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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/11/2025, n. 3175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3175 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 558/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 588/2025 promossa in grado d'appello
DA
(già , C.F. , con Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
sede in Viale L. Scarampo, 15 - 20148 Milano (MI), in persona del Procuratore
Dott. , rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata Controparte_1
all'Atto di citazione del 29.10.2020, dall'avv. Andrea Davide Arnaldi (C.F.
– Fax: 02/36709729 – PEC: C.F._1
del Foro di Milano, con domicilio Email_1
digitale eletto, ai sensi dell'art. 16-sexies D.L. n. 179/2012, conv. in L. n.
221/2012, come modificato dal D.L. n. 90/2014, conv. in L. n. 114/2014, all'indirizzo PEC Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , in persona del Sindaco pro tempore Signor Controparte_2 P.IVA_2
con sede a in Strada Comunale del Palazzo Vertemate n. Persona_1 CP_2
pagina 1 di 14 24, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Del Curto del Foro di Milano, C.F.
, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio di CodiceFiscale_2
Chiavenna, in piazza Donegani n. 4, giusta procura su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta 15 settembre 2021.
APPELLATA
avente ad oggetto: diritti di credito sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 305/2024 pubbl. il 24/08/2024 resa nell'ambito della causa civile iscritta al RG. n. 1000/2020 e, conseguentemente, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- confermare la Sentenza del Tribunale di Sondrio n. 305/2024 pubbl. il
24/08/2024 resa nell'ambito della causa civile iscritta al RG. n. 1000/2020 nella parte in cui il Tribunale ha così deciso:
condanna il al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_2
della somma di € 4.586,19, oltre interessi ex artt. 2 e 5 d.lgs. 231/2002 ed
[...]
ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo ove dovuti, come descritto in parte motiva;
condanna il al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_2
della somma di € 197,43 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda
[...]
giudiziale al saldo;
pagina 2 di 14 condanna il al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_2
della somma di € 80,00 a titolo di indennizzo forfettario delle spese di
[...]
recupero del credito ex art. 6 d.lgs. 231/2002;
riformare la Sentenza del Tribunale di Sondrio n. 305/2024 pubbl. il 24/08/2024 resa nell'ambito della causa civile iscritta al RG. n. 1000/2020 nella parte in cui il Tribunale ha così deciso
rigetta le rimanenti domande;
compensa tra le parti le spese di lite
e,
modificando quanto indicato, respingendo le domande ed eccezioni tutte ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto, accertare e dichiarare il diritto di (già ad ottenere il Parte_1 Parte_2
pagamento da parte del e condannare il al Controparte_2 Controparte_2
relativo pagamento in favore di (già Parte_1 Parte_2
delle seguenti somme:
[...]
- € 5.964,50 per residua sorte capitale;
- interessi moratori maturati sulle fatture n. 2007085803 del 22.10.2014 e n.
2007177361 del 24.11.2014, nonché n. 2900126386 e 2900126387 del
16.04.2019 di “determinati nella misura degli interessi legali di CP_3
mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura sino al saldo;
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai
pagina 3 di 14 sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
- € 160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale, oltre per ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO:
confermare la Sentenza del Tribunale di Sondrio n. 305/2024 pubbl. il 24/08/2024 resa nell'ambito della causa civile iscritta al RG. n. 1000/2020 nella parte in cui il Tribunale ha così deciso:
condanna il al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_2
della somma di € 4.586,19, oltre interessi ex artt. 2 e 5 d.lgs. 231/2002 ed
[...]
ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo ove dovuti, come descritto in parte motiva;
condanna il al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_2
della somma di € 197,43 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda
[...]
giudiziale al saldo;
condanna il al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_2
della somma di € 80,00 a titolo di indennizzo forfettario delle spese di
[...]
recupero del credito ex art. 6 d.lgs. 231/2002;
riformare la Sentenza del Tribunale di Sondrio n. 305/2024 pubbl. il 24/08/2024 resa nell'ambito della causa civile iscritta al RG. n. 1000/2020 nella parte in cui il Tribunale ha così deciso
rigetta le rimanenti domande;
compensa tra le parti le spese di lite
pagina 4 di 14 e,
modificando quanto indicato respingendo le domande ed eccezioni tutte ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto, accertare e dichiarare il diritto di (già ad ottenere il Parte_1 Parte_2
pagamento da parte del e condannare il al Controparte_2 Controparte_2
relativo pagamento in favore di (già Parte_1 Parte_2
delle seguenti somme:
[...]
- importo per residua sorte capitale;
- interessi moratori maturati sulle fatture n. 2007085803 del 22.10.2014 e n.
2007177361 del 24.11.2014, nonché n. 2900126386 e 2900126387 del
16.04.2019 di “determinati nella misura degli interessi legali di CP_3
mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura sino al saldo;
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
- importo ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale, oltre per ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO:
per l'eventualità in cui il dovesse sollevare contestazioni in ordine ai CP_2
rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate
pagina 5 di 14 oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di già ad ottenere il pagamento da Parte_1 Parte_2
parte del e, per l'effetto, condannare il al Controparte_2 Controparte_2
pagamento in favore di già degli Parte_1 Parte_2
importi di cui in narrativa o di ogni diversa, maggiore o minore, somma che fosse ritenuta dovuta a già per capitale, Parte_1 Parte_2
interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”.
Per Controparte_2
“- rigettare la domanda avversaria per le ragioni esposte in narrativa, confermando la sentenza impugnata;
- qualora fosse ritenuto nullo il contratto tra le parti, rigettare comunque ogni pretesa avversaria con riferimento alle fatture n. 2007085803 del 22.10.2014 e n.
2007177361 del 24.11.2014, puntualmente pagate dall'appellato, nonché al riconoscimento di interessi ex D.Lgs. n. 231/2002, moratori e anatocistici, e indennizzo ex art. 6 del predetto decreto su tutte le fatture, limitando il corrispettivo dovuto per le altre fatture ai sensi dell'art. 2041 cod. civ.;
- in ogni caso con il favore delle spese del giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(oggi con atto di citazione del Parte_2 Parte_1
29.09.2020 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Sondrio, il CP_2
per sentirlo condannare al pagamento di crediti per € 10.550,69 in sorte
[...]
capitale, oltre interessi moratori e anatocistici e oneri di recupero ex art. 6 dlgs
231/2002. pagina 6 di 14 L'attrice esponeva di essersi resa cessionaria, con contratti di cessione pro-soluto, di crediti vantati nei confronti del convenuto da CP_2 Controparte_4
e e di avere, pertanto, diritto al pagamento non solo del capitale, ma Controparte_5
anche degli interessi di mora maturati e maturandi sul capitale dal giorno successivo alla scadenza delle fatture sino al saldo, nonché degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi al momento dell'introduzione del giudizio e dell'importo di euro 40,00 per ogni fattura previsto dall'art. 6 d.lgs 231/2002.
Domandava, inoltre, il pagamento di ulteriori euro 197,43 a titolo di interessi di mora relativi al tardivo pagamento di crediti diversi rispetto a quelli qui azionati e già fatturati da e degli interessi anatocistici maturati su di Controparte_4
essi, nonché della somma forfettaria di euro 40,00.
In via ulteriormente subordinata e per l'eventualità in cui il avesse CP_2
sollevato contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate, ovvero fossero stati sollevati rilievi officiosi sulla questione, domandava la condanna del Parte_2 [...]
ai sensi dell'art. 2041 c.c. della somma ritenuta dovuta per capitale, CP_2
interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo.
Il , ritualmente citato ed inizialmente dichiarato contumace, si Controparte_2
costituiva tardivamente con comparsa di risposta in data 15.9.2021, chiedendo il rigetto delle domande avverse, con vittoria di spese e, in via subordinata, la riduzione dell'importo dovuto a quanto effettivamente documentato.
L'ente locale riteneva, infatti, che il pagamento fosse intervenuto prim'ancora della cessione del credito per due delle quattro fatture oggetto di causa (fattura n.
2007085803 e n. 2007177361 del 2014); rispetto alle stesse eccepiva l'intervenuta prescrizione.
Quanto all'importo di cui alla fattura n. 2900130765 ne contestava la debenza, risultando un credito di euro 910,98 in capo all'ente convenuto e non un debito come dedotto da parte attrice.
pagina 7 di 14 Contestava, infine, la debenza degli importi di cui alle fatture n. 2900126386 e n.
2900126387 in quanto fatture mai ricevute, in spregio all'art. 21 D.P.R. 633/1972.
Chiedeva altresì il rigetto della domanda subordinata ex art. 2041 c.c.
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione, con sentenza n. 305/2024 pubblicata in data 24 agosto 2024, il Tribunale di Sondrio, disattesa l'eccezione di prescrizione in quanto tardiva, così statuiva:
“condanna il al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_2
della somma di € 4.586,19, oltre interessi ex artt. 2 e 5 d.lgs. 231/2002 ed
[...]
ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo ove dovuti, come descritto in parte motiva;
condanna il al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_2
della somma di € 197,43 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda
[...]
giudiziale al saldo;
condanna il al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_2
della somma di € 80,00 a titolo di indennizzo forfettario delle spese di
[...]
recupero del credito ex art. 6 d.lgs. 231/2002; rigetta le rimanenti domande;
compensa tra le parti le spese di lite.”.
Avverso detta sentenza ha interposto appello chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla base di tre motivi.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova.
La doglianza si fonda sull'erronea valutazione dei mandati di pagamento, prodotti da parte convenuta a sostegno delle proprie ragioni, comprovanti l'avvenuto pagamento delle fatture nn. 2007085803 e 2007177361 del 2014.
Secondo l'assunto dell'appellante, la documentazione prodotta dal CP_2
non è idonea a provare i pagamenti delle suindicate fatture, ma solamente il
[...]
mandato al tesoriere ad eseguire tale adempimento.
pagina 8 di 14 Con il secondo motivo di appello lamenta l'erroneità della Parte_1
sentenza per violazione e falsa applicazione del d.lgs 231/2002. Afferma parte appellante che, una volta riformata la sentenza di primo grado ed ottenuta la condanna al pagamento dell'ulteriore somma di € 5.964,50, è consequenziale statuire altresì la condanna del al pagamento delle somme a Controparte_2
titolo di interessi moratori.
Quanto alle fatture n. 2900126386 e 2900126387 del 16.04.2019 (rispetto alle quali il giudice di prime cure è pervenuto a sentenza di condanna di pagamento), lamenta l'erroneità nell'individuazione del dies a quo di Parte_1
decorrenza degli interessi. Afferma che rispetto a queste fatture i predetti interessi sono dovuti dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura – sino al saldo.
Lamenta, infine, con riferimento alle fatture n. 2007085803 del 22.10.2014, n.
2007177361 del 24.11.2014, nonché alle fatture n. 2900126386 e 2900126387 del
16.04.2019 il mancato riconoscimento dell'importo di euro 40,00 previsto dall'art. 6 D.lgs. n. 231/2002.
Con il terzo motivo di appello, amenta che il Tribunale non Parte_1
si sia pronunciato con riferimento alla domanda ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Ritiene, nel caso in cui il contratto di somministrazione fosse ritenuto nullo, per difetto della forma scritta ad substantiam, di aver diritto ad ottenere l'indennizzo ex art. 2041 c.c., essendo pacifica l'esecuzione della relativa fornitura.
Il si è costituito, chiedendo il rigetto dell'appello proposto da Controparte_2
la conferma della sentenza impugnata. Controparte_6
Quanto alla richiesta di condanna ai sensi dell'art. 2041 c.c. l'ente chiede, ove la stessa fosse accolta, di limitare il corrispettivo dovuto alla misura dell'arricchimento, fatto salvo quanto già corrisposto per le fatture n. 2007085803 del 22.10.2014 e n. 2007177361 del 24.11.2014.
All'odierna udienza, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
pagina 9 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve preliminarmente rilevare che sulla questione della validità del contratto di somministrazione si è formato giudicato implicito per mancanza d'impugnazione incidentale del . Invero, fin dalla fase introduttiva del giudizio di Controparte_2
primo grado, tale questione ha formato oggetto di contraddittorio tra le parti, essendo stata introdotta in via subordinata dalla che Parte_2
ha chiesto “ per l'eventualità in cui il dovesse sollevare contestazioni in CP_2
ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi” la condanna del al pagamento degli importi a titolo di indennizzo per ingiustificato CP_2
arricchimento e art. 2041 c.c.
La sentenza qui impugnata ha espressamente statuito che “l'esistenza di detto rapporto di somministrazione è incontestata, così come la corretta esecuzione dello stesso. Occorre dunque entrare nel merito delle singole fatture per esaminare le contestazioni sollevate dall'ente convenuto”. Avverso tale statuizione il non ha proposto appello incidentale;
al contrario ha chiesto CP_2
la conferma della sentenza impugnata, pervenendosi in tal modo alla formazione di giudicato implicito sul punto (nel senso del giudicato implicito qualora la questione della nullità del contratto sia stata, implicitamente o esplicitamente, affrontata dalla sentenza impugnata, Cass., Sez. III, 3 gennaio 2023 n. 50).
Nel merito, l'appello è infondato.
La sentenza impugnata, infatti, ha correttamente valutato le deduzioni, i fatti e le circostanze emerse nel corso del giudizio di primo grado.
Con riferimento al primo motivo, afferma che non sia stata fornita Parte_1
la prova del pagamento delle fatture nn. 2007085803 e 2007177361, non essendo sufficiente la semplice produzione dei mandati di pagamento che il aveva CP_2
impartito al tesoriere.
pagina 10 di 14 Invero, parte appellata, come correttamente posto in evidenza nella sentenza impugnata, aveva prodotto in primo grado i mandati di pagamento dai quali risulta il timbro e la firma del Credito Valtellinese, cioè l'istituto bancario tesoriere, nonché specifica dichiarazione del medesimo che conferma che i pagamenti relativi alle fatture sopra menzionate erano stati integralmente eseguiti in data
29.12.2014 (cfr. doc. 4 della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 del . CP_2
Va, quindi, condivisa la valutazione del Tribunale secondo cui “mentre il mandato di pagamento è di per sé insufficiente a dimostrare l'avvenuto adempimento
(Cass. n. 29776/2020), la presenza su di esso del timbro della banca con la dicitura “pagato” e la dichiarazione dell'istituto di credito consentono di ritenere provato il pagamento e dunque l'estinzione del debito”.
Del pari appaiono inconferenti le ulteriori deduzioni in merito all'imputazione dei pagamenti;
il ha fornito prova che è stato dato mandato di Controparte_2
pagamento per le fatture testé indicate, come risulta dal titolo del pagamento dei mandati in questione, e che a quel mandato è stata data attuazione dal tesoriere.
“Deve, allora, osservarsi che se è vero che il creditore che agisce per il pagamento di un credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca, nondimeno di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore , il quale contro deduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico” ( Cass. Civ. sez. III ord 16.7.2019 n. 19039; nello stesso senso Cass. Civ. sez. II 20.8.2019 n. 21512).
Nel caso di specie, nessuna contestazione è stata sollevata dalla in ordine Pt_2
a tale aspetto, neppure a seguito della produzione dei mandati di pagamento regolarmente quietanzati dal tesoriere. La stessa, peraltro, avrebbe dovuto allegare pagina 11 di 14 e dimostrare che le somme indicate nei predetti mandati fossero state imputate ad un credito diverso o più antico, circostanza che, tuttavia, non risulta verificata nel caso di specie.
Consegue, quindi, che il ha provato l'avvenuta estinzione del Controparte_2
credito vantato da (BFF Banks.p.a) con riferimento alle fatture Parte_2
n.n. 2007085803 e 2007177361, con la conseguenza che alcuna somma a titolo di interessi e a titolo di indennizzo per i costi di recupero ai sensi dell'art. 6 del d.lgs.
n. 231/2002 è dovuta.
Con riferimento al secondo motivo di doglianza, inerente alla misura degli interessi sulle fatture nn. 2900126386 e 2900126387 del 16.4.2019, come correttamente evidenziato dalla sentenza di primo grado, non risulta agli atti la prova della consegna al debitore di tali fatture tramite SD (come invece, risulta provato per le restanti) con la conseguenza che la data di ricezione del 15/12/2021, indicata dal è l'unico elemento utile ai fini della decorrenza degli CP_2
interessi, sicché sul punto va confermata la sentenza di primo grado.
Consegue, quindi, che alcuna somma a titolo di indennizzo ex art. 6 del d.lgs. n.
231/2002 è dovuta con riferimento alle fatture testé menzionate, atteso che, come correttamente ritenuto dal Tribunale, “risultano essere state comunicate in corso di causa e dunque con riferimento ad essere non può essere imputabile al CP_2
alcun costo di recupero del credito”.
Parimenti infondato è anche il terzo motivo di doglianza.
Seppur sia vero che il Tribunale abbia omesso ogni motivazione con riferimento alla domanda subordinata formulata dall'appellante e volta ad ottenere la condanna ex art. 2041 c.c., la stessa è, tuttavia, inammissibile in quanto l'azione di ingiustificato arricchimento si caratterizza per la sua natura personale, essendo esperibile, cioè, soltanto tra i soggetti - solvens e accipiens - che sono parte del rapporto che ha determinato lo spostamento patrimoniale. In tal senso, la cessione del credito non può determinare il trasferimento della legittimazione a proporre la pagina 12 di 14 predetta azione, dal momento che al cessionario è consentito soltanto l'esercizio delle azioni dirette all'adempimento della prestazione e dei diritti volti alla realizzazione del credito ceduto, ossia le garanzie reali e personali, con i vari accessori.
Nel caso di specie on agisce in proprio, ma quale cessionaria Parte_1
di crediti acquisiti da terzi, ragione per la quale la richiesta risulta inammissibile.
Per le considerazioni sopra esposte, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati nel DM 147/2022, secondo lo scaglione azionato, avuto riguardo ai parametri medi previsti, in considerazione della media difficoltà delle questioni trattate, per le fasi di studio ed introduttiva e ai valori minimi per la fase di trattazione e di decisione, considerato che si sono entrambe esaurite nell'unica udienza di discussione.
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. Parte_1
305/2024 pubblicata in data 24 agosto 2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida ai sensi del DM 147/22 in complessivi € 3.933,00 di cui € 1.134,00 per la fase di studio della controversia, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di pagina 13 di 14 trattazione ed € 956,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo del sig. di pagare l'ulteriore importo, a titolo di Parte_1
contributo unificato, pari a quello dovuto per la relativa impugnazione.
Così deciso in Milano, il 18 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Elena Mara Grazioli dott. Roberto Aponte
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Alessandro
Gallucci, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 588/2025 promossa in grado d'appello
DA
(già , C.F. , con Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
sede in Viale L. Scarampo, 15 - 20148 Milano (MI), in persona del Procuratore
Dott. , rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata Controparte_1
all'Atto di citazione del 29.10.2020, dall'avv. Andrea Davide Arnaldi (C.F.
– Fax: 02/36709729 – PEC: C.F._1
del Foro di Milano, con domicilio Email_1
digitale eletto, ai sensi dell'art. 16-sexies D.L. n. 179/2012, conv. in L. n.
221/2012, come modificato dal D.L. n. 90/2014, conv. in L. n. 114/2014, all'indirizzo PEC Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , in persona del Sindaco pro tempore Signor Controparte_2 P.IVA_2
con sede a in Strada Comunale del Palazzo Vertemate n. Persona_1 CP_2
pagina 1 di 14 24, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Del Curto del Foro di Milano, C.F.
, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio di CodiceFiscale_2
Chiavenna, in piazza Donegani n. 4, giusta procura su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta 15 settembre 2021.
APPELLATA
avente ad oggetto: diritti di credito sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 305/2024 pubbl. il 24/08/2024 resa nell'ambito della causa civile iscritta al RG. n. 1000/2020 e, conseguentemente, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- confermare la Sentenza del Tribunale di Sondrio n. 305/2024 pubbl. il
24/08/2024 resa nell'ambito della causa civile iscritta al RG. n. 1000/2020 nella parte in cui il Tribunale ha così deciso:
condanna il al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_2
della somma di € 4.586,19, oltre interessi ex artt. 2 e 5 d.lgs. 231/2002 ed
[...]
ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo ove dovuti, come descritto in parte motiva;
condanna il al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_2
della somma di € 197,43 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda
[...]
giudiziale al saldo;
pagina 2 di 14 condanna il al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_2
della somma di € 80,00 a titolo di indennizzo forfettario delle spese di
[...]
recupero del credito ex art. 6 d.lgs. 231/2002;
riformare la Sentenza del Tribunale di Sondrio n. 305/2024 pubbl. il 24/08/2024 resa nell'ambito della causa civile iscritta al RG. n. 1000/2020 nella parte in cui il Tribunale ha così deciso
rigetta le rimanenti domande;
compensa tra le parti le spese di lite
e,
modificando quanto indicato, respingendo le domande ed eccezioni tutte ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto, accertare e dichiarare il diritto di (già ad ottenere il Parte_1 Parte_2
pagamento da parte del e condannare il al Controparte_2 Controparte_2
relativo pagamento in favore di (già Parte_1 Parte_2
delle seguenti somme:
[...]
- € 5.964,50 per residua sorte capitale;
- interessi moratori maturati sulle fatture n. 2007085803 del 22.10.2014 e n.
2007177361 del 24.11.2014, nonché n. 2900126386 e 2900126387 del
16.04.2019 di “determinati nella misura degli interessi legali di CP_3
mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura sino al saldo;
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai
pagina 3 di 14 sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
- € 160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale, oltre per ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO:
confermare la Sentenza del Tribunale di Sondrio n. 305/2024 pubbl. il 24/08/2024 resa nell'ambito della causa civile iscritta al RG. n. 1000/2020 nella parte in cui il Tribunale ha così deciso:
condanna il al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_2
della somma di € 4.586,19, oltre interessi ex artt. 2 e 5 d.lgs. 231/2002 ed
[...]
ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo ove dovuti, come descritto in parte motiva;
condanna il al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_2
della somma di € 197,43 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda
[...]
giudiziale al saldo;
condanna il al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_2
della somma di € 80,00 a titolo di indennizzo forfettario delle spese di
[...]
recupero del credito ex art. 6 d.lgs. 231/2002;
riformare la Sentenza del Tribunale di Sondrio n. 305/2024 pubbl. il 24/08/2024 resa nell'ambito della causa civile iscritta al RG. n. 1000/2020 nella parte in cui il Tribunale ha così deciso
rigetta le rimanenti domande;
compensa tra le parti le spese di lite
pagina 4 di 14 e,
modificando quanto indicato respingendo le domande ed eccezioni tutte ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto, accertare e dichiarare il diritto di (già ad ottenere il Parte_1 Parte_2
pagamento da parte del e condannare il al Controparte_2 Controparte_2
relativo pagamento in favore di (già Parte_1 Parte_2
delle seguenti somme:
[...]
- importo per residua sorte capitale;
- interessi moratori maturati sulle fatture n. 2007085803 del 22.10.2014 e n.
2007177361 del 24.11.2014, nonché n. 2900126386 e 2900126387 del
16.04.2019 di “determinati nella misura degli interessi legali di CP_3
mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura sino al saldo;
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
- importo ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale, oltre per ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO:
per l'eventualità in cui il dovesse sollevare contestazioni in ordine ai CP_2
rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate
pagina 5 di 14 oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di già ad ottenere il pagamento da Parte_1 Parte_2
parte del e, per l'effetto, condannare il al Controparte_2 Controparte_2
pagamento in favore di già degli Parte_1 Parte_2
importi di cui in narrativa o di ogni diversa, maggiore o minore, somma che fosse ritenuta dovuta a già per capitale, Parte_1 Parte_2
interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”.
Per Controparte_2
“- rigettare la domanda avversaria per le ragioni esposte in narrativa, confermando la sentenza impugnata;
- qualora fosse ritenuto nullo il contratto tra le parti, rigettare comunque ogni pretesa avversaria con riferimento alle fatture n. 2007085803 del 22.10.2014 e n.
2007177361 del 24.11.2014, puntualmente pagate dall'appellato, nonché al riconoscimento di interessi ex D.Lgs. n. 231/2002, moratori e anatocistici, e indennizzo ex art. 6 del predetto decreto su tutte le fatture, limitando il corrispettivo dovuto per le altre fatture ai sensi dell'art. 2041 cod. civ.;
- in ogni caso con il favore delle spese del giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(oggi con atto di citazione del Parte_2 Parte_1
29.09.2020 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Sondrio, il CP_2
per sentirlo condannare al pagamento di crediti per € 10.550,69 in sorte
[...]
capitale, oltre interessi moratori e anatocistici e oneri di recupero ex art. 6 dlgs
231/2002. pagina 6 di 14 L'attrice esponeva di essersi resa cessionaria, con contratti di cessione pro-soluto, di crediti vantati nei confronti del convenuto da CP_2 Controparte_4
e e di avere, pertanto, diritto al pagamento non solo del capitale, ma Controparte_5
anche degli interessi di mora maturati e maturandi sul capitale dal giorno successivo alla scadenza delle fatture sino al saldo, nonché degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi al momento dell'introduzione del giudizio e dell'importo di euro 40,00 per ogni fattura previsto dall'art. 6 d.lgs 231/2002.
Domandava, inoltre, il pagamento di ulteriori euro 197,43 a titolo di interessi di mora relativi al tardivo pagamento di crediti diversi rispetto a quelli qui azionati e già fatturati da e degli interessi anatocistici maturati su di Controparte_4
essi, nonché della somma forfettaria di euro 40,00.
In via ulteriormente subordinata e per l'eventualità in cui il avesse CP_2
sollevato contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate, ovvero fossero stati sollevati rilievi officiosi sulla questione, domandava la condanna del Parte_2 [...]
ai sensi dell'art. 2041 c.c. della somma ritenuta dovuta per capitale, CP_2
interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo.
Il , ritualmente citato ed inizialmente dichiarato contumace, si Controparte_2
costituiva tardivamente con comparsa di risposta in data 15.9.2021, chiedendo il rigetto delle domande avverse, con vittoria di spese e, in via subordinata, la riduzione dell'importo dovuto a quanto effettivamente documentato.
L'ente locale riteneva, infatti, che il pagamento fosse intervenuto prim'ancora della cessione del credito per due delle quattro fatture oggetto di causa (fattura n.
2007085803 e n. 2007177361 del 2014); rispetto alle stesse eccepiva l'intervenuta prescrizione.
Quanto all'importo di cui alla fattura n. 2900130765 ne contestava la debenza, risultando un credito di euro 910,98 in capo all'ente convenuto e non un debito come dedotto da parte attrice.
pagina 7 di 14 Contestava, infine, la debenza degli importi di cui alle fatture n. 2900126386 e n.
2900126387 in quanto fatture mai ricevute, in spregio all'art. 21 D.P.R. 633/1972.
Chiedeva altresì il rigetto della domanda subordinata ex art. 2041 c.c.
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione, con sentenza n. 305/2024 pubblicata in data 24 agosto 2024, il Tribunale di Sondrio, disattesa l'eccezione di prescrizione in quanto tardiva, così statuiva:
“condanna il al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_2
della somma di € 4.586,19, oltre interessi ex artt. 2 e 5 d.lgs. 231/2002 ed
[...]
ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo ove dovuti, come descritto in parte motiva;
condanna il al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_2
della somma di € 197,43 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda
[...]
giudiziale al saldo;
condanna il al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_2
della somma di € 80,00 a titolo di indennizzo forfettario delle spese di
[...]
recupero del credito ex art. 6 d.lgs. 231/2002; rigetta le rimanenti domande;
compensa tra le parti le spese di lite.”.
Avverso detta sentenza ha interposto appello chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla base di tre motivi.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova.
La doglianza si fonda sull'erronea valutazione dei mandati di pagamento, prodotti da parte convenuta a sostegno delle proprie ragioni, comprovanti l'avvenuto pagamento delle fatture nn. 2007085803 e 2007177361 del 2014.
Secondo l'assunto dell'appellante, la documentazione prodotta dal CP_2
non è idonea a provare i pagamenti delle suindicate fatture, ma solamente il
[...]
mandato al tesoriere ad eseguire tale adempimento.
pagina 8 di 14 Con il secondo motivo di appello lamenta l'erroneità della Parte_1
sentenza per violazione e falsa applicazione del d.lgs 231/2002. Afferma parte appellante che, una volta riformata la sentenza di primo grado ed ottenuta la condanna al pagamento dell'ulteriore somma di € 5.964,50, è consequenziale statuire altresì la condanna del al pagamento delle somme a Controparte_2
titolo di interessi moratori.
Quanto alle fatture n. 2900126386 e 2900126387 del 16.04.2019 (rispetto alle quali il giudice di prime cure è pervenuto a sentenza di condanna di pagamento), lamenta l'erroneità nell'individuazione del dies a quo di Parte_1
decorrenza degli interessi. Afferma che rispetto a queste fatture i predetti interessi sono dovuti dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura – sino al saldo.
Lamenta, infine, con riferimento alle fatture n. 2007085803 del 22.10.2014, n.
2007177361 del 24.11.2014, nonché alle fatture n. 2900126386 e 2900126387 del
16.04.2019 il mancato riconoscimento dell'importo di euro 40,00 previsto dall'art. 6 D.lgs. n. 231/2002.
Con il terzo motivo di appello, amenta che il Tribunale non Parte_1
si sia pronunciato con riferimento alla domanda ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Ritiene, nel caso in cui il contratto di somministrazione fosse ritenuto nullo, per difetto della forma scritta ad substantiam, di aver diritto ad ottenere l'indennizzo ex art. 2041 c.c., essendo pacifica l'esecuzione della relativa fornitura.
Il si è costituito, chiedendo il rigetto dell'appello proposto da Controparte_2
la conferma della sentenza impugnata. Controparte_6
Quanto alla richiesta di condanna ai sensi dell'art. 2041 c.c. l'ente chiede, ove la stessa fosse accolta, di limitare il corrispettivo dovuto alla misura dell'arricchimento, fatto salvo quanto già corrisposto per le fatture n. 2007085803 del 22.10.2014 e n. 2007177361 del 24.11.2014.
All'odierna udienza, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
pagina 9 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve preliminarmente rilevare che sulla questione della validità del contratto di somministrazione si è formato giudicato implicito per mancanza d'impugnazione incidentale del . Invero, fin dalla fase introduttiva del giudizio di Controparte_2
primo grado, tale questione ha formato oggetto di contraddittorio tra le parti, essendo stata introdotta in via subordinata dalla che Parte_2
ha chiesto “ per l'eventualità in cui il dovesse sollevare contestazioni in CP_2
ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi” la condanna del al pagamento degli importi a titolo di indennizzo per ingiustificato CP_2
arricchimento e art. 2041 c.c.
La sentenza qui impugnata ha espressamente statuito che “l'esistenza di detto rapporto di somministrazione è incontestata, così come la corretta esecuzione dello stesso. Occorre dunque entrare nel merito delle singole fatture per esaminare le contestazioni sollevate dall'ente convenuto”. Avverso tale statuizione il non ha proposto appello incidentale;
al contrario ha chiesto CP_2
la conferma della sentenza impugnata, pervenendosi in tal modo alla formazione di giudicato implicito sul punto (nel senso del giudicato implicito qualora la questione della nullità del contratto sia stata, implicitamente o esplicitamente, affrontata dalla sentenza impugnata, Cass., Sez. III, 3 gennaio 2023 n. 50).
Nel merito, l'appello è infondato.
La sentenza impugnata, infatti, ha correttamente valutato le deduzioni, i fatti e le circostanze emerse nel corso del giudizio di primo grado.
Con riferimento al primo motivo, afferma che non sia stata fornita Parte_1
la prova del pagamento delle fatture nn. 2007085803 e 2007177361, non essendo sufficiente la semplice produzione dei mandati di pagamento che il aveva CP_2
impartito al tesoriere.
pagina 10 di 14 Invero, parte appellata, come correttamente posto in evidenza nella sentenza impugnata, aveva prodotto in primo grado i mandati di pagamento dai quali risulta il timbro e la firma del Credito Valtellinese, cioè l'istituto bancario tesoriere, nonché specifica dichiarazione del medesimo che conferma che i pagamenti relativi alle fatture sopra menzionate erano stati integralmente eseguiti in data
29.12.2014 (cfr. doc. 4 della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 del . CP_2
Va, quindi, condivisa la valutazione del Tribunale secondo cui “mentre il mandato di pagamento è di per sé insufficiente a dimostrare l'avvenuto adempimento
(Cass. n. 29776/2020), la presenza su di esso del timbro della banca con la dicitura “pagato” e la dichiarazione dell'istituto di credito consentono di ritenere provato il pagamento e dunque l'estinzione del debito”.
Del pari appaiono inconferenti le ulteriori deduzioni in merito all'imputazione dei pagamenti;
il ha fornito prova che è stato dato mandato di Controparte_2
pagamento per le fatture testé indicate, come risulta dal titolo del pagamento dei mandati in questione, e che a quel mandato è stata data attuazione dal tesoriere.
“Deve, allora, osservarsi che se è vero che il creditore che agisce per il pagamento di un credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca, nondimeno di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore , il quale contro deduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico” ( Cass. Civ. sez. III ord 16.7.2019 n. 19039; nello stesso senso Cass. Civ. sez. II 20.8.2019 n. 21512).
Nel caso di specie, nessuna contestazione è stata sollevata dalla in ordine Pt_2
a tale aspetto, neppure a seguito della produzione dei mandati di pagamento regolarmente quietanzati dal tesoriere. La stessa, peraltro, avrebbe dovuto allegare pagina 11 di 14 e dimostrare che le somme indicate nei predetti mandati fossero state imputate ad un credito diverso o più antico, circostanza che, tuttavia, non risulta verificata nel caso di specie.
Consegue, quindi, che il ha provato l'avvenuta estinzione del Controparte_2
credito vantato da (BFF Banks.p.a) con riferimento alle fatture Parte_2
n.n. 2007085803 e 2007177361, con la conseguenza che alcuna somma a titolo di interessi e a titolo di indennizzo per i costi di recupero ai sensi dell'art. 6 del d.lgs.
n. 231/2002 è dovuta.
Con riferimento al secondo motivo di doglianza, inerente alla misura degli interessi sulle fatture nn. 2900126386 e 2900126387 del 16.4.2019, come correttamente evidenziato dalla sentenza di primo grado, non risulta agli atti la prova della consegna al debitore di tali fatture tramite SD (come invece, risulta provato per le restanti) con la conseguenza che la data di ricezione del 15/12/2021, indicata dal è l'unico elemento utile ai fini della decorrenza degli CP_2
interessi, sicché sul punto va confermata la sentenza di primo grado.
Consegue, quindi, che alcuna somma a titolo di indennizzo ex art. 6 del d.lgs. n.
231/2002 è dovuta con riferimento alle fatture testé menzionate, atteso che, come correttamente ritenuto dal Tribunale, “risultano essere state comunicate in corso di causa e dunque con riferimento ad essere non può essere imputabile al CP_2
alcun costo di recupero del credito”.
Parimenti infondato è anche il terzo motivo di doglianza.
Seppur sia vero che il Tribunale abbia omesso ogni motivazione con riferimento alla domanda subordinata formulata dall'appellante e volta ad ottenere la condanna ex art. 2041 c.c., la stessa è, tuttavia, inammissibile in quanto l'azione di ingiustificato arricchimento si caratterizza per la sua natura personale, essendo esperibile, cioè, soltanto tra i soggetti - solvens e accipiens - che sono parte del rapporto che ha determinato lo spostamento patrimoniale. In tal senso, la cessione del credito non può determinare il trasferimento della legittimazione a proporre la pagina 12 di 14 predetta azione, dal momento che al cessionario è consentito soltanto l'esercizio delle azioni dirette all'adempimento della prestazione e dei diritti volti alla realizzazione del credito ceduto, ossia le garanzie reali e personali, con i vari accessori.
Nel caso di specie on agisce in proprio, ma quale cessionaria Parte_1
di crediti acquisiti da terzi, ragione per la quale la richiesta risulta inammissibile.
Per le considerazioni sopra esposte, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati nel DM 147/2022, secondo lo scaglione azionato, avuto riguardo ai parametri medi previsti, in considerazione della media difficoltà delle questioni trattate, per le fasi di studio ed introduttiva e ai valori minimi per la fase di trattazione e di decisione, considerato che si sono entrambe esaurite nell'unica udienza di discussione.
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. Parte_1
305/2024 pubblicata in data 24 agosto 2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida ai sensi del DM 147/22 in complessivi € 3.933,00 di cui € 1.134,00 per la fase di studio della controversia, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di pagina 13 di 14 trattazione ed € 956,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo del sig. di pagare l'ulteriore importo, a titolo di Parte_1
contributo unificato, pari a quello dovuto per la relativa impugnazione.
Così deciso in Milano, il 18 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Elena Mara Grazioli dott. Roberto Aponte
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Alessandro
Gallucci, magistrato ordinario in tirocinio.
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