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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 31/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 743/ 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Alfredo GROSSO Presidente
Dott. Roberto RIVELLO Consigliere
Dott. Pasquale LANDOLFI Consigliere aus. rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. 743/ 2022 di R.G.
PROMOSSA DA:
– in persona del suo legale rappresentante p.t. signor Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura depositata in data 04.12.23 con l'atto di costituzione di nuovi difensori, dall'Avv. Roberto Finocchiaro del Foro di Padova, con domicilio digitale P.E.C. e dall'Avv. Monica Pedriali del Foro di Email_1
Rovigo, con domicilio digitale PEC Email_2
Appellante
CONTRO in persona del suo legale rappresentante p.t. signor Controparte_1 CP_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e
[...] risposta nel giudizio di appello, dall'Avv. Federico Gaballo del Foro di Milano, con domicilio digitale P.E.C. . ecavvocati. it Email_3 Email_4
Appellata
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni: 27 maggio 2024.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in riforma dell'impugnata sentenza, contraiis reiectis,
In via istruttoria: ammettere le istanze istruttorie dedotte e non ammesse nelle memorie ex art. 183, VI co., nn. 2 e 3 c.p.c., depositate in primo grado, e si chiede il rigetto delle istanze istruttorie avverse per
1 i motivi di cui alla memoria depositata ex art. 183, VI co., n. 3 c.p.c. e, in subordine, si chiede ammettersi la prova contraria;
Nel merito: respingere ogni avversa domanda;
confermare il decreto ingiuntivo n. 7119/2020 emesso dal Tribunale di Torino ovvero dichiarare comunque tenuta la soc. in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere alla soc. la somma capitale di Parte_1
€.176.900,00 ο ulteriore somma accertanda in corso di causa, oltre gli interessi di mora ai sensi del D. Lgv. n.231/02 maturati e maturandi dalla data del sorgere del credito all'effettivo pagamento;
condannare l'appellata a restituire all'appellante l'importo pagato a seguito dell'esecuzione della sentenza di primo grado, con i relativi interessi, con le conseguenze di legge anche in ordine alla riconsegna della merce.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e di patrocinio e successive occorrende di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% T.F., C.P.A. ed I.V.A”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ill.ma Corte adita così giudicare: 1) In via Preliminare,
(i) dichiarare inammissibile la produzione di tutti i nuovi documenti depositati da parte appellante contestualmente al deposito dell'atto di impugnazione e, in particolare, dei seguenti documenti allegati ex adverso come segue: lett. E;
lett. F;
lett. G;
lett. H;
lett. J e lett.
K;
(ii) dichiarare inammissibili i fatti nuovi dedotti da parte appellante come indicato in atti;
e, in via subordinata, autorizzare l'appellata alla produzione in giudizio del documento lett. E, quale replica ai nuovi fatti dedotti ex adverso, documento prodotto dalla stessa appellante in data 14 novembre 2022 in separato giudizio (Trib. Roma R.G. 52573/21).
2) In via Principale e nel Merito, respingere integralmente le pretese avversarie dell'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto, con la piena conferma della sentenza appellata e ciò per i motivi tutti esposti in narrativa e/o delle domande e/o eccezioni rimaste
“assorbite” svolte in primo grado da che si ripropongono Controparte_1 espressamente:
- Nel merito ed in via principale, revocare, dichiarare invalido e/o nullo e/o inefficace
e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 7119/20 (r.g. n. 16762/20) emesso dal Tribunale di Torino in data 19 ottobre 2020 previa, anche -per quanto occorra- in via riconvenzionale, declaratoria di: (i) annullamento ai sensi dell'art. 1439 c.c. del contratto di vendita di cui all'ordine n. 315M del 24.03.20 di avente ad oggetto la fornitura dei beni di Controparte_1 cui alla fattura ingiunta n. 183/20;
(ii) in via subordinata, annullamento ai sensi dell'art. 1428 c.c. del contratto di vendita di cui all'ordine n. 315M del 24.03.20 di avente Controparte_1 ad oggetto la fornitura dei beni di cui alla fattura ingiunta n. 183/20;
(iii) ovvero, in via ulteriormente subordinata, risoluzione del contratto ex artt. 1453 e segg.
c.c. (artt. 1490/1497) per esclusivo fatto e colpa della parte venditrice Pt_1
in relazione all'ordine n. 315M del 24.03.20 di avente ad
[...] Controparte_1 oggetto la fornitura dei beni di cui alla fattura ingiunta n. 183/20 per i motivi e/o titoli alternativi rappresentati da: - aliud pro alio;
- inidoneità e/o mancanza qualità promesse;
- tardività consegna e - violazione buona fede, il tutto come esposto nelle domande svolte in primo grado;
- In via ulteriormente subordinata e riconvenzionale:
2 (iv) accertato e dichiarato il dolo incidens della convenuta nella stipulazione del contratto per cui è causa e la relativa sua mala fede ex art. 1440 c.c., condannare la convenuta quale risarcimento del danno a corrispondere alla società opponente, la somma di euro 105.000,00 commisurata alle diverse condizioni del contratto, quale differenza tra il valore commerciale della fornitura de quo ed il valore commerciale effettivo della stessa, ovvero altra somma inferiore accertanda in corso di causa anche all'esito di espletanda CTU, il tutto anche in forza di giudizio equitativo anche ai sensi dell'art. 1186 cod. civ., oltre rivalutazione ed interessi legali maturati e maturandi dalla data della domanda al saldo effettivo.
3) - Condannare parte appellante al rimborso dei compensi professionali di lite del presente procedimento, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario Avv.
Federico Gaballo del foro di Milano”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
La ha opposto il decreto ingiuntivo n. 7119/20 emesso dal Controparte_1
Tribunale di Torino in favore della per un l'importo di euro 176.900,00, oltre Parte_1 interessi e spese, per il pagamento di una fornitura di “mascherine KN 95 senza filtro certificate CE”, richieste con l'ordine n. 315/M del 24.03.2020 a cui si riferisce la fattura n. 183 del 26.03.2020.
La ha dedotto che le mascherine, diversamente a quanto Controparte_1 richiesto nell'ordine accettato da controparte, erano prive di certificazione Cee pertanto ha chiesto: 1) l'annullamento del contratto di vendita per dolo determinante;
2) in subordine, l'annullamento del medesimo contratto per errore;
3) In via ulteriormente subordinata, la risoluzione del contratto per consegna di aliud pro alio; 4) in ulteriore subordine, la risoluzione del contratto per mancanza delle qualità promesse;
5) in ulteriore subordine, la risoluzione del contratto per inadempimento consistente nella tardività della consegna;
6) in ulteriore subordine, la risoluzione del contratto per violazione del principio di buona fede;
7) in ulteriore subordine, la riduzione del corrispettivo per dolo incidente ex art. 1420 c.c.; la
[...] ha chiesto altresì 8) la condanna della alla restituzione CP_1 Parte_1 dell'importo di euro 182.913,97 corrisposto in data 06.11.2020, anche ai sensi dell'art. 2033 c.c. oltre rivalutazione ed interessi.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la contestando la sussistenza Parte_1 delle patologie negoziali dedotte dall'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa, istruita con produzione documentale, veniva definita con sentenza n. 974/2022 del
07.03.2022 che dichiarava risolto il contratto di cui all'ordine n. 315/M del 23.03.2020; revocava il decreto ingiuntivo opposto;
condannava la al pagamento a favore di Parte_1 di euro 182.913,97, oltre interessi legali dal 06.11.2020 - (con Controparte_1 esclusione della rivalutazione monetaria, non essendo stata fornita la prova del maggior danno ex art.1224 comma 2 c.c.) – e condannava altresì la al pagamento delle spese Parte_1 processuali.
ll Giudice di primo grado, esaminati singolarmente alcuni dei diversi motivi di opposizione, riteneva fondato il quarto degli stessi affermando che “nella fattispecie in esame emerge per tabulas l'assenza di una qualità giuridica promessa, cioè la certificazione CE esplicitamente richiesta con l'ordine del 24.03.2020; poiché la presenza della certificazione incide sull'ambito di commerciabilità del bene, quindi, sul suo valore, l'inadempimento non può essere considerato di scarsa importanza;
dovendosi far riferimento, anche sotto tale profilo,
3 alla qualità della merce specificata alla data di conclusione del contratto, sono irrilevanti la sorte del precedente ordine del 22.03.2020 (che ha dato origine ad un distinto contratto, ha avuto regolare esecuzione ed è stato pagato da la quale è riuscita a vendere le Pt_1 mascherine a senza ricevere contestazioni), la successiva normativa emergenziale CP_3 peraltro ad oggi scaduta che aveva permesso in via transitoria la commercializzazione di mascherine prive di certificazione di certificazione CE (ordinanza del Commissario Straordinario n.13 del 09.05.2020), la successiva verifica di rispondenza delle mascherine ai requisiti tecnici richiesti dalla normativa comunitaria, il successivo rilascio della certificazione alla ditta produttrice ed il tenore delle comunicazioni intercorse tra le parti dopo la fornitura, comunicazioni nelle quali non è ravvisabile un'univoca rinuncia a dolersi della mancanza della qualità promessa;
Sotto il diverso profilo dell'elemento soggettivo l'art. 1497 c.c., rientrando nella disciplina generale dall'art. 1453 c.c., postula che l'inadempimento posto a base della domanda di risoluzione sia imputabile a colpa dell'alienante; nella fattispecie in esame anche questo requisito è soddisfatto perché, pur non potendosi affermare con sufficienti riscontri che la condotta di fosse animata da dolo, non è Pt_1 revocabile in dubbio la negligenza della convenuta nell'aver venduto le mascherine omettendo le necessarie e agevoli verifiche esigibili da una venditrice professionale sull'autenticità e sulla validità della certificazione fornita dal produttore cinese;
va infine rilevato che non è stata eccepita la decadenza ex art. 1497 c.c. comma 2 c.c.”
Al fine di ottenere la riforma della sentenza di primo grado, non notificata, ha proposto appello la convenendo in giudizio dinanzi a questa Corte la Parte_1 Controparte_1 con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 24.05.2022.
L'impugnazione propone un unico motivo di gravame così rubricato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1497c.c. e falsa interpretazione di circostanze determinanti ai fini della decisione della controversia” e conclude chiedendo, in totale riforma della sentenza impugnata, di respingere ogni avversa domanda;
confermare il decreto ingiuntivo n.7119/20 emesso dal Tribunale di Torino e condannare parte appellata a restituire all'appellante l'importo da questo pagato a seguito della esecuzione della sentenza di primo grado, con relativi interessi e spese del doppio grado di giudizio.
La Società appellata si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna alle spese di causa del grado.
All'esito della verifica della costituzione delle parti, all'udienza collegiale del 27 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con concessione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle repliche.
*** *** *** Ritenuta la tempestività dell'impugnazione, devono preliminarmente esaminarsi le eccezioni avanzate, rispettivamente, da parte appellata, di inammissibilità di fatti nuovi dedotti in appello con nuova produzione documentale e, da parte appellante, di riproposizione, in via subordinata, delle domande formulate in primo grado dalla , in assenza di Controparte_1 appello incidentale.
Quanto alla prima eccezione vale precisare che ricorre mutatio libelli quando si prospetti una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non rappresentate in precedenza e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice
4 un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia con l'effetto di disorientare la difesa della controparte e alterare il regolare svolgimento del processo (cfr. Cass. 14.10.2021
n. 28029; Cass. 2 agosto 2019, n. 20870).
La Corte osserva che quella fornita in appello dalla soc. , non rappresenta una inedita Pt_1 prospettazione dei fatti avendo la stessa, anche in primo grado, fatto riferimento ad una pattuizione che escludeva la necessità della certificazione CE sostenendo che l'ordine 315/M del 24.03.20 le fu inviato dalla solo in data successiva Controparte_1 all'emissione della fattura (ovvero il 10.04.2020) e che l'ordine stesso fu emesso solo al fine dello sdoganamento della merce proveniente dalla Cina.
Deve ritenersi, pertanto, che l'appello proposto, non introducendo un nuovo tema di indagine, non abbia le caratteristiche di una mutatio libelli e non risulti quindi inammissibile.
Riguardo la produzione con l'atto di appello, di documentazione ulteriore rispetto al primo grado, l'appellante deduce a) di essere venuta in possesso di tale documentazione solo successivamente allo scadere dei termini processuali del primo grado e b) trattarsi di documenti indispensabili ai fini del decidere.
La Corte rileva che, nella vigente formulazione - introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012 – l'art. 345, comma 3, c.p.c. non si contempla l'ipotesi che i nuovi documenti prodotti risultino “indispensabili” alla decisione ma solo la condizione che la parte non abbia potuto produrli in precedenza per causa ad essa non imputabile.
L'ammissibilità di tale produzione, pertanto, deve affermarsi solo avendo a riferimento tale ultima ipotesi che risulta dimostrata dal fatto che i documenti lett. E;
lett. F;
lett. G;
lett. H;
lett. J e lett. K allegati all'atto di appello, risultano estratti dal fascicolo processuale di una causa pendente dinanzi al tribunale di Roma (R.G. n.52573/21) alla quale essa ha Pt_1 potuto accedere solo a seguito della chiamata in garanzia effettuata dalla con atto CP_1 notificato in data 03.03.2022; in data quindi posteriore allo scadere dei termini processuali del primo grado di giudizio fermo il rilievo che tali documenti risultano di dubbia riferibilità alla fornitura oggetto del presente giudizio (ordine O.M.A.R. n. 315/M del 24.03.2020 e relativa fattura OFFER n. 183 del 26.03.2020).
Fondata appare invece l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellante riguardo le domande di primo grado respinte e qui riproposte in via subordinata dalla
[...]
CP_1
Vale osservare, infatti, che laddove le domande siano state rigettate dal primo giudice, è necessaria la proposizione dell'appello incidentale ex art. 343 c.p.c. per riesaminarne il contenuto (cfr. Cass. S.U. 21.03.2019 n. 7940).
Avendo quindi il primo giudice specificamente esaminato e respinto i motivi di opposizione afferenti: l'annullamento del contratto i) per dolo, ii) per errore o iii) la risoluzione dello stesso contratto, per consegna di aliud pro alio, (cfr. pp. da 6 a 9 della sentenza impugnata), il riesame di tali domande nel giudizio di gravame, imponeva all'appellata la proposizione di un appello incidentale (condizionato) in assenza del quale le stesse devono quindi ritenersi inammissibili.
Quanto detto, per gli ulteriori originari motivi di opposizione al decreto ingiuntivo qui riproposti in via subordinata, afferenti la tardività della consegna ed alla violazione della buona fede della convenuta nella stipulazione del contratto e relativa sua mala fede ex art. 1440 c.c.,
5 in quanto, trattandosi di domande assorbite o comunque non esaminate dal primo giudice, la loro riproposizione in una delle difese del giudizio di secondo grado è sufficiente a superare la presunzione di rinuncia (cfr. Cass. S.U. cit.).
Così definito il perimetro dell'accertamento al quale è chiamata questa Corte, può esaminarsi il merito dell'unico motivo di gravame con il quale l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1497 c.c., censurando anche la falsa interpretazione da parte del tribunale delle circostanze fattuali alle quali la decisione impugnata rimanda.
In particolare, sostiene la società appellante, non vi è stata specifica pattuizione in ordine alla certificazione CE delle mascherine vendute da ad Parte_1 Controparte_1 che tale certificazione nemmeno sarebbe stata ritenuta essenziale da quest'ultima.
Il Tribunale, secondo l'appellante, ritenendo che vi sia stata colpa di in quanto la Parte_1 stessa sarebbe stata negligente (“… nell'aver venduto le mascherine omettendo le necessarie e agevoli verifiche esigibili da una venditrice professionale sull'autenticità e sulla validità delle certificazione fornita dal produttore cinese), non avrebbe considerato correttamente il momento storico di conclusione del contratto, che sarebbe avvenuto anteriormente all'invio dell'ordine . Pt_3
Il giudice di prime cure avrebbe poi errato ritenendo che non sarebbe stata eccepita da Pt_1 la decadenza ex art. 1497, comma 2, c.c.
Le censure sono infondate.
La sentenza impugnata ha accolto la pretesa del compratore proposta in forma di opposizione all'ingiunzione di pagamento della ritenendo provata - (Cass. sent. 14895 del Parte_1
25/05/2023) - la mancanza di qualità promesse nella merce venduta ex art. 1497 c.c.
Il Tribunale è pervenuto a tale decisione ripercorrendo la diversa disciplina applicabile in materia di vizi delle cose vendute ex art. 1490 c.c., del difetto di qualità promesse ex art. 1497 c.c. e della vendita c.d. aliud pro alio.
Le mascherine fornite da a erano di del tipo KN95, prive Pt_1 Controparte_1 di certificazione CE, come confermato anche dal tenore delle difese svolte dalla Pt_1
Il Collegio rileva innanzitutto l'infondatezza della censura secondo la quale la sentenza avrebbe errato laddove ha affermato che non sarebbe stata eccepita da la decadenza Pt_1 ex art. 1497, comma 2, c.c.
Va osservato, infatti, che ai sensi dell'art. 2969 c.c. la decadenza non può essere rilevata di ufficio e che l'appellante alla parte volitiva non fa seguire una specifica Parte_1 confutazione del “sottocapo” impugnato richiamando la prova, insussistente in atti, di aver opposto tale eccezione di decadenza.
Venendo alla ricostruzione del contenuto delle obbligazioni contrattuali assunte dalle parti giova rilevare che le stesse risultano definite dall'ordine della n. Controparte_1
315/M del 24.03.2020 (doc. 2 produzione - che la nelle proprie CP_1 Parte_4 difese esserle pervenuto in data 10/04/20 (doc. 20 ) - e dalla fattura della n. Pt_1 Pt_1
183 del 26.03.2020 di euro 176.900/00, riferentesi a tale ordine - (come la stessa parte
6 appellante più volte afferma - cfr. p. 5 della memoria ex 183 VI co. n.2 cpc: “si ribadisce che oggetto della presente causa è solo la fornitura di cui all'ordine 315/M”) - che la ha Pt_1 posto a base del decreto ingiuntivo revocato dalla sentenza qui impugnata.
L'ordine n. 315/M del 24.03.20 specifica che la fornitura ha ad oggetto “mascherine KN95 senza filtro certificate CE” mentre la fattura n. 183 del 26.03.20, che secondo quanto la Pt_1 sostiene è stata emessa prima di ricevere l'ordine, indica come oggetto della fornitura stessa
“mascherine FFP2”, omettendo la menzione della “certificazione CE”.
Deve pertanto ritenersi pacifico che il contratto inter partes avesse ad oggetto mascherine facciali di protezione del tipo “FFP2”.
Vale considerare, altresì, che se l'ordine n. 315/M della avesse Controparte_1 indicato un oggetto diverso rispetto a quello pattuito, la lo avrebbe immediatamente Pt_1 precisato, rectius contestato e ciò anche ritenendo, come sostiene la , che tale ordine Pt_1 dovesse servire unicamente per le operazioni di sdoganamento della merce in quanto la stessa non ha dimostrato che l'indicazione nell'oggetto dell'ordine “certificazione CE” fosse Pt_1 indispensabile o comunque necessario per tale adempimento.
Deve perciò ritenersi sussistente la mancanza di una qualità pattuita e legittima la declaratoria di risoluzione del contratto ex art. 1497 c.c. pronunciata dal primo Giudice.
La Difesa della OFFER argomenta che i dispositivi di protezione individuale KN95 di fabbricazione cinese, siano da considerarsi del tutto equivalenti a quelli contraddistinti dalla sigla “FFP2” in quanto validati sulla base della legislazione di quel Paese e che la sigla “KN95” esclude che vi possa “essere impressa sui prodotti la sigla CE” (cfr pag. 4 della comparsa di costituzione ). Pt_1
L'assunto, come condivisibilmente ritenuto dal primo Giudice, non è corretto dovendo aversi riguardo al momento della conclusione del contratto così prescindendo “dalla successiva normativa emergenziale oggi scaduta che aveva concesso in via transitoria la commercializzazione di mascherine prive di certificazione CE - (ordinanza del Commissario
Straordinario n. 13 del 09.05.2020)” avuto riguardo, “alla successiva verifica di rispondenza delle mascherine ai requisiti tecnici richiesti dalla normativa comunitaria, il successivo rilascio della certificazione alla ditta produttrice ed il tenore delle comunicazioni intercorse tra le parti dopo la fornitura, comunicazioni nelle quali non è ravvisabile un'univoca rinuncia a dolersi della mancanza della qualità promessa”. Anche sotto “il diverso profilo dell'elemento soggettivo l'art. 1497 c.c. (…) non è revocabile in dubbio la negligenza della convenuta nell'aver venduto le mascherine omettendo le necessarie e agevoli verifiche esigibili da una venditrice professionale sull'autenticità e sulla validità della certificazione fornita dal produttore cinese” (cfr. pag. 10 sentenza impugnata).
Il Collegio riguardo tale ultimo aspetto precisa, a parziale correzione della motivazione espressa dal primo Giudice, che è indubbia la circostanza che la avesse Parte_1 consapevolezza che l'acquisto da parte della era preordinato alla Controparte_1 rivendita in Italia di tali dispositivi di protezione individuale, a soggetti istituzionali i quali procedevano all'acquisto per soddisfare precisi obblighi normativi legati alla pandemia da Covid 19. Tale consapevolezza infatti è più volte esplicitata dalla stessa che, per Pt_1 ultimo, a pag. 3 della propria “memoria di replica ex art. 190 bis c.p.c.”, scrive: “nel marzo del 2020, in piena pandemia COVID-19 ed a lockdown appena introdotto,
[...] si è rivolta ad per acquistare100.000 mascherine KN95 Controparte_1 Parte_1
7 con lo scopo di rivenderle a ed a pag. 4 dello stesso atto “… Controparte_4
Rammentiamo nuovamente che non acquistava tali prodotti per sè, (…) Controparte_1 bensì per rivenderli a terzi”.
Recita l'art 1497 del c.c. “Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per l'inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
La qualità della cosa venduta, qualora sia espressamente promessa, assume un carattere di essenzialità di per se stesso incompatibile con la tollerabilità della sua mancanza, la quale comporta il diritto del compratore di ottenere la risoluzione del contratto (Cass. 25.03.1995 n.
3550).
La mancanza di qualità essenziali agli effetti dell'art. 1497 c.c., può risultare sia dalla richiesta del compratore accettata dal venditore ma può anche, indipendentemente da una specifica previsione contrattuale, risultare dalla consapevolezza nel venditore dell'uso a cui la cosa è destinata con la precisazione che la mancanza della qualità promessa o comunque essenziale per l'uso a cui la merce venduta è destinata, prescinde dalla responsabilità del venditore (cfr. Cass. n. 8102 del 21/04/2015).
Conclusivamente l'appello deve essere respinto ed ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'appellante deve essere condannata a rifondere alla parte appellata Parte_1 Controparte_1
[... le spese processuali anche del grado di appello, tenendo conto del valore della causa indicato dalle parti, con il riconoscimento di compensi medi tabellari di cui allo scaglione relativo, in base al DM 55/2014 pubbl. sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014, in vigore dal 3/4/2014 sino al 22.10.2022 per le fasi di Studio ed Introduttiva e del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, per le fasi istruttoria e decisoria, determinate complessivamente in Euro 14.084,00 per compensi, oltre spese generali 15%, esborsi e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Federico Gaballo del Foro di Milano;
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. respinge l'appello proposto dalla e per l'effetto conferma la sentenza del Parte_1
Tribunale di Torino n. 974/22, pubblicata in data 07.03.2022;
- condanna la società a rifondere alla e spese Parte_1 Controparte_1 processuali del grado di appello che liquida come in motivazione, in Euro 14.084,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, esborsi e accessori di legge, disponendone la distrazione a favore del difensore antistatario Avv. Federico Gaballo del Foro di Milano.
- Ai sensi dell'art. 13, del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della Società appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella Camera di
Consiglio tenutasi in data 10 luglio 2024.
Il Consigliere aus. estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Landolfi Dott. Alfredo Grosso
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Alfredo GROSSO Presidente
Dott. Roberto RIVELLO Consigliere
Dott. Pasquale LANDOLFI Consigliere aus. rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. 743/ 2022 di R.G.
PROMOSSA DA:
– in persona del suo legale rappresentante p.t. signor Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura depositata in data 04.12.23 con l'atto di costituzione di nuovi difensori, dall'Avv. Roberto Finocchiaro del Foro di Padova, con domicilio digitale P.E.C. e dall'Avv. Monica Pedriali del Foro di Email_1
Rovigo, con domicilio digitale PEC Email_2
Appellante
CONTRO in persona del suo legale rappresentante p.t. signor Controparte_1 CP_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e
[...] risposta nel giudizio di appello, dall'Avv. Federico Gaballo del Foro di Milano, con domicilio digitale P.E.C. . ecavvocati. it Email_3 Email_4
Appellata
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni: 27 maggio 2024.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in riforma dell'impugnata sentenza, contraiis reiectis,
In via istruttoria: ammettere le istanze istruttorie dedotte e non ammesse nelle memorie ex art. 183, VI co., nn. 2 e 3 c.p.c., depositate in primo grado, e si chiede il rigetto delle istanze istruttorie avverse per
1 i motivi di cui alla memoria depositata ex art. 183, VI co., n. 3 c.p.c. e, in subordine, si chiede ammettersi la prova contraria;
Nel merito: respingere ogni avversa domanda;
confermare il decreto ingiuntivo n. 7119/2020 emesso dal Tribunale di Torino ovvero dichiarare comunque tenuta la soc. in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere alla soc. la somma capitale di Parte_1
€.176.900,00 ο ulteriore somma accertanda in corso di causa, oltre gli interessi di mora ai sensi del D. Lgv. n.231/02 maturati e maturandi dalla data del sorgere del credito all'effettivo pagamento;
condannare l'appellata a restituire all'appellante l'importo pagato a seguito dell'esecuzione della sentenza di primo grado, con i relativi interessi, con le conseguenze di legge anche in ordine alla riconsegna della merce.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e di patrocinio e successive occorrende di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% T.F., C.P.A. ed I.V.A”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ill.ma Corte adita così giudicare: 1) In via Preliminare,
(i) dichiarare inammissibile la produzione di tutti i nuovi documenti depositati da parte appellante contestualmente al deposito dell'atto di impugnazione e, in particolare, dei seguenti documenti allegati ex adverso come segue: lett. E;
lett. F;
lett. G;
lett. H;
lett. J e lett.
K;
(ii) dichiarare inammissibili i fatti nuovi dedotti da parte appellante come indicato in atti;
e, in via subordinata, autorizzare l'appellata alla produzione in giudizio del documento lett. E, quale replica ai nuovi fatti dedotti ex adverso, documento prodotto dalla stessa appellante in data 14 novembre 2022 in separato giudizio (Trib. Roma R.G. 52573/21).
2) In via Principale e nel Merito, respingere integralmente le pretese avversarie dell'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto, con la piena conferma della sentenza appellata e ciò per i motivi tutti esposti in narrativa e/o delle domande e/o eccezioni rimaste
“assorbite” svolte in primo grado da che si ripropongono Controparte_1 espressamente:
- Nel merito ed in via principale, revocare, dichiarare invalido e/o nullo e/o inefficace
e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 7119/20 (r.g. n. 16762/20) emesso dal Tribunale di Torino in data 19 ottobre 2020 previa, anche -per quanto occorra- in via riconvenzionale, declaratoria di: (i) annullamento ai sensi dell'art. 1439 c.c. del contratto di vendita di cui all'ordine n. 315M del 24.03.20 di avente ad oggetto la fornitura dei beni di Controparte_1 cui alla fattura ingiunta n. 183/20;
(ii) in via subordinata, annullamento ai sensi dell'art. 1428 c.c. del contratto di vendita di cui all'ordine n. 315M del 24.03.20 di avente Controparte_1 ad oggetto la fornitura dei beni di cui alla fattura ingiunta n. 183/20;
(iii) ovvero, in via ulteriormente subordinata, risoluzione del contratto ex artt. 1453 e segg.
c.c. (artt. 1490/1497) per esclusivo fatto e colpa della parte venditrice Pt_1
in relazione all'ordine n. 315M del 24.03.20 di avente ad
[...] Controparte_1 oggetto la fornitura dei beni di cui alla fattura ingiunta n. 183/20 per i motivi e/o titoli alternativi rappresentati da: - aliud pro alio;
- inidoneità e/o mancanza qualità promesse;
- tardività consegna e - violazione buona fede, il tutto come esposto nelle domande svolte in primo grado;
- In via ulteriormente subordinata e riconvenzionale:
2 (iv) accertato e dichiarato il dolo incidens della convenuta nella stipulazione del contratto per cui è causa e la relativa sua mala fede ex art. 1440 c.c., condannare la convenuta quale risarcimento del danno a corrispondere alla società opponente, la somma di euro 105.000,00 commisurata alle diverse condizioni del contratto, quale differenza tra il valore commerciale della fornitura de quo ed il valore commerciale effettivo della stessa, ovvero altra somma inferiore accertanda in corso di causa anche all'esito di espletanda CTU, il tutto anche in forza di giudizio equitativo anche ai sensi dell'art. 1186 cod. civ., oltre rivalutazione ed interessi legali maturati e maturandi dalla data della domanda al saldo effettivo.
3) - Condannare parte appellante al rimborso dei compensi professionali di lite del presente procedimento, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario Avv.
Federico Gaballo del foro di Milano”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
La ha opposto il decreto ingiuntivo n. 7119/20 emesso dal Controparte_1
Tribunale di Torino in favore della per un l'importo di euro 176.900,00, oltre Parte_1 interessi e spese, per il pagamento di una fornitura di “mascherine KN 95 senza filtro certificate CE”, richieste con l'ordine n. 315/M del 24.03.2020 a cui si riferisce la fattura n. 183 del 26.03.2020.
La ha dedotto che le mascherine, diversamente a quanto Controparte_1 richiesto nell'ordine accettato da controparte, erano prive di certificazione Cee pertanto ha chiesto: 1) l'annullamento del contratto di vendita per dolo determinante;
2) in subordine, l'annullamento del medesimo contratto per errore;
3) In via ulteriormente subordinata, la risoluzione del contratto per consegna di aliud pro alio; 4) in ulteriore subordine, la risoluzione del contratto per mancanza delle qualità promesse;
5) in ulteriore subordine, la risoluzione del contratto per inadempimento consistente nella tardività della consegna;
6) in ulteriore subordine, la risoluzione del contratto per violazione del principio di buona fede;
7) in ulteriore subordine, la riduzione del corrispettivo per dolo incidente ex art. 1420 c.c.; la
[...] ha chiesto altresì 8) la condanna della alla restituzione CP_1 Parte_1 dell'importo di euro 182.913,97 corrisposto in data 06.11.2020, anche ai sensi dell'art. 2033 c.c. oltre rivalutazione ed interessi.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la contestando la sussistenza Parte_1 delle patologie negoziali dedotte dall'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa, istruita con produzione documentale, veniva definita con sentenza n. 974/2022 del
07.03.2022 che dichiarava risolto il contratto di cui all'ordine n. 315/M del 23.03.2020; revocava il decreto ingiuntivo opposto;
condannava la al pagamento a favore di Parte_1 di euro 182.913,97, oltre interessi legali dal 06.11.2020 - (con Controparte_1 esclusione della rivalutazione monetaria, non essendo stata fornita la prova del maggior danno ex art.1224 comma 2 c.c.) – e condannava altresì la al pagamento delle spese Parte_1 processuali.
ll Giudice di primo grado, esaminati singolarmente alcuni dei diversi motivi di opposizione, riteneva fondato il quarto degli stessi affermando che “nella fattispecie in esame emerge per tabulas l'assenza di una qualità giuridica promessa, cioè la certificazione CE esplicitamente richiesta con l'ordine del 24.03.2020; poiché la presenza della certificazione incide sull'ambito di commerciabilità del bene, quindi, sul suo valore, l'inadempimento non può essere considerato di scarsa importanza;
dovendosi far riferimento, anche sotto tale profilo,
3 alla qualità della merce specificata alla data di conclusione del contratto, sono irrilevanti la sorte del precedente ordine del 22.03.2020 (che ha dato origine ad un distinto contratto, ha avuto regolare esecuzione ed è stato pagato da la quale è riuscita a vendere le Pt_1 mascherine a senza ricevere contestazioni), la successiva normativa emergenziale CP_3 peraltro ad oggi scaduta che aveva permesso in via transitoria la commercializzazione di mascherine prive di certificazione di certificazione CE (ordinanza del Commissario Straordinario n.13 del 09.05.2020), la successiva verifica di rispondenza delle mascherine ai requisiti tecnici richiesti dalla normativa comunitaria, il successivo rilascio della certificazione alla ditta produttrice ed il tenore delle comunicazioni intercorse tra le parti dopo la fornitura, comunicazioni nelle quali non è ravvisabile un'univoca rinuncia a dolersi della mancanza della qualità promessa;
Sotto il diverso profilo dell'elemento soggettivo l'art. 1497 c.c., rientrando nella disciplina generale dall'art. 1453 c.c., postula che l'inadempimento posto a base della domanda di risoluzione sia imputabile a colpa dell'alienante; nella fattispecie in esame anche questo requisito è soddisfatto perché, pur non potendosi affermare con sufficienti riscontri che la condotta di fosse animata da dolo, non è Pt_1 revocabile in dubbio la negligenza della convenuta nell'aver venduto le mascherine omettendo le necessarie e agevoli verifiche esigibili da una venditrice professionale sull'autenticità e sulla validità della certificazione fornita dal produttore cinese;
va infine rilevato che non è stata eccepita la decadenza ex art. 1497 c.c. comma 2 c.c.”
Al fine di ottenere la riforma della sentenza di primo grado, non notificata, ha proposto appello la convenendo in giudizio dinanzi a questa Corte la Parte_1 Controparte_1 con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 24.05.2022.
L'impugnazione propone un unico motivo di gravame così rubricato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1497c.c. e falsa interpretazione di circostanze determinanti ai fini della decisione della controversia” e conclude chiedendo, in totale riforma della sentenza impugnata, di respingere ogni avversa domanda;
confermare il decreto ingiuntivo n.7119/20 emesso dal Tribunale di Torino e condannare parte appellata a restituire all'appellante l'importo da questo pagato a seguito della esecuzione della sentenza di primo grado, con relativi interessi e spese del doppio grado di giudizio.
La Società appellata si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna alle spese di causa del grado.
All'esito della verifica della costituzione delle parti, all'udienza collegiale del 27 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con concessione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle repliche.
*** *** *** Ritenuta la tempestività dell'impugnazione, devono preliminarmente esaminarsi le eccezioni avanzate, rispettivamente, da parte appellata, di inammissibilità di fatti nuovi dedotti in appello con nuova produzione documentale e, da parte appellante, di riproposizione, in via subordinata, delle domande formulate in primo grado dalla , in assenza di Controparte_1 appello incidentale.
Quanto alla prima eccezione vale precisare che ricorre mutatio libelli quando si prospetti una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non rappresentate in precedenza e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice
4 un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia con l'effetto di disorientare la difesa della controparte e alterare il regolare svolgimento del processo (cfr. Cass. 14.10.2021
n. 28029; Cass. 2 agosto 2019, n. 20870).
La Corte osserva che quella fornita in appello dalla soc. , non rappresenta una inedita Pt_1 prospettazione dei fatti avendo la stessa, anche in primo grado, fatto riferimento ad una pattuizione che escludeva la necessità della certificazione CE sostenendo che l'ordine 315/M del 24.03.20 le fu inviato dalla solo in data successiva Controparte_1 all'emissione della fattura (ovvero il 10.04.2020) e che l'ordine stesso fu emesso solo al fine dello sdoganamento della merce proveniente dalla Cina.
Deve ritenersi, pertanto, che l'appello proposto, non introducendo un nuovo tema di indagine, non abbia le caratteristiche di una mutatio libelli e non risulti quindi inammissibile.
Riguardo la produzione con l'atto di appello, di documentazione ulteriore rispetto al primo grado, l'appellante deduce a) di essere venuta in possesso di tale documentazione solo successivamente allo scadere dei termini processuali del primo grado e b) trattarsi di documenti indispensabili ai fini del decidere.
La Corte rileva che, nella vigente formulazione - introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012 – l'art. 345, comma 3, c.p.c. non si contempla l'ipotesi che i nuovi documenti prodotti risultino “indispensabili” alla decisione ma solo la condizione che la parte non abbia potuto produrli in precedenza per causa ad essa non imputabile.
L'ammissibilità di tale produzione, pertanto, deve affermarsi solo avendo a riferimento tale ultima ipotesi che risulta dimostrata dal fatto che i documenti lett. E;
lett. F;
lett. G;
lett. H;
lett. J e lett. K allegati all'atto di appello, risultano estratti dal fascicolo processuale di una causa pendente dinanzi al tribunale di Roma (R.G. n.52573/21) alla quale essa ha Pt_1 potuto accedere solo a seguito della chiamata in garanzia effettuata dalla con atto CP_1 notificato in data 03.03.2022; in data quindi posteriore allo scadere dei termini processuali del primo grado di giudizio fermo il rilievo che tali documenti risultano di dubbia riferibilità alla fornitura oggetto del presente giudizio (ordine O.M.A.R. n. 315/M del 24.03.2020 e relativa fattura OFFER n. 183 del 26.03.2020).
Fondata appare invece l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellante riguardo le domande di primo grado respinte e qui riproposte in via subordinata dalla
[...]
CP_1
Vale osservare, infatti, che laddove le domande siano state rigettate dal primo giudice, è necessaria la proposizione dell'appello incidentale ex art. 343 c.p.c. per riesaminarne il contenuto (cfr. Cass. S.U. 21.03.2019 n. 7940).
Avendo quindi il primo giudice specificamente esaminato e respinto i motivi di opposizione afferenti: l'annullamento del contratto i) per dolo, ii) per errore o iii) la risoluzione dello stesso contratto, per consegna di aliud pro alio, (cfr. pp. da 6 a 9 della sentenza impugnata), il riesame di tali domande nel giudizio di gravame, imponeva all'appellata la proposizione di un appello incidentale (condizionato) in assenza del quale le stesse devono quindi ritenersi inammissibili.
Quanto detto, per gli ulteriori originari motivi di opposizione al decreto ingiuntivo qui riproposti in via subordinata, afferenti la tardività della consegna ed alla violazione della buona fede della convenuta nella stipulazione del contratto e relativa sua mala fede ex art. 1440 c.c.,
5 in quanto, trattandosi di domande assorbite o comunque non esaminate dal primo giudice, la loro riproposizione in una delle difese del giudizio di secondo grado è sufficiente a superare la presunzione di rinuncia (cfr. Cass. S.U. cit.).
Così definito il perimetro dell'accertamento al quale è chiamata questa Corte, può esaminarsi il merito dell'unico motivo di gravame con il quale l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1497 c.c., censurando anche la falsa interpretazione da parte del tribunale delle circostanze fattuali alle quali la decisione impugnata rimanda.
In particolare, sostiene la società appellante, non vi è stata specifica pattuizione in ordine alla certificazione CE delle mascherine vendute da ad Parte_1 Controparte_1 che tale certificazione nemmeno sarebbe stata ritenuta essenziale da quest'ultima.
Il Tribunale, secondo l'appellante, ritenendo che vi sia stata colpa di in quanto la Parte_1 stessa sarebbe stata negligente (“… nell'aver venduto le mascherine omettendo le necessarie e agevoli verifiche esigibili da una venditrice professionale sull'autenticità e sulla validità delle certificazione fornita dal produttore cinese), non avrebbe considerato correttamente il momento storico di conclusione del contratto, che sarebbe avvenuto anteriormente all'invio dell'ordine . Pt_3
Il giudice di prime cure avrebbe poi errato ritenendo che non sarebbe stata eccepita da Pt_1 la decadenza ex art. 1497, comma 2, c.c.
Le censure sono infondate.
La sentenza impugnata ha accolto la pretesa del compratore proposta in forma di opposizione all'ingiunzione di pagamento della ritenendo provata - (Cass. sent. 14895 del Parte_1
25/05/2023) - la mancanza di qualità promesse nella merce venduta ex art. 1497 c.c.
Il Tribunale è pervenuto a tale decisione ripercorrendo la diversa disciplina applicabile in materia di vizi delle cose vendute ex art. 1490 c.c., del difetto di qualità promesse ex art. 1497 c.c. e della vendita c.d. aliud pro alio.
Le mascherine fornite da a erano di del tipo KN95, prive Pt_1 Controparte_1 di certificazione CE, come confermato anche dal tenore delle difese svolte dalla Pt_1
Il Collegio rileva innanzitutto l'infondatezza della censura secondo la quale la sentenza avrebbe errato laddove ha affermato che non sarebbe stata eccepita da la decadenza Pt_1 ex art. 1497, comma 2, c.c.
Va osservato, infatti, che ai sensi dell'art. 2969 c.c. la decadenza non può essere rilevata di ufficio e che l'appellante alla parte volitiva non fa seguire una specifica Parte_1 confutazione del “sottocapo” impugnato richiamando la prova, insussistente in atti, di aver opposto tale eccezione di decadenza.
Venendo alla ricostruzione del contenuto delle obbligazioni contrattuali assunte dalle parti giova rilevare che le stesse risultano definite dall'ordine della n. Controparte_1
315/M del 24.03.2020 (doc. 2 produzione - che la nelle proprie CP_1 Parte_4 difese esserle pervenuto in data 10/04/20 (doc. 20 ) - e dalla fattura della n. Pt_1 Pt_1
183 del 26.03.2020 di euro 176.900/00, riferentesi a tale ordine - (come la stessa parte
6 appellante più volte afferma - cfr. p. 5 della memoria ex 183 VI co. n.2 cpc: “si ribadisce che oggetto della presente causa è solo la fornitura di cui all'ordine 315/M”) - che la ha Pt_1 posto a base del decreto ingiuntivo revocato dalla sentenza qui impugnata.
L'ordine n. 315/M del 24.03.20 specifica che la fornitura ha ad oggetto “mascherine KN95 senza filtro certificate CE” mentre la fattura n. 183 del 26.03.20, che secondo quanto la Pt_1 sostiene è stata emessa prima di ricevere l'ordine, indica come oggetto della fornitura stessa
“mascherine FFP2”, omettendo la menzione della “certificazione CE”.
Deve pertanto ritenersi pacifico che il contratto inter partes avesse ad oggetto mascherine facciali di protezione del tipo “FFP2”.
Vale considerare, altresì, che se l'ordine n. 315/M della avesse Controparte_1 indicato un oggetto diverso rispetto a quello pattuito, la lo avrebbe immediatamente Pt_1 precisato, rectius contestato e ciò anche ritenendo, come sostiene la , che tale ordine Pt_1 dovesse servire unicamente per le operazioni di sdoganamento della merce in quanto la stessa non ha dimostrato che l'indicazione nell'oggetto dell'ordine “certificazione CE” fosse Pt_1 indispensabile o comunque necessario per tale adempimento.
Deve perciò ritenersi sussistente la mancanza di una qualità pattuita e legittima la declaratoria di risoluzione del contratto ex art. 1497 c.c. pronunciata dal primo Giudice.
La Difesa della OFFER argomenta che i dispositivi di protezione individuale KN95 di fabbricazione cinese, siano da considerarsi del tutto equivalenti a quelli contraddistinti dalla sigla “FFP2” in quanto validati sulla base della legislazione di quel Paese e che la sigla “KN95” esclude che vi possa “essere impressa sui prodotti la sigla CE” (cfr pag. 4 della comparsa di costituzione ). Pt_1
L'assunto, come condivisibilmente ritenuto dal primo Giudice, non è corretto dovendo aversi riguardo al momento della conclusione del contratto così prescindendo “dalla successiva normativa emergenziale oggi scaduta che aveva concesso in via transitoria la commercializzazione di mascherine prive di certificazione CE - (ordinanza del Commissario
Straordinario n. 13 del 09.05.2020)” avuto riguardo, “alla successiva verifica di rispondenza delle mascherine ai requisiti tecnici richiesti dalla normativa comunitaria, il successivo rilascio della certificazione alla ditta produttrice ed il tenore delle comunicazioni intercorse tra le parti dopo la fornitura, comunicazioni nelle quali non è ravvisabile un'univoca rinuncia a dolersi della mancanza della qualità promessa”. Anche sotto “il diverso profilo dell'elemento soggettivo l'art. 1497 c.c. (…) non è revocabile in dubbio la negligenza della convenuta nell'aver venduto le mascherine omettendo le necessarie e agevoli verifiche esigibili da una venditrice professionale sull'autenticità e sulla validità della certificazione fornita dal produttore cinese” (cfr. pag. 10 sentenza impugnata).
Il Collegio riguardo tale ultimo aspetto precisa, a parziale correzione della motivazione espressa dal primo Giudice, che è indubbia la circostanza che la avesse Parte_1 consapevolezza che l'acquisto da parte della era preordinato alla Controparte_1 rivendita in Italia di tali dispositivi di protezione individuale, a soggetti istituzionali i quali procedevano all'acquisto per soddisfare precisi obblighi normativi legati alla pandemia da Covid 19. Tale consapevolezza infatti è più volte esplicitata dalla stessa che, per Pt_1 ultimo, a pag. 3 della propria “memoria di replica ex art. 190 bis c.p.c.”, scrive: “nel marzo del 2020, in piena pandemia COVID-19 ed a lockdown appena introdotto,
[...] si è rivolta ad per acquistare100.000 mascherine KN95 Controparte_1 Parte_1
7 con lo scopo di rivenderle a ed a pag. 4 dello stesso atto “… Controparte_4
Rammentiamo nuovamente che non acquistava tali prodotti per sè, (…) Controparte_1 bensì per rivenderli a terzi”.
Recita l'art 1497 del c.c. “Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per l'inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
La qualità della cosa venduta, qualora sia espressamente promessa, assume un carattere di essenzialità di per se stesso incompatibile con la tollerabilità della sua mancanza, la quale comporta il diritto del compratore di ottenere la risoluzione del contratto (Cass. 25.03.1995 n.
3550).
La mancanza di qualità essenziali agli effetti dell'art. 1497 c.c., può risultare sia dalla richiesta del compratore accettata dal venditore ma può anche, indipendentemente da una specifica previsione contrattuale, risultare dalla consapevolezza nel venditore dell'uso a cui la cosa è destinata con la precisazione che la mancanza della qualità promessa o comunque essenziale per l'uso a cui la merce venduta è destinata, prescinde dalla responsabilità del venditore (cfr. Cass. n. 8102 del 21/04/2015).
Conclusivamente l'appello deve essere respinto ed ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'appellante deve essere condannata a rifondere alla parte appellata Parte_1 Controparte_1
[... le spese processuali anche del grado di appello, tenendo conto del valore della causa indicato dalle parti, con il riconoscimento di compensi medi tabellari di cui allo scaglione relativo, in base al DM 55/2014 pubbl. sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014, in vigore dal 3/4/2014 sino al 22.10.2022 per le fasi di Studio ed Introduttiva e del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, per le fasi istruttoria e decisoria, determinate complessivamente in Euro 14.084,00 per compensi, oltre spese generali 15%, esborsi e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Federico Gaballo del Foro di Milano;
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. respinge l'appello proposto dalla e per l'effetto conferma la sentenza del Parte_1
Tribunale di Torino n. 974/22, pubblicata in data 07.03.2022;
- condanna la società a rifondere alla e spese Parte_1 Controparte_1 processuali del grado di appello che liquida come in motivazione, in Euro 14.084,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, esborsi e accessori di legge, disponendone la distrazione a favore del difensore antistatario Avv. Federico Gaballo del Foro di Milano.
- Ai sensi dell'art. 13, del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della Società appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella Camera di
Consiglio tenutasi in data 10 luglio 2024.
Il Consigliere aus. estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Landolfi Dott. Alfredo Grosso
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