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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 16/04/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 11.4.2025 N. 1837/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA SEZIONE CIVILE
***** in composizione monocratica in persona del dott. Emanuele CROCI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
) con l'avv. Sebastiano Spagnoli Parte_1 P.IVA_1
PEC: Email_1
- Ricorrente -
Contro
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._1
- Resistente contumace-
Oggetto: Noleggio
****** FATTO E DIRITTO
I. Conclusioni delle parti
Conclusioni rassegnate da parte attrice / ricorrente con ricorso depositato in data 4.9.2024: ordinarsi alla IG.ra (C.F.: ) Controparte_1 C.F._1 residente in [...], di immediatamente restituire il contatore del gas di cui in premessa, e, per l'effetto, precisato sin d'ora che la rimozione potrà avvenire solo per il tramite dei tecnici di che Parte_1 dovranno agire presso l'utenza sita in Mantova, Viale Risorgimento n. 72, consentirne a questi ultimi l'immediato accesso in area privata per il rientro nel possesso da parte della ricorrente del misuratore matr. n.
C.F._2
Autorizzarsi l'accesso e la rimozione, se di necessità, mediante l'ausilio della forza pubblica. Con vittoria di spese e competenze professionali.
***** II. Fatto e svolgimento del processo Part II.
1. A sostegno dell'azione la ricorrente espone che in forza di contratto di fornitura intervenuto tra la IG.ra (cod. cliente n. 505531849519) e la società NI Controparte_1 DE S.p.a. Società Benefit, quest'ultima effettuava forniture di gas in favore della prima presso l'utenza da questa indicata in Mantova, Viale Risorgimento n. 72;
II.
2. Per la somministrazione di gas veniva utilizzato il misuratore marca Persona_1 portata G4 matr. n. SMGR034017161725, pdr n. 03370000008400, di proprietà
[...] della società collocato all'interno del domicilio della;
Parte_1 CP_1
II.
3. Quest'ultima, in forza del contratto di cui sopra, risulta detentrice del suddetto apparecchio sito in comune di Mantova, Viale Risorgimento n. 72, collocato in area privata e inaccessibile dall'esterno (cucina piano terra); Part II.
4. Avendo omesso il pagamento delle fatture, ha dovuto procedere Controparte_1 alla chiusura del contatore (v. doc. 1 – 2 – 3 - 4 e 13 - ricorso).
II.
5. A seguito a detta richiesta l'operatore incaricato da si è recato presso Parte_1
l'ubicazione del contatore per provvedere alla sigillatura dello stesso (v. doc. 11 - ricorso) senza peraltro riuscire ad eseguire l'operazione di chiusura, per via dell'inaccessibilità del contatore, la non sezionabilità e l'assenza della debitrice, peraltro debitamente allertata dell'imminente accesso (v. doc. 9 - 10 e 11 - ricorso).
II.
6. A seguito dell'impossibilità per il Distributore ( di procedere alla Parte_1 disalimentazione della fornitura, dunque, NI DE S.p.a., in forza della Delibera
99/11 (di seguito TIMG – Testo integrato morosità gas) e s.m.i. (v. doc. n. 15, CP_2 art. 13) richiedeva la “Cessazione Amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione”;
II.
7. Dopo la Cessazione Amministrativa, l'impresa di distribuzione ha attivato la disciplina prevista per i servizi di ultima istanza e, nel caso specifico, la procedura del servizio di default relativo a punti di riconsegna non disalimentabili morosi (art. 13.6 TIMG); posto che, come previsto dalla succitata Delibera all'art. 13 bis (v. doc. n. 15 - pg. 16) l'impresa di distribuzione “è tenuta a porre in essere le iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere la disalimentazione fisica del punto di riconsegna ed ha diritto al riconoscimento degli oneri connessi alle suddette iniziative giudiziarie secondo le modalità previste nel presente articolo”. Part II.
8. In virtù di quanto sopra, ha intrapreso il presente giudizio.
*****
III. Ragioni della decisione
Pag. 2 di 4 L'azione proposta dalla società ricorrente è fondata e deve pertanto essere accolta per le motivazioni che seguono.
*****
III.
1. L'inadempimento della convenuta e la sussistenza dei presupposti per
l'accoglimento del ricorso
III.
1.1. A fondamento del ricorso parte attrice ha prodotto i seguenti documenti:
1. raccomandata di messa in mora 31/03/23 da NI DE a;
Controparte_1
2. esito spedizione doc. n. 1;
3. raccomandata di messa in mora 11/04/23 da NI DE a;
Controparte_1
4. esito spedizione doc. n. 3;
5. racc risoluzione contrattuale 25/01/24 da NI DE a;
Controparte_1
6. esito sped. doc. n. 5;
7. racc risoluzione contrattuale 29/02/24 da NI DE a;
Controparte_1
8. esito sped. doc. n. 7;
9. lettera raccomandata 16/07/24 di fissazione appuntamento rimozione
1. contatore da a;
Parte_1 Controparte_1
10. esito spedizione doc. n. 9.
III.
1.2. Si deve pertanto ritenere dimostrata l'esistenza del contratto di fornitura sopra descritto, così come la risoluzione dello stesso per inadempimento della convenuta.
III.
1.3. Parimenti provata è la mancata restituzione del contatore, dato che la IG.ra CP_1 non ha consentito a l'accesso al misuratore per provvedere all'ordine di
[...] Parte_1 restituzione ed alla conseguente interruzione della fornitura di gas.
III.
1.4. L'istruttoria di causa ha confermato quanto sopra, posto che all'udienza del Part 13.32025, il teste dipendente addetto alla distribuzione gas, sentito sui Tes_1 seguenti capitoli
5) facendo seguito a detta richiesta l'operatore incaricato da si recava presso l'ubicazione Parte_1 del contatore per provvedere alla sigillatura dello stesso (v. doc. 11);
6) il suddetto non riusciva ad eseguire l'operazione di chiusura stante l'inaccessibilità del contatore, la non sezionabilità e l'assenza della debitrice, peraltro debitamente preallertata dell'imminente accesso, e dunque regolarmente convocata per consentire le operazioni
Il teste ha risposto in entrambi i casi “è vero”.
Pag. 3 di 4 *****
IV. Conclusioni
IV.
1. L'azione deve quindi essere accolta, essendo il diritto del convenuto di detenzione del contatore venuto meno, a seguito della risoluzione del contratto di fornitura, e quindi essendo fondato il diritto della proprietaria di ottenerne la restituzione mediante rimozione che potrà essere eseguita solo dai tecnici della stessa.
IV.
2. Deve invece essere disattesa, conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale, la domanda di autorizzazione ad avvalersi della forza pubblica, per l'accesso e la rimozione, trattandosi di pretese che potranno essere fatte valere solo in sede di esecuzione.
IV.
3. Sulla base del principio di soccombenza la convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, spese che vengono liquidate in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/14, tenuto conto del reale valore della causa e dell'attività difensiva in concreto svolta (con applicazione dei valori medi della tabella di riferimento quanto alla fase di studio, alla fase introduttiva e alla fase decisionale).
*****
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento del ricorso, dichiara tenuta e condanna per le causali di cui in motivazione, alla Controparte_1 restituzione in favore della società ricorrente del misuratore Persona_1 portata G4 matr. n. SMGR034017161725, pdr n. 03370000008400, di proprietà della società precisando che la rimozione potrà avvenire solo per il tramite dei tecnici Parte_1 di parte ricorrente, che dovranno agire presso l'utenza indicata in ricorso;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che liquida a favore della stessa ricorrente in complessivi € 82,80 per spese ed € 462,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Mantova, 15.4.2025
IL GIUDICE
Emanuele CROCI
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA SEZIONE CIVILE
***** in composizione monocratica in persona del dott. Emanuele CROCI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
) con l'avv. Sebastiano Spagnoli Parte_1 P.IVA_1
PEC: Email_1
- Ricorrente -
Contro
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._1
- Resistente contumace-
Oggetto: Noleggio
****** FATTO E DIRITTO
I. Conclusioni delle parti
Conclusioni rassegnate da parte attrice / ricorrente con ricorso depositato in data 4.9.2024: ordinarsi alla IG.ra (C.F.: ) Controparte_1 C.F._1 residente in [...], di immediatamente restituire il contatore del gas di cui in premessa, e, per l'effetto, precisato sin d'ora che la rimozione potrà avvenire solo per il tramite dei tecnici di che Parte_1 dovranno agire presso l'utenza sita in Mantova, Viale Risorgimento n. 72, consentirne a questi ultimi l'immediato accesso in area privata per il rientro nel possesso da parte della ricorrente del misuratore matr. n.
C.F._2
Autorizzarsi l'accesso e la rimozione, se di necessità, mediante l'ausilio della forza pubblica. Con vittoria di spese e competenze professionali.
***** II. Fatto e svolgimento del processo Part II.
1. A sostegno dell'azione la ricorrente espone che in forza di contratto di fornitura intervenuto tra la IG.ra (cod. cliente n. 505531849519) e la società NI Controparte_1 DE S.p.a. Società Benefit, quest'ultima effettuava forniture di gas in favore della prima presso l'utenza da questa indicata in Mantova, Viale Risorgimento n. 72;
II.
2. Per la somministrazione di gas veniva utilizzato il misuratore marca Persona_1 portata G4 matr. n. SMGR034017161725, pdr n. 03370000008400, di proprietà
[...] della società collocato all'interno del domicilio della;
Parte_1 CP_1
II.
3. Quest'ultima, in forza del contratto di cui sopra, risulta detentrice del suddetto apparecchio sito in comune di Mantova, Viale Risorgimento n. 72, collocato in area privata e inaccessibile dall'esterno (cucina piano terra); Part II.
4. Avendo omesso il pagamento delle fatture, ha dovuto procedere Controparte_1 alla chiusura del contatore (v. doc. 1 – 2 – 3 - 4 e 13 - ricorso).
II.
5. A seguito a detta richiesta l'operatore incaricato da si è recato presso Parte_1
l'ubicazione del contatore per provvedere alla sigillatura dello stesso (v. doc. 11 - ricorso) senza peraltro riuscire ad eseguire l'operazione di chiusura, per via dell'inaccessibilità del contatore, la non sezionabilità e l'assenza della debitrice, peraltro debitamente allertata dell'imminente accesso (v. doc. 9 - 10 e 11 - ricorso).
II.
6. A seguito dell'impossibilità per il Distributore ( di procedere alla Parte_1 disalimentazione della fornitura, dunque, NI DE S.p.a., in forza della Delibera
99/11 (di seguito TIMG – Testo integrato morosità gas) e s.m.i. (v. doc. n. 15, CP_2 art. 13) richiedeva la “Cessazione Amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione”;
II.
7. Dopo la Cessazione Amministrativa, l'impresa di distribuzione ha attivato la disciplina prevista per i servizi di ultima istanza e, nel caso specifico, la procedura del servizio di default relativo a punti di riconsegna non disalimentabili morosi (art. 13.6 TIMG); posto che, come previsto dalla succitata Delibera all'art. 13 bis (v. doc. n. 15 - pg. 16) l'impresa di distribuzione “è tenuta a porre in essere le iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere la disalimentazione fisica del punto di riconsegna ed ha diritto al riconoscimento degli oneri connessi alle suddette iniziative giudiziarie secondo le modalità previste nel presente articolo”. Part II.
8. In virtù di quanto sopra, ha intrapreso il presente giudizio.
*****
III. Ragioni della decisione
Pag. 2 di 4 L'azione proposta dalla società ricorrente è fondata e deve pertanto essere accolta per le motivazioni che seguono.
*****
III.
1. L'inadempimento della convenuta e la sussistenza dei presupposti per
l'accoglimento del ricorso
III.
1.1. A fondamento del ricorso parte attrice ha prodotto i seguenti documenti:
1. raccomandata di messa in mora 31/03/23 da NI DE a;
Controparte_1
2. esito spedizione doc. n. 1;
3. raccomandata di messa in mora 11/04/23 da NI DE a;
Controparte_1
4. esito spedizione doc. n. 3;
5. racc risoluzione contrattuale 25/01/24 da NI DE a;
Controparte_1
6. esito sped. doc. n. 5;
7. racc risoluzione contrattuale 29/02/24 da NI DE a;
Controparte_1
8. esito sped. doc. n. 7;
9. lettera raccomandata 16/07/24 di fissazione appuntamento rimozione
1. contatore da a;
Parte_1 Controparte_1
10. esito spedizione doc. n. 9.
III.
1.2. Si deve pertanto ritenere dimostrata l'esistenza del contratto di fornitura sopra descritto, così come la risoluzione dello stesso per inadempimento della convenuta.
III.
1.3. Parimenti provata è la mancata restituzione del contatore, dato che la IG.ra CP_1 non ha consentito a l'accesso al misuratore per provvedere all'ordine di
[...] Parte_1 restituzione ed alla conseguente interruzione della fornitura di gas.
III.
1.4. L'istruttoria di causa ha confermato quanto sopra, posto che all'udienza del Part 13.32025, il teste dipendente addetto alla distribuzione gas, sentito sui Tes_1 seguenti capitoli
5) facendo seguito a detta richiesta l'operatore incaricato da si recava presso l'ubicazione Parte_1 del contatore per provvedere alla sigillatura dello stesso (v. doc. 11);
6) il suddetto non riusciva ad eseguire l'operazione di chiusura stante l'inaccessibilità del contatore, la non sezionabilità e l'assenza della debitrice, peraltro debitamente preallertata dell'imminente accesso, e dunque regolarmente convocata per consentire le operazioni
Il teste ha risposto in entrambi i casi “è vero”.
Pag. 3 di 4 *****
IV. Conclusioni
IV.
1. L'azione deve quindi essere accolta, essendo il diritto del convenuto di detenzione del contatore venuto meno, a seguito della risoluzione del contratto di fornitura, e quindi essendo fondato il diritto della proprietaria di ottenerne la restituzione mediante rimozione che potrà essere eseguita solo dai tecnici della stessa.
IV.
2. Deve invece essere disattesa, conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale, la domanda di autorizzazione ad avvalersi della forza pubblica, per l'accesso e la rimozione, trattandosi di pretese che potranno essere fatte valere solo in sede di esecuzione.
IV.
3. Sulla base del principio di soccombenza la convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, spese che vengono liquidate in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/14, tenuto conto del reale valore della causa e dell'attività difensiva in concreto svolta (con applicazione dei valori medi della tabella di riferimento quanto alla fase di studio, alla fase introduttiva e alla fase decisionale).
*****
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento del ricorso, dichiara tenuta e condanna per le causali di cui in motivazione, alla Controparte_1 restituzione in favore della società ricorrente del misuratore Persona_1 portata G4 matr. n. SMGR034017161725, pdr n. 03370000008400, di proprietà della società precisando che la rimozione potrà avvenire solo per il tramite dei tecnici Parte_1 di parte ricorrente, che dovranno agire presso l'utenza indicata in ricorso;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che liquida a favore della stessa ricorrente in complessivi € 82,80 per spese ed € 462,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Mantova, 15.4.2025
IL GIUDICE
Emanuele CROCI
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