Ordinanza cautelare 10 maggio 2024
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 07/07/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00645/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00259/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di BR (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 259 del 2024, proposto da ZZ RO S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ernesto Stajano, Enrico Campagnano, Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Polpenazze del Garda, non costituito in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Bergamo e BR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in BR, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. 707 del 31.01.2024 con il quale il Comune di Polpenazze del Garda ha archiviato l'istanza di autorizzazione paesaggistica in data 10.10.2023 per l’installazione di un impianto fotovoltaico;
- del parere n. 1272 del 22 gennaio 2024 della Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Provincia di Bergamo e BR;
- di tutti gli atti presupposti e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Bergamo e BR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 la dott.ssa Beatrice Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società odierna ricorrente è proprietaria di un compendio produttivo sito nel Comune di Polpenazze del Garda, situato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 comma 1 lett. d) del d.lgs. n. 42/2004, apposto con Decreti ministeriali del 25.2.1967 e del 27.4.1976.
2. In relazione a tale complesso, la società ha rivolto all’amministrazione comunale, nel corso degli anni, una serie di istanze volte alla ristrutturazione e all’ampliamento del compendio nonché all’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto di copertura, a fronte delle quali sono state rilasciate le seguenti autorizzazioni paesaggistiche:
(i) con decreto n. 26 del 31.8.2010, il Comune ha rilasciato, previo parere favorevole della Sovrintendenza, l’autorizzazione paesaggistica per l’installazione di moduli fotovoltaici su una parte del capannone, con la prescrizione che il colore della copertura fosse simile a quello dei pannelli fotovoltaici, di colore nero;
(ii) con decreto n. 12 del 26.5.2016, il Comune ha rilasciato ulteriore autorizzazione per l’esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria avente ad oggetto la sostituzione dei moduli fotovoltaici originari tramite la posa di nuovi moduli del medesimo colore nero, in numero inferiore rispetto ai precedenti, lasciando libera una porzione della copertura;
(iii) con provvedimento n. 35 del 4.10.2018, previo parere favorevole della Sovrintendenza, il Comune ha rilasciato nuova autorizzazione paesaggistica in relazione all’intervento di ampliamento del capannone preesistente, con la seguente prescrizione: “ a condizione che si valuti la possibilità di collocare in copertura qualche essenza di maggior spessore ”, ovvero che il tetto fosse realizzato con una copertura “a verde”, mediante l’inserimento di specie vegetali al fine di mitigare l’impatto paesaggistico dell’intervento.
3. Con riguardo a tale ultima autorizzazione, l’ampliamento è stato eseguito senza la realizzazione della copertura verde, tuttora non realizzata.
4. Venendo al presente giudizio, con istanza presentata nell’ottobre 2023, la società ha chiesto il rilascio di autorizzazione paesaggistica per l’installazione di n. 3.550 pannelli fotovoltaici sia sulla parte preesistente del fabbricato, rimasta priva di copertura a seguito del precedente intervento edilizio, sia sulla porzione del tetto dell’edificio oggetto di ampliamento, proponendo l’installazione di moduli fotovoltaici di colore nero, in sostituzione della copertura vegetale “a verde” prescritta con la precedente autorizzazione paesaggistica del 4.10.2018 e non ancora realizzata.
5. Con comunicazione prot. n. 25057 del 04.12.2023 adottata come preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’art.10 bis L. n. 241/1990, la Sovrintendenza, avendo ritenuto l’intervento, per natura ed estensione, in contrasto con i valori paesaggistici del contesto tutelato dal vincolo, si è così espressa sull’istanza di autorizzazione paesaggistica: « Considerato che il progetto propone l’installazione di impianto fotovoltaico in copertura, costituito da n. 3550 pannelli tipo Trina Vertex e 505 oltre che, “erroneamente”, la rimozione del manto di copertura vegetale che, a distanza di più di cinque anni dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ricevuta, non è mai stato realizzato. Preso atto del parere espresso in data 23/10/2023 dalla Commissione per il Paesaggio, e ritenuto di non condividerne i contenuti: questa Soprintendenza ritiene che la soluzione progettuale proposta risponda unicamente ad esigenze funzionali, mancando di coniugarsi con le esigenze di tutela di un paesaggio estremamente delicato e portatore di valenze qualitativamente significative sotto il profilo ambientale. Si ritiene che l’opera prevista per la sua natura e consistenza arrecherebbe sostanziale pregiudizio ai valori paesaggistici dell'area sottoposta a tutela. Considerato che il progetto ripropone esattamente quanto già richiesto con istanza acquisita al protocollo d’ufficio n. 24480 del 9.12.2022, in merito alla quale questa Soprintendenza si era espressa in data 20.1.2023 con nota prot. n. 0001312 in questi termini “si ritiene invasiva la scelta progettuale di ampliamento dell’impianto fotovoltaico, ritenendo necessario il mantenimento della soluzione a tetto verde che mitiga il precedente ampliamento volumetrico autorizzato”. Concordemente con quanto già espresso in precedenza, si ritiene la proposta di intervento in contrasto con i cardini dell’ammissibilità di questo progetto all’interno dello specifico contesto tutelato, come identificabili nel testo del vincolo paesaggistico - D.M. 27/04/1976 - che impone di tutelare “[…] l'intero territorio del comune di Polpenazze […] perché caratterizzato dall'andamento collinoso del terreno degradante verso il lago, dalla tipica vegetazione gardenesana composta in prevalenza da impianti di uliveti e vigneti; numerose ville signorili con parco sono sparse ovunque. L’insieme costituisce un quadro panoramico visibile dal lago, da tutte le sponde della zona e dalle strade principali che la percorrono; inoltre presenta punti di belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode l’ampia veduta del bacino del lago” Tale contrasto si può riconoscere prioritariamente nel danno al godimento della vista da luoghi monumentali quali piazza Biolchi, il Castello e la chiesa di Santa Maria, nonché dalla collina su cui sorgono verso l’area di intervento; ovvero nel danno alla lettura panoramica del territorio dalle colline circostanti e dai diversi punti panoramici dai quali si gode l’ampia veduta del bacino del lago di Garda, generato dall’inserimento di ulteriori elementi tecnologici del tutto avulsi per caratteristiche materiche, grado di riflessione, estensione e dimensione, rispetto al contesto di pregio paesaggistico. Pur inserendosi in un ambito che ha subito profonde trasformazioni, che hanno visto l’adozione di scelte tecnologiche similari sulla porzione di copertura a sud dello stabilimento, si ritiene che l’aggiunta di ulteriori elementi contribuisca ad aggravare ulteriormente una situazione già critica. Tenendo anche presente che l’ampliamento a nord della struttura era stato ritenuto tollerabile, in un contesto così delicato, in virtù della mitigazione che il “tetto a verde” avrebbe effettuato nei confronti del nuovo volume, riducendone sensibilmente la percezione dai diversi punti di vista panoramici sopra citati».
6. Nello stesso preavviso, la Sovrintendenza ha peraltro prospettato alla società la percorribilità di una soluzione alternativa, rilevando che « considerato il notevole impatto visivo dei pannelli fotovoltaici già presenti su parte del fabbricato, dovuto alla loro notevole riflessione, nonché al disordinato disegno di posa e alla cromia, questa Soprintendenza si rende disponibile a valutare, in alternativa alla realizzazione del “tetto a verde”, un progetto di revisione complessiva di tutte le coperture del fabbricato, che preveda l’inserimento di una superficie continua di pannelli fotovoltaici (che, percettivamente, si trasformi essa stessa nella superficie di copertura) aventi specifiche caratteristiche che consentano una riduzione dell’impatto visivo di tutto il complesso. In questa ipotesi si dovrà prendere in esame tipologie di pannelli non riflettenti, privi di cornice e di un colore che richiami le cromie tradizionali delle coperture della zona. Tale ipotesi sarebbe comunque da verificare congiuntamente attraverso idonee campionature ».
7. Con nota del 20.12.2023 la ZZ RO ha presentato osservazioni, ponendo in evidenza oltre alla necessità dell’intervento per ragioni di fabbisogno energetico e l’assenza del disturbo percettivo sotto il profilo paesaggistico, anche la non praticabilità della soluzione proposta dall’ente in considerazione a) dell’eccessività dei costi di acquisto di moduli fotovoltaici di colore rosso sia per la parte di copertura ampliata sia per quella preesistente; b) dell’impossibilità tecnica dell’installazione, in alternativa, di pellicole di colore rosso sui moduli esistenti di colore nero, per l’aumento del rischio di incendio; c) della minor efficienza energetica della soluzione proposta; d) del rischio di perdita degli incentivi del GSE.
8. Con determinazione prot. n. 1272 del 22.1.2024, la Sovrintendenza ha confermato il precedente preavviso, sopra riassunto, ritenendo non accoglibili le osservazioni presentate, « in quanto non risultano significative sotto il profilo paesaggistico . Più specificatamente, si ritiene opportuno considerare quanto segue:
- L’osservazione relativa alla “finalità di contenere i costi dell’energia da fonte fossile, assolutamente insostenibili alla luce dei ben noti pesanti aumenti di prezzo”, risponde esclusivamente ad una valutazione economica di convenienza per la proprietà ma non ha alcuna inerenza con le valutazioni paesaggistiche di competenza di questo ufficio;
- in merito alla soluzione alternativa proposta da questo Ufficio, ovvero la realizzazione di un sistema di pannelli coerentemente distribuito su tutte le coperture rendendole superfici continue rivestite con pannelli di caratteristiche estetiche adeguate al loro inserimento nel contesto (non riflettenti, privi di cornice e di cromie adeguate), le osservazioni proposte, nuovamente, rispondono esclusivamente a valutazioni di tipo economico che nulla hanno a che vedere con gli aspetti paesaggistici oggetto di valutazione in questa sede;
- la volontà di leggere l’inserimento di ulteriori pannelli fotovoltaici sulla copertura come un intervento “avente come obiettivo di uniformare l’inserimento paesistico dell’impianto produttivo nel contesto” e quindi con l’intento di migliorare paesaggisticamente l’inserimento complessivo, risulta evidentemente pretestuoso e contradditorio considerando che la soluzione del “tetto a verde”, proposto dall’azienda, precedentemente autorizzata proprio in prospettiva di mitigazione dell’impatto sul paesaggio e considerata come soluzione necessaria a rendere tollerabile l’intervento proposto, non solo non sia stata realizzata, ma nemmeno recepita come direzione progettuale da applicare alle eventuali modifiche dell’aspetto esteriore dello stabilimento, nell’ottica di un concreto miglioramento del suo inserimento ambientale.
- relativamente al quadro panoramico, le osservazioni sono del tutto pretestuose, ignorando strumentalmente di tenere in considerazione le visuali panoramiche indicate come critiche sotto il profilo percettivo ».
9. Con nota prot. n. 707 del 31.01.2024 il Comune ha pertanto archiviato l’istanza di autorizzazione paesaggistica del 10.10.2023.
10. Con ricorso notificato il 26 marzo 2024 e ritualmente depositato, la ZZ RO S.p.A. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento previa concessione di misure cautelari.
11. La Sovrintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e BR si è costituita in giudizio con atto di stile, depositando successivamente memoria difensiva ed una relazione illustrativa, mentre il Comune di Polpenazze del Garda non si è costituito in giudizio.
12. Con ordinanza n. 150 del 8 maggio 2024, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare per insussistenza del fumus boni iuris .
13. Con ordinanza n. 2494 del 28 giugno 2024 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a..
14. In prossimità dell’udienza di trattazione la ricorrente ha depositato le memorie di cui all’art. 73 c.p.a..
15. All’udienza pubblica del 12 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.
Con il primo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione di legge (artt.143 e ss.gg. del d.lgs n.42 del 2004; d.lgs n.387 del 2003); eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza istruttoria, erroneità della motivazione e dei presupposti, illogicità, disparità di trattamento”, la ricorrente, dopo aver riportato una serie di stralci di arresti giurisprudenziali a suo dire emessi con riferimento a fattispecie del tutto sovrapponibili a quella del presente giudizio, lamenta sostanzialmente che la Soprintendenza avrebbe effettuato un bilanciamento irragionevole degli interessi in gioco, senza fornire una motivazione stringente che abbia tenuto conto di tutti gli interessi pubblici coinvolti, non potendo l’Amministrazione dedurre in via automatica ed apodittica, dalla mera circostanza della prevista installazione di pannelli fotovoltaici, l'alterazione dell'equilibrio paesaggistico del contesto territoriale di riferimento.
Con il secondo motivo rubricato “Eccesso di potere (sotto i profili dell’illogicità, sproporzionalità)”, la società sostiene che la soluzione alternativa proposta dalla Sovrintendenza sarebbe preordinata a mascherare una posizione aprioristica di chiusura rispetto all’installazione dell’impianto fotovoltaico, mediante la prospettazione di un progetto in concreto non praticabile.
Nello specifico, la ricorrente ha esposto che: i) la soluzione proposta dall’ente non sarebbe realizzabile in ragione dell’eccessività dei costi di acquisto di nuovi pannelli di colore diverso dal nero e della minor redditività dell’impianto, in ragione dell’inferiore efficienza energetica di moduli di colore rosso; ii) l’apposizione di moduli di tale colore comporterebbe un aumento del peso sul tetto, non garantendone la resistenza; iii) una soluzione alternativa all’acquisto di nuovi pannelli di colore rosso, consistente nell’apposizione di una pellicola colorata sui moduli preesistenti che richiami le cromie delle coperture della zona, sarebbe altresì insostenibile per ragioni di sicurezza antincendio.
Infine, non sarebbe stato considerato che la soluzione proposta dalla ricorrente avrebbe avuto un effetto complessivamente migliorativo del paesaggio, realizzando il soddisfacimento di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti dall’intervento.
Con il terzo e ultimo motivo rubricato “Eccesso di potere (sotto il profilo della contraddittorietà) ”, la ricorrente lamenta la contraddittorietà del parere negativo rispetto alle determinazioni assunte nel corso degli anni riguardo al medesimo compendio immobiliare, evidenziando l’incoerenza dell’impugnato diniego rispetto alle autorizzazioni paesaggistiche precedentemente rilasciate, per mezzo delle quali era stata assentita l’installazione di pannelli di colore nero sul capannone esistente prima dell’ampliamento.
Con il quarto motivo, infine, deduce l’illegittimità del diniego comunale in via derivata dall’illegittimità del parere della Sovrintendenza.
2. Il primo motivo è infondato.
3. In materia di fonti energetiche rinnovabili, la giurisprudenza amministrativa riconosce che la normativa statale e sovranazionale che regola la materia manifesta un favor per l’allestimento di tali risorse, ponendo le condizioni per una adeguata diffusione dei relativi impianti produttivi, ciò in quanto la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è un’attività di interesse pubblico che contribuisce anch’essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali, ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 1201/2016; sez. IV, n. 2983/2021).
3.1. Ciò non significa, tuttavia, che l’interesse pubblico alla realizzazione di siffatti impianti debba sistematicamente risultare prevalente rispetto alla tutela dell’interesse paesaggistico o culturale, determinando l’illegittimità di qualsiasi provvedimento che ne vieti l’installazione in zone vincolate, ma impone in capo all’Amministrazione un più incisivo e stringente obbligo motivazionale che dia evidenza di aver operato un effettivo bilanciamento dei vari interessi in gioco (cfr. Consiglio di Stato, VI, 15.2.2024 n. 7036; sez. VI, 9 giugno 2020 n. 3696, nonché, cfr., da ultimo, gli artt. 2 e 3 del d. lgs. 25 novembre 2024, n. 190).
3.2. Pertanto, dinanzi a provvedimenti che precludano o pongano limitazioni alla realizzazione di tali impianti devono essere analizzate attentamente le ragioni su cui tali provvedimenti si fondano, sicché gli stessi potranno di norma essere ritenuti illegittimi nei limiti del travisamento, ovvero della violazione dei principi di ragionevolezza ovvero di proporzionalità in relazione ai diversi interessi coinvolti.
4. Nel caso di specie l’Amministrazione ha adempiuto al prescritto onere motivazionale, avendo fornito nei pareri rilasciati una spiegazione articolata dei profili di incompatibilità paesaggistica dell’intervento proposto che, lungi dall’aver adottato formule di stile, come invece sembra suggerire la ricorrente, o evidenziare manifesti profili di illogicità, ha esplicitato in forma adeguata e convincente il percorso argomentativo seguito, illustrando dettagliatamente le ragioni di criticità del progetto.
4.1. Innanzitutto la Sovrintendenza ha evidenziato i profili di contrasto dell’opera rispetto al contesto tutelato dal vincolo, valutando il pregiudizio che l’intervento arrecherebbe “ al godimento della vista da luoghi monumentali quali piazza Biolchi, il Castello e la chiesa di Santa Maria, nonché dalla collina su cui sorgono verso l’area di intervento” nonché “ alla lettura panoramica del territorio dalle colline circostanti e dai diversi punti panoramici dai quali si gode l’ampia veduta del bacino del lago di Garda”, e ciò in ragione dell’ “inserimento di ulteriori elementi tecnologici del tutto avulsi per caratteristiche materiche, grado di riflessione, estensione e dimensione, rispetto al contesto di pregio paesaggistico ”.
Quanto rilevato dalla Sovrintendenza, d’altra parte, trova conferma nelle fotografie in atti (doc. n. 12 “studio di approfondimento paesaggistico” pag. 24-26 nonché pag. 54-55), le quali ritraggono l’impianto da diversi punti di angolazione, consentendo di verificarne il forte impatto visivo dai punti panoramici.
La stessa relazione di approfondimento, inoltre, dà atto che “ l’oggetto dell’intervento è visibile dai punti panoramici del paese di Polpenazze; sono queste le viste in cui maggiore è l’interferenza della copertura nelle viste del paesaggio ”.
Del tutto infondata pertanto è l’affermazione del ricorrente contenuta nella memoria ex art. 73 c.p.a., secondo cui “ l’interferenza nella vista panoramica del paese sarebbe oggettivamente minimale ”, così come priva di pregio è l’asserita mitigabilità dell’impatto visivo dell’impianto tramite essenze arboree “in via di integrazione ed ispessimento”: le immagini contenute nello studio paesaggistico, infatti, mostrano la presenza di pochi arbusti, dalle dimensioni del tutto inconsistenti, tali da rendere incerta e comunque solo futura l’eventualità del loro ispessimento.
4.2. La Sovrintendenza ha inoltre considerato che l’inserimento di ulteriori elementi tecnologici del tutto avulsi dal contesto paesaggistico determinerebbe un aggravio dell’impatto paesistico già prodottosi per la preesistenza di pannelli sulla porzione sud della copertura, contribuendo “ad aggravare ulteriormente una situazione già critica”.
4.3. Infine, è stata valutata l’invasività dell’intervento, considerato che il progetto propone l’installazione di un impianto di n. 3550 pannelli, oltre che il contrasto della soluzione proposta con la precedente determinazione assunta in relazione alla parte ampliata del manufatto, rispetto alla quale era stata impartita la prescrizione, disattesa dalla ricorrente, di realizzare una copertura verde con essenze vegetali al fine di mitigare l’impatto visivo del nuovo volume.
5. Non ha pregio, inoltre, l’affermazione di parte ricorrente secondo cui la Sovrintendenza avrebbe omesso di effettuare un bilanciamento tra l’interesse paesaggistico e quello privato al risparmio energetico, atteso che essa non ha manifestato una posizione di netta chiusura all’intervento, assumendo una determinazione in radice negativa, ma ha prospettato alla ricorrente una soluzione alternativa, ipotizzando la sostituzione dei pannelli esistenti di colore nero con altri di colore rosso, uniformi alle coperture della zona, in modo da ridurre l’impatto visivo del complesso, e ciò proprio al fine di bilanciare l’interesse pubblico alla produzione di energia rinnovabile con quello, parimenti pubblico, alla tutela del paesaggio.
5.1. Come affermato da questa Sezione in altre situazioni simili (sentenze 18.12.2024 n. 3/2025, 9.12.2023, n. 903; 15.4.2024, n. 307; 24.12.2024, n. 1045), “ la prescrizione di installare pannelli fotovoltaici di colore rosso, per meglio armonizzarli col contesto paesaggistico da tutelare, in linea generale non comporta, di per sé, un ingiustificato sacrificio dell’interesse al risparmio energetico e alla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, ma costituisce un ragionevole contemperamento tra tale interesse e quello paesaggistico, in quanto da un lato consente l’installazione dell’impianto, con il conseguente risparmio energetico che ne deriva, anche se, allo stato della tecnica, minore di quello che si potrebbe realizzare con pannelli di colore nero o grigio (con la precisazione però che l’efficienza energetica dei pannelli non dipende solo dal colore ma dal complesso delle loro caratteristiche), e dall’altro lato permette di ridurre l’impatto paesaggistico dell’impianto stesso e di rendere più armonico l’inserimento dell’opera in un determinato contesto, ove connotato da edifici con coperture di colore marrone/rosso. Questo contemperamento degli interessi coinvolti, ove adottato dalla Soprintendenza, rientra nella discrezionalità tecnica di cui essa gode nel rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, e non può essere censurato se non nel caso di manifesta illogicità, o travisamento dei fatti, o inadeguatezza dell'istruttoria o della motivazione ”.
5.2. Nel caso in esame, l’Amministrazione ha adempiuto all’onere di operare un equo contemperamento degli interessi coinvolti, con una soluzione, rientrante nella sua sfera di discrezionalità, che non si presenta né illogica né irragionevole, e che pertanto si sottrae ai denunciati vizi di illegittimità.
6. Parimenti infondato è il secondo motivo, con il quale la ricorrente ha sostenuto che la soluzione alternativa proposta dalla Sovrintendenza sarebbe illogica e sproporzionata in quanto in concreto non realizzabile.
7. Con riferimento alla perdita economica legata all’acquisto e all’installazione di nuovi pannelli di colore diverso dal nero, va innanzitutto rilevato che la ricorrente si è limitata ad una affermazione generica inerente all’eccessività della spesa che deriverebbe dall’acquisto di tali pannelli, non avendo indicato, neppure in maniera approssimativa, l’entità di tale costo e l’incidenza di esso sull’attività economica svolta, anche in rapporto al risparmio ottenibile tramite l’installazione dell’impianto.
Sul punto, la relazione tecnica in atti ha evidenziato l’impossibilità di determinare il costo di acquisto di moduli fotovoltaici di colore rosso “ in quanto sono veramente pochi i Costruttori di questa tipologia di moduli fotovoltaici colorati ” (cfr. doc. n. 13), ma tale affermazione non esclude, ed anzi conferma, che tale tecnologia è disponibile sul mercato e che pertanto era possibile conoscerne ed indicarne i relativi costi; e ciò senza considerare che appartiene ormai al notorio l’esistenza di un’ampia offerta sul mercato di tali prodotti, come delle tegole fotovoltaiche, sì che il Giudice non può più considerare sufficienti dichiarazioni del tenore di quelle testé richiamate.
7.1. Anche la circostanza che l’apposizione di pannelli di colore rosso comporterebbe una minor efficienza energetica (pari al 17% rispetto al 21% dei moduli neri) non è apprezzabile in senso favorevole alla ricorrente, la quale si duole del fatto che la riduzione della produzione di energia, stimabile nella misura del 20%, diminuirebbe la quantità di energia autoprodotta determinando una perdita economica (in termini di minor guadagno) di circa 65.000 euro annui.
A prescindere dal fatto che l’entità del minor ricavo ottenuto dalla vendita di energia risulta indimostrata, non essendo state indicate ipotesi di calcolo che consentano di operarne una concreta verifica, si deve osservare che qui viene in rilievo non solo l’interesse pubblico ad una maggiore disponibilità di energia da fonti rinnovabili ma anche quello, di pari rilevanza pubblica, alla tutela del paesaggio, sicché la soluzione ipotizzata dalla Soprintendenza non può dirsi né sproporzionata né arbitraria, in quanto non ha obliterato le esigenze di sostenibilità energetica ma ha individuato un compromesso tra queste esigenze e quelle di protezione del paesaggio, prospettando una soluzione che, contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente, non risulta affatto inattuabile.
7.3. Oltretutto, per quanto concerne il paventato rischio di perdita degli incentivi, si può osservare che tale rischio è descritto in modo ipotetico, per cui non vi è prova che l’installazione di pannelli diversi dal nero determinino un effettivo e certo pregiudizio. Nella relazione tecnica depositata, infatti, il tecnico di parte rileva che “ inoltre non è nemmeno certo che i costruttori di moduli fotovoltaici di colore rosso-ossido-marrone possano fornire tutti i certificati ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 prescritti dal GSE per l’utilizzo dei moduli negli impianti incentivati e/o in caso di sostituzione di moduli negli impianti incentivati, come quello esistente sul tetto della ditta CAMOZZI GROUP SPA di cui beneficia ZZ Automation s.p.a…”, così confermando – oltre all’indeterminatezza dell’impostazione difensiva sotto il profilo tecnico - il carattere solo eventuale del danno, poiché se non è certo che i costruttori di moduli di colore rosso possano fornire tutti i certificati richiesti dal GSE, specularmente non è certo che non possano fornirli.
7.4. Quanto poi agli ulteriori ostacoli frapposti dalla ricorrente alla realizzabilità dell’impianto con moduli di colore rosso, risulta estremamente generico il rilievo del tecnico di parte secondo cui “ i moduli fotovoltaici sul mercato di colore ossido-rosso-marrone sono realizzati aggiungendo un vetro di colore opportuno che comporta un aumento di peso dei pannelli. L’installazione di questi moduli non rispetterebbe i limiti di resistenza del tetto secondo normativa di legge costringendo a ridurre ulteriormente il numero di moduli installabile e quindi la potenza dell’impianto fotovoltaico ”: non viene fornita alcuna indicazione sull’entità dell’aumento di peso che deriverebbe dall’aggiunta del vetro colorato al pannello, né sui parametri normativi che risulterebbero violati nel caso di utilizzo di tale metodologia, il che non consente di operare neppure un controllo di verosimiglianza in ordine all’effettiva impraticabilità, sotto tale profilo, della soluzione tecnica alternativa.
Ad ogni modo, come peraltro emerge dalla stessa relazione tecnica, pur se con una minore produttività dell’impianto, sembra possibile – e ragionevole – che la ricorrente potesse in concreto anche prevedere la riduzione del numero dei pannelli, così da adeguare il peso dell’impianto alla portanza – peraltro adeguabile - della copertura.
8. Alla luce di quanto sin qui osservato, la soluzione progettuale alternativa proposta dalla Sovrintendenza non può dirsi in assoluto inattuabile e pertanto essa non è qualificabile in termini di irragionevolezza e sproporzione.
9. Va infine affermata l’infondatezza dell’ultimo profilo di doglianza articolato con il presente motivo, a mezzo del quale la ricorrente lamenta l’irragionevolezza del parere per non aver considerato che l’intervento proposto produrrebbe sul paesaggio un impatto migliorativo rispetto a quello prospettato dalla Sovrintendenza, consistente nell’omogeneizzazione del colore della copertura, attualmente “bicolore”.
Senza voler considerare che lo stato di fatto attuale discende, invero, dalla precisa e consapevole scelta della società ricorrente di non uniformarsi alle prescrizioni impartite con la precedente autorizzazione per la realizzazione del tetto “a verde”, è comunque sufficiente osservare che le valutazioni dell’Amministrazione sul punto attengono al merito amministrativo, e in quanto tali sono sottratte al sindacato di legittimità.
10. Parimenti infondato è il terzo motivo, a mezzo del quale la ricorrente lamenta vizi di contraddittorietà del parere con le precedenti autorizzazioni paesaggistiche rilasciate in suo favore.
Va innanzitutto ribadito che la Sovrintendenza ha specificamente indicato le ragioni dell’incompatibilità paesaggistica dell’intervento oggetto di causa rispetto a quelli già assentiti.
Nel parere del 4.12.2023, infatti, si legge che “ Pur inserendosi in un ambito che ha subito profonde trasformazioni, che hanno visto l’adozione di scelte tecnologiche similari sulla porzione di copertura a sud dello stabilimento, si ritiene che l’aggiunta di ulteriori elementi contribuisca ad aggravare ulteriormente una situazione già critica. Tenendo anche presente che l’ampliamento a nord della struttura era stato ritenuto tollerabile, in un contesto così delicato, in virtù della mitigazione che il tetto a verde avrebbe effettuato nei confronti del nuovo volume, riducendone sensibilmente la percezione dai diversi punti di vista panoramici sopra citati ”.
Tanto precisato, la motivazione fornita dalla Sovrintendenza per spiegare la ragione della diversa posizione tenuta rispetto a quella assunta in passato non risulta né illogica nè contraddittoria, essendo evidente che ogni installazione successiva rispetto a quelle precedenti produce un impatto maggiore sul paesaggio, tenuto conto peraltro dell’estensione dell’intervento, avente ad oggetto l’installazione di ben 3550 pannelli fotovoltaici.
Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che “ La contraddittorietà tra gli atti del procedimento, figura sintomatica dell'eccesso di potere, si può rinvenire solo allorquando sussista tra più atti successivi un contrasto inconciliabile tale da far sorgere dubbi su quale sia l'effettiva volontà dell'amministrazione, mentre non sussiste quando si tratti di provvedimenti che, pur riguardanti lo stesso oggetto, siano adottati all'esito di procedimenti indipendenti (Cons. Stato, Sez. V, 5 settembre 2011 n. 4982) o, comunque, qualora si tratti di due diversi atti che, ancorché inerenti al medesimo oggetto, provengano da uffici diversi e non entrambi competenti a provvedere o siano espressione di poteri differenti (Cons. Stato, Sez. V, 13 novembre 1995 n. 1558) o - ancora - allorquando il nuovo provvedimento dell'Amministrazione, diverso da quello pregresso, sia stata adottata alla stregua di presupposti in parte differenti concretatisi "medio tempore" (Cons. Stato, Sez. V, 20 giugno 1987 n. 403) ”
Alla luce del citato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non vede ragioni di discostarsi, nel caso di specie non sussistono i lamentati profili di contrasto tra le diverse decisioni assunte, posto che le precedenti autorizzazioni paesaggistiche e quella oggetto della presente controversia hanno diverso oggetto - ossia le due differenti porzioni del capannone- e sono state adottate in presenza di diversi contesti di fatto.
Va considerato, oltretutto, che le autorizzazioni emesse negli anni 2010 e 2016 sono state rilasciate prima che il compendio immobiliare venisse ampliato, sicchè esse non hanno evidentemente potuto tener conto del maggior ingombro prodotto dal nuovo fabbricato e del conseguente maggior impatto che l’intervento proposto avrebbe determinato sul paesaggio.
11. A quanto sopra consegue l’infondatezza dell’ultimo motivo di ricorso, con il quale si fanno valere vizi di illegittimità derivata del provvedimento comunale.
12. In conclusione, il ricorso va respinto e le spese del giudizio sono poste a carico della ricorrente soccombente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente a rifondere in favore della Sovrintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e BR le spese del giudizio, che si liquidano in € 3.000,00 (tremila) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in BR nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Beatrice Rizzo | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO