Art. 2. 1. Il personale docente e non docente il quale risulti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in servizio presso le sezioni di scuola materna o le classi di scuola elementare di cui all'articolo 1, con contratto di assunzione a tempo indeterminato instaurato sino all'anno scolastico 1984-85, e' trasferito, a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze dello Stato, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il personale docente di cui al comma 1 deve essere in possesso del prescritto titolo di studio e della specializzazione didattica nel metodo Montessori.
3. Il personale docente trasferito e' immesso, anche in soprannumero, nei ruoli statali corrispondenti alla qualifica posseduta, qualora sia in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, se richiesto; in mancanza, esso conserva la posizione rivestita alle dipendenze dell'ente di provenienza ed e' immesso nei ruoli statali all'atto del conseguimento della prescritta abilitazione all'insegnamento.
4. Il personale non docente trasferito e' immesso, anche in soprannumero, nei ruoli statali corrispondenti alla qualifica posseduta.
5. Il personale trasferito rimane assegnato alle sezioni di scuola materna ed alle classi di scuola elementare statizzate, al fine di assicurare continuita' alla sperimentazione dell'insegnamento con il metodo Montessori.
6. Il predetto personale ha diritto a conservare il trattamento economico complessivo gia' in godimento. A tal fine, gli sono attribuiti, nella classe di stipendio iniziale, tanti aumenti periodici, anche convenzionali, quanti sono necessari ad assicurargli un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento.
2. Il personale docente di cui al comma 1 deve essere in possesso del prescritto titolo di studio e della specializzazione didattica nel metodo Montessori.
3. Il personale docente trasferito e' immesso, anche in soprannumero, nei ruoli statali corrispondenti alla qualifica posseduta, qualora sia in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, se richiesto; in mancanza, esso conserva la posizione rivestita alle dipendenze dell'ente di provenienza ed e' immesso nei ruoli statali all'atto del conseguimento della prescritta abilitazione all'insegnamento.
4. Il personale non docente trasferito e' immesso, anche in soprannumero, nei ruoli statali corrispondenti alla qualifica posseduta.
5. Il personale trasferito rimane assegnato alle sezioni di scuola materna ed alle classi di scuola elementare statizzate, al fine di assicurare continuita' alla sperimentazione dell'insegnamento con il metodo Montessori.
6. Il predetto personale ha diritto a conservare il trattamento economico complessivo gia' in godimento. A tal fine, gli sono attribuiti, nella classe di stipendio iniziale, tanti aumenti periodici, anche convenzionali, quanti sono necessari ad assicurargli un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento.