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Decreto 18 aprile 2025
Decreto 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, decreto 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1740/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Massimo De Luca Presidente
Giorgio Bertola Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatore
letto il ricorso depositato in data 04/04/2025 dall'avv. Francesco BRESCIANI, con studio in Mantova, quale amministratore di sostegno di (c.f. Parte_1
), erede con beneficio d'inventario di C.F._1 Persona_1
rilevato che l'istanza in oggetto è volta ad ottenere dal Tribunale adìto l'autorizzazione a vendere, in nome e per conto della beneficiaria, una parte del compendio immobiliare facente parte della massa ereditaria e in particolare la quota di spettanza della beneficiaria (pari a 1/6) dell'immobile posto in Mantova, via Antonio Nerli n. 3, identificato al Catasto fabbricati del predetto Comune al Foglio 55, mapp 636, sub. 73, cat. C/6 – mapp. 636, sub. 84, cat. A/2;
esaminata la documentazione allegata al ricorso e quella integrativa prodotta in data 14.04.2025;
visto il parere favorevole del giudice tutelare;
sentita la Giudice relatrice;
ritenuto che l'operazione prospettata non solo non appaia pregiudizievole per la beneficiaria, ma neppure possa dirsi tale in riferimento ad eventuali creditori ereditari, posto che il prezzo di vendita è congruo rispetto a quello che emerge dalla perizia di stima asseverata, anche considerato il diritto di abitazione da cui è gravato l'immobile, e che le somme di competenza della beneficiaria ottenute all'esito delle operazioni prospettate dovranno essere versate su conto corrente bancario o libretto postale intestato unicamente alla beneficiaria o investite Titoli di Stato, Pronto
Contro
Termine, Buoni Postali o altri titoli equipollenti a basso rischio, di cui si autorizza sin d'ora il rinnovo alla scadenza, con intestazione diretta alla beneficiaria, e dovranno essere comunque prioritariamente destinate al pagamento del creditori ereditari, fintantoché sarà pendente la procedura di accettazione beneficiata dell'eredità;
P.Q.M.
Visto l'art. 747 c.p.c.
Pagina 1 AUTORIZZA
parte ricorrente, nella qualità di amministratore di sostegno della beneficiaria generalizzata in epigrafe, a procedere a vendere la quota di spettanza della beneficiaria pari a 1/6 dell'immobile posto in Mantova, via Antonio Nerli n. 3, identificato al Catasto fabbricati del predetto Comune al Foglio 55, mapp 636, sub. 73, cat. C/6 – mapp. 636, sub. 84, cat. A/2, al prezzo di €. 18.000,00 prestando quindi accettazione alla proposta di acquisto presentata dalla sig.ra , titolare della restante quota Controparte_1 indivisa di 5/6 dell'immobile medesimo;
DISPONE
che le somme di competenza della beneficiaria ottenute all'esito delle operazioni prospettate dovranno essere versate su conto corrente bancario o libretto postale intestato unicamente alla beneficiaria o investite Titoli di Stato, Pronto
Contro
Termine, Buoni Postali o altri titoli equipollenti a basso rischio, di cui si autorizza sin d'ora il rinnovo alla scadenza, con intestazione diretta alla beneficiaria, e dovranno essere comunque prioritariamente destinate al pagamento del creditori ereditari, fintantoché sarà pendente la procedura di accettazione beneficiata dell'eredità;
visto l'art. 741 cpc.
DISPONE
che il presente decreto abbia efficacia immediata.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
17/04/2025
Il Presidente
Massimo De Luca
Pagina 2
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Massimo De Luca Presidente
Giorgio Bertola Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatore
letto il ricorso depositato in data 04/04/2025 dall'avv. Francesco BRESCIANI, con studio in Mantova, quale amministratore di sostegno di (c.f. Parte_1
), erede con beneficio d'inventario di C.F._1 Persona_1
rilevato che l'istanza in oggetto è volta ad ottenere dal Tribunale adìto l'autorizzazione a vendere, in nome e per conto della beneficiaria, una parte del compendio immobiliare facente parte della massa ereditaria e in particolare la quota di spettanza della beneficiaria (pari a 1/6) dell'immobile posto in Mantova, via Antonio Nerli n. 3, identificato al Catasto fabbricati del predetto Comune al Foglio 55, mapp 636, sub. 73, cat. C/6 – mapp. 636, sub. 84, cat. A/2;
esaminata la documentazione allegata al ricorso e quella integrativa prodotta in data 14.04.2025;
visto il parere favorevole del giudice tutelare;
sentita la Giudice relatrice;
ritenuto che l'operazione prospettata non solo non appaia pregiudizievole per la beneficiaria, ma neppure possa dirsi tale in riferimento ad eventuali creditori ereditari, posto che il prezzo di vendita è congruo rispetto a quello che emerge dalla perizia di stima asseverata, anche considerato il diritto di abitazione da cui è gravato l'immobile, e che le somme di competenza della beneficiaria ottenute all'esito delle operazioni prospettate dovranno essere versate su conto corrente bancario o libretto postale intestato unicamente alla beneficiaria o investite Titoli di Stato, Pronto
Contro
Termine, Buoni Postali o altri titoli equipollenti a basso rischio, di cui si autorizza sin d'ora il rinnovo alla scadenza, con intestazione diretta alla beneficiaria, e dovranno essere comunque prioritariamente destinate al pagamento del creditori ereditari, fintantoché sarà pendente la procedura di accettazione beneficiata dell'eredità;
P.Q.M.
Visto l'art. 747 c.p.c.
Pagina 1 AUTORIZZA
parte ricorrente, nella qualità di amministratore di sostegno della beneficiaria generalizzata in epigrafe, a procedere a vendere la quota di spettanza della beneficiaria pari a 1/6 dell'immobile posto in Mantova, via Antonio Nerli n. 3, identificato al Catasto fabbricati del predetto Comune al Foglio 55, mapp 636, sub. 73, cat. C/6 – mapp. 636, sub. 84, cat. A/2, al prezzo di €. 18.000,00 prestando quindi accettazione alla proposta di acquisto presentata dalla sig.ra , titolare della restante quota Controparte_1 indivisa di 5/6 dell'immobile medesimo;
DISPONE
che le somme di competenza della beneficiaria ottenute all'esito delle operazioni prospettate dovranno essere versate su conto corrente bancario o libretto postale intestato unicamente alla beneficiaria o investite Titoli di Stato, Pronto
Contro
Termine, Buoni Postali o altri titoli equipollenti a basso rischio, di cui si autorizza sin d'ora il rinnovo alla scadenza, con intestazione diretta alla beneficiaria, e dovranno essere comunque prioritariamente destinate al pagamento del creditori ereditari, fintantoché sarà pendente la procedura di accettazione beneficiata dell'eredità;
visto l'art. 741 cpc.
DISPONE
che il presente decreto abbia efficacia immediata.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
17/04/2025
Il Presidente
Massimo De Luca
Pagina 2