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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/10/2025, n. 7934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7934 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21862/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Così composta: dott.ssa Licinia Petrella Presidente dott. Nicola Di Plotti Giudice dott.ssa FR AN Giudice est. per. agr. Angelo Arpano Esperto per. agr. Luigi Penati Esperto ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 21862/2025 R.G.A.C. vertente
TRA
(C.F. ), in persona della Parte_1 P.IVA_1
Sindaca p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
LU LU presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in
Milano, via Vincenzo Bellini n. 13; ricorrente contro pagina 1 di 8 (C.F./P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Santi giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata nello studio del suddetto difensore sito in Milano, via Olmetto n°5; resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Nel merito - accertare e dichiarare che il contratto di affitto avente ad oggetto i terreni agricoli e fabbricati rurali siti in Comune di e Parte_1 catastalmente censiti al foglio 7 mappale 105, Foglio 9 mappali 392, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 393, 868, 871, 876, 766, 767, 1119, 246 sub.2, 14, facenti parte del fondo denominato Cascina Castelletto concessi in affitto alla (P.IVA-C.F. , è scaduto il 10 Parte_2 P.IVA_2 nov fetto, stant risoluzione del contratto stesso inter partes, condannare la Parte_2 (P.IVA-C.F. ) alla riconsegna al ricorrente, liberi da P.IVA_2 persone, ani i tali terreni agricoli e fabbricati rurali siti in Comune di , come sopra identificati, facenti parte del fondo Parte_1 denominato Castelletto;
- condannare la Parte_3 al pagamento dell'indennità da occupazione senza titolo ex art. 1591 cod. civ., pari al corrispettivo mediamente convenuto nei contratti di affitto e, quindi, pari a euro 16,309,75 o comunque non inferiore a euro 8.678,00 in sorta capitale oltre all'indicizzazione Istat per ogni anno di occupazione senza titolo, fino alla data di effettivo rilascio, o e nella somma minore o maggiore ritenute di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo. In via istruttoria Nella denegata ipotesi di contestazione delle circostanze dedotte in narrativa, desumibili pacificamente dalla documentazione in atti, si chiede ammettersi interpello e prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero è che i signori e titolari dell'Azienza Pt_4 Parte_5 Agricola Santi hanno continuato a occupare dopo la scadenza del contratto di affitto agrario che si mostra quale doc. 2 e occupano anche attualmente i terreni agricoli e fabbricati rurali siti in Comune di Parte_1 e catastalmente censiti al foglio 7 mappale 105, Foglio 9 mapp 16, 17, 18, 19, 20, 26, 393, 868, 871, 876, 766, 767, 1119, 246 sub.2, 14, facenti parte del fondo denominato Cascina Castelletto di proprietà del . 2) Vero è che i terreni agricoli indicati nelle Parte_1 fotografie di cui agli elaborati che vengono mostrato quale doc. 12 sono
pagina 2 di 8 occupati dai signori e e di proprietà del Comune di Pt_4 Parte_5
. Si indica a ch c/o Comune di . Si Parte_1 Testimone_1 Parte_1 chiede inoltre, fin da ora, di essere ammessi a prova contraria sugli eventuali capitoli di prova formulati da controparte. Si chiede, sempre in caso di contestazione e ove ritenuto necessario dal Collegio, ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio finalizzata alla quantificazione dell'indennità di occupazione senza titolo. In ogni caso Con vittoria di spese ed onorari del giudizio, ivi compreso il rimborso spese generali e del contributo unificato versato”.
Per parte resistente:
“1) respingere le domande del ricorrente in quanto Parte_1 infondate, per i motivi sopra richiamati;
erito alla domanda relativa all'indennità di occupazione, determinare l'indennità di occupazione sulla base del canone di locazione stabilito nel contratto d'affitto stipulato tra le parti e non sulla base del valore mediamente convenuto nei contratti d'affitto agrari;
3) condannare il ricorrente al rimborso delle spese legali o, in subordine, dichiarare la loro compensazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta, con ricorso depositato dinanzi a questa Sezione Specializzata Agraria, dal , Parte_1 il quale, sul presupposto dell'avvenuta stipulazione ex art. 45, l.
203/1982, con la in data Parte_6
28.2.2005, di un contratto di affitto dei terreni agricoli e dei fabbricati rurali indicati nel ricorso per il periodo dall'11.11.2004 al 10.11.2024, ha instato perché, previo accertamento dell'avvenuta scadenza del contratto in parola, la resistente fosse condannata al rilascio dei su menzionati terreni e al pagamento dell'indennità di occupazione ex art. 1591 c.c. da determinarsi in relazione al “corrispettivo mediamente convenuto nei contratti di affitto” e, dunque, pari ad € 16.309,75 e, comunque, in misura non inferiore al canone contrattuale, pari ad €
8.678,00, “oltre all'indicizzazione Istat” per ogni anno di occupazione pagina 3 di 8 senza titolo, sino alla data di effettivo rilascio, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi.
Al riguardo, parte ricorrente, ha in estrema sintesi dedotto: a) di aver concesso in affitto alla società odierna resistente, sin dal 1936, tra gli altri, i terreni indicati nel ricorso;
b) che, le odierne parti in causa avevano, da ultimo, stipulato, ai sensi dell'art. 45, l. n. 203/1982, il contratto di affitto prodotto in giudizio, nel quale era stato indicato, quale termine finale di efficacia, il 10.11.2024; c) che a titolo di corrispettivo per il godimento dei beni affittati, le parti avevano pattuito, per quanto qui rileva, la corresponsione da parte dell'affittuario di un canone annuale complessivamente pari ad €
8.678,00; d) che, nonostante le molteplici richieste avanzate dalla ricorrente, la società agricola, decorso il termine del 10.11.2024, aveva omesso di rilasciare i terreni affittati;
e) che il tentativo di conciliazione espletato non aveva avuto esito positivo;
f) di aver diritto, a cagione dell'omessa riconsegna dei terreni, ad una indennità di occupazione ex art. 1591 c.c. da determinarsi, in relazione al valore di mercato dei medesimi terreni, nella somma di € 16.309,75, pari ad € 51,50 per i terreni seminativi irrigui (311,5 p.m.) ed € 5,00 per i terreni boscati
(53,5 p.m.); g) che, in ogni caso, la predetta indennità non avrebbe dovuto essere inferiore all'importo di € 8.678,00, pari al canone annuale di affitto pattuito nel contratto;
h) che, in tal caso, il canone contrattuale andava aggiornato secondo l'indice Istat, ai sensi dell'art. 10 della l. n. 203/1982.
Costituitasi in giudizio, la società ha in estrema Parte_2 sintesi dedotto: a) di avere già comunicato al Comune ricorrente, in data 14.2.2025, che il rilascio dei terreni sarebbe avvenuto entro la scadenza dell'annata agraria e quindi entro il 10.11.2025; b) che la propria intenzione di rilasciare i terreni alla data del 10.11.2025 era pagina 4 di 8 stata ribadita dalla medesima resistente alla controparte con la missiva del 23.6.2025, con la quale la stessa resistente aveva altresì avvisato il
Comune di avere corrisposto la prima rata del canone annuale di affitto, previa detrazione della somma di € 1.995,92 alla stessa spettante a titolo di “indennizzo per rimboschimento area agricola” relativamente all'anno 2024; c) che la richiesta della ricorrente di conseguire una indennità di occupazione superiore a quella relativa al canone annuo di € 8.410,50 previsto in contratto per i terreni seminativi irrigui era infondata.
All'udienza del 21 ottobre 2025, la società resistente ha dato atto di aver effettuato in favore del Comune il pagamento complessivo, a titolo di indennità di occupazione, della somma di € 9.812,42, pari al canone di affitto annuale pattuito inter partes, aggiornato secondo gli indici
Istat e detratta la somma di € 1.995,92.
Il Comune ha confermato l'avvenuto pagamento del suddetto importo di € 9.812,42, insistendo, tuttavia, per il conseguimento del maggior danno, da determinarsi in relazione al valore locativo dei fondi affittati.
Tanto premesso, deve osservarsi quanto segue.
Va, in primo luogo, rilevato che è incontestato, oltre che risultante documentalmente (doc. 2 di parte ricorrente), che il termine finale di efficacia del contratto di affitto inter partes era il 10.11.2024; parimenti
è incontestata la circostanza relativa all'attuale permanenza della società resistente nei fondi affittati.
Pertanto, essendo cessato per scadenza il rapporto di affitto intercorrente tra le parti alla data del 10.11.2024 e risultando, invero, irrilevanti, rispetto all'obbligo di riconsegna del fondo conseguente al decorso del termine finale di efficacia del contratto, le argomentazioni spese dalla difesa della resistente circa il precedente contenzioso giudiziario intercorso tra le medesime parti, deve accogliersi la pagina 5 di 8 domanda di rilascio del bene proposta dal Comune concedente, detenendo l'affittuaria i fondi suddetti senza alcun titolo.
Quanto alla domanda del ricorrente avente ad oggetto la condanna dell'affittuaria al pagamento dell'indennità di occupazione, trova applicazione, nella fattispecie in esame, la norma dettata dall'art. 1591
c.c. in materia di locazione, stante la medesima ratio sottesa, secondo cui “il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno” (v. fra molte Cass. n. 830/2006).
Al riguardo va rilevato, da un lato, che, come sopra cennato, è pacifico l'avvenuto pagamento da parte della società resistente in favore del della somma complessiva, a titolo di indennità di Parte_1 occupazione, di € 9.812,42 e, da altro lato, che il non ha Pt_1 contestato la correttezza e congruità della suddetta somma - determinata con riferimento al canone annuale di affitto previsto nel contratto inter partes, aggiornato secondo gli indici Istat, previa detrazione dell'importo di € 1.995,92, in tesi spettante alla società agricola a titolo di indennità prevista dal “verbale di conciliazione” stipulato inter partes in data 10.5.2004 per l'annualità 2024 - avendo il predetto Comune insistito, all'udienza di discussione, soltanto per il riconoscimento del maggior danno, da determinarsi, in tesi, in relazione al valore di mercato dei fondi affittati.
Ritiene il Collegio che la pretesa del di conseguire il maggior Pt_1 danno non possa essere accolta, non avendo questi compiutamente allegato né, evidentemente dimostrato, che il ritardo nella consegna del bene da parte del conduttore gli abbia “concretamente pregiudicato la possibilità di locare a terzi il bene per un canone superiore all'ultimo pattuito con il conduttore inadempiente” (v. Cass. n. 23704/2016; Cass.
n. 15899/2014). E ciò in quanto il ricorrente, per un verso, non ha pagina 6 di 8 offerto al processo alcuno specifico elemento fattuale dal quale poter desumere l'esistenza di una attuale volontà del medesimo di Pt_1 affittare a terzi i medesimi beni e, per altro verso e soprattutto, il medesimo ricorrente ha del tutto omesso finanche di descrivere le concrete caratteristiche e le attuali condizioni dei fondi in parola (e dei fabbricati annessi) di guisa che, in tale carente contesto allegativo, risulta del tutto insufficiente a far ritenere come effettivamente sussistente il pregiudizio lamentato, la mera indicazione, nel ricorso, dell'ammontare dei canoni di affitto “praticati dalle principali proprietà pubbliche ai propri affittuari” nella “medesima regione agricola”.
All'accertamento del diritto del di conseguire l'indennità di Pt_1 occupazione nella misura corrispondente al canone annuale di affitto previsto nel contratto non segue, poi, la condanna della resistente al relativo pagamento, stante l'avvenuto adempimento spontaneo di quest'ultima.
Per quanto attiene, infine, alle spese di lite, avuto riguardo al complessivo esito della lite e, in particolare, da un lato, al fatto che la resistente ha manifestato la propria intenzione di rilasciare i fondi al termine della presente annata agraria già prima dell'introduzione del presente giudizio, e da altro lato, all'integrale pagamento dell'indennità di occupazione nella misura corrispondente al canone contrattuale rivalutato, ancorché successivamente alla notifica del ricorso, ritiene il
Collegio che sussistano giustificati motivi per la parziale compensazione delle predette spese tra le parti nella misura di un terzo, con condanna della società resistente, da individuarsi comunque, per tutte le ragioni sopra esposte, quale parte soccombente in misura del tutto prevalente, alla rifusione in favore della ricorrente dei restanti due terzi, da liquidarsi come in dispositivo, tenuto conto pagina 7 di 8 del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
La Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Milano, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro Parte_1
così provvede: Parte_3
- accerta l'intervenuta scadenza, al 10.11.2024, del contratto di affitto di fondi rustici stipulato in data 28.2.2005 dal Comune di con Parte_1
l' oggi Controparte_2 Parte_6
e, per l'effetto, condanna la al rilascio, in
[...] Parte_6 favore del Comune di dei terreni agricoli indicati nel ricorso Parte_1 attualmente contrassegnati al Nuovo Catasto Terreni del Comune di al foglio 7 mappale 105, Foglio 9 mappali 392, 16, 17, 18, 19, Parte_1
20, 26, 393, 868, 871, 876, 766, 767, 1119, 246 sub.2, 14, facenti parte del fondo denominato Cascina Castelletto, entro la data del
10.11.2025;
- dichiara parzialmente compensate le spese di lite in misura di 1/3;
- condanna la alla rifusione in favore del Parte_6
delle residue frazioni di spese, liquidate in € Parte_1
176,00 per esborsi ed € 2.258,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 21 Ottobre 2025 la Presidente
Licinia Petrella la Giudice relatrice
FR AN
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Così composta: dott.ssa Licinia Petrella Presidente dott. Nicola Di Plotti Giudice dott.ssa FR AN Giudice est. per. agr. Angelo Arpano Esperto per. agr. Luigi Penati Esperto ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 21862/2025 R.G.A.C. vertente
TRA
(C.F. ), in persona della Parte_1 P.IVA_1
Sindaca p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
LU LU presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in
Milano, via Vincenzo Bellini n. 13; ricorrente contro pagina 1 di 8 (C.F./P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Santi giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata nello studio del suddetto difensore sito in Milano, via Olmetto n°5; resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Nel merito - accertare e dichiarare che il contratto di affitto avente ad oggetto i terreni agricoli e fabbricati rurali siti in Comune di e Parte_1 catastalmente censiti al foglio 7 mappale 105, Foglio 9 mappali 392, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 393, 868, 871, 876, 766, 767, 1119, 246 sub.2, 14, facenti parte del fondo denominato Cascina Castelletto concessi in affitto alla (P.IVA-C.F. , è scaduto il 10 Parte_2 P.IVA_2 nov fetto, stant risoluzione del contratto stesso inter partes, condannare la Parte_2 (P.IVA-C.F. ) alla riconsegna al ricorrente, liberi da P.IVA_2 persone, ani i tali terreni agricoli e fabbricati rurali siti in Comune di , come sopra identificati, facenti parte del fondo Parte_1 denominato Castelletto;
- condannare la Parte_3 al pagamento dell'indennità da occupazione senza titolo ex art. 1591 cod. civ., pari al corrispettivo mediamente convenuto nei contratti di affitto e, quindi, pari a euro 16,309,75 o comunque non inferiore a euro 8.678,00 in sorta capitale oltre all'indicizzazione Istat per ogni anno di occupazione senza titolo, fino alla data di effettivo rilascio, o e nella somma minore o maggiore ritenute di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo. In via istruttoria Nella denegata ipotesi di contestazione delle circostanze dedotte in narrativa, desumibili pacificamente dalla documentazione in atti, si chiede ammettersi interpello e prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero è che i signori e titolari dell'Azienza Pt_4 Parte_5 Agricola Santi hanno continuato a occupare dopo la scadenza del contratto di affitto agrario che si mostra quale doc. 2 e occupano anche attualmente i terreni agricoli e fabbricati rurali siti in Comune di Parte_1 e catastalmente censiti al foglio 7 mappale 105, Foglio 9 mapp 16, 17, 18, 19, 20, 26, 393, 868, 871, 876, 766, 767, 1119, 246 sub.2, 14, facenti parte del fondo denominato Cascina Castelletto di proprietà del . 2) Vero è che i terreni agricoli indicati nelle Parte_1 fotografie di cui agli elaborati che vengono mostrato quale doc. 12 sono
pagina 2 di 8 occupati dai signori e e di proprietà del Comune di Pt_4 Parte_5
. Si indica a ch c/o Comune di . Si Parte_1 Testimone_1 Parte_1 chiede inoltre, fin da ora, di essere ammessi a prova contraria sugli eventuali capitoli di prova formulati da controparte. Si chiede, sempre in caso di contestazione e ove ritenuto necessario dal Collegio, ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio finalizzata alla quantificazione dell'indennità di occupazione senza titolo. In ogni caso Con vittoria di spese ed onorari del giudizio, ivi compreso il rimborso spese generali e del contributo unificato versato”.
Per parte resistente:
“1) respingere le domande del ricorrente in quanto Parte_1 infondate, per i motivi sopra richiamati;
erito alla domanda relativa all'indennità di occupazione, determinare l'indennità di occupazione sulla base del canone di locazione stabilito nel contratto d'affitto stipulato tra le parti e non sulla base del valore mediamente convenuto nei contratti d'affitto agrari;
3) condannare il ricorrente al rimborso delle spese legali o, in subordine, dichiarare la loro compensazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta, con ricorso depositato dinanzi a questa Sezione Specializzata Agraria, dal , Parte_1 il quale, sul presupposto dell'avvenuta stipulazione ex art. 45, l.
203/1982, con la in data Parte_6
28.2.2005, di un contratto di affitto dei terreni agricoli e dei fabbricati rurali indicati nel ricorso per il periodo dall'11.11.2004 al 10.11.2024, ha instato perché, previo accertamento dell'avvenuta scadenza del contratto in parola, la resistente fosse condannata al rilascio dei su menzionati terreni e al pagamento dell'indennità di occupazione ex art. 1591 c.c. da determinarsi in relazione al “corrispettivo mediamente convenuto nei contratti di affitto” e, dunque, pari ad € 16.309,75 e, comunque, in misura non inferiore al canone contrattuale, pari ad €
8.678,00, “oltre all'indicizzazione Istat” per ogni anno di occupazione pagina 3 di 8 senza titolo, sino alla data di effettivo rilascio, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi.
Al riguardo, parte ricorrente, ha in estrema sintesi dedotto: a) di aver concesso in affitto alla società odierna resistente, sin dal 1936, tra gli altri, i terreni indicati nel ricorso;
b) che, le odierne parti in causa avevano, da ultimo, stipulato, ai sensi dell'art. 45, l. n. 203/1982, il contratto di affitto prodotto in giudizio, nel quale era stato indicato, quale termine finale di efficacia, il 10.11.2024; c) che a titolo di corrispettivo per il godimento dei beni affittati, le parti avevano pattuito, per quanto qui rileva, la corresponsione da parte dell'affittuario di un canone annuale complessivamente pari ad €
8.678,00; d) che, nonostante le molteplici richieste avanzate dalla ricorrente, la società agricola, decorso il termine del 10.11.2024, aveva omesso di rilasciare i terreni affittati;
e) che il tentativo di conciliazione espletato non aveva avuto esito positivo;
f) di aver diritto, a cagione dell'omessa riconsegna dei terreni, ad una indennità di occupazione ex art. 1591 c.c. da determinarsi, in relazione al valore di mercato dei medesimi terreni, nella somma di € 16.309,75, pari ad € 51,50 per i terreni seminativi irrigui (311,5 p.m.) ed € 5,00 per i terreni boscati
(53,5 p.m.); g) che, in ogni caso, la predetta indennità non avrebbe dovuto essere inferiore all'importo di € 8.678,00, pari al canone annuale di affitto pattuito nel contratto;
h) che, in tal caso, il canone contrattuale andava aggiornato secondo l'indice Istat, ai sensi dell'art. 10 della l. n. 203/1982.
Costituitasi in giudizio, la società ha in estrema Parte_2 sintesi dedotto: a) di avere già comunicato al Comune ricorrente, in data 14.2.2025, che il rilascio dei terreni sarebbe avvenuto entro la scadenza dell'annata agraria e quindi entro il 10.11.2025; b) che la propria intenzione di rilasciare i terreni alla data del 10.11.2025 era pagina 4 di 8 stata ribadita dalla medesima resistente alla controparte con la missiva del 23.6.2025, con la quale la stessa resistente aveva altresì avvisato il
Comune di avere corrisposto la prima rata del canone annuale di affitto, previa detrazione della somma di € 1.995,92 alla stessa spettante a titolo di “indennizzo per rimboschimento area agricola” relativamente all'anno 2024; c) che la richiesta della ricorrente di conseguire una indennità di occupazione superiore a quella relativa al canone annuo di € 8.410,50 previsto in contratto per i terreni seminativi irrigui era infondata.
All'udienza del 21 ottobre 2025, la società resistente ha dato atto di aver effettuato in favore del Comune il pagamento complessivo, a titolo di indennità di occupazione, della somma di € 9.812,42, pari al canone di affitto annuale pattuito inter partes, aggiornato secondo gli indici
Istat e detratta la somma di € 1.995,92.
Il Comune ha confermato l'avvenuto pagamento del suddetto importo di € 9.812,42, insistendo, tuttavia, per il conseguimento del maggior danno, da determinarsi in relazione al valore locativo dei fondi affittati.
Tanto premesso, deve osservarsi quanto segue.
Va, in primo luogo, rilevato che è incontestato, oltre che risultante documentalmente (doc. 2 di parte ricorrente), che il termine finale di efficacia del contratto di affitto inter partes era il 10.11.2024; parimenti
è incontestata la circostanza relativa all'attuale permanenza della società resistente nei fondi affittati.
Pertanto, essendo cessato per scadenza il rapporto di affitto intercorrente tra le parti alla data del 10.11.2024 e risultando, invero, irrilevanti, rispetto all'obbligo di riconsegna del fondo conseguente al decorso del termine finale di efficacia del contratto, le argomentazioni spese dalla difesa della resistente circa il precedente contenzioso giudiziario intercorso tra le medesime parti, deve accogliersi la pagina 5 di 8 domanda di rilascio del bene proposta dal Comune concedente, detenendo l'affittuaria i fondi suddetti senza alcun titolo.
Quanto alla domanda del ricorrente avente ad oggetto la condanna dell'affittuaria al pagamento dell'indennità di occupazione, trova applicazione, nella fattispecie in esame, la norma dettata dall'art. 1591
c.c. in materia di locazione, stante la medesima ratio sottesa, secondo cui “il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno” (v. fra molte Cass. n. 830/2006).
Al riguardo va rilevato, da un lato, che, come sopra cennato, è pacifico l'avvenuto pagamento da parte della società resistente in favore del della somma complessiva, a titolo di indennità di Parte_1 occupazione, di € 9.812,42 e, da altro lato, che il non ha Pt_1 contestato la correttezza e congruità della suddetta somma - determinata con riferimento al canone annuale di affitto previsto nel contratto inter partes, aggiornato secondo gli indici Istat, previa detrazione dell'importo di € 1.995,92, in tesi spettante alla società agricola a titolo di indennità prevista dal “verbale di conciliazione” stipulato inter partes in data 10.5.2004 per l'annualità 2024 - avendo il predetto Comune insistito, all'udienza di discussione, soltanto per il riconoscimento del maggior danno, da determinarsi, in tesi, in relazione al valore di mercato dei fondi affittati.
Ritiene il Collegio che la pretesa del di conseguire il maggior Pt_1 danno non possa essere accolta, non avendo questi compiutamente allegato né, evidentemente dimostrato, che il ritardo nella consegna del bene da parte del conduttore gli abbia “concretamente pregiudicato la possibilità di locare a terzi il bene per un canone superiore all'ultimo pattuito con il conduttore inadempiente” (v. Cass. n. 23704/2016; Cass.
n. 15899/2014). E ciò in quanto il ricorrente, per un verso, non ha pagina 6 di 8 offerto al processo alcuno specifico elemento fattuale dal quale poter desumere l'esistenza di una attuale volontà del medesimo di Pt_1 affittare a terzi i medesimi beni e, per altro verso e soprattutto, il medesimo ricorrente ha del tutto omesso finanche di descrivere le concrete caratteristiche e le attuali condizioni dei fondi in parola (e dei fabbricati annessi) di guisa che, in tale carente contesto allegativo, risulta del tutto insufficiente a far ritenere come effettivamente sussistente il pregiudizio lamentato, la mera indicazione, nel ricorso, dell'ammontare dei canoni di affitto “praticati dalle principali proprietà pubbliche ai propri affittuari” nella “medesima regione agricola”.
All'accertamento del diritto del di conseguire l'indennità di Pt_1 occupazione nella misura corrispondente al canone annuale di affitto previsto nel contratto non segue, poi, la condanna della resistente al relativo pagamento, stante l'avvenuto adempimento spontaneo di quest'ultima.
Per quanto attiene, infine, alle spese di lite, avuto riguardo al complessivo esito della lite e, in particolare, da un lato, al fatto che la resistente ha manifestato la propria intenzione di rilasciare i fondi al termine della presente annata agraria già prima dell'introduzione del presente giudizio, e da altro lato, all'integrale pagamento dell'indennità di occupazione nella misura corrispondente al canone contrattuale rivalutato, ancorché successivamente alla notifica del ricorso, ritiene il
Collegio che sussistano giustificati motivi per la parziale compensazione delle predette spese tra le parti nella misura di un terzo, con condanna della società resistente, da individuarsi comunque, per tutte le ragioni sopra esposte, quale parte soccombente in misura del tutto prevalente, alla rifusione in favore della ricorrente dei restanti due terzi, da liquidarsi come in dispositivo, tenuto conto pagina 7 di 8 del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
La Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Milano, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro Parte_1
così provvede: Parte_3
- accerta l'intervenuta scadenza, al 10.11.2024, del contratto di affitto di fondi rustici stipulato in data 28.2.2005 dal Comune di con Parte_1
l' oggi Controparte_2 Parte_6
e, per l'effetto, condanna la al rilascio, in
[...] Parte_6 favore del Comune di dei terreni agricoli indicati nel ricorso Parte_1 attualmente contrassegnati al Nuovo Catasto Terreni del Comune di al foglio 7 mappale 105, Foglio 9 mappali 392, 16, 17, 18, 19, Parte_1
20, 26, 393, 868, 871, 876, 766, 767, 1119, 246 sub.2, 14, facenti parte del fondo denominato Cascina Castelletto, entro la data del
10.11.2025;
- dichiara parzialmente compensate le spese di lite in misura di 1/3;
- condanna la alla rifusione in favore del Parte_6
delle residue frazioni di spese, liquidate in € Parte_1
176,00 per esborsi ed € 2.258,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 21 Ottobre 2025 la Presidente
Licinia Petrella la Giudice relatrice
FR AN
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