Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n°1226/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel. Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato, all'esito della disposta trattazione scritta, la seguente S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n°1226 del Ruolo Generali Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto appello avverso sentenza monocratica in tema di appalto, vertente
T R A
, in persona dell'amministratore e legale Parte_1 rappresentante p.t., con sede in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla Via S. Leonardo n.ri 28/30, (c.f. ), rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Anna De Vivo e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Ottaviano (NA), alla Via D. Beneventano n°8, giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
C O N T R O
(partita iva e sede in Brusciano (NA) alla via _1 P.IVA_2
Guido De Ruggiero n°67, in persona del legale rappresentante p.t.,
, nato a [...] il 1°.1.65, (c.f. CP_2 [...]
), rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Lagioia e presso il C.F._1 suo studio elettivamente domiciliata in Napoli, al C.so Umberto I° n°75, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello con appello incidentale;
APPELLATA
N O N C H E'
, nato ad [...] il [...], (c.f. Controparte_3 [...]
), residente in [...], C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Carolina Ugliano e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Ottaviano (NA), alla via Municipio n°17, (già
1
n°59), giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello con appello incidentale;
APPELLATO
N O N C H E'
con sede legale in Napoli alla Piazza dei Martiri n°30, Controparte_4 in persona del suo amministratore unico arch. , (P. Controparte_5
IVA: ), elettivamente domiciliata in Casoria (Na) alla Via P.IVA_3
Nazionale delle Puglie n°176/a, presso lo studio dell'avv. Nicola Orefice, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente;
APPELLATA
N O N C H E'
, nata a [...] il [...], Controparte_6 ivi residente a[...], (c.f. ), CodiceFiscale_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Romano e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Napoli, alla via G. Gigante n°7, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello con appello incidentale;
APPELLATA
A V V E R S O la sentenza n°192/2019 emessa dal G.U. presso il Tribunale di Nola, Ia Sez. Civ., il 21.1.19, pubblicata il 22/01/2019, con cui l'adito giudice così provvedeva: “in accoglimento parziale della domanda avanzata dal nei confronti della e di Parte_1 _1 CP_3
, dichiara la pari responsabilità dei predetti soggetti per i fatti di
[...] causa;
stante la gravità dell'inadempimento contrattuale della
[...]
e di dichiara la risoluzione, rispettivamente, del _1 Controparte_3 contratto di appalto per cui è causa e dell'atto di conferimento di incarico professionale ad del 27.05.2009; di conseguenza, Controparte_3 rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla nei _1 confronti del;
revoca il decreto ingiuntivo opposto Parte_1 nel giudizio recante R.G. N. 1487/2012, stante il grave inadempimento di;
condanna la alla restituzione al Controparte_3 _1
della somma di euro 17.062,00 da quest'ultimo Parte_1 corrisposta alla suddetta società; condanna alla Controparte_3
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restituzione al della somma di euro 1.800,00 Parte_1 percepita per la direzione dei lavori;
rigetta le domande di manleva avanzate dalla nei confronti di e della _1 Controparte_3
condanna il , e Controparte_7 Parte_1 Controparte_3 la in solido fra loro, alla corresponsione, in favore di _1
, a titolo di risarcimento dei danni alla stessa cagionati Controparte_6 in pari misura dalle tre suindicate parti, della somma di euro 38.178,06 al netto dell'IVA e all'attualità, oltre gli interessi legali inizialmente calcolati sull'importo suddetto devalutato secondo gli indici ISTAT alla data del deposito della consulenza tecnica (08.06.2016) e quindi anno per anno e a partire dal 08-06-2016 fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici ISTAT, nonché gli ulteriori interessi legali, sulla somma di euro 38.178,06 al netto dell'IVA, dal momento della presente decisione al saldo;
rigetta la domanda proposta da Controparte_6 nei confronti della compensa integralmente tra tutte le Controparte_7 parti in causa le spese di lite, ivi comprese quelle relative alle espletate ATP;
pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido fra loro le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione del 23.8.11 il Parte_2
conveniva in giudizio la al fine
[...] _1 di ottenere, previo accertamento di un'errata esecuzione delle opere appaltate, la restituzione delle somme ricevute a titolo di corrispettivo del relativo contratto, oltre al risarcimento dei danni;
tanto richiedeva premettendo che, eseguite e ultimate le pattuite opere edilizie e svolti gli accertamenti tecnici preventivi richiesti da entrambe le parti, questi ultimi avevano riscontrato la sussistenza dei vizi lamentati descrivendo natura e cause dei denunciati fenomeni infiltrativi.
Costituitasi, la convenuta contestava ogni addebito e, chiesto il rigetto dell'avversa domanda, spiegava riconvenzionale chiedendo ed ottenendo l'autorizzazione a chiamare in causa e la Controparte_3
rispettivamente direttore dei lavori e ditta fornitrice del Controparte_7 materiale posto in opera, al fine di essere dai medesimi manlevata in ipotesi di subita condanna. Il primo, costituitosi, chiedeva: che si procedesse preliminarmente alla riunione per connessione del giudizio, (n°1487/2012), a quello in precedenza incardinato, (n°2850/2011), nato dalla opposizione proposta dal al decreto ingiuntivo da Parte_1
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lui ottenuto per le vantate spettanze professionali;
che si accertasse nel merito la insussistenza di qualsiasi negligenza o imperizia adombrata a proprio carico, nella rivestita qualità, condannato il Condominio alla rifusione delle spese processuali da distrarre a beneficio dell'anticipatario. La seconda, disconosciuta la esistenza del benché minimo vizio e/o difetto della merce compravenduta, (guaina impermeabilizzante consistente in tappetino bituminoso), concludeva per il rigetto delle domande tutte come proposte dalla nei _1 propri confronti, inammissibili e infondate.
Instauratosi il contraddittorio vi partecipava per intervento volontario la condomina che, quale proprietaria e posseditrice dei Controparte_6 locali siti al piano seminterrato dello stesso condominio, interessati da continue infiltrazioni fin dall'anno 2008, instava per essere risarcita dei danni tutti patiti mediante condanna del Condominio stesso e dell'appaltatrice, in via solidale o secondo responsabilità aquiliana di ciascuno, nella misura da determinarsi in corso di causa, maggiorata di rivalutazione ed interessi, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuire ex art. 93 c.p.c..
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, 6° co., c.p.c., le stesse precisavano le loro domande con le relative memorie e il giudice, con ordinanza del 27.11.2013, riuniva al giudizio recante n°2850/2011 di Ruolo Generale quello di opposizione a decreto ingiuntivo, recante n°1487/2012 di Ruolo Generale e pendente tra il , Parte_1 opponente, ed , opposto. Quindi, ritenuta la superfluità CP_3 dell'acquisizione istruttoria rappresentata dalle articolate prove orali, era disposta invece C.T.U. volta ad accertare la ricorrenza dei vizi denunciati, la esecuzione a regola d'arte o meno delle opere appaltate, la derivazione causale dei danni profilati dalla cattiva esecuzione o meno degli interventi praticati dall'appaltatrice; all'esito, versato in atti l'elaborato peritale d'ufficio, precisate le conclusioni e assegnati ai contendenti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa era riservata in decisione e definita come da dispositivo in epigrafe.
La sentenza era impugnata dal sulla scorta di un unico Parte_1 motivo di appello incentrato sull'asserita violazione dell'art. 1668 c.c., dovendo trovare riconoscimento e soddisfazione il proprio diritto alla corresponsione da parte della della differenza, (pari ad €. _1
18.000,00), tra il prezzo con essa pattuito per l'esecuzione in appalto delle opere commissionatele, (il cui costo era pari ad €. 38.778,27), e il
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corrispettivo dovuto, (di €. 56.778,27), alla seconda impresa, VI.
[...]
a cui si era visto costretto a commissionare CP_8 successivamente le opere stesse, ovvero parte di quelle appaltate in precedenza alla ed altre. Così precisava le proprie _1 conclusioni: “A) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.192/19 emessa dal Tribunale di Nola, Giudice Dott. Alfonso Annunziata, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2850/2011, depositata in cancelleria in data 22.01.2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “1) Preliminarmente accogliere la domanda perché fondata in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare la esclusiva e/o concorrente responsabilità della soc. e dell'Arch. nella Parte_3 Controparte_3 causazione dell'evento dannoso dedotto in Giudizio, nelle rispettive qualità di Impresa appaltatrice e Direttore dei Lavori per grave inadempimento contrattuale;
2) Subordinatamente dichiarare la corresponsabilità di tutti coloro che hanno concorso alla produzione dell'evento dannoso dedotto;
3) Per l'effetto condannare la soc. e l'Arch , ovvero tutti Parte_3 CP_3
coloro che abbiano concorso alla produzione dell'evento, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 17.062,00 versata quale acconto sui lavori effettuati, nonché alla ulteriore somma di € 18.000,00 quale somma ulteriore versata dal condominio alla seconda impresa per la riparazione dei danni al viale (così come risulta dai bonifici agli atti), oltre alle spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo R.G. 534/2010 a firma Ing. quantificato nella somma di € 1.900,00; Per_1
3) Rigettare la domanda riconvenzionale promossa dalla difesa della soc. perché pretestuosa, inammissibile infondata in fatto ed in Parte_3 diritto;
4) In accoglimento della spiegata reconventio reconventionis e della domanda riconvenzionale spiegata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarare la risoluzione sia del contratto di appalto del 27.05.2009 sottoscritto tra l'attore e la convenuta soc. sia Parte_3 del contratto stipulato con l'Arch. , e per l'effetto condannare la CP_3 soc. e l'Arch. alla restituzione in favore Parte_3 Controparte_3 del delle somme anticipate e quindi € 1.800,00 Parte_1 all'Arch. per la direzione dei lavori, ed € 17.062,00 per i lavori CP_3 di rifacimento, oltre che al risarcimento di tutti gli ulteriori danni patiti da quantificare eventualmente a mezzo CTU o a quella somma che l'On.le Giudicante Vorrà in Sua Giustizia liquidare, il tutto sempre oltre
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interessi e rivalutazione dalla costituzione in mora al soddisfo;
5) Accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e per l'effetto, accertare le gravi inadempienze dell'Arch. , condannare lo stesso, in favore CP_3 del , al pagamento della somma di € 20.000,00 o Parte_1 di quella diversa somma che l'Ecc.ma Corte riterrà in Sua Giustizia liquidare;
6) Rigettare l'intervento promosso dalla Sig.ra CP_6
Consiglia in quanto alcuna responsabilità è da ascriversi al condominio committente;
7) Nella denegata ipotesi di riconoscimento di qualsivoglia responsabilità a carico del nella causazione Parte_1 dell'evento come prospettato dell'interventore Consiglia CP_6 condannare le altre parti del Giudizio a mallevare il dal Parte_1 pagamento delle somme che dovessero essere accertate;
8) Condannare i convenuti in solido, o chi di ragione, al pagamento in favore dell'attore delle spese processuali con distrazione al sottoscritto procuratore antistatario come da specifica in epigrafe;
9) Adottare ogni altro provvedimento di Giustizia” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel libello introduttivo del secondo grado di giudizio;
B) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio come da prospetto tabellare in epigrafe”. In via pregiudiziale e cautelare instava per la sospensione della provvisoria esecutorietà della impugnata sentenza.
Tutti gli appellati si costituivano spiegando appello incidentale ad eccezione della Controparte_9
La così concludeva: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita: _1
1) rigettare le domande del e delle altre Parte_1 controparti, perché inammissibili e infondate in fatto ed in diritto, nonché non provate per i motivi esposti innanzi e in primo grado;
2) in via riconvenzionale, condannare il , in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore della delle _1 somme dovute a saldo dei lavori eseguiti in favore dello stesso e, comunque, dei lavori “residui”, ovvero per la esecuzione di quelle opere che siano ormai “incorporate” nell'immobile di proprietà del condominio (di cui ai motivi di appello incidentale) ed indicate nel consuntivo lavori/computo metrico parte integrante della relazione del 16.05.2011 redatta dal c.t.u. Ing. , oltre interessi dalla domanda al saldo;
3) Per_2 in tal caso, accertare e dichiarare il diritto della di ottenere _1
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dal l'importo di € 17.062,00 che ha restituito (con Parte_1 versamenti dall'aprile 2019 al marzo 2020) per ottemperare alla sentenza impugnata, oltre interessi come per legge, con condanna alla relativa corresponsione;
4) in subordine, nell'ipotesi di accoglimento, totale o parziale, della domanda giudiziale del , Parte_1 Parte_1 dichiarare tenuti alla malleva in favore della - e _1 conseguentemente al risarcimento del danno nei confronti del e della sig.ra - Parte_1 Controparte_6 esclusivamente, in solido o in quote proporzionali in relazione alle risultanze processuali, la ditta in persona del legale Controparte_7 rapp.te p.t. e il D.L. arch. ; 5) in caso di mancato Controparte_3 accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla
[...] nei confronti del , condannare il terzo _1 Parte_1 Parte_1 [...]
(ex art. 1493 e 1494 c.c.), in persona del legale rapp.te p.t., e CP_7 il direttore dei lavori Arch. , in luogo del Controparte_3 Parte_1
, al risarcimento dei danni subiti dalla convenuta Parte_1 _1 in solido o in quote proporzionali tra loro in relazione alle risultanze processuali, quantificati in € 41.416,50, pari al saldo dovuto alla convenuta per l'esecuzione dei lavori, giusta contratto di appalto del 27.05.09, oltre interessi come per legge;
6) in subordine ancora, nella ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate dalla
[...]
accertare e dichiarare la corresponsabilità, per i fatti di causa, _1 _1 oltre che del arch. e della anche del CP_3 Controparte_7
, nella misura ritenuta di giustizia, e per l'effetto: Parte_1
- condannare anche il a risarcire, in proporzione al proprio Parte_1 grado di responsabilità, i danni che saranno riconosciuti alla sig.ra
[...]
- applicare all'importo che sarà riconosciuto al condominio a Pt_4 titolo di risarcimento del danno una riduzione corrispondente al grado di responsabilità dello stesso;
7) in via ancor gradata, accertare e dichiarare la corresponsabilità, in pari misura, della del _1
D.L. e della in ordine ai fatti di causa e ai danni che Controparte_7 saranno riconosciuti al condominio e alla sig.ra , per l'effetto, CP_6 dichiarare tutti tenuti, in egual misura, al relativo risarcimento;
8) in via gradata, nell'ipotesi il Tribunale ritenesse non corresponsabile la
[...] per i fatti di causa, accertare e dichiarare la corresponsabilità, CP_7 in pari misura, della e del D.L. in ordine ai danni che _1 saranno riconosciuti al condominio e alla sig.ra , per l'effetto, CP_6 dichiarare tutti tenuti, in egual misura, al relativo risarcimento;
9) condannare l'appellante e/o le parti chiamate in causa e/o la parte
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interventrice, in solido tra loro, al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da assegnarsi al sottoscritto procuratore antistatario con sentenza munita di clausola di attribuzione”.
L'appellato precisava le seguenti conclusioni: “… 1. Rigettare, in CP_3 quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dal
, in persona del suo amministratore legale rapp.te Parte_1
p.t., Avv. Anna De Vivo.
2. Accogliere l'appello incidentale proposto dall'arch. e, in riforma della sentenza impugnata, così Controparte_3 provvedere: - Dichiarare che al Direttore dei lavori, arch. CP_3
, non può essere ascritta alcuna responsabilità per i danni
[...] lamentati dal e, di conseguenza, rigettare la Parte_1 domanda avanzata nei suoi confronti dal suddetto Parte_1
e dall'impresa esecutrice dei lavori. - Non essendo emerso alcun
[...] inadempimento contrattuale da parte dell'arch. , Controparte_3 dichiarare non risolto l'atto di conferimento dell'incarico professionale e, di conseguenza, riconoscendo che l'arch. non è tenuto Controparte_3 alla restituzione della somma di € 1.800,00 percepita per la direzione dei lavori, confermare il decreto ingiuntivo opposto nel giudizio recante R.G. N. 1487/2012. - Dichiarare che al Direttore dei lavori, arch. CP_3
, non può essere ascritta alcuna responsabilità per i danni
[...] lamentati dalla sig.ra e, di conseguenza, condannare Controparte_6 il , in via esclusiva e/o in solido con la Parte_1 [...]
o secondo il relativo grado di responsabilità, al risarcimento in _1 favore della sig.ra dei danni alla stessa cagionati. - Controparte_6
Condannare il , in persona del suo amministratore Parte_1 legale rapp.te p.t. e la in persona del legale rapp.te p.t., in Parte_3 solido o per quanto di ragione, o chi di ragione, al pagamento di spese e compensi professionali oltre al rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione alla sottoscritta procuratrice”.
L'appellata concludeva perché si rigettassero gli appelli Controparte_9 così come proposti dal e dalla nei Parte_5 _1 confronti di essa in quanto inammissibili ed infondati con Controparte_11 vittoria di spese e competenze del grado di giudizio.
L'appellata precisava così le conclusioni: “… affinché l'Ecc.ma CP_6
Corte di Appello adita volesse: • “ritenere fondati i motivi esposti con il presente appello incidentale e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza;
in accoglimento dell'appello incidentale: • condannare il
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, in persona dell'amministratore pro tempore, la Parte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, e l'arch. _1
, in solido, al pagamento in favore della comparente, a Controparte_3 titolo di risarcimento danni, della somma di euro 38.178,06 al netto dell'IVA, devalutata secondo indici ISTAT dalla data della pubblicazione della sentenza del primo grado del presente giudizio alla data del 25/3/2008 o, in via gradata, alla data del 14/11/2009 o, in via ulteriormente gradata, alla data del 7/7/2011, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla stessa data e fino all'effettivo soddisfo;
• condannare il , in persona dell'amministratore pro Parte_5 tempore, la in persona del legale rappresentante pro _1 tempore, e l'arch. , in solido: ✓ in accoglimento del Controparte_3 secondo motivo dell'appello incidentale, al pagamento in favore della comparente delle spese (comprese quelle di C.T.U.) e compensi del primo grado di giudizio oltre le maggiorazioni di legge per assistenza contro più parti, spese generali, I.V.A. e C.A. con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore avv. Giovanni Romano che ha anticipato le spese e non ha riscosso i compensi;
✓ in via gradata e nella sola denegata ipotesi di mancato accoglimento del secondo motivo dell'appello incidentale, nei limiti di quanto liquidato in favore della comparente, al parziale pagamento in favore della comparente delle spese (comprese quelle della C.T.U.) e compensi del primo grado di giudizio oltre le maggiorazioni di legge per assistenza plurima, per assistenza contro più parti, spese generali, I.V.A. e C.A. con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore che ha anticipato le spese e non ha riscosso i compensi. • condannare il Parte_5
, in persona dell'amministratore pro tempore, la in
[...] _1 persona del legale rappresentante pro tempore, e l'arch. CP_3
, in solido o tra loro chi di ragione, al pagamento in favore della
[...] comparente delle spese e compensi del presente giudizio di secondo grado oltre le maggiorazioni di legge sui compensi per assistenza contro più parti, spese generali, I.V.A. e C.A., con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore avv. Giovanni Romano che ha anticipato le spese e non ha riscosso i compensi;
• liquidare in favore della comparente la rivalutazione monetaria di tutte le somme da determinarsi in base agli indici Istat dal 22/1/2019 alla data di deposito dell'emananda sentenza e successivamente fino al soddisfo;
4 • liquidare in favore della comparente il danno da ritardo e, cioè, il lucro
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cessante, sotto forma di interessi legali, dalla domanda alla data di deposito dell'emananda sentenza e successivamente fino al soddisfo”.
Riprodottosi il contraddittorio in appello la Corte, provveduto all'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, rigettata per assenza di presupposti la istanza di inibitoria avanzata dall'appellante
, rinviava senz'altro per precisazione delle conclusioni;
Parte_1 infine, dopo diversi differimenti dovuti anche ad esigenze di ruolo, sostituita all'udienza la trattazione scritta celebratasi nelle forme cartolari, accordati ai contendenti i termini di rito per il deposito di conclusionali ed eventuali repliche, riservava la decisione.
L'appello principale del , che rasenta la inammissibilità per Parte_1 quanto subito si dirà, è comunque infondato nel merito e non meritevole quindi di accoglimento. Solo in questo grado, per la prima volta, dunque, il ha invocato la disciplina di cui all'art. 1668 c.c., Parte_1 lamentandone la violazione da parte del Tribunale e sostenendo di aver diritto alla corresponsione, da parte della della differenza _1
(pari ad € 18.000,00) tra il prezzo pattuito con quest'ultima per l'esecuzione delle opere, (afferma €. 38.778,27), e il corrispettivo dovuto, (afferma €. 56.778,27), alla seconda impresa, VI.
[...]
a cui ha commissionato successivamente le opere, ovvero CP_8 parte di quelle appaltate in precedenza alla ed altre, come _1 già chiarito in corso di causa. La domanda di condanna al pagamento di
€. 18.000,00 è nuova e, come tale, inammissibile. Mai prima della proposizione dell'appello il aveva invocato l'art. 1668 c.c.; Parte_1 tanto meno aveva mai disquisito sulla violazione dello stesso e/o sulla conseguente possibilità di ottenere tale preciso pagamento. La
“domanda” viola l'art. 345 c.p.c., ossia il divieto assoluto di apportare elementi di novità rispetto al quadro dei fatti e al complesso delle prove valutate dal Giudice del primo grado (c.f.r. Corte di Appello di Napoli, 02.03.2011; Cassazione civile n°21606/2021 e n°157/2020). In ogni caso il costrutto impugnatorio non figura affatto provato per mancata dimostrazione del danno costituente il presupposto della formulata pretesa risarcitoria. Il Condominio, nel precedente grado di giudizio, aveva chiesto testualmente: “a) … condannare la convenuta
[...]
alla restituzione della somma ricevuta in pagamento a titolo di _1 acconto dal pari ad € 17.062,00 oltre al pagamento, a titolo Parte_1 di risarcimento dei danni subiti, della ulteriore somma che sarà meglio specificata in corso di causa;
b) in subordine condannare la convenuta
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al pagamento di quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa o che l'On.le Giudicante riterrà liquidare”. Aveva perciò chiesto la restituzione dell'acconto e la condanna al risarcimento di rappresentati danni che, come rilevato anche dal Tribunale in sentenza, non aveva provato. Invero, già la domanda di restituzione dell'acconto integrava una richiesta di risarcimento a cui non poteva aggiungersene un'altra. Con memoria ex art. 183, 6° comma, n.1, c.p.c., il aveva poi Parte_1 chiesto, in reconventio reconventionis, la risoluzione del contratto di appalto sottoscritto il 27.05.2009 con la Con l'atto di Controparte_1 appello ha formulato invece domanda di risarcimento ex art. 1668 c.c., per ottenere l'importo di €. 18.000,00 quale differenza tra il quantum pattuito con la e il quantum corrisposto alla VI _1 [...]
seconda impresa esecutrice. Orbene, chiarito che la CP_8 responsabilità già invocata dal era di fonte contrattuale, così Parte_1 che appare del tutto improprio il riferimento fatto in appello alla diversa scaturigine della responsabilità aquiliana delineata dall'art. 2055 c.c., e ferma restando l'inammissibilità della domanda ex art. 1668 c.c., in quanto proposta per la prima volta solo in appello, ne va evidenziata anche la infondatezza. Secondo consolidato orientamento della S. C., “Il risarcimento danni che può aggiungersi alla risoluzione del contratto non può, infatti, essere un risarcimento satisfattorio o in forma specifica. Il
non può chiedere che vengano ripristinate le situazioni Parte_1 giuridiche, quali esistenti, prima del contratto di cui ha domandato la risoluzione e contemporaneamente chiedere di esser posto nella situazione giuridica in cui si sarebbe venuto a trovare in conseguenza dell'adempimento o dell'esatto adempimento del contratto. Ove così fosse, la risoluzione contrattuale apporterebbe al soggetto che la chiede un duplice beneficio e cioè ottenere la restituzione di ciò che ha dato e, ad un tempo, l'utilità che il contratto se esattamente adempiuto gli avrebbe comportato” (Cassazione civile, sez. II, 18/04/2011, n°8889, Giust. civ. Mass. 2011, 4, 626). Assecondare la richiesta del Parte_1 significherebbe dare un doppio risarcimento, laddove il condominio potrebbe semmai rientrare unicamente nel possesso dell'acconto di €. 17.062,00 versato alla (acconto che quest'ultima ha già al _1 momento restituito a richiesta dell'appellante al fine di evitare la minacciata procedura esecutiva).
Degli appelli incidentali può trovare accoglimento, per quanto di ragione, come si vedrà, unicamente quello dell' interventrice in primo CP_6 grado.
11 Proc. n°1226/2019 R.G.
Per cominciare da quello dell'appellata impresa appaltatrice va detto che il giudice di prime cure aveva disatteso la domanda riconvenzionale proposta dalla stessa e avente ad oggetto la condanna del Parte_1
al pagamento del residuo importo di euro 41.416,50 in base
[...] al contratto d'appalto del 27.05.2009, avendo dichiarato risolto per grave inadempimento il contratto stesso. Per l'appellante in via incidentale la statuizione sarebbe stata viziata dal momento che le opere realizzate dalla non avrebbero riguardato solo il rifacimento _1 del viale condominiale (tratto dove insisteva la causa delle infiltrazioni), ma anche altre parti dello stabile (cfr. atti di causa, computi metrici, c.t.u.), come, ad esempio, il risanamento strutturale dei locali al piano interrato del , destinato a garage, (con posa in opera di Parte_1 materiale speciale a rafforzamento dei solai), il risanamento del calcestruzzo ammalorato, la chiusura delle botole box/locali deposito, ecc.. E poiché “In caso di risoluzione del contratto di appalto per vizi dell'opera, l'appaltatore condannato al rimborso delle somme versategli, ha diritto ad ottenere, a prescindere da una domanda restitutoria, l'equivalente pecuniario delle opere già realizzate che siano utilizzabili dal committente ed incorporate nell'immobile di sua proprietà”. (c.f.r., fra tante, Tribunale Catania, sentenza 17.02.2009), andrebbe comunque riconosciuto all'appaltatore il valore “residuo” delle opere realizzate, la cui “restituzione” sia divenuta impossibile, in quanto entrate a far parte integrante dell'immobile di proprietà del committente. E ciò considerando che le opere eseguite dalla VI (seconda CP_8 impresa appaltatrice), non sarebbero state esattamente quelle commissionate alla contrariamente a quanto lasciato _1 intendere dal , alla stregua delle stesse risultanze peritali Parte_1
d'ufficio. Ebbene, come si evince dal principio giurisprudenziale richiamato, l'incremento immobiliare di cui si sarebbe giovato il committente postula la piena utilizzabilità delle opere ad ogni modo realizzate, presupposto che nella fattispecie non può ritenersi adeguatamente provato, come vorrebbe la impugnante difesa, sulla sorta degli esiti delle disposte consulenze. D'altronde, una simile evenienza, nemmeno avrebbe giustificato, almeno sul piano logico, il ricorso del Condominio all'affidamento dei lavori ad altra impresa, quand'anche in esubero rispetto a quelli commissionati originariamente, e che lo stesso appaltante aveva assunto invece di aver dovuto affidare ad altra ditta. La graduazione delle istanze subordinate che prima in riconvenzionale ed ora in via impugnatoria la stessa appellata _1
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[...]
ha articolato non può trovare condivisione per alcuna di esse: Pt_6 così, la domanda di manleva intentata verso la e il direttore dei CP_7 lavori, corresponsabili, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della riconvenzionale proposta nei confronti del , e ancora, Parte_1 in subordine, nell'ipotesi di accoglimento, totale o parziale, della domanda giudiziale del . L'autore della impugnata Parte_1 sentenza aveva chiarito in proposito: “la concorrente pari responsabilità per i fatti di cui è causa di e comporta il Controparte_3 _1 rigetto della domanda di manleva proposta dalla nei _1 confronti del primo. Va altresì rigettata la domanda di manleva avanzata dalla nei confronti della avendo il C.T.U. _1 Controparte_7 escluso di poterne quantificare la misura della responsabilità e non emergendo dagli atti di causa elementi in base ai quali effettuare tale quantificazione, a differenza di quanto sopra osservato in relazione alla responsabilità di e . Peraltro, “la Controparte_3 _1 responsabilità della suindicata impresa appaltatrice, poi, non – si sarebbe potuta escludere in considerazione della - cattiva qualità del tappetino bituminoso fornito dalla convenuta accertata Controparte_7 dal CTU , considerato che, secondo un condivisibile orientamento Per_2 della Suprema Corte, l'appaltatore risponde dei difetti dell'opera quando accetti senza riserve il materiale fornito dal committente (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 14220 del 23.06.2014). Orbene, a maggior ragione l'appaltatore deve ritenersi responsabile per materiale acquistato dall'appaltatore medesimo, come nel caso di specie”. La immutata valutazione del quadro probatorio quanto a individuazione e ripartizione di responsabilità, come meglio illustrato in prosieguo, non può che indurre a conferma della sancita reiezione delle domande di manleva in parola e, quindi, dell'appello incidentale interposto per questo verso.
Ma sorte analoga va riservata anche a quello motivato dall' in CP_3 veste di direttore dei lavori, teso a stornare dal proprio operato qualunque profilo di colpa radicante la pure addebitatagli responsabilità contrattuale.
Quest'ultimo ne ha propugnato l'assenza evidenziando come dalla relazione dei CC.TT.UU., ( ), fosse emerso che i danni riscontrati Per_1 erano “… stati causati da erronea posa in opera della guaina impermeabilizzante e dalla totale assenza di cura dei particolari costruttivi in questa particolare categoria di lavorazione”, laddove,
), durante l'esecuzione delle opere si sarebbe dovuta porre una Per_2
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maggiore attenzione ai dettagli esecutivi, in particolare sulle modalità di impermeabilizzazione della zona in corrispondenza dei marciapiedi attacco-cordoni. In sostanza, mentre il primo consulente avrebbe individuato nella cattiva posa in opera della guaina impermeabilizzante la causa dei danni, tanto da ritenere necessario il totale rifacimento della pavimentazione stradale, con l'utilizzo di tecnologie differenti (si veda risposta al quesito n. 2 ATP 534/2010), il secondo consulente tecnico, escludendo espressamente una responsabilità progettuale dell'arch.
, avrebbe evidenziato la necessità di dettagliare le modalità di CP_3 impermeabilizzazione della zona in corrispondenza dei marciapiedi e, in particolare, di sigillatura dei giunti tra cordoni e marciapiedi, (si veda risposta al quesito n. 3 della consulenza tecnica R.G. 2850/2011), senza necessità di rifacimento della pavimentazione. Entrambi gli ausiliari avrebbero ritenuto i danni alla proprietà della conseguenza CP_6 delle infiltrazioni verificatesi nel corso degli anni ed aggravati dalla totale assenza di manutenzione e, per ciò stesso, imputabili al . Del Parte_1 resto, quale Direttore dei lavori egli aveva dato immediato riscontro alla comunicazione del 31.08.2009 e, dopo aver effettuato un'ispezione dei luoghi, aveva impartito immediatamente alla gli ordini e le Parte_3 disposizioni necessarie a garantire la perfetta esecuzione delle opere chiedendo altresì all'Amministratore p.t. del di rendere Parte_1 possibile la ripresa delle lavorazioni. Il giudice avrebbe completamente trascurato le risultanze istruttorie, posto che i passaggi e la sosta delle auto dei condomini sulle aree di cantiere, durante le lavorazioni, risultavano provate dalle comunicazioni inviate dal Direttore dei lavori al ed allegate alla produzione di parte;
non avrebbe poi Parte_1 chiarito se i danni pretesi dalla Ammirati erano conseguenza di un unico fatto dannoso, ovvero di più episodi autonomi e scindibili che avessero a loro volta prodotto danni distinti, sebbene tutti collocati all'interno di una serie causale unitaria, precisazione necessaria poiché solo il partecipante a ciascun episodio può essere ritenuto responsabile, in forza del principio secondo cui ognuno risponde del solo evento di danno rispetto al quale la sua condotta, attiva o omissiva, opera come causa efficiente, ponendosi come antecedente causale necessario. Il giudice a quo aveva premesso: “il C.T.U. … ), nominato nel presente Per_2 procedimento così come nel procedimento per ATP recante R.G. N. 4909/2010, ha evidenziato una responsabilità del direttore dei lavori
, poiché quest'ultimo “durante l'esecuzione delle opere Controparte_3 ha apportato variazioni al progetto originario che richiedevano una
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maggiore attenzione nei dettagli esecutivi, in particolare sulle modalità di impermeabilizzazione della zona in corrispondenza dei marciapiedi attacco-cordoni, dove si formavano vere e proprie canalette idrauliche. Inoltre, bisognava dettagliare anche le modalità di sigillatura dei giunti tra i cordoni e dei giunti tra i cordoni e i marciapiedi. Difatti in corrispondenza di questi punti si sono verificate evidenti infiltrazioni di acque piovane” (vedasi la relazione tecnica redatta nel summenzionato procedimento per ATP)”. Aveva quindi ritenuto provata, alla stregua delle risultanze delle consulenze d'ufficio, “una pari responsabilità nel cattivo esito dei lavori oggetto dell'appalto per cui è causa di CP_3
e della nelle rispettive qualità. Infatti, dalle
[...] _1 espletate consulenze tecniche, come, appunto, sopra sottolineato, si deduce che i fatti oggetto del presente giudizio sono imputabili tanto alle variazioni apportate dal direttore dei lavori, che richiedevano una maggiore attenzione in relazione ai dettagli esecutivi, quanto dall'esecuzione dei lavori svolta dalla società appaltatrice. Si dissente quindi dalla c.t.u. espletata nel presente giudizio relativamente alla parte in cui in essa si conclude circa l'impossibilità di graduare la responsabilità anche con riferimento alle due succitate parti. Di conseguenza, deve accogliersi, in primo luogo, la domanda avanzata dal Parte_1
nei confronti della e di volta alla
[...] _1 Controparte_3 declaratoria della responsabilità dei predetti soggetti, come anticipato, accertata in pari misura, per i fatti di causa. Stante la gravità dell'inadempimento dei predetti soggetti, insita nel fatto che è stato necessario il rifacimento dei lavori da parte di una seconda ditta, non essendo sufficienti gli interventi parziali, come evidenziato già dalla relazione del CTU Ing. , vanno dichiarati risolti i rispettivi Persona_3 rapporti. … Di conseguenza, va condannato alla Controparte_3 restituzione al della somma di euro 1.800,00 Parte_1 percepita per la direzione dei lavori, mentre la va _1 condannata alla restituzione al predetto Condominio della somma di euro 17.062,00 da quest'ultimo corrisposta alla suddetta società”. Aveva ancora denotato: “Non può, invece, attribuirsi alcuna influenza causale sull'esito dei lavori ai dedotti passaggi dei veicoli sul viale condominiale e sosta degli stessi ai lati del viale stesso durante l'esecuzione dei lavori di pavimentazione, al contrario di quanto sostenuto del CTU nella Per_2 relazione tecnica da lui redatta nel presente giudizio. Ed invero, tale circostanza, specificatamente contestata dal , non può Parte_1 essere confermata dalla menzionata c.t.u., poiché le conclusioni del CTU
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sul punto appaiono inficiate dal fatto che egli ha indicato erroneamente il periodo in cui si sono svolti i lavori per cui è causa (2010/2011 anziché 2009)”. L'epilogo decisionale è corretto. Vero è che “per non incorrere nel vizio di difetto di motivazione il Giudice che intende discostarsi dal parere espresso dal C.T.U. sul punto decisivo della controversia deve necessariamente motivare il proprio dissenso valutando tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame. …” (Cassazione civile, sez. III, 26/07/2012, n°13202, Diritto e Giustizia online 2012); ma l'obbligo motivazionale in questione appare convenientemente assolto dal momento che il giudice a quo aveva indicato le ragioni dello scostamento dalle conclusioni peritali ravvisando l'errore fattuale che ne aveva inficiato l'attendibilità sul piano eziologico. Per il resto, è noto che “in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente - preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto"; rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati” (Cassazione
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civile, sez. II, 18/10/2022, n°30658, Guida al diritto 2022, 45). Sotto il profilo evidenziato non può dirsi che il direttore dei lavori abbia impiegato tutta la diligenza e accuratezza che sarebbe servita, sia nella fase progettuale che in quella esecutiva dei lavori, anche controllando l'adeguatezza dei materiali impiegati e la relativa posa in opera, a far sì che non si verificassero gli inconvenienti, (le infiltrazioni), poi riscontrati.
Resta a questo punto l'appello incidentale dell' Con il primo CP_6 motivo la sua difesa ha lamentato la errata liquidazione degli interessi legali, computati solo a decorrere dalla data di deposito della consulenza tecnica, senza considerare il danno da ritardo da liquidarsi sotto forma di interessi dal momento dell'evento e fino all'effettivo soddisfo”; con il secondo ha lamentato la erronea, integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, comprese quelle di C.T.U., ricorrendo invece le condizioni per la condanna di , ditta appaltatrice e direttore Parte_1 dei lavori al pagamento in proprio favore delle spese e delle competenze di lite;
con il terzo, infine, articolato solo in via gradata e solo in caso di mancato accoglimento del motivo precedente, ha lamentato l'omessa condanna del Condominio, della e dell'architetto al _1 CP_3 pagamento in proprio favore, quantomeno parziale, nei limiti dell'accoglimento della propria domanda, delle spese e dei compensi di giudizio. La impugnazione può, e deve, trovare adesione unicamente per il secondo degli elencati motivi. Non per il primo, atteso che il giudice a quo aveva giustamente calcolato gli interessi spettanti sulla posta risarcitoria liquidata precisando: “… il totale delle somme spettanti ad
, a titolo di risarcimento dei danni, risulta pari ad euro Controparte_6
38.178,06 al netto dell'IVA e all'attualità, oltre gli interessi legali inizialmente calcolati sull'importo suddetto devalutato secondo gli indici ISTAT alla data del deposito della consulenza tecnica (08.06.2016) e quindi anno per anno e a partire dal 08-06-2016 fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici ISTAT, nonché gli ulteriori interessi legali, sulla somma di euro 38.178,06 al netto dell'IVA, dal momento della presente decisione al saldo”. Gli interessi legali sono dovuti di pieno diritto (non serve la messa in mora) e decorrono dal momento in cui la somma di denaro, oggetto dell'obbligazione pecuniaria, è divenuta liquida, cioè determinata nel suo ammontare, ed esigibile, cioè senza termini o condizioni. Ebbene, la determinazione della spettanza risarcitoria a cui l' avrebbe avuto diritto si era avuta solo in CP_6 sede di consulenza tecnica d'ufficio e con il deposito in atti del relativo
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elaborato per cui, in applicazione del criterio additato, congruamente il giudice monocratico aveva proceduto alla sua devalutazione a tale momento incrementandola degli interessi legali da calcolare sulla sorta di anno in anno rivalutata e poi di quelli ancora dovuti sull'importo finale dalla decisione al saldo, in linea d'altronde con la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità sul tema, (come inaugurata dalle lontane Sez. Un. n°1712/95).
Fondato è per contro il motivo che attiene alla decretata, integrale compensazione delle spese del primo grado nel rapporto instauratosi fra il , il direttore dei lavori, l'appaltatrice, da un lato, e la Parte_1 interventrice, dall'altro, così giustificata: “… poiché la presente lite implica la risoluzione di questioni di fatto oggettivamente controverse, dall'esito incerto e di non irrilevante complessità, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente, tra tutte le parti in causa le spese di lite, ivi comprese quelle relative alle espletate ATP, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. nella sua previgente stesura (conseguente dalla riforma introdotta dalla legge n. 69/2009), applicabile ratione temporis al caso di specie”. Ebbene, il redattore della sentenza non aveva spiegato in modo sufficientemente specifico la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni che, nella formulazione previgente della norma in disamina, avrebbero legittimato, in via di eccezione, la compensazione, essendo risaputo che “in tema di regolamentazione delle spese di lite, … le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese del giudizio devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo, così come non può ritenersi sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il solo riferimento alla peculiarità della materia del contendere” (Tribunale Benevento, sez. II, 27/06/2024, n°1259, Redazione Giuffrè 2024, 556). In altri termini, “in materia di compensazione delle spese giudiziali, le ragioni gravi ed eccezionali si concretizzano quando la sentenza sia stata emessa in considerazione della novità o dell'obiettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, oppure per l'assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato al momento della nascita della controversia, fatti ampiamente riflessi nella pronuncia impugnata che dimostrano le suddette ragioni eccezionali e valide per la compensazione” (Cassazione civile, sez. lav., 12/09/2024, n°24529, _1 Sapient-IA testo creato da generativa e validato da ). Nella _13
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fattispecie la totale soccombenza di , direttore dei lavori e Parte_1 appaltatrice nei confronti della interventrice scaturiva in modo inequivocabile dal tenore della resa pronuncia, che non avrebbe lasciato spazi di sorta alla deroga del relativo principio pure in presenza di una controversia piuttosto complicata in fatto ma, in definitiva, di lineare soluzione in diritto.
La medesima, questa volta reciproca, soccombenza fra appellante e appellata impresa già appaltatrice nonché appellato Parte_1 direttore dei lavori, stante il respingimento sia dell'appello principale che di quelli incidentali, consente la integrale compensazione tra le parti delle spese del grado.
Nel rapporto radicatosi invece fra il primo e l'appellata le spese CP_7 stesse seguono la soccombenza alla stessa stregua di quanto attiene al rapporto insorto, sempre in secondo grado, fra l'uno e l'appellata, già interventrice, atteso l'accoglimento, sia pure per quanto di ragione, dell'appello incidentale di quest'ultima. Alla liquidazione, che in ordine a tale ultimo rapporto procede sulla base dell'importo liquidato in favore della parte vincitrice per le spese del primo grado, che rappresenta in effetti il decisum, si provvede in dispositivo con attribuzione al difensore anticipatario dell' CP_6
A norma dell'art. 13, comma 1° quater del D.P.R. n°115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n°228 del 24.12.12, destinato a trovare applicazione ai procedimenti di appello introdotti in data successiva al 28.12.12, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice deve dare atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui alla norma in esame mentre l'obbligo di pagamento sorge al momento del suo deposito.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza in epigrafe, dal
San Giuseppe Parte_7
Vesuviano, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti della e della in persona dei rispettivi legali _1 Controparte_9
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rappresentanti p.t., nonché di e di Consiglia Controparte_3 CP_6 con citazione notificata a mezzo p.e.c. in data 8.3.19, nonché sugli appelli incidentali proposti dalla ditta già appaltatrice, dal direttore dei lavori e dalla interventrice con le rispettive comparse di costituzione del 24 e del 21.5.19, così provvede:
1°) Rigetta l'appello principale e quelli incidentali di e di _1
; CP_3
2°) Accoglie, per quanto di ragione, l'appello incidentale dell' e CP_6 per l'effetto, riformata in parte qua la impugnata sentenza, condanna l'appellante , nonché l'appellata e l'appellato Parte_1 _1
, in solido, alla rifusione in favore della prima delle spese del CP_3 primo grado, liquidate d'ufficio, in mancanza di nota, giusta D.M. n°147/2022, in complessivi €. 7.400,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione al difensore anticipatario dell' restando ad esclusivo carico dei condannati anche le CP_6 spese di A.T.P. e di C.T.U. come già liquidate;
3°) Condanna, inoltre, l'appellante alla rifusione delle spese Parte_1 del grado in favore dell'appellata e dell'appellata Controparte_9
liquidate d'ufficio, in mancanza di nota, giusta D.M. CP_6
n°147/2022, sia le une che le altre in complessivi €. 3.200,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al difensore anticipatario dell' CP_6
4°) Compensa integralmente le spese del grado fra appellante ed altri appellati, appellanti in via incidentale, (già appaltatrice e direttore dei lavori);
5°) Attesta che sussistono i presupposti di assoggettamento dell'appellante e degli appellati, appellanti in via incidentale, (già appaltatrice e direttore dei lavori), alla contribuzione ulteriore come prevista per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 27.2.25.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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