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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/05/2025, n. 2417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2417 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa
Giuseppina Valiante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 4125/2020 R.G., avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 561/2020, emesso dal Tribunale di Salerno in data 27.02.2020 e notificato in data 28.02.2020.
TRA la società sedente in Vietri sul mare (SA), alla via Costiera Amalfitana, n.21, Parte_1
p. Iva , rappresentata e difesa dagli avv. Luca Forni ed Alessandro Rosario Forni;
P.IVA_1
- opponente -
E la società con sede in , alla via Roberto Wenner n. 41, p. Iva Controparte_1 CP_1
, con l'avv. Fabio Montella;
P.IVA_2
- opposta -
Conclusioni: come da verbale di udienza del 28.10.2024
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 561/2020, emesso dal Tribunale di Salerno in data 27.02.2020 e notificato in data 28.02.2020.
In particolare, con il predetto decreto, il Tribunale, accogliendo il ricorso presentato dalla società
ingiungeva all'odierna opponente di pagare, in favore della prima, la somma di Controparte_1
€ 24.206,84, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Con la spiegata opposizione, la società lamentava, anzitutto, la inesistenza ed infondatezza del credito;
rappresentava che tutte le fatture elencate nel ricorso per decreto ingiuntivo fossero state pagate in contanti poiché tutte – tranne una – erano al di sotto del limite di € 3.000,00, soglia consentita per il pagamento in contanti. Solamente la fattura n. 4171 del 19 settembre 2018 era di importo superiore: € 3.004,86; precisava che, in data 10 febbraio 2020, la direzione della società aveva comunicato che, dagli estratti conto inviati dalla Parte_1 Controparte_1 non era stata decurtata la somma di € 18.000,00, pagata in data 31.12.2018 direttamente nelle mani di . Persona_1
Precisava che la non rammentava di aver consegnato alla Controparte_1 Parte_1
un estratto conto del proprio conto corrente, da cui si evince chiaramente che, in data 31.12.2018, oltre al pagamento a mezzo bonifico bancario della somma di € 12.413,00, risultava un versamento in contanti della somma di € 50.000,00.
Trattandosi di un pagamento necessariamente segnalato dall'istituto di credito all'ufficio antiriciclaggio ed essendo certa, la direzione della società opponente, che l'importo di € 18.000,00 fu versato in contanti - anche con banconote da € 500,00, consegnate ad -, Persona_1 invitava a verificare quante banconote da € 500,00 furono versate in data 31.12.2018 sul conto corrente della o di analizzare la documentazione bancaria al fine di risalire al Controparte_1
soggetto che aveva provveduto a pagare in contanti eventuali forniture alla società convenuta.
Per tali motivi, a fronte del decreto ingiuntivo notificato per un valore complessivo di € 24.206,84, affermava doversi decurtare la somma di € 18.000,00 e si dichiarava disponibile al pagamento della residua somma di € 6.206,84.
Con comparsa del 24.09.2020, si costituiva in giudizio la società replicando Controparte_1 che l'opposizione fosse pretestuosa e dilatoria, non fondata su prova scritta ed infondata, in fatto ed in diritto.
Preliminarmente, evidenziava che l'opponente avesse affermato di aver pagato in contanti la quasi totalità delle fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto, ma, allo stesso tempo, non avesse depositato, in atti, alcuna quietanza di pagamento rilasciata dalla opposta quale prova dell'avvenuto pagamento.
Rilevava che neppure le successive dichiarazioni, relative all'essere venuta a conoscenza, “in modo del tutto casuale”, dell'estratto conto - documento personale - della società - dal Controparte_1
quale si evinceva un versamento in contanti della stessa presso la propria banca, in data 31.12.2018, di € 18.000,00, con banconote da € 500,00 - fossero supportate da alcuna prova scritta.
Rilevava come l'opponente chiedesse un'eventuale verifica bancaria per comprovare il proprio versamento, senza, tuttavia, specificare i numeri di serie delle banconote da € 500,00 che la stessa avrebbe versato alla Controparte_1
Evidenziava che, ad ogni modo, analizzando l'estratto conto clienti della società opposta, allegato ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo opposto, può osservarsi che, alla data del 31.12.2018, il debito della società fosse di circa € 13.000,00; per cui, risulta difficile credere Parte_1 che l'opponente abbia potuto versare € 5.000,00 in più rispetto al proprio debito effettivo. Alla luce di quanto esposto, chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
La società opponente versava in atti la presunta ricevuta di avvenuto pagamento, con la quietanza della odierna opposta. Controparte_1
Alla prima udienza di comparizione del 20.10.2020, celebrata con modalità telematico-scritte, le parti, riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedevano rinvio ex art. 183, co. 6, c.p.c., all'esito della quale il Giudice si riservava.
A scioglimento della riserva assunta, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei limiti dell'importo di € 6.206,84 e concedeva i richiesti termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
Il Giudice ammetteva le richieste istruttorie articolate e rinviava all'udienza del 09.11.2021 per l'interrogatorio formale della parte opposta.
Escusso, dunque, il legale rappresentante p.t. della società opposta, il Giudice Controparte_1
si riservava sulla richiesta di prosieguo prova e sulla richiesta di parte opposta di esibizione, ex art. 210 c.p.c., dell'originale cartaceo della quietanza di pagamento versata in atti da parte opponente in copia, a dire della opposta artatamente contraffatta.
A scioglimento della riserva il Giudice, non accogliendo l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., rinviava la causa per il prosieguo della prova all'udienza del 11.07.2022, per l'escussione di due testi a scelta.
Tale ordinanza veniva impugnata da parte opposta relativamente al rigetto dell'istanza ex art. 210
c.p.c.
Il Giudice rinviava la causa per il prosieguo della fase istruttoria e si riservava sull'istanza di revoca del provvedimento di rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c., rammentando che, in ogni caso,
l'omesso deposito dell'originale, pur preannunciato, costituisse contegno processuale significativo, valutabile quale argomento di prova.
All'udienza del 13.01.2023, venivano escussi dal G.O.P. delegato i testi per Testimone_1 parte opponente e per, parte opposta. Al termine, il G.O. rinviava all'udienza Testimone_2
del 20.06.2023 dinanzi al Giudice togato per ogni determinazione.
All'udienza del 20.06.2023, le parti chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni ed il
Giudice, atteso il carico di ruolo, rinviava per p.c. all'udienza del 28.10.2024.
All'udienza del 28.10.2024, celebrata in modalità telematico-scritta, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Giova, preliminarmente, ricordare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
In linea generale, la fattura costituisce sufficiente prova scritta per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, anche prescindendo dalla produzione dell'estratto autentico delle scritture di cui all'art. 634, ult. comma, c.p.c.
Tuttavia, il valore probatorio della fattura, in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, così come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Di conseguenza, la fattura, finanche annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a piena prova del diritto, potendo, al più, rappresentare un mero indizio dell'esecuzione della prestazione.
Peraltro, nel giudizio di opposizione, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
In materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto, per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460: in tal caso, risultando invertiti i ruoli delle parti in lite, il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Venendo al caso di specie, va in primo luogo precisato – quanto alle doglianze dell'opponente, il quale osserva che non vi sarebbe in atti il fascicolo del monitorio, che, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente, se in passato il fascicolo monitorio doveva essere prodotto nel successivo giudizio di opposizione entro il termine di cui alla memoria art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
, a pena di inammissibilità, di recente l'orientamento maggioritario è nel senso che una volta che il fascicolo è stato acquisito al processo, i documenti in esso allegati si considerano acquisiti anche nell'eventuale giudizio di opposizione. Ciò in quanto le due fasi fanno parte di uno stesso procedimento, che si svolge nello stesso ufficio. Da ciò deriva che i documenti allegati con la memoria di replica dall'opposto devono considerarsi già prodotti nel giudizio e, quindi, tempestivamente depositati e rientranti nelle risultanze istruttorie acquisite al processo (cfr.
Tribunale , Catanzaro , sez. II , 05/10/2023 , n. 1608).
Inoltre, il principio 'di non dispersione della prova' implica che i documenti allegati al ricorso monitorio che hanno giustificato l'emissione del decreto ingiuntivo devono rimanere al processo, anche nella eventuale fase di opposizione. Ciò comporta che il ricorrente potrà ritirare il proprio fascicolo di parte solo previa autorizzazione del giudice e che, al di fuori di tale ipotesi,
l'acquisizione d'ufficio del fascicolo monitorio per iniziativa della cancelleria comporterà che nel fascicolo della fase di opposizione dovrà confluire anche il fascicolo di parte della fase monitoria, con tutti i documenti ivi contenuti, che devono considerarsi già prodotti in giudizio (cfr.
Tribunale , Novara , sez. I , 16/08/2022 , n. 466).
Non ha dunque pregio l'eccezione – mai sollevata, peraltro, di assenza agli atti del fascicolo della documentazione del fascicolo monitorio.
Venendo all'esame della vicenda, è vero cche le fatture allegate dalla ricorrente non sono, di per sé, astrattamente idonee a dar prova del credito;
tuttavia, dalla dichiarazione di avvenuto pagamento delle fatture allegate e dalla mancata contestazione delle prestazioni oggetto di esse, risultano incontestati il rapporto obbligatorio in essere tra le parti e la relativa esecuzione;
l'esistenza del titolo, pertanto, quantomeno nell'an, può ritenersi provata.
Resta allora da valutare, in relazione al quantum, se computare al debito complessivo, in aggiunta all'importo di € 6.206,84 riconosciuto dall'opponente, l'ulteriore somma oggetto del decreto ingiuntivo oggi opposto, pari ad € 18.000,00. A tale proposito, a fronte del contegno di parte opponente, mostrato in ordine all'esibizione dell'originale della quietanza di pagamento, in atti, non si ritiene di poter attribuire valore dirimente al documento “QUIETANZA 31 DIC 2018”, prodotto in atti peraltro comunque tardivamente.
Ciò, anche alla luce delle dichiarazioni rese dall'interrogato, il quale ha negato qualsivoglia pagamento in contanti da parte della società opponente nell'anno 2018.
A tale proposito, anche il teste , escusso all'udienza del 13.01.2023, ha Testimone_1 collocato temporalmente il pagamento in contanti nell'anno 2017. In particolare, ha confermato “di aver consegnato l'importo di € 13.000,00 in contanti in data 31.12.2017 al legale rappresentante della a saldo delle fatture emesse;
tanto posso riferire poiché sono stato Controparte_1
dipendente per 7-8 anni (dal 2013 al 2021) della come operaio generico addetto Parte_1 anche all'economato; preciso che il sig. , che credo fosse il titolare mio datore di CP_2 lavoro, mi diede i soldi, in banconote da € 500,00, non ricordo se in una busta, e mi disse di portarli alla .”. CP_1
Anche il teste ha dichiarato, con riguardo a tale aspetto, che “la Testimone_2 CP_1 ha ricevuto dalla un pagamento in contanti solo nell'anno 2017 e per il medesimo è Parte_1 stata rilasciata apposita quietanza”.
Vi è motivo di credere, pertanto, che il pagamento in contanti di cui si discute sia riferibile a pregresse prestazioni, diverse ed anteriori rispetto a quelle oggetto del presente giudizio.
In definitiva, provata la fonte del diritto ed allegata la circostanza dell'inadempimento,
l'odierna opponente avrebbe dovuto provare il fatto estintivo dell'avversa pretesa, costituito dal presunto pagamento in contanti, come dalla stessa allegato.
Di tale circostanza, tuttavia, per le ragioni sopra addotte, non può dirsi raggiunta idonea dimostrazione, con la conseguenza che l'opposizione deve ritenersi inaccoglibile ed il decreto ingiuntivo opposto confermarsi per l'importo ingiunto, detratto dalla somma di € 6.206,84, oggetto di provvisoria esecuzione.
Resta assorbita nel rigetto dell'opposizione ogni altra questione.
Non è accoglibile, infine, la domanda di condanna per pretesa temerarietà della lite articolata dalla convenuta.
Come noto, ai fini della condanna del soccombente ai sensi dell'articolo 96 del c.p.c. la temerarietà della lite ricorre quando sussiste la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione
(mala fede), ovvero quando vi è l'ignoranza colpevole in ordine a siffatta infondatezza, ciò che implica un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità quando sussista adeguata motivazione (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. III, 27-10-2004, n.
20806). Ai sensi dell'art. 96 c.p.c se “risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”.
La condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone, come noto, la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente. A tal riguardo, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno (cfr.
Tribunale Massa, 14/06/2016, n. 594).
Orbene, nel caso di specie, nulla risulta specificamente dedotto o provato.
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Giuseppina
Valiante, definitivamente pronunziando sull'opposizione a d.i. di cui all'epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta dalla Parte_1
2) Per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 561/2020, emesso dal Tribunale di Salerno in data 27.02.2020 e notificato in data 28.02.2020, con il quale il Tribunale, accogliendo il ricorso presentato dalla società ingiungeva all'odierna opponente di Controparte_1 pagare, in favore della opposta, la somma di € 24.206,84, oltre interessi e spese del procedimento monitorio;
3) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. articolata dalla opposta;
4) Condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'opposta, liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali (15% sul compenso totale) pari ad
€ 761,55, oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Salerno,31.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Valiante