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Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/02/2024, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice nel procedimento r.g.n. 410/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 16.02.2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 18/01/2024 da , rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. COMMUNARA FILOMENA, e da rappresentata e Parte_2 difesa dall'avv. BUONANNO GIACOMO, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Valle di Maddaloni in data 02/06/2001; rilevato che dal matrimonio sono nati due figli, (27.07.2002) e 6.05.2007); Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale, definito con sentenza parziale, passata in giudicato, del 25.03.2014; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso, così come integrate con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 16.02.2024, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto e con l'obiettivo primario di essere solidali nell'adempimento dei doveri genitoriali.
- Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità Per_2 genitoriale sul figlio con riferimento alle questioni ed alle scelte più importanti relative alla vita del minore, che verranno da 2
loro concordemente assunte rispettando le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei figli. In particolare, saranno sempre decise congiuntamente: le questioni relative alla straordinaria amministrazione quali: istruzione, educazione e salute, nonché, in generale, tutte le questioni di maggiore importanza per la vita del figlio. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza dei minori presso di sé, per le questioni quotidiane e ordinarie relative ai figli minori.
- Il figlio minore resterà collocato, prevalentemente, presso la madre. Per_2
- Il figlio minore incontrerà il padre due pomeriggi a settimana (mercoledì/venerdì, oppure martedì/giovedì, dalle Per_2 ore 18:00 alle ore 21:00) a settimane alterne dalle ore 18:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
per le vacanze natalizie, alternerà, di anno in anno, la Vigilia di Natale ed il 31 dicembre con la mamma, con decorrenza Natale
2024; così come il 25 dicembre ed il 1° gennaio con il padre;
per le festività Pasquali alternerà, di anno in anno, il giorno di Pasqua con la mamma ed il lunedì in albis con il padre, con decorrenza Pasqua 2024; per le vacanze estive trascorrerà sette giorni consecutivi con il padre il cui periodo verrà concordato dai genitori entro il 30 maggio dell'anno in corso;
- il corrisponderà alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di Parte_1 Parte_2 mantenimento per il figlio nella misura di euro 350,00 mensili, con rivalutazione come per legge, oltre al 50% Per_2 delle spese straordinarie previamente concordate e comunicate e nelle forme previste dalle linee guida del CNF;
- la si “obbliga” al raggiungimento della maggiore età del figlio a donare, a sue cure e spese Parte_2 Per_2
e nella misura del 100%, con riserva di usufrutto in suo favore, la nuda proprietà dell'appartamento sito in Valle di
Maddaloni alla via Cusano Nuzzi n.n. 30, censito in Catasto Fabbricato al Foglio n.7, p.lla 5109 sub. 12 e box auto al foglio 7, p.lla 509 sub. 19, facente parte del complesso condominiale “ ai due figli in misura del 50% CP_1 cadauno e contemporaneamente il si obbliga a rinunciare al suo diritto di proprietà sul bene ed a Parte_1 donare, nello stesso atto notarile, in favore della tutti i diritti ad esso spettanti sul citato Parte_2 appartamento di via Cusano Nuzzi, facente parte del con spese a carico della sig.ra Controparte_2 Parte_2
;
[...]
- la sig.ra , sarà autorizzata a poter usufruire del citato appartamento ed a trattenere tutte le somme Parte_2 che eventualmente incasserà dalla locazione del citato immobile senza che il possa rivendicare Parte_1 alcun suo diritto;
- dalla sottoscrizione del presente accordo, come per l'accordo di separazione, la sarà tenuta ad essere Parte_2 unico soggetto tenuto/obbligato al pagamento delle imposte e delle spese che tale appartamento di Via Cusano Nuzzi genera annualmente e di manlevare il da qualsiasi tassa, onere, spesa relativa al citato Parte_1 appartamento;
- le spese di lite sono interamente compensate tra le parti ed i procuratori rinunziano al vincolo di solidarietà professionale;
- I coniugi rinunciano, sin d'ora, all'appello della emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedono che l'atto venga trasmesso all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Valle di Maddaloni per l'annotazione; rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
3
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Valle di Maddaloni il
02/06/2001 da , nato a [...] il [...], e da Parte_1
nata a [...] il [...], alle condizioni sopra Parte_2 richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Valle di Maddaloni di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 1, parte II, serie A, anno
2001);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 16/02/2024
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice nel procedimento r.g.n. 410/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 16.02.2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 18/01/2024 da , rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. COMMUNARA FILOMENA, e da rappresentata e Parte_2 difesa dall'avv. BUONANNO GIACOMO, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Valle di Maddaloni in data 02/06/2001; rilevato che dal matrimonio sono nati due figli, (27.07.2002) e 6.05.2007); Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale, definito con sentenza parziale, passata in giudicato, del 25.03.2014; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso, così come integrate con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 16.02.2024, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto e con l'obiettivo primario di essere solidali nell'adempimento dei doveri genitoriali.
- Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità Per_2 genitoriale sul figlio con riferimento alle questioni ed alle scelte più importanti relative alla vita del minore, che verranno da 2
loro concordemente assunte rispettando le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei figli. In particolare, saranno sempre decise congiuntamente: le questioni relative alla straordinaria amministrazione quali: istruzione, educazione e salute, nonché, in generale, tutte le questioni di maggiore importanza per la vita del figlio. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza dei minori presso di sé, per le questioni quotidiane e ordinarie relative ai figli minori.
- Il figlio minore resterà collocato, prevalentemente, presso la madre. Per_2
- Il figlio minore incontrerà il padre due pomeriggi a settimana (mercoledì/venerdì, oppure martedì/giovedì, dalle Per_2 ore 18:00 alle ore 21:00) a settimane alterne dalle ore 18:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
per le vacanze natalizie, alternerà, di anno in anno, la Vigilia di Natale ed il 31 dicembre con la mamma, con decorrenza Natale
2024; così come il 25 dicembre ed il 1° gennaio con il padre;
per le festività Pasquali alternerà, di anno in anno, il giorno di Pasqua con la mamma ed il lunedì in albis con il padre, con decorrenza Pasqua 2024; per le vacanze estive trascorrerà sette giorni consecutivi con il padre il cui periodo verrà concordato dai genitori entro il 30 maggio dell'anno in corso;
- il corrisponderà alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di Parte_1 Parte_2 mantenimento per il figlio nella misura di euro 350,00 mensili, con rivalutazione come per legge, oltre al 50% Per_2 delle spese straordinarie previamente concordate e comunicate e nelle forme previste dalle linee guida del CNF;
- la si “obbliga” al raggiungimento della maggiore età del figlio a donare, a sue cure e spese Parte_2 Per_2
e nella misura del 100%, con riserva di usufrutto in suo favore, la nuda proprietà dell'appartamento sito in Valle di
Maddaloni alla via Cusano Nuzzi n.n. 30, censito in Catasto Fabbricato al Foglio n.7, p.lla 5109 sub. 12 e box auto al foglio 7, p.lla 509 sub. 19, facente parte del complesso condominiale “ ai due figli in misura del 50% CP_1 cadauno e contemporaneamente il si obbliga a rinunciare al suo diritto di proprietà sul bene ed a Parte_1 donare, nello stesso atto notarile, in favore della tutti i diritti ad esso spettanti sul citato Parte_2 appartamento di via Cusano Nuzzi, facente parte del con spese a carico della sig.ra Controparte_2 Parte_2
;
[...]
- la sig.ra , sarà autorizzata a poter usufruire del citato appartamento ed a trattenere tutte le somme Parte_2 che eventualmente incasserà dalla locazione del citato immobile senza che il possa rivendicare Parte_1 alcun suo diritto;
- dalla sottoscrizione del presente accordo, come per l'accordo di separazione, la sarà tenuta ad essere Parte_2 unico soggetto tenuto/obbligato al pagamento delle imposte e delle spese che tale appartamento di Via Cusano Nuzzi genera annualmente e di manlevare il da qualsiasi tassa, onere, spesa relativa al citato Parte_1 appartamento;
- le spese di lite sono interamente compensate tra le parti ed i procuratori rinunziano al vincolo di solidarietà professionale;
- I coniugi rinunciano, sin d'ora, all'appello della emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedono che l'atto venga trasmesso all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Valle di Maddaloni per l'annotazione; rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
3
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Valle di Maddaloni il
02/06/2001 da , nato a [...] il [...], e da Parte_1
nata a [...] il [...], alle condizioni sopra Parte_2 richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Valle di Maddaloni di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 1, parte II, serie A, anno
2001);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 16/02/2024
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese