Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/04/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 740/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 740 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza del 4 aprile 2025 avente ad oggetto separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Mugnano di Napoli Parte_1 C.F._1 al viale Mons. A. Menna, 14 presso lo studio dell'Avv. Francesco Di Stazio che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Mugnano di Controparte_1 C.F._2
Napoli al viale Mons. A. Menna, 14 presso lo studio dell'Avv. Francesco Di Stazio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 3 aprile 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 24 febbraio 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Mugnano di Napoli il 19 dicembre 2006, dal quale nascevano due figli nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il 14 settembre Per_1 Per_2
2010) - chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 3 aprile 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127
e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore con ordinanza del 4 aprile 2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto nell'interesse dei figli minori, e potranno in piena autonomia modificare la loro residenza ed il loro domicilio, con obbligo di comunicare a mezzo lettera raccomandata a/r gli eventuali cambiamenti almeno 30 giorni prima del verificarsi di tale eventualità, anche per permettere di valutare le migliori condizioni per i figli;
2) Entrambi i coniugi si adopereranno affinché i figli e non abbiano a subire Per_1 Per_2
turbamenti dalla loro separazione, ed a tal fine convengono l'affidamento condiviso degli stessi, con prevalente collocazione presso la madre, con la quale continueranno a risiedere in quello che era l'alloggio coniugale in Mugnano di Napoli alla via S. Giovanni n. 48 nell'appartamento condotto in locazione da;
Parte_1
3) L'alloggio coniugale verrà affidato alla istante con tutto quanto in esso contenuto;
Parte_1
4) In considerazione dell'affidamento condiviso, e della tutela del benessere dei minori, all'istante
è attribuita la più ampia facoltà di incontrare e tenere con sé i figli al di fuori Controparte_1 della sua residenza, ed all'interno di essa in caso di impedimento o, compatibilmente con gli impegni scolastici, di istruzione, ricreativi e sportivi dei figli stessi;
5) Essi coniugi, al fine di garantire in ogni caso una serena organizzazione di vita ai figli, convengono che avrà con sé i figli, anche per permettere un'abituale frequentazione della Controparte_1
famiglia paterna, almeno secondo il calendario che segue: Il padre potrà vederli e tenerli con sé almeno due pomeriggi a settimana dalle 18.30 alle 22.00, prelevandoli dalla abitazione coniugale e
2 V.G. n. 740/2025
riaccompagnandoli ivi. In questi due pomeriggi si occuperà di eventuali attività sportive/ludiche dei bambini nonché di far espletare i compiti scolastici. Il padre potrà, inoltre, tenere i figli a fine settimana alternati dalle 18.30 del venerdì al lunedì mattina, accompagnandoli a scuola. Anche in questi giorni si occuperà di eventuali attività extrascolastiche, ludiche e di far fare loro i compiti.
6) Per le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé i figli per 15 giorni nel mese agosto da concordarsi entro il 30 maggio precedente, con obbligo per entrambi i genitori di comunicare il luogo e agevolare i colloqui telefonici. Per il periodo dal 23 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni,
i ragazzi staranno con uno o l'altro genitore o dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Le vacanze di Pasqua ad anni alterni;
Naturalmente le parti saranno libere di ampliare il calendario di visite e modificarlo nell'interesse dei figli minori;
7) Il padre verserà per entrambi i figli la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00) entro il giorno
20 di ogni mese in contanti ovvero a mezzo bonifico alla madre e con adeguamento Istat annuale, oltre a provvedere al pagamento della linea ADSL a servire l'alloggio coniugale. Gli istanti sono d'intesa che il padre percepisca per intero l'assegno unico o altra agevolazione che dovesse esserci per i figli per come posti a carico del medesimo (es. assegni familiari). Inoltre, Controparte_1 acconsente che l'autoveicolo Fiat 600 tg. CF150NK a sé intestato resti nella disponibilità di Pt_1
che lo utilizzerà per le esigenze familiari;
[...]
8) le spese straordinarie saranno poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo che si intende richiamato;
9) i genitori sin da ora manifestano consenso al rilascio del passaporto ed al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori;
10) La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
11) Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione le parti stabiliscono che i genitori eserciteranno la potestà separatamente;
12) Entrambi i genitori si impegnano a far mantenere ai figli minori significativi rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
13) Le spese ricreative, sportive e ludiche, tanto ordinarie quanto straordinarie, dovranno essere previamente concordate tra le parti, qualora non rientranti nel suddetto protocollo, tenendo presente il precipuo interesse dei minori, e saranno corrisposte in misura del 50% da ciascun coniuge;
14) Ciascuno dei coniugi provvederà, invece, al proprio mantenimento con mezzi propri, dichiarandosi del tutto autonomi ed autosufficienti economicamente;
3 V.G. n. 740/2025
15) Il previsto mantenimento in favore dei figli dovrà essere rivalutato annualmente, a far data dall'anno successivo alla data di omologazione del presente accordo, in misura pari al 100% della variazione accertata dall'I.S.T.A.T. dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicata sulla G.U.;
16) Per tutto quanto non previsto nel presente atto troveranno applicazione le norme vigenti in materia;
17) Le spese della presente procedura restano interamente compensate tra le parti.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della prole (il cui ascolto non è, pertanto, necessario) possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nata a [...] il [...]) Parte_1
e (nato a [...] il [...]); Controparte_1
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mugnano di Napoli (atto n. 23, parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2006) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 4 aprile 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
4