TRIB
Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 04/07/2024, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 1502 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 vertente TRA (C.F. = ), Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...], residente a [...], eletti- vamente domiciliata in Napoli alla Via del Parco Margherita 34 presso lo studio dell'avv. Nican- dro Siravo (C.F. = dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura C.F._2 in calce a ricorso, il otifica e/o comunicazione avvenga presso il proprio indirizzo di pec Email_1 RICORRENTE
E
(C.F. = ), CP_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Nepi (VT), Via dei Mestieri snc, rap- presentata e difesa dall'Avv. Luciano Ojetti (C.F. = , PEC C.F._3 Email_2 ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Mara Mencherini (C.F. = ) C.F._4 in Viterbo, Via Cardarelli 6, giusta procura rilasciata in calce alla mem - dizio, il quale chiede di ricevere le successive comunicazioni al numero di fax 06.322.25.24 o all'indirizzo e-mail: Email_2
RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento inquadramento superiore e differenze retributive. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23.11.2022 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro esponendo di aver lavorato per dal 6.6.18 al 20.4.22, CP_1 data in cui è stata licenziata per giusta causa, con contratto di lav time e inquadramen- to al III livello operai del CCNL Aziende chimiche artigiane;
che la formalizzazione del rappor- to è avvenuta soltanto in data 8.8.2019 con la sottoscrizione del relativo contratto con qualifica di operaio addetto all'imbottigliamento; che la prestazione lavorativa fornita nel periodo prece- dente la sottoscrizione del contratto (dal 6.6.2018 al 7.8.2019) risulta documentata dalle buste CP_ paga e dall'estratto contributivo dai quali si evince che la medesima è stata assunta il 6.6.2018 con un part- time al 50 la qualifica di operaio part time III livello;
che la data formale di assunzione dell'8.8.2019 coincide con l'acquisizione da parte di del ramo CP_1 d'azienda di Alchimia srl di cui la ricorrente era socia con contratto di lavo;
che Al- chimia produceva liquidi per sigarette elettroniche provvedendo alla loro commercializzazione all'ingrosso; che la ricorrente era responsabile del reparto produzione occupandosi con mansio- ni dirigenziali di tutto ciò che occorreva per l'esercizio dell'attività; che, in particolare, la stessa pianificava la produzione provvedendo a ordinare i quantitativi corretti di materie prime e di flaconi nonché gli ordini di acquisto e vendita;
che la medesima, inoltre, gestiva il personale e il
1 sito internet;
che, al momento del suo trasferimento alle dipendenze della convenuta, la presta- zione lavorativa era altamente qualificata e tale grado di professionalità era stato messo da subi- to a disposizione della che nel primo periodo dal 6.6.2018 al 7.8.2019 ha svolto mol- CP_1 teplici mansioni quali: zione della produzione necessaria alla vendita con comunica- zione in amministrazione degli ordini necessari alla produzione e individuazione dei tempi e del- le quantità occorrenti secondo la media dei prodotti;
b) organizzazione del personale mediante l'assegnazione dei diversi compiti durante la giornata curando la rotazione delle attività, la verifi- ca dei risultati ottenuti e il miglioramento delle prestazioni nonché la formazione professionale;
c) preparazione delle basi con e senza nicotina, dei liquidi premiscelati, delle miscele di aromi e di tutto ciò che prevedeva materialmente la mistura di due o più elementi;
d) controllo ed elabo- razione delle schede di sicurezza consistenti nel controllo delle schede per materie prime perico- lose, della conformità dei prodotti ai loro standard, della correttezza delle informazioni al pub- blico tramite etichette, ovvero tramite i cd. “bugiardini”, nonché dei fogli informativi condivisi sul sito internet;
curava i rapporti diretti con produttori di materie prime e strutture accreditate per l'elaborazione delle schede delle miscele create internamente;
procedeva all'elaborazione grafica e stampa delle etichette e al conteggio delle scorte in magazzino;
e) eseguiva anche le at- tività svolte da tutti gli operai in azienda quali inflaconare, tappare, etichettare e stoccare;
che, per lo svolgimento di tale attività, si è avvalsa dell'aiuto di un numero variabile di dipendenti, dalle due alle sette unità, che la medesima coordinava;
che la prestazione era strutturata su cin- que giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì con orario effettivo di lavoro dalle 9.00 alle 17.30 con 15 minuti di pausa la mattina e 45 minuti a pranzo;
che nel successivo periodo dall'8.8.2019 al 20.4.2022 il part - time è stato elevato al 75%; che le mansioni svolte e l'orario di lavoro non hanno subito mutamenti rispetto al periodo precedente e ciò fino al mese di aprile 2021; che a decorrere da aprile 2021 è stata progressivamente demansionata e le mansioni dalla stessa esple- tate in precedenza sono state tripartite tra altre tre risorse dell'azienda e segnatamente: il sig. per la parte produzione e gestione del personale e i signori e Parte_2 Parte_3 per la parte pianificazione;
che le sue mansioni si sono ridotte a meri ruoli Parte_4 tigliamento, la sigillatura con tappo e l'etichettatura; che in data 20.4.2022 è stata licenziata per giusta causa;
che con comunicazione inviata a mezzo pec in data 18.3.2022 ha provveduto a mettere in mora la chiedendo il riconoscimento del V livello e le dif- CP_1 ferenze retributive maturate;
che ad oggi è creditrice della convenuta della complessiva somma di € 21.571,49 oltre interessi e rivalutazione in virtù dei conteggi allegati al ricorso. Tanto premesso, ha concluso chiedendo di “riconoscere il diritto della ricorrente all'inquadramento del V° livello di cui alle declaratorie professionali del CCNL Aziende chimiche artigiane del 2017 e ss e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della complessiva somma di € 21.571,49 oltre interessi e rivalu- tazione monetaria a titolo di differenze retributive. Con il favore delle spese processuali con attribuzione al sotto- scritto procuratore antistatario”. La si è costituita in giudizio contestando innanzitutto la circostanza riferita dalla parte CP_1 ricorrente di aver lavorato nel periodo dal 6.6.2018 al 7.8.2019 senza un contratto di lavoro. La società convenuta ha dedotto in merito che la ricorrente era stata assunta dalla Alchimia Srl in data 7.9.2015 con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, mansioni di operaio addetto all'imbottigliamento e inquadramento al livello III del CCNL Area Chimica e Artigianato;
che la stessa era stata trasferita, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della a seguito della cessione del ramo d'azienda in data 6.6.2018, rimanendo invariati il CP_1 luogo di lavoro, l'inquadramento, le mansioni, la qualifica e il CCNL applicato, come da comu- nicazione del 6.6.2018 sottoscritta per presa visione dalla stessa lavoratrice;
che, contestualmen- te al trasferimento, le parti avevano sottoscritto un contratto di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale al 50%, per 20 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, con decorrenza dal 6.6.2018 e per tutta la durata del rapporto;
che in data 16.7.2019 la ricorrente aveva comunicato alla società di voler recedere dal rapporto di la- voro e aveva rassegnato le proprie dimissioni volontarie;
che, conseguentemente, alla lavoratrice erano state interamente liquidate le spettanze di fine rapporto con la corresponsione
2 dell'importo netto di € 3.787,36 comprensivo di € 2.782,98 per ferie, € 265,88 per permessi resi- dui ed € 301,16 per TFR come da busta paga del mese di luglio 2019; che, pertanto, il tfr dovuto da giugno 2018 a giugno 2019 era stato integralmente corrisposto contestualmente alla cessa- zione del rapporto di lavoro;
che successivamente la lavoratrice aveva chiesto di poter essere riassunta presso la e aveva sottoscritto in data 8.8.2019 un nuovo contratto di lavoro CP_1 a tempo indetermi ansioni di operaio addetto all'imbottigliamento e con inquadra- mento al livello III del CCNL Area Chimica e Artigianato, ma con un orario part-time al 75% di 30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00; che da agosto 2019 ad aprile 2022 la aveva ricevuto gli importi come da Parte_1 buste paga sottoscritte dalla medesima, cont pire regolarmente un acconto men- sile del tfr in busta paga;
che dal 14.2.2022 al 26.3.2022 la ricorrente era stata ininterrottamente assente per malattia, risultando assente ingiustificata a partire dal 28.3.2022; che in data 13.4.2022 la le contestava l'assenza dal 28.3.2022 al 12.4.2022 e, non avendo ricevuto CP_1 nessuna gius ne, in data 29.4.2022 le comunicava il licenziamento per giusta causa. La società convenuta ha, inoltre, sottolineato come le mansioni svolte dalla ricorrente fossero del tutto corrispondenti a quelle della qualifica e dell'inquadramento riconosciuti dall'azienda. Ha infine contestato la correttezza dei conteggi, concludendo per il rigetto delle domande atto- ree con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con prove documentali e testimoniali è stata decisa in data odierna con moti- vazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Va premesso che al fine di determinare quale sia, in concreto, il corretto inquadramento da at- tribuire ad un lavoratore subordinato, la S.C. ha chiarito che il ragionamento dell'interprete deb- ba procedere attraverso tre fasi successive, che vanno dall'accertamento in fatto delle attività la- vorative in concreto svolte dal predetto, all'individuazione delle qualifiche e gradi previsti nel contratto collettivo di categoria, fino al raffronto tra il risultato della prima indagine e i requisiti previsti dalla normativa contrattuale individuati nella seconda (in questi termini, tra le tante, si vedano Cass. Civ., sez. lav., 20.2.2004 n. 3446; Cass. Civ., sez. lav., 10.6.1999 n. 5728; Cass. Civ., sez. lav., 25.7.1998, n. 7313); con la conseguenza che, ove la contrattazione collettiva preveda, nel disciplinare la classificazione dei lavoratori, sia categorie o livelli (mediante declaratorie astratte e generali), sia distinti e specifici profili professionali, “l'indagine per determinare la qualifica spettante al lavoratore si esaurisce nel verificare la corrispondenza delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore con quelle di un determinato profilo professionale indicato dalla con-trattazione collettiva come rientrante all'interno di una particolare categoria” (in questi termini, testualmente, si veda Cass. Civ. 7129/1997). Nel compiere tale valutazione di equivalenza, inoltre, il giudice non può limitarsi all'esame del complesso delle operazioni materiali in cui si siano concretizzate le prestazioni del lavoratore, dovendo anche accertare se tali operazioni siano state compiute con il livello di re- sponsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata. La S.C. ha altresì sottolineato che nel caso in cui un lavoratore chieda in giudizio il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita e il pagamento delle relative differenze retributive è necessario, al fine dell'adem- pimento degli oneri imposti dall'art. 414 numeri 3 e 4 c.p.c., che specifichi le mansioni effetti- vamente svolte e la normativa collettiva applicabile;
ne consegue che il ricorso del lavoratore non può limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a una qualifica superiore ma deve indicare quali siano state di fatto le mansioni disimpegnate, al fine di consen- tire il giudizio di comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata. (Sez. L, Sen- tenza n. 14088 del 13/11/2001 rv. 550204). Con l'ulteriore precisazione secondo cui, ove un contratto collettivo preveda una medesima at- tività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in ma- niera elementare o più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova - come detto - incombe sullo stesso la- voratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle
3 più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (cfr. Cass. n. 11925/2003). Nel caso di specie, è pacifico tra le parti e risultante dalla documentazione in atti che la ricorren- te abbia svolto attività lavorativa alle dipendenze della società resistente dal 6.6.2018 al 20.4.2022 con inquadramento al III livello del Ccnl Area Chimica e Artigianato e qualifica di operaia addetta all'imbottigliamento. Quanto all'orario di lavoro, per il primo periodo dal 6.6.2018 al 7.8.2019 risulta un tempo parziale al 50% per 20 ore settimanali, dal lunedì al vener- dì, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, mentre per il periodo successivo dall'8.8.2019 al 20.4.2022 risul- ta un orario part-time al 75% di 30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00. Risulta, infine, pacifico che dal 14.2.2022 al 26.3.2022 la ricorrente è stata ininterrottamente assente per malattia, risultando assente ingiustificata a partire dal 28.3.2022 e che in data 29.4.2022 è stata licenziata per giusta causa. A fronte di tali previsioni contrattuali, la ha dedotto di aver sempre svolto attivi- Parte_1 tà lavorativa riconducibile al livello V d mica e Artigianato in quanto responsa- bile del reparto di produzione, occupandosi con mansioni dirigenziali di tutto ciò che occorreva per l'esercizio dell'attività come ad esempio la pianificazione della produzione, la gestione del personale e del sito internet, gli ordini dei quantitativi di materie prime e di flaconi, nonché gli ordini di acquisto. Ciò fino al mese di aprile 2021, allorquando sarebbe stata demansionata e le sue mansioni ripartite tra altre risorse. La ricorrente sostiene, inoltre, di aver lavorato per un orario superiore a quello contrattualmente previsto e, in particolare, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 17.30, con 15 minuti di pausa la mattina e 45 minuti per il pranzo. Quanto alla richiesta di inquadramento nel livello superiore, in base al Ccnl Area Chimica e Ar- tigianato pacificamente applicato al rapporto de quo e depositato dalla ricorrente, appartengono al livello V “a) i lavoratori il cui compito consiste nella guida, coordinamento e controllo, in condizioni di relati- va autonomia nell'ambito della propria mansione, di una normale squadra di operai che svolgono lavori per i quali sono richieste normali capacità e conoscenze pratiche;
Profili: Impiegati (per tutti i settori):
- impiegato tecnico con compito di coordinamento e controllo nell'ambito dei settori di produzione e dei servizi;
- impiegato amministrativo con particolare competenza nella contabilità generale o nell'ambito commerciale;
Profili: Chimica
- i lavoratori che, in condizioni di ampia autonomia e con l'eventuale guida di lavoratori di livello inferiore, svol- gono, sulla base di approfondite conoscenze teoriche e pratiche, mansioni di natura operativa o manutentiva di no- tevole rilievo, variabilità e complessità, con spiccata facoltà di iniziativa per quanto attiene alle modalità di svol- gimento ed alla organizzazione dei compiti loro affidati”, mentre rientrano nel livello III “- Personale ope- raio che esegue operazioni non complesse di regolazione e controllo su apparecchiature o macchinari, per assicurar- ne il regolare funzionamento secondo le prescrizioni d'esercizio quando ad esso ne è affidata la conduzione;
- Personale operaio che conduce e controlla macchinari di semplice miscelazione di più sostanze tra loro, anche muniti di sistema di pesatura e confezionamento automatici del prodotto finito”. Dal raffronto tra i due livelli emerge che il livello V si caratterizza per il carattere autonomo e/o di guida, coordinamento e controllo delle modalità di svolgimento del lavoro, mentre il livello III per la natura operativo-esecutiva dell'attività lavorativa. Secondo la prospettazione attorea la ricorrente avrebbe svolto attività di coordinamento e con- trollo di una squadra di operai con un rilevante grado di autonomia riconducibile al livello V del CCNL di settore. Tale deduzione, tuttavia, non ha trovato riscontro nell'espletata istruttoria. Il teste di parte resistente (magazziniere alle dipendenze della dal mese di ot- Tes_1 CP_1 tobre 2019) ha affermato icorrente svolgeva attività operativa namento e che della predisposizione delle miscele si occupava il chimico Il teste anch'egli Parte_5 Pt_4 dipendente della società convenuta dal 2020, ha conferm uzioni che la ri- corrente “Era addetta alla produzione principalmente all'inflaconamento delle materie prime. All'occorrenza era addetta anche al packeging consistente nella sistemazione dei prodotti nelle scatole e nella sistemazione degli
4 stessi sugli scaffali del magazzino;
l'etichettatura era svolta dalla macchina. Ha sempre svolto queste mansioni. Da quando ci sono io le mansioni della ricorrente non sono mutate”. Quanto alla preparazione delle mi- scele ha dichiarato che “Il quantitativo di liquido con cui eseguire l'inflaconamento era deciso dall'ammini- strazione tra cui la qui presente . In merito all'organizzazione del personale ha affer- Parte_6 mato che “Era l'amministrazione ad impartire direttive al personale della produzione. Le comunicazioni erano effettuate tramite una lavagna esistente in reparto. Non c'era nessuno in reparto a dirigere le attività”. Sulla preparazione delle miscele ha sostenuto: “ è un chimico collaboratore dell'azienda che decide con Parte_5 l'amministrazione le ricette e le miscele”. Infine mazione ha dichiarato: “Ho ricevuto una forma- zione generica dai colleghi tra i quali anche la ricorrente: mi dava i tappi e mi spiegava come operare sulla mac- china tappatrice”. Analoghe dichiarazioni sono state rese dal teste anch'egli dipendente della dal Tes_2 CP_1 mese di marzo 2020: “Ho conosciuto la ricorrente. detta alla produzione e all'infl elle materie prime. Occasionalmente era addetta al confezionamento della merce e al controllo flaconi. In particolare, era addetta ad intervenire se vi erano etichette o tappi storti, che potevano essere state applicate a mano o dalla macchina. Questa era attività che si svolgeva prima o durante l'inscatolamento dei prodotti. La ricorrente ha sempre svolto tali mansioni”. In merito alla produzione delle miscele ha dichiarato che “Il personale della produzione riceveva direttive dalla titolare . è un chimico collaboratore dell'azien- Pt_6 Per_1 Parte_5 da che non è presente abitualmente in azienda, ma viene ogni tanto e credo si occupi delle ricette per le miscele”. Quanto alla formazione, infine, ha affermato “Quando sono stato assunto non avevo esperienza del settore;
è stata a impartire la formazione inziale, a darmi spiegazioni e a impar- Pt_6 tirmi le direttive”. Solo la teste di parte ricorrente ha dichiarato che la ricorrente si occupava della pro- Tes_3 grammazione della produzione quantificando le necessità giornaliere della produzione, specifi- cando che “Dall'inizio del 2020 non è stata più lei a fare da tramite circa i quantitativi in produzione e da inscatolare, essendo stato assunto tale ruolo dalla mia collega ”. Tale teste, tuttavia, ri- Persona_2 sulta poco credibile avendo dichiarato di avere una ocietà pendente innanzi a questo Tribunale ed essendo stata l'unica testimone tra i molteplici sentiti a sostenere che in azienda non operava un chimico che si occupava delle miscele: “conosco il sig. di Per_1 Parte_5 cui mi si chiede;
so che ha un laboratorio chimico sito di fianco all'azienda; non l'ho mai visto in azienda e non mi risulta realizzasse le miscele per la società”. Per quanto concerne, invece, le dichiarazioni della teste le medesime si riferiscono ad Tes_4 un arco temporale limitato a pochi mesi. Tra l'altro, in preparazione delle miscele la teste ha affermato che “La ricorrente predisponeva le basi e gli aromi operando in produzione” ma allo stesso tempo non ha saputo riferire se seguisse delle formule predisposte da altri o se provve- desse personalmente. Allo stesso modo non ha saputo riferire se avesse competenze riguardo al- le schede di sicurezza e se elaborava e ideava le etichette dei prodotti. Ebbene, le attività descritte dai testi appaiono pienamente riconducibili nell'ambito della decla- ratoria del livello III (“Personale operaio che esegue operazioni non complesse di regolazione e controllo su apparecchiature o macchinari, per assicurarne il regolare funzionamento secondo le prescrizioni d'esercizio quando ad esso ne è affidata la conduzione;
- Personale operaio che conduce e controlla macchinari di semplice miscelazione di più sostanze tra loro, anche muniti di sistema di pesatura e confezionamento automatici del prodotto finito”) e nella figura profes- sionale dell' “operaio”, concretizzandosi in operazioni di produzione e inflaconamento delle materie prime. Quanto alla predisposizione delle basi e degli aromi, non può ritenersi che una simile attività sia sufficiente a far ritenere che la ricorrente abbia svolto mansioni riconducibili al V livello del CCNL di settore. Ciò soprattutto se si considera che gli stessi testimoni di parte ricorrente non hanno saputo riferire se fosse la stessa a realizzare le miscele e i testimoni di parte resistente hanno riferito che di tale incombente si occupasse un chimico. Peraltro, per giurisprudenza consolidata, al fine di stabilire il diritto del lavoratore a ottenere l'attribuzione della qualifica superiore ex art. 2103 c.c., qualora lo stesso, oltre a mansioni pro- prie della categoria di appartenenza svolga anche altre mansioni definite dalla contrattazione col-
5 lettiva come proprie della categoria superiore rivendicata, il giudice del merito deve attenersi al criterio della prevalenza e, quindi, deve aver riguardo al contenuto della mansione primaria e ca- ratterizzante la posizione di lavoro (cfr., ex multis, Cass. n. 32699/2019). Ne deriva la mancanza dei presupposti per l'attribuzione del livello superiore rivendicato dalla ricorrente. Quanto all'orario di lavoro osservato dalla ricorrente, alcuni testi non hanno saputo riferire su tale circostanza;
il teste ha riferito un orario di 6 ore giornaliere per cinque giorni a Pt_4 settimana;
la teste rato “Mi risulta per avermelo detto la ricorrente che la stessa lavorasse Tes_3 tutti i giorni (lun.-ven.) dalle 9.00 alle 17.30” non avendo quindi una conoscenza diretta dell'orario di lavoro osservato dalla Parte_1
L'unica teste ad aver confermato l'orario di lavoro dedotto dalla ricorrente è Testimone_5
la quale, tuttavia, ha potuto riferire per un arco temporale molto li
[...]
Si tratta di dichiarazioni non sufficienti a far ritenere provato il maggior orario dedotto in ricor- so. Relativamente alle differenze retributive rivendicate, alla luce di quanto esposto, risultano in- fondate le domande di condanna della resistente al pagamento di differenze per retribuzione de- rivanti dall'inquadramento superiore richiesto e dal maggior orario di lavoro. Infine, per quanto concerne il TFR, dalle buste paga in atti risulta che lo stesso veniva liquidato mensilmente alla ricorrente. L'importo dovuto fino al mese di luglio 2019 è stato corrisposto al- la lavoratrice in occasione della cessazione del rapporto per dimissioni, mentre per il periodo successivo, dal mese di agosto 2019 e fino alla cessazione del rapporto, il TFR è stato allo stesso modo corrisposto mensilmente a titolo di anticipo TFR. La pretesa di parte ricorrente di corresponsione del TFR già percepito a titolo di acconto mensi- le appare irragionevole. La deduzione di parte attrice secondo cui tale modalità di erogazione del TFR sarebbe illegittima, non giustifica alcuna ulteriore richiesta al riguardo, risultando evidente dai prospetti che i corrispondenti emolumenti fossero erogati a titolo di "acconto T.F.R." ciò che impedisce di corrispondere (nuovamente) al lavoratore gli importi incontestabilmente rice- vuti. Alla luce di tali considerazioni e delle esposte emergenze istruttorie, la domanda di parte ricor- rente non può che essere respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte resistente liqui- date in € 2.306,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo, lì 3 luglio 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
6
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 1502 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 vertente TRA (C.F. = ), Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...], residente a [...], eletti- vamente domiciliata in Napoli alla Via del Parco Margherita 34 presso lo studio dell'avv. Nican- dro Siravo (C.F. = dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura C.F._2 in calce a ricorso, il otifica e/o comunicazione avvenga presso il proprio indirizzo di pec Email_1 RICORRENTE
E
(C.F. = ), CP_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Nepi (VT), Via dei Mestieri snc, rap- presentata e difesa dall'Avv. Luciano Ojetti (C.F. = , PEC C.F._3 Email_2 ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Mara Mencherini (C.F. = ) C.F._4 in Viterbo, Via Cardarelli 6, giusta procura rilasciata in calce alla mem - dizio, il quale chiede di ricevere le successive comunicazioni al numero di fax 06.322.25.24 o all'indirizzo e-mail: Email_2
RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento inquadramento superiore e differenze retributive. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23.11.2022 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro esponendo di aver lavorato per dal 6.6.18 al 20.4.22, CP_1 data in cui è stata licenziata per giusta causa, con contratto di lav time e inquadramen- to al III livello operai del CCNL Aziende chimiche artigiane;
che la formalizzazione del rappor- to è avvenuta soltanto in data 8.8.2019 con la sottoscrizione del relativo contratto con qualifica di operaio addetto all'imbottigliamento; che la prestazione lavorativa fornita nel periodo prece- dente la sottoscrizione del contratto (dal 6.6.2018 al 7.8.2019) risulta documentata dalle buste CP_ paga e dall'estratto contributivo dai quali si evince che la medesima è stata assunta il 6.6.2018 con un part- time al 50 la qualifica di operaio part time III livello;
che la data formale di assunzione dell'8.8.2019 coincide con l'acquisizione da parte di del ramo CP_1 d'azienda di Alchimia srl di cui la ricorrente era socia con contratto di lavo;
che Al- chimia produceva liquidi per sigarette elettroniche provvedendo alla loro commercializzazione all'ingrosso; che la ricorrente era responsabile del reparto produzione occupandosi con mansio- ni dirigenziali di tutto ciò che occorreva per l'esercizio dell'attività; che, in particolare, la stessa pianificava la produzione provvedendo a ordinare i quantitativi corretti di materie prime e di flaconi nonché gli ordini di acquisto e vendita;
che la medesima, inoltre, gestiva il personale e il
1 sito internet;
che, al momento del suo trasferimento alle dipendenze della convenuta, la presta- zione lavorativa era altamente qualificata e tale grado di professionalità era stato messo da subi- to a disposizione della che nel primo periodo dal 6.6.2018 al 7.8.2019 ha svolto mol- CP_1 teplici mansioni quali: zione della produzione necessaria alla vendita con comunica- zione in amministrazione degli ordini necessari alla produzione e individuazione dei tempi e del- le quantità occorrenti secondo la media dei prodotti;
b) organizzazione del personale mediante l'assegnazione dei diversi compiti durante la giornata curando la rotazione delle attività, la verifi- ca dei risultati ottenuti e il miglioramento delle prestazioni nonché la formazione professionale;
c) preparazione delle basi con e senza nicotina, dei liquidi premiscelati, delle miscele di aromi e di tutto ciò che prevedeva materialmente la mistura di due o più elementi;
d) controllo ed elabo- razione delle schede di sicurezza consistenti nel controllo delle schede per materie prime perico- lose, della conformità dei prodotti ai loro standard, della correttezza delle informazioni al pub- blico tramite etichette, ovvero tramite i cd. “bugiardini”, nonché dei fogli informativi condivisi sul sito internet;
curava i rapporti diretti con produttori di materie prime e strutture accreditate per l'elaborazione delle schede delle miscele create internamente;
procedeva all'elaborazione grafica e stampa delle etichette e al conteggio delle scorte in magazzino;
e) eseguiva anche le at- tività svolte da tutti gli operai in azienda quali inflaconare, tappare, etichettare e stoccare;
che, per lo svolgimento di tale attività, si è avvalsa dell'aiuto di un numero variabile di dipendenti, dalle due alle sette unità, che la medesima coordinava;
che la prestazione era strutturata su cin- que giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì con orario effettivo di lavoro dalle 9.00 alle 17.30 con 15 minuti di pausa la mattina e 45 minuti a pranzo;
che nel successivo periodo dall'8.8.2019 al 20.4.2022 il part - time è stato elevato al 75%; che le mansioni svolte e l'orario di lavoro non hanno subito mutamenti rispetto al periodo precedente e ciò fino al mese di aprile 2021; che a decorrere da aprile 2021 è stata progressivamente demansionata e le mansioni dalla stessa esple- tate in precedenza sono state tripartite tra altre tre risorse dell'azienda e segnatamente: il sig. per la parte produzione e gestione del personale e i signori e Parte_2 Parte_3 per la parte pianificazione;
che le sue mansioni si sono ridotte a meri ruoli Parte_4 tigliamento, la sigillatura con tappo e l'etichettatura; che in data 20.4.2022 è stata licenziata per giusta causa;
che con comunicazione inviata a mezzo pec in data 18.3.2022 ha provveduto a mettere in mora la chiedendo il riconoscimento del V livello e le dif- CP_1 ferenze retributive maturate;
che ad oggi è creditrice della convenuta della complessiva somma di € 21.571,49 oltre interessi e rivalutazione in virtù dei conteggi allegati al ricorso. Tanto premesso, ha concluso chiedendo di “riconoscere il diritto della ricorrente all'inquadramento del V° livello di cui alle declaratorie professionali del CCNL Aziende chimiche artigiane del 2017 e ss e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della complessiva somma di € 21.571,49 oltre interessi e rivalu- tazione monetaria a titolo di differenze retributive. Con il favore delle spese processuali con attribuzione al sotto- scritto procuratore antistatario”. La si è costituita in giudizio contestando innanzitutto la circostanza riferita dalla parte CP_1 ricorrente di aver lavorato nel periodo dal 6.6.2018 al 7.8.2019 senza un contratto di lavoro. La società convenuta ha dedotto in merito che la ricorrente era stata assunta dalla Alchimia Srl in data 7.9.2015 con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, mansioni di operaio addetto all'imbottigliamento e inquadramento al livello III del CCNL Area Chimica e Artigianato;
che la stessa era stata trasferita, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della a seguito della cessione del ramo d'azienda in data 6.6.2018, rimanendo invariati il CP_1 luogo di lavoro, l'inquadramento, le mansioni, la qualifica e il CCNL applicato, come da comu- nicazione del 6.6.2018 sottoscritta per presa visione dalla stessa lavoratrice;
che, contestualmen- te al trasferimento, le parti avevano sottoscritto un contratto di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale al 50%, per 20 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, con decorrenza dal 6.6.2018 e per tutta la durata del rapporto;
che in data 16.7.2019 la ricorrente aveva comunicato alla società di voler recedere dal rapporto di la- voro e aveva rassegnato le proprie dimissioni volontarie;
che, conseguentemente, alla lavoratrice erano state interamente liquidate le spettanze di fine rapporto con la corresponsione
2 dell'importo netto di € 3.787,36 comprensivo di € 2.782,98 per ferie, € 265,88 per permessi resi- dui ed € 301,16 per TFR come da busta paga del mese di luglio 2019; che, pertanto, il tfr dovuto da giugno 2018 a giugno 2019 era stato integralmente corrisposto contestualmente alla cessa- zione del rapporto di lavoro;
che successivamente la lavoratrice aveva chiesto di poter essere riassunta presso la e aveva sottoscritto in data 8.8.2019 un nuovo contratto di lavoro CP_1 a tempo indetermi ansioni di operaio addetto all'imbottigliamento e con inquadra- mento al livello III del CCNL Area Chimica e Artigianato, ma con un orario part-time al 75% di 30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00; che da agosto 2019 ad aprile 2022 la aveva ricevuto gli importi come da Parte_1 buste paga sottoscritte dalla medesima, cont pire regolarmente un acconto men- sile del tfr in busta paga;
che dal 14.2.2022 al 26.3.2022 la ricorrente era stata ininterrottamente assente per malattia, risultando assente ingiustificata a partire dal 28.3.2022; che in data 13.4.2022 la le contestava l'assenza dal 28.3.2022 al 12.4.2022 e, non avendo ricevuto CP_1 nessuna gius ne, in data 29.4.2022 le comunicava il licenziamento per giusta causa. La società convenuta ha, inoltre, sottolineato come le mansioni svolte dalla ricorrente fossero del tutto corrispondenti a quelle della qualifica e dell'inquadramento riconosciuti dall'azienda. Ha infine contestato la correttezza dei conteggi, concludendo per il rigetto delle domande atto- ree con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con prove documentali e testimoniali è stata decisa in data odierna con moti- vazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Va premesso che al fine di determinare quale sia, in concreto, il corretto inquadramento da at- tribuire ad un lavoratore subordinato, la S.C. ha chiarito che il ragionamento dell'interprete deb- ba procedere attraverso tre fasi successive, che vanno dall'accertamento in fatto delle attività la- vorative in concreto svolte dal predetto, all'individuazione delle qualifiche e gradi previsti nel contratto collettivo di categoria, fino al raffronto tra il risultato della prima indagine e i requisiti previsti dalla normativa contrattuale individuati nella seconda (in questi termini, tra le tante, si vedano Cass. Civ., sez. lav., 20.2.2004 n. 3446; Cass. Civ., sez. lav., 10.6.1999 n. 5728; Cass. Civ., sez. lav., 25.7.1998, n. 7313); con la conseguenza che, ove la contrattazione collettiva preveda, nel disciplinare la classificazione dei lavoratori, sia categorie o livelli (mediante declaratorie astratte e generali), sia distinti e specifici profili professionali, “l'indagine per determinare la qualifica spettante al lavoratore si esaurisce nel verificare la corrispondenza delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore con quelle di un determinato profilo professionale indicato dalla con-trattazione collettiva come rientrante all'interno di una particolare categoria” (in questi termini, testualmente, si veda Cass. Civ. 7129/1997). Nel compiere tale valutazione di equivalenza, inoltre, il giudice non può limitarsi all'esame del complesso delle operazioni materiali in cui si siano concretizzate le prestazioni del lavoratore, dovendo anche accertare se tali operazioni siano state compiute con il livello di re- sponsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata. La S.C. ha altresì sottolineato che nel caso in cui un lavoratore chieda in giudizio il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita e il pagamento delle relative differenze retributive è necessario, al fine dell'adem- pimento degli oneri imposti dall'art. 414 numeri 3 e 4 c.p.c., che specifichi le mansioni effetti- vamente svolte e la normativa collettiva applicabile;
ne consegue che il ricorso del lavoratore non può limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a una qualifica superiore ma deve indicare quali siano state di fatto le mansioni disimpegnate, al fine di consen- tire il giudizio di comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata. (Sez. L, Sen- tenza n. 14088 del 13/11/2001 rv. 550204). Con l'ulteriore precisazione secondo cui, ove un contratto collettivo preveda una medesima at- tività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in ma- niera elementare o più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova - come detto - incombe sullo stesso la- voratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle
3 più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (cfr. Cass. n. 11925/2003). Nel caso di specie, è pacifico tra le parti e risultante dalla documentazione in atti che la ricorren- te abbia svolto attività lavorativa alle dipendenze della società resistente dal 6.6.2018 al 20.4.2022 con inquadramento al III livello del Ccnl Area Chimica e Artigianato e qualifica di operaia addetta all'imbottigliamento. Quanto all'orario di lavoro, per il primo periodo dal 6.6.2018 al 7.8.2019 risulta un tempo parziale al 50% per 20 ore settimanali, dal lunedì al vener- dì, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, mentre per il periodo successivo dall'8.8.2019 al 20.4.2022 risul- ta un orario part-time al 75% di 30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00. Risulta, infine, pacifico che dal 14.2.2022 al 26.3.2022 la ricorrente è stata ininterrottamente assente per malattia, risultando assente ingiustificata a partire dal 28.3.2022 e che in data 29.4.2022 è stata licenziata per giusta causa. A fronte di tali previsioni contrattuali, la ha dedotto di aver sempre svolto attivi- Parte_1 tà lavorativa riconducibile al livello V d mica e Artigianato in quanto responsa- bile del reparto di produzione, occupandosi con mansioni dirigenziali di tutto ciò che occorreva per l'esercizio dell'attività come ad esempio la pianificazione della produzione, la gestione del personale e del sito internet, gli ordini dei quantitativi di materie prime e di flaconi, nonché gli ordini di acquisto. Ciò fino al mese di aprile 2021, allorquando sarebbe stata demansionata e le sue mansioni ripartite tra altre risorse. La ricorrente sostiene, inoltre, di aver lavorato per un orario superiore a quello contrattualmente previsto e, in particolare, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 17.30, con 15 minuti di pausa la mattina e 45 minuti per il pranzo. Quanto alla richiesta di inquadramento nel livello superiore, in base al Ccnl Area Chimica e Ar- tigianato pacificamente applicato al rapporto de quo e depositato dalla ricorrente, appartengono al livello V “a) i lavoratori il cui compito consiste nella guida, coordinamento e controllo, in condizioni di relati- va autonomia nell'ambito della propria mansione, di una normale squadra di operai che svolgono lavori per i quali sono richieste normali capacità e conoscenze pratiche;
Profili: Impiegati (per tutti i settori):
- impiegato tecnico con compito di coordinamento e controllo nell'ambito dei settori di produzione e dei servizi;
- impiegato amministrativo con particolare competenza nella contabilità generale o nell'ambito commerciale;
Profili: Chimica
- i lavoratori che, in condizioni di ampia autonomia e con l'eventuale guida di lavoratori di livello inferiore, svol- gono, sulla base di approfondite conoscenze teoriche e pratiche, mansioni di natura operativa o manutentiva di no- tevole rilievo, variabilità e complessità, con spiccata facoltà di iniziativa per quanto attiene alle modalità di svol- gimento ed alla organizzazione dei compiti loro affidati”, mentre rientrano nel livello III “- Personale ope- raio che esegue operazioni non complesse di regolazione e controllo su apparecchiature o macchinari, per assicurar- ne il regolare funzionamento secondo le prescrizioni d'esercizio quando ad esso ne è affidata la conduzione;
- Personale operaio che conduce e controlla macchinari di semplice miscelazione di più sostanze tra loro, anche muniti di sistema di pesatura e confezionamento automatici del prodotto finito”. Dal raffronto tra i due livelli emerge che il livello V si caratterizza per il carattere autonomo e/o di guida, coordinamento e controllo delle modalità di svolgimento del lavoro, mentre il livello III per la natura operativo-esecutiva dell'attività lavorativa. Secondo la prospettazione attorea la ricorrente avrebbe svolto attività di coordinamento e con- trollo di una squadra di operai con un rilevante grado di autonomia riconducibile al livello V del CCNL di settore. Tale deduzione, tuttavia, non ha trovato riscontro nell'espletata istruttoria. Il teste di parte resistente (magazziniere alle dipendenze della dal mese di ot- Tes_1 CP_1 tobre 2019) ha affermato icorrente svolgeva attività operativa namento e che della predisposizione delle miscele si occupava il chimico Il teste anch'egli Parte_5 Pt_4 dipendente della società convenuta dal 2020, ha conferm uzioni che la ri- corrente “Era addetta alla produzione principalmente all'inflaconamento delle materie prime. All'occorrenza era addetta anche al packeging consistente nella sistemazione dei prodotti nelle scatole e nella sistemazione degli
4 stessi sugli scaffali del magazzino;
l'etichettatura era svolta dalla macchina. Ha sempre svolto queste mansioni. Da quando ci sono io le mansioni della ricorrente non sono mutate”. Quanto alla preparazione delle mi- scele ha dichiarato che “Il quantitativo di liquido con cui eseguire l'inflaconamento era deciso dall'ammini- strazione tra cui la qui presente . In merito all'organizzazione del personale ha affer- Parte_6 mato che “Era l'amministrazione ad impartire direttive al personale della produzione. Le comunicazioni erano effettuate tramite una lavagna esistente in reparto. Non c'era nessuno in reparto a dirigere le attività”. Sulla preparazione delle miscele ha sostenuto: “ è un chimico collaboratore dell'azienda che decide con Parte_5 l'amministrazione le ricette e le miscele”. Infine mazione ha dichiarato: “Ho ricevuto una forma- zione generica dai colleghi tra i quali anche la ricorrente: mi dava i tappi e mi spiegava come operare sulla mac- china tappatrice”. Analoghe dichiarazioni sono state rese dal teste anch'egli dipendente della dal Tes_2 CP_1 mese di marzo 2020: “Ho conosciuto la ricorrente. detta alla produzione e all'infl elle materie prime. Occasionalmente era addetta al confezionamento della merce e al controllo flaconi. In particolare, era addetta ad intervenire se vi erano etichette o tappi storti, che potevano essere state applicate a mano o dalla macchina. Questa era attività che si svolgeva prima o durante l'inscatolamento dei prodotti. La ricorrente ha sempre svolto tali mansioni”. In merito alla produzione delle miscele ha dichiarato che “Il personale della produzione riceveva direttive dalla titolare . è un chimico collaboratore dell'azien- Pt_6 Per_1 Parte_5 da che non è presente abitualmente in azienda, ma viene ogni tanto e credo si occupi delle ricette per le miscele”. Quanto alla formazione, infine, ha affermato “Quando sono stato assunto non avevo esperienza del settore;
è stata a impartire la formazione inziale, a darmi spiegazioni e a impar- Pt_6 tirmi le direttive”. Solo la teste di parte ricorrente ha dichiarato che la ricorrente si occupava della pro- Tes_3 grammazione della produzione quantificando le necessità giornaliere della produzione, specifi- cando che “Dall'inizio del 2020 non è stata più lei a fare da tramite circa i quantitativi in produzione e da inscatolare, essendo stato assunto tale ruolo dalla mia collega ”. Tale teste, tuttavia, ri- Persona_2 sulta poco credibile avendo dichiarato di avere una ocietà pendente innanzi a questo Tribunale ed essendo stata l'unica testimone tra i molteplici sentiti a sostenere che in azienda non operava un chimico che si occupava delle miscele: “conosco il sig. di Per_1 Parte_5 cui mi si chiede;
so che ha un laboratorio chimico sito di fianco all'azienda; non l'ho mai visto in azienda e non mi risulta realizzasse le miscele per la società”. Per quanto concerne, invece, le dichiarazioni della teste le medesime si riferiscono ad Tes_4 un arco temporale limitato a pochi mesi. Tra l'altro, in preparazione delle miscele la teste ha affermato che “La ricorrente predisponeva le basi e gli aromi operando in produzione” ma allo stesso tempo non ha saputo riferire se seguisse delle formule predisposte da altri o se provve- desse personalmente. Allo stesso modo non ha saputo riferire se avesse competenze riguardo al- le schede di sicurezza e se elaborava e ideava le etichette dei prodotti. Ebbene, le attività descritte dai testi appaiono pienamente riconducibili nell'ambito della decla- ratoria del livello III (“Personale operaio che esegue operazioni non complesse di regolazione e controllo su apparecchiature o macchinari, per assicurarne il regolare funzionamento secondo le prescrizioni d'esercizio quando ad esso ne è affidata la conduzione;
- Personale operaio che conduce e controlla macchinari di semplice miscelazione di più sostanze tra loro, anche muniti di sistema di pesatura e confezionamento automatici del prodotto finito”) e nella figura profes- sionale dell' “operaio”, concretizzandosi in operazioni di produzione e inflaconamento delle materie prime. Quanto alla predisposizione delle basi e degli aromi, non può ritenersi che una simile attività sia sufficiente a far ritenere che la ricorrente abbia svolto mansioni riconducibili al V livello del CCNL di settore. Ciò soprattutto se si considera che gli stessi testimoni di parte ricorrente non hanno saputo riferire se fosse la stessa a realizzare le miscele e i testimoni di parte resistente hanno riferito che di tale incombente si occupasse un chimico. Peraltro, per giurisprudenza consolidata, al fine di stabilire il diritto del lavoratore a ottenere l'attribuzione della qualifica superiore ex art. 2103 c.c., qualora lo stesso, oltre a mansioni pro- prie della categoria di appartenenza svolga anche altre mansioni definite dalla contrattazione col-
5 lettiva come proprie della categoria superiore rivendicata, il giudice del merito deve attenersi al criterio della prevalenza e, quindi, deve aver riguardo al contenuto della mansione primaria e ca- ratterizzante la posizione di lavoro (cfr., ex multis, Cass. n. 32699/2019). Ne deriva la mancanza dei presupposti per l'attribuzione del livello superiore rivendicato dalla ricorrente. Quanto all'orario di lavoro osservato dalla ricorrente, alcuni testi non hanno saputo riferire su tale circostanza;
il teste ha riferito un orario di 6 ore giornaliere per cinque giorni a Pt_4 settimana;
la teste rato “Mi risulta per avermelo detto la ricorrente che la stessa lavorasse Tes_3 tutti i giorni (lun.-ven.) dalle 9.00 alle 17.30” non avendo quindi una conoscenza diretta dell'orario di lavoro osservato dalla Parte_1
L'unica teste ad aver confermato l'orario di lavoro dedotto dalla ricorrente è Testimone_5
la quale, tuttavia, ha potuto riferire per un arco temporale molto li
[...]
Si tratta di dichiarazioni non sufficienti a far ritenere provato il maggior orario dedotto in ricor- so. Relativamente alle differenze retributive rivendicate, alla luce di quanto esposto, risultano in- fondate le domande di condanna della resistente al pagamento di differenze per retribuzione de- rivanti dall'inquadramento superiore richiesto e dal maggior orario di lavoro. Infine, per quanto concerne il TFR, dalle buste paga in atti risulta che lo stesso veniva liquidato mensilmente alla ricorrente. L'importo dovuto fino al mese di luglio 2019 è stato corrisposto al- la lavoratrice in occasione della cessazione del rapporto per dimissioni, mentre per il periodo successivo, dal mese di agosto 2019 e fino alla cessazione del rapporto, il TFR è stato allo stesso modo corrisposto mensilmente a titolo di anticipo TFR. La pretesa di parte ricorrente di corresponsione del TFR già percepito a titolo di acconto mensi- le appare irragionevole. La deduzione di parte attrice secondo cui tale modalità di erogazione del TFR sarebbe illegittima, non giustifica alcuna ulteriore richiesta al riguardo, risultando evidente dai prospetti che i corrispondenti emolumenti fossero erogati a titolo di "acconto T.F.R." ciò che impedisce di corrispondere (nuovamente) al lavoratore gli importi incontestabilmente rice- vuti. Alla luce di tali considerazioni e delle esposte emergenze istruttorie, la domanda di parte ricor- rente non può che essere respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte resistente liqui- date in € 2.306,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo, lì 3 luglio 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
6