marzo 2007, n. 5896; Cass., sez. II, ord. 12 gennaio 2022, n. 787) in assenza di efficace atto interruttivo comunicato nel quinquennio: l'ultima violazione contestata risale al mese di novembre 2014, quanto al punto 1, ed a gennaio 2015, quanto al punto 3; gli accertamenti ispettivi erano terminati il 21 ottobre 2015; non vi è prova che la notifica della cartella di pagamento si sia perfezionata – come si legge nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 2 febbraio 2024 - il 14 ottobre 2023, peraltro data successiva al quinquennio decorrente dal 12 ottobre 2018, giorno indicato dall'ente impositore – e dalla cartella di pagamento impugnata - come quello della compiuta giacenza.
5.
Le spese seguono la soccombenza dell'ente impositore e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella contumacia della sola , ogni diversa domanda, istanza ed Controparte_8 eccezione respinta:
- dichiara estinta l'obbligazione di cui alla cartella di pagamento n. 020 2023 00044589 48 000 notificata all'opponente ; Parte_3
- condanna l' a pagare all'opponente Controparte_1
le spese processuali liquidate in euro 786,00 per spese ed euro 7052,00 per Parte_3 compenso, oltre 15 % RF, CPA e IVA come per legge.
Bologna, 11 marzo 2025 Il giudice
Antonio Costanzo
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di primo grado n. 6092/2024 R.G. promossa da
(C.F. (avv. Pasquale Deninno, avv. Pamela Negrini); Parte_1 C.F._1
- ATTRICE contro
(C.F. (dr.ssa Controparte_1 P.IVA_1
, dr.ssa , dr.ssa , dr.ssa Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
;
[...]
- CONVENUTO
(C.F. ); Controparte_6 P.IVA_2
- CONVENUTA CONTUMACE
* * *
Oggetto del processo: opposizione all'esecuzione
* * *
CONCLUSIONI
Per Parte_2
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
- nel merito dichiarare che l'opponente nulla deve all' di Controparte_7
in forza del titolo azionato in quanto il credito è estinto e/o comunque si è prescritto CP_1 per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del ruolo e della cartella sopra indicati, con vittoria di spese, diritti ed onorari;
- condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.A.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ove l'Ill.mo Tribunale adito lo ritenesse necessario, e senza invertire l'onere della prova, si domanda l'assunzione della prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova, premessa la locuzione “Vero che” ed epurati da eventuali elementi generici, valutativi e negativi:
pagina 1 di 3 1) nel periodo a cui si riferiscono le violazioni contestate (anni 2014 e 2015) era il consulente della società?
2) nell'ambito dell'attività professionale svolta, in relazione alla
[...]
, i rapporti erano intrattenuti con il solo Sig. Parte_3 Pt_3
3) Conseguentemente, la Sig.ra era estranea alla gestione della società Pt_1 [...]
? Parte_3
Si indica a testimone: su tutti i capitoli Dott. c/o lo studio in Mura di Porta Tes_1
D'Azeglio n. 4 a , pec _sabato. >>. CP_1 Email_1
Per : Controparte_1 Controparte_1
«CHIEDE […]
A codesto Illustrissimo Signor Giudice
IN VIA DI MERITO
a) di voler dichiarare inammissibile il ricorso di controparte per le ragioni di cui al punto 2);
b) di voler respingere il ricorso, nei confronti della cartella esattoriale n. 02020230004458948000 in quanto infondato e per l'effetto accertare la piena legittimità della cartella esattoriale emessa, confermando l'intera misura della sanzione comminata, con vittoria di spese ex art. 9, 2° comma. dlgs 149/ 15 (“in caso di esito favorevole della lite all' CP_1 sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”);
In subordine, nella deneganda ipotesi di soccombenza, voglia comunque disporre la compensazione delle spese di giudizio in considerazione della correttezza dell'azione amministrativa.
Con vittoria di spese».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Viene in decisione, all'esito di discussione orale e sulle conclusioni di cui in atti, l'opposizione all'esecuzione, avverso cartella di pagamento n. 020 2023 00044589 48 000 per euro 66.295,83, promossa da con citazione notificata via PEC il 22 aprile 2024 Parte_3 all' , costituitosi il 18 luglio 2024, e Controparte_1 CP_1 all' , rimasta contumace.Controparte_8
2.
Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, introdotta con atto di citazione e proseguita, dopo l'udienza anticipata 17 settembre 2024, nelle forme del rito semplificato di cognizione.
3.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti. pagina 2 di 3 4.
L'opposizione merita accoglimento.
Non è stata fornita piena prova documentale della valida notifica a mezzo posta (compiuta giacenza 12 ottobre 2018, dice il convenuto) all'odierna opponente, allora residente a [...], dell'ordinanza – ingiunzione n. 1002/16/18 del 19 settembre 2018 emessa dall' di (ora Controparte_7 CP_1 Controparte_1
), titolo cui si riferisce la cartella di pagamento n. 020 2023 00044589
[...]
48 000 per euro 66.295,83 ritirata dall'opponente presso l'ufficio postale il 20 ottobre 2023.
L' non ha provato la ricezione della necessaria raccomandata Controparte_1 informativa contenente la comunicazione di avvenuto deposito, cd. C.A.D., dunque la notifica non si è perfezionata, essendo insufficiente la mera prova dell'avvenuta spedizione di detta raccomandata (Cass., sez. un., 15 aprile 2021, n. 10012 e numerose successive, tra cui Cass., sez. V, ord. 11 ottobre 2024, n. 26593).
Ne è derivata l'estinzione dell'obbligazione per prescrizione (ex art. 28, l. n. 689/1981; Cass., sez. II, 14 marzo 2007, n. 5896; Cass., sez. II, ord. 12 gennaio 2022, n. 787) in assenza di efficace atto interruttivo comunicato nel quinquennio: l'ultima violazione contestata risale al mese di novembre 2014, quanto al punto 1, ed a gennaio 2015, quanto al punto 3; gli accertamenti ispettivi erano terminati il 21 ottobre 2015; non vi è prova che la notifica della cartella di pagamento si sia perfezionata – come si legge nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 2 febbraio 2024 - il 14 ottobre 2023, peraltro data successiva al quinquennio decorrente dal 12 ottobre 2018, giorno indicato dall'ente impositore – e dalla cartella di pagamento impugnata - come quello della compiuta giacenza.
5.
Le spese seguono la soccombenza dell'ente impositore e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella contumacia della sola , ogni diversa domanda, istanza ed Controparte_8 eccezione respinta:
- dichiara estinta l'obbligazione di cui alla cartella di pagamento n. 020 2023 00044589 48 000 notificata all'opponente ; Parte_3
- condanna l' a pagare all'opponente Controparte_1
le spese processuali liquidate in euro 786,00 per spese ed euro 7052,00 per Parte_3 compenso, oltre 15 % RF, CPA e IVA come per legge.
Bologna, 11 marzo 2025 Il giudice
Antonio Costanzo
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