Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/06/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 956 /2025 da:
L'avv. CASSONE MARCO per , le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui CP_1
integralmente trascritte;
L'avv. PRINCIPE ROSSANA per Di DI, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL TRIBUNALE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
- Dott. Gaetano Laviola Presidente rel. est.;
- Dott. Matteo Prato Giudice;
- Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 956 del RVG dell'anno 2025 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Parte_1 C.F._1
Cassone e (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._2 dall'Avv. Rossana Principe
Ricorrenti
NONCHE'
Il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1. I ricorrenti hanno congiuntamente chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 20 l uglio 2014 in Laino Borgo, trascritto presso l'Ufficio dello
Stato Civile di Laino Borgo Atto n. 2 parte II serie A – Anno 2014, deducendo che dalla loro
1
Hanno dedotto che la separazione consensuale è stata omologata con decreto del 21 gennaio
2022 del Tribunale di Castrovillari (RGC n. 2405/2021) senza successive riconciliazioni.
Hanno concordato le seguenti condizioni:
1. “I coniugi vivranno separati con l 'obbligo del reciproco rispetto;
2. I figli minori resteranno affidati a entrambi i genitori e abiteranno con il padre nel comune di Laino Borgo (CS) alla Contrada San Filippo, n.
6. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore inte resse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute degli stessi tenendo conto dei loro bisogni, nonché delle loro capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà sepa ratamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli.
3. Salvo diverse modalità, di volta in volta concordate tra i genitori nel premi nente interesse dei minori, la madre potrà tenere con sè i figli ogni venerdì pomeriggio dalle ore
16.00 fino a domenica sera. Per quanto riguarda le festività staranno con i genitori ad anni alterni;
4. Per quanto attiene al mantenimento dei minori le parti si accordano a che la madre
contribuisca al pagamento del 50% delle spese straordinarie che dovessero essere sostenute per i figli come spese mediche non mutuabili, spese d'istruzione, spese ludico sportive ed extrascolastiche, previamente concordate e suc cessivamente documentate. Il signor Di DI rimane autorizzato dalla sig.ra a percepire l'Assegno Unico per i figli Parte_1 minori;
5. I coniugi dichiarano di aver già definito tutti gli ulteriori reciproci rapporti
patrimoniali e di non aver nulla d a pretendere l'una dall'altro;
6. Le spese della presente procedura devono intendersi integralmente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà da parte dei rispettivi legali”.
2. Deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i suindicati coniugi.
Infatti, con riferimento ai presupposti richiesti per la pronuncia di divorzio, deve rilevarsi che con il suindicato decreto il Tribunale di Castrovillari ha omologato la separazione consensuale e che, quindi, risulta decorso il termine previsto dall'art. 1 legge 55/2015 senza che siano intervenute riconciliazioni.
2.1. Quanto alle condizioni di divorzio, deve essere recepito l'accordo raggiunto dai coniugi, da ritenersi congruo in ogni sua parte.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 20 luglio 2014 in Laino Borgo alle condizioni indicate in parte Controparte_2 motiva;
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Laino Borgo perché provveda all'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Castrovillari, 11 giugno 2025
IL PRESIDENTE
Dott. Gaetano Laviola
3