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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n° 11581/2022 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
Alessio Ardizzone e Christian Conti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Palermo Via Tommaso Gargallo n. 12.
- ricorrente -
C O N T R O
, Controparte_1
- convenuto contumace -
All'esito dell'udienza del 07/04/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 15.11.2022, il Sig. avendo Parte_1
premesso: di essere docente di matematica e fisica (classe di concorso A049) immesso in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2007 e titolare di cattedra presso il Liceo Scientifico “A.Einstein” di Palermo;
di aver presentato in data 4.05.2020 domanda di ricostruzione carriera a seguito della quale gli erano stati riconosciuti (come da decreto di ricostruzione carriera in atti) ai fini giuridici ed economici 13 anni e 4 mesi di pre ruolo (più uno di ruolo) mentre i restanti 4 anni e 8 mesi ai soli fini economici erano stati considerati utilizzabili ai fini della maturazione della successiva posizione stipendiale solo al compimento dei 16 anni di servizio.
1 Lamentò dunque l'errata collocazione nella terza posizione stipendiale, corrispondente all'anzianità di 9 anni ritenendo che avrebbe avuto diritto al corretto inquadramento nella fascia stipendiale 15 (da 15 a 21 anni), già alla data di immissione in ruolo, con le relative conseguenze in materia di differenze retributive e contributive.
Chiese pertanto di : “accertare il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'intero servizio non di ruolo interamente prestato negli Istituti Statali prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
Condannare il a valutare il servizio CP_1
pre ruolo prestato dal ricorrente e per l'effetto condannare il Controparte_1
al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'intera anzianità di servizio maturata nel servizio pre ruolo;
Accertare il diritto del ricorrente alla corretta collocazione del ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità maturata, nonché a ricevere le differenze retributive, in funzione anche degli scatti
d'anzianità. Conseguentemente condannare il a collocare il Controparte_1
Prof nella nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità Parte_1
maturata, nonché a corrispondere le differenze retributive, in funzione anche degli scatti d'anzianità. In tutti i casi condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere in favore del ricorrente le differenze retributive maturate oltre rivalutazione monetaria ed accessori nella misura dovuta per legge. - Voglia, altresì, condannare il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese di lite ed al compenso professionale da distrarre in favore dei procuratori costituiti.”
L'amministrazione scolastica convenuta, seppur ritualmente citata, non si costituì in giudizio.
La causa senza alcuna attività istruttoria, e disposta la trattazione scritta ai sensi del 127-ter, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va accolto.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del ministero convenuto, seppur ritualmente citato.
Per la rideterminazione dell'anzianità preruolo del ricorrente, a correzione della ricostruzione di cui al Decreto dirigenziale che viene tacciata di illegittimità (per violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 4
2 dell'accordo quadro dir. CE 1999/70) e conseguente parziarietà, è opportuno, in primo luogo, ricostruire il quadro normativo di riferimento.
In proposito vengono in rilievo: L'art. 485 D.Lgs. n. 297/1994 (“Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera”): “ Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”.
- L'art. 489 D.Lgs. n. 297/1994 (“Periodi di servizio utili al riconoscimento”): “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”.
– L'art.11, c. 14, L. n.124/1999: “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”
Le calendate norme descrivono una disciplina generale ed astratta del riconoscimento del servizio pre-ruolo caratterizzata dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, risultano in parte di sfavore e in parte di favore per il lavoratore precario stabilizzato: "Se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio;
dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività
l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 1 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio" (Cass. 31149/2019).
Tale contrazione nel conteggio degli anni di servizio pre-ruolo potenzialmente incide sul trattamento retributivo dei docenti precari stabilizzati, poiché destinati a raggiungere la seconda classe stipendiale in ritardo rispetto ai colleghi assunti, sin dall'origine, a tempo indeterminato con analoga anzianità.
3 Un deteriore trattamento retributivo che in conformità all'assunto difensivo prospettato dall'odierna ricorrente appare lesivo del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato come introdotto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999 trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, a detta del quale: “ … per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 1).
Nello specifico, “… i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive” (punto 4).
La questione dell'accertamento degli spazi di operatività della riferita disciplina comunitaria è stata oggetto di ripetuti pronunciamenti della Suprema Corte (da ultimo
Cass. ord. n.6146/2019; ord. n.3473/2019; ord. n.27950/2017), per la quale: “a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può esser fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; Persona_1
8.9.2011, causa C. – 177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n.5 del Trattato (oggi 153 n.5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit. punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le
4 stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015 in causa
C177/14, Regojo Dans, punto 44); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo
Dans. Cit. punto 55)”.
Sul punto è recentemente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea
(sentenza 20 settembre 2018, in causa C – 466/17, , la quale in una fattispecie CP_2
analoga a quella oggetto dell'odierna controversia ( aveva convenuto in Parte_2 giudizio la Provincia Autonomo di Trento lamentando un erroneo calcolo dell'anzianità di servizio riconosciutale al momento della conclusione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato quale docente con il suddetto ente), pur affermando, in linea generale (punto 54), che l'art.485 d.lgs. 297/1994 non contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro sul contratto a termine essendo la disparità di trattamento giustificata da ragioni oggettive, ha rimesso (punto 49) al giudice del rinvio l'onere di verificare in concreto la sussistenza di quella “eterogeneità” di situazioni (diversità delle materie di insegnamento, delle condizioni di lavoro e degli orari di servizio) - esemplificative di una diversa esperienza acquisita dai docenti non ruolo - per effetto della quali il governo italiano sostiene la compatibilità alle direttive comunitaria della predetta normativa nazionale.
E' stato, dunque, escluso che, in astratto, “la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato” in quanto ciò
“svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 nonché dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato" (Corte di Giustizia, sentenza 18 ottobre 2012,
Valenza e. altri, da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 52).
Piuttosto, la convenuta amministrazione scolastica avrebbe dovuto dimostrare
(tramite apposito supporto istruttorio e/o documentale) che, in concreto, l'impegno
5 professionale del ricorrente, nel corso degli svariati contratti a tempo determinato sottoscritti durante la sua carriera, si caratterizzasse per uno sviluppo contenutistico meno intenso - per una minore responsabilità educativa, per un più ridotto contributo alla programmazione didattica e per una marginale partecipazione alla scelta degli obbiettivi formativi o dei libri di testo - rispetto a quello di un docente a tempo indeterminato.
Tale onere, però, non è stato soddisfatto dal convenuto rimasto CP_1
contumace.
E' altresì pacifico, che neppure può assurgere a ragione oggettiva il dato formale rappresentato dall'assunzione a seguito di un pubblico concorso (cfr. sent. Motter cit., sent. C.G.U.E. 18 ottobre 2012 cit., Cass. 31149/19 cit.).
Se, da un lato, le superiori argomentazioni escludono chiaramente la legittimità di qualsivoglia trattamento deteriore dei docenti a tempo determinato, rispetto ai colleghi assunti a tempo indeterminato, per altro lato, l'articolata disciplina in tema di riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo, impone che sia vagliata l'operatività degli elementi di favore per gli ex precari, da essa previsti e cioè l'art. art.11, comma 14, L.
n.124/1999, e ciò al fine di escludere una discriminazione "alla rovescia" (in danno dei docenti assunti, sin dall'origine, a tempo indeterminato) che non può, parimenti, essere legittimata. Afferma infatti la Corte di Legittimità nella già citata sent. 31149/2019, che
"Perchè il docente si possa dire discriminato dall'applicazione del D.Lgs. n. 297 del
1994, art. 485, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. (...) Un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio [non quella "figurativa" ex artt. 489 T.U. e 11 c. 14 D.Lgs. 124/99 n.d.a.] (...), prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile (...) ex art. 485, perchè solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per
6 l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati nè gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, nè, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa
Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n.
21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 297 del
1994, art. 485, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perchè l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione".
Questo giudice, al fine di evitare ogni forma di discriminazione a danno dei docenti di ruolo ab origine, è allora chiamato ad accertare se per effetto dell'automatismo figurativo introdotto dall'art.11 comma 14, L. n.124/1999 (“Il comma
1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”) l'odierno ricorrente abbia effettivamente goduto di un vantaggio in termini di riconoscimento di un'anzianità di servizio maggiore rispetto a quella che gli sarebbe spettata tenendo conto solo dei periodi di effettivo servizio.
Comparazione da realizzare attraverso un confronto fra due dati numerici: la sommatoria dei periodi di servizio non di ruolo annualmente ed effettivamente svolto sino alla data dell'assunzione (con le maggiorazioni ed esclusioni esplicitate dalla citata giurisprudenza di legittimità) e il conteggio dei periodi riconosciuti al momento dell'immissione in ruolo, come desumibili dal decreto dirigenziale di “ricostruzione della carriera” (allegato alle produzioni dell'odierno ricorrente).
Nello specifico al ricorrente, assunto quale docente a tempo indeterminato a far data dall'1.09.2008, al momento della conferma, è stata riconosciuta un'anzianità di
7 servizio pre-ruolo, ai fini giuridici ed economici, pari a 13 anni e 4mesi 0 giorni (oltre a
4anni e 8mesi 0 giorni ai soli fini economici e 1 anno, 8 mesi,0 giorni in ruolo), per un'anzianità complessiva di 14anni,4 mesi, 0 giorni ai fini giuridici ed economici.
Tuttavia l'odierno ricorrente ha ritenuto inesatto quanto dal ministero riconosciuto a titolo di anzianità, ritenendo di dover rientrare sin dall'immissione in ruolo nella fascia stipendiale da 15 a 20 anni di servizio.
Invero, è riscontrabile con riferimento alla posizione del ricorrente, un danno e una discriminazione, seppur di ridotta consistenza, secondo le indicazioni della Corte di
Giustizia, laddove la complessiva anzianità di servizio pre-ruolo riconosciuta ai fini giuridici ed economici dal decreto dirigenziale di ricostruzione (10 anni,9 mesi, 10 giorni), risulta inferiore a quella accertata di 15 anni,3 mesi e 2 giorni, sulla scorta del decreto di ricostruzione carriera allegato dal ricorrente.
Va pertanto dichiarato il suo diritto al.
Il convenuto deve, altresì, essere condannato al pagamento delle CP_1
differenze retributive dovute in forza del passaggio dalla fascia 9-14 fino al conseguimento del gradone 15-21.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate senza ricevere alcun compenso.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia del convenuto. CP_1
In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta con contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dall'a.s. 1987/1988 fino all'immissione in ruolo e il conseguente diritto a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “9-14 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “15-20 anni”.
Condanna per l'effetto la parte resistente al pagamento della relativa differenza fra la retribuzione corrisposta al ricorrente e quella maggiore spettante in virtù della
8 progressione retributiva corrispondente alla maturata anzianità di servizio, nonché alla regolarizzazione previdenziale e contributiva, oltre agli interessi al saggio legale e alla rivalutazione monetaria fino al saldo.
Condanna l'amministrazione convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, e distrae in favore dell'avv.ti Ardizzone Alessio e Christian Conti.
Così deciso in Palermo il 14/04/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n° 11581/2022 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
Alessio Ardizzone e Christian Conti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Palermo Via Tommaso Gargallo n. 12.
- ricorrente -
C O N T R O
, Controparte_1
- convenuto contumace -
All'esito dell'udienza del 07/04/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 15.11.2022, il Sig. avendo Parte_1
premesso: di essere docente di matematica e fisica (classe di concorso A049) immesso in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2007 e titolare di cattedra presso il Liceo Scientifico “A.Einstein” di Palermo;
di aver presentato in data 4.05.2020 domanda di ricostruzione carriera a seguito della quale gli erano stati riconosciuti (come da decreto di ricostruzione carriera in atti) ai fini giuridici ed economici 13 anni e 4 mesi di pre ruolo (più uno di ruolo) mentre i restanti 4 anni e 8 mesi ai soli fini economici erano stati considerati utilizzabili ai fini della maturazione della successiva posizione stipendiale solo al compimento dei 16 anni di servizio.
1 Lamentò dunque l'errata collocazione nella terza posizione stipendiale, corrispondente all'anzianità di 9 anni ritenendo che avrebbe avuto diritto al corretto inquadramento nella fascia stipendiale 15 (da 15 a 21 anni), già alla data di immissione in ruolo, con le relative conseguenze in materia di differenze retributive e contributive.
Chiese pertanto di : “accertare il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'intero servizio non di ruolo interamente prestato negli Istituti Statali prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
Condannare il a valutare il servizio CP_1
pre ruolo prestato dal ricorrente e per l'effetto condannare il Controparte_1
al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'intera anzianità di servizio maturata nel servizio pre ruolo;
Accertare il diritto del ricorrente alla corretta collocazione del ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità maturata, nonché a ricevere le differenze retributive, in funzione anche degli scatti
d'anzianità. Conseguentemente condannare il a collocare il Controparte_1
Prof nella nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità Parte_1
maturata, nonché a corrispondere le differenze retributive, in funzione anche degli scatti d'anzianità. In tutti i casi condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere in favore del ricorrente le differenze retributive maturate oltre rivalutazione monetaria ed accessori nella misura dovuta per legge. - Voglia, altresì, condannare il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese di lite ed al compenso professionale da distrarre in favore dei procuratori costituiti.”
L'amministrazione scolastica convenuta, seppur ritualmente citata, non si costituì in giudizio.
La causa senza alcuna attività istruttoria, e disposta la trattazione scritta ai sensi del 127-ter, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va accolto.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del ministero convenuto, seppur ritualmente citato.
Per la rideterminazione dell'anzianità preruolo del ricorrente, a correzione della ricostruzione di cui al Decreto dirigenziale che viene tacciata di illegittimità (per violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 4
2 dell'accordo quadro dir. CE 1999/70) e conseguente parziarietà, è opportuno, in primo luogo, ricostruire il quadro normativo di riferimento.
In proposito vengono in rilievo: L'art. 485 D.Lgs. n. 297/1994 (“Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera”): “ Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”.
- L'art. 489 D.Lgs. n. 297/1994 (“Periodi di servizio utili al riconoscimento”): “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”.
– L'art.11, c. 14, L. n.124/1999: “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”
Le calendate norme descrivono una disciplina generale ed astratta del riconoscimento del servizio pre-ruolo caratterizzata dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, risultano in parte di sfavore e in parte di favore per il lavoratore precario stabilizzato: "Se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio;
dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività
l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 1 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio" (Cass. 31149/2019).
Tale contrazione nel conteggio degli anni di servizio pre-ruolo potenzialmente incide sul trattamento retributivo dei docenti precari stabilizzati, poiché destinati a raggiungere la seconda classe stipendiale in ritardo rispetto ai colleghi assunti, sin dall'origine, a tempo indeterminato con analoga anzianità.
3 Un deteriore trattamento retributivo che in conformità all'assunto difensivo prospettato dall'odierna ricorrente appare lesivo del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato come introdotto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999 trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, a detta del quale: “ … per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 1).
Nello specifico, “… i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive” (punto 4).
La questione dell'accertamento degli spazi di operatività della riferita disciplina comunitaria è stata oggetto di ripetuti pronunciamenti della Suprema Corte (da ultimo
Cass. ord. n.6146/2019; ord. n.3473/2019; ord. n.27950/2017), per la quale: “a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può esser fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; Persona_1
8.9.2011, causa C. – 177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n.5 del Trattato (oggi 153 n.5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit. punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le
4 stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015 in causa
C177/14, Regojo Dans, punto 44); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo
Dans. Cit. punto 55)”.
Sul punto è recentemente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea
(sentenza 20 settembre 2018, in causa C – 466/17, , la quale in una fattispecie CP_2
analoga a quella oggetto dell'odierna controversia ( aveva convenuto in Parte_2 giudizio la Provincia Autonomo di Trento lamentando un erroneo calcolo dell'anzianità di servizio riconosciutale al momento della conclusione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato quale docente con il suddetto ente), pur affermando, in linea generale (punto 54), che l'art.485 d.lgs. 297/1994 non contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro sul contratto a termine essendo la disparità di trattamento giustificata da ragioni oggettive, ha rimesso (punto 49) al giudice del rinvio l'onere di verificare in concreto la sussistenza di quella “eterogeneità” di situazioni (diversità delle materie di insegnamento, delle condizioni di lavoro e degli orari di servizio) - esemplificative di una diversa esperienza acquisita dai docenti non ruolo - per effetto della quali il governo italiano sostiene la compatibilità alle direttive comunitaria della predetta normativa nazionale.
E' stato, dunque, escluso che, in astratto, “la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato” in quanto ciò
“svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 nonché dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato" (Corte di Giustizia, sentenza 18 ottobre 2012,
Valenza e. altri, da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 52).
Piuttosto, la convenuta amministrazione scolastica avrebbe dovuto dimostrare
(tramite apposito supporto istruttorio e/o documentale) che, in concreto, l'impegno
5 professionale del ricorrente, nel corso degli svariati contratti a tempo determinato sottoscritti durante la sua carriera, si caratterizzasse per uno sviluppo contenutistico meno intenso - per una minore responsabilità educativa, per un più ridotto contributo alla programmazione didattica e per una marginale partecipazione alla scelta degli obbiettivi formativi o dei libri di testo - rispetto a quello di un docente a tempo indeterminato.
Tale onere, però, non è stato soddisfatto dal convenuto rimasto CP_1
contumace.
E' altresì pacifico, che neppure può assurgere a ragione oggettiva il dato formale rappresentato dall'assunzione a seguito di un pubblico concorso (cfr. sent. Motter cit., sent. C.G.U.E. 18 ottobre 2012 cit., Cass. 31149/19 cit.).
Se, da un lato, le superiori argomentazioni escludono chiaramente la legittimità di qualsivoglia trattamento deteriore dei docenti a tempo determinato, rispetto ai colleghi assunti a tempo indeterminato, per altro lato, l'articolata disciplina in tema di riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo, impone che sia vagliata l'operatività degli elementi di favore per gli ex precari, da essa previsti e cioè l'art. art.11, comma 14, L.
n.124/1999, e ciò al fine di escludere una discriminazione "alla rovescia" (in danno dei docenti assunti, sin dall'origine, a tempo indeterminato) che non può, parimenti, essere legittimata. Afferma infatti la Corte di Legittimità nella già citata sent. 31149/2019, che
"Perchè il docente si possa dire discriminato dall'applicazione del D.Lgs. n. 297 del
1994, art. 485, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. (...) Un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio [non quella "figurativa" ex artt. 489 T.U. e 11 c. 14 D.Lgs. 124/99 n.d.a.] (...), prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile (...) ex art. 485, perchè solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per
6 l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati nè gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, nè, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa
Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n.
21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 297 del
1994, art. 485, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perchè l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione".
Questo giudice, al fine di evitare ogni forma di discriminazione a danno dei docenti di ruolo ab origine, è allora chiamato ad accertare se per effetto dell'automatismo figurativo introdotto dall'art.11 comma 14, L. n.124/1999 (“Il comma
1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”) l'odierno ricorrente abbia effettivamente goduto di un vantaggio in termini di riconoscimento di un'anzianità di servizio maggiore rispetto a quella che gli sarebbe spettata tenendo conto solo dei periodi di effettivo servizio.
Comparazione da realizzare attraverso un confronto fra due dati numerici: la sommatoria dei periodi di servizio non di ruolo annualmente ed effettivamente svolto sino alla data dell'assunzione (con le maggiorazioni ed esclusioni esplicitate dalla citata giurisprudenza di legittimità) e il conteggio dei periodi riconosciuti al momento dell'immissione in ruolo, come desumibili dal decreto dirigenziale di “ricostruzione della carriera” (allegato alle produzioni dell'odierno ricorrente).
Nello specifico al ricorrente, assunto quale docente a tempo indeterminato a far data dall'1.09.2008, al momento della conferma, è stata riconosciuta un'anzianità di
7 servizio pre-ruolo, ai fini giuridici ed economici, pari a 13 anni e 4mesi 0 giorni (oltre a
4anni e 8mesi 0 giorni ai soli fini economici e 1 anno, 8 mesi,0 giorni in ruolo), per un'anzianità complessiva di 14anni,4 mesi, 0 giorni ai fini giuridici ed economici.
Tuttavia l'odierno ricorrente ha ritenuto inesatto quanto dal ministero riconosciuto a titolo di anzianità, ritenendo di dover rientrare sin dall'immissione in ruolo nella fascia stipendiale da 15 a 20 anni di servizio.
Invero, è riscontrabile con riferimento alla posizione del ricorrente, un danno e una discriminazione, seppur di ridotta consistenza, secondo le indicazioni della Corte di
Giustizia, laddove la complessiva anzianità di servizio pre-ruolo riconosciuta ai fini giuridici ed economici dal decreto dirigenziale di ricostruzione (10 anni,9 mesi, 10 giorni), risulta inferiore a quella accertata di 15 anni,3 mesi e 2 giorni, sulla scorta del decreto di ricostruzione carriera allegato dal ricorrente.
Va pertanto dichiarato il suo diritto al.
Il convenuto deve, altresì, essere condannato al pagamento delle CP_1
differenze retributive dovute in forza del passaggio dalla fascia 9-14 fino al conseguimento del gradone 15-21.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate senza ricevere alcun compenso.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia del convenuto. CP_1
In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta con contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dall'a.s. 1987/1988 fino all'immissione in ruolo e il conseguente diritto a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “9-14 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “15-20 anni”.
Condanna per l'effetto la parte resistente al pagamento della relativa differenza fra la retribuzione corrisposta al ricorrente e quella maggiore spettante in virtù della
8 progressione retributiva corrispondente alla maturata anzianità di servizio, nonché alla regolarizzazione previdenziale e contributiva, oltre agli interessi al saggio legale e alla rivalutazione monetaria fino al saldo.
Condanna l'amministrazione convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, e distrae in favore dell'avv.ti Ardizzone Alessio e Christian Conti.
Così deciso in Palermo il 14/04/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
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