Articolo 59 della Legge 7 agosto 1973, n. 519
Articolo 58Articolo 60
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9 settembre 1973
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18 agosto 1993
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7 agosto 2012
Art. 59. (Mensa di servizio - nido - asilo)

Sono istituiti, presso l'Istituto superiore di sanita', una mensa di servizio per i dipendenti, nonche' un nido ed un asilo per l'alimentazione e l'assistenza dei figli, di eta' rispettivamente non superiore ai tre e ai sei anni, dei dipendenti dell'Istituto medesimo.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 1993, N. 267 . (3)
La gestione della mensa di servizio, del nido e dello asilo potra' essere affidata ad imprese o istituzioni idonee mediante convenzione da approvarsi dal Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per il tesoro.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 1993, N. 267 . (3)
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza e comunque a decorrere dal 1° gennaio 1994". ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Entrata in vigore il 7 agosto 2012