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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/01/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Registro Generale Appello n. 2134 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott.ssa VALENTINA PALETTO - Presidente dott. LUCIO MARCANTONIO - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
con l'intervento del Procuratore Generale
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Zara del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano via Valparaiso 16, ammessa al
Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del COA di Milano n.2024/5249 del 22.7.2024
APPELLANTE
contro pagina 1 di 6 , nato a [...] il [...], C.F. , residente CP_1 C.F._2 in Sulbiate (MB) via Piave 4 int.3, rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Orfano del Foro di Monza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza via Santa Maddalena n. 1
APPELLATO avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1766/2024 – emessa nella causa civile n. 9901/2021
R.G. emessa il 6.6.2024, depositata il 17.6.2024 e non notificata, avente ad oggetto domanda di dichiarazione degli effetti civili del matrimonio.
Parte appellante nell'atto introduttivo ha precisato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito in via principale: accogliere tutti i motivi dedotti in narrativa del proposto appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 1766/2024 emessa dal Tribunale di Monza nell'ambito del giudizio RG 9901/2021 accogliere le seguenti conclusioni formulate nel giudizio di primo grado
“Disporre a carico del sig. il versamento di un assegno divorzile a favore della sig.ra CP_1 Pt_1 entro il 5 di ogni mese pari ad € 300 mensili o nella diversa misura che il Tribunale riterrà equa, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale di Monza per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado;
con vittoria delle spese e delle competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio”
Parte appellata ha precisato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per i motivi sovraesposti o in subordine rigettare l'appello proposto dalla signora Parte_1
poiché infondato in fatto e in diritto e conseguentemente confermare la sentenza
[...]
n.1766/2024 emessa dal Tribunale di Monza con vittoria di spese del presente grado di giudizio”
Il Procuratore Generale ha richiesto il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 6 Con appello iscritto a ruolo il 17.7.2024 la sig.ra ha impugnato la sentenza Parte_1
del Tribunale di Monza n. 1766/2024 – emessa il 6.6.2024 nella causa civile n. 9901/2021 R.G., depositata il 17.6.2024 e non notificata, avente ad oggetto domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da contro . CP_1 Parte_1
Le parti hanno contratto matrimonio il 15.9.2001 ed hanno avuto il figlio nato il [...]. Per_1
Il Tribunale di Monza con sentenza del 5.3.2020 ha pronunciato la separazione personale dei coniugi disponendo a carico del marito l'assegno di concorso al mantenimento della moglie, assegno che è stato confermato anche con i provvedimenti provvisori di divorzio in € 150,00 mensili.
Con la sentenza definitiva il Tribunale di Monza ha disposto i provvedimenti circa il figlio e rigettato la domanda di assegno divorzile accertando che:
vi è rilevante squilibrio reddituale tra le parti;
la moglie non ha provato né la impossibilità di procurarsi i mezzi di sussistenza né la riconducibilità della disparità reddituale alle scelte effettuate nel corso del matrimonio;
è separata da dieci anni e non è credibile che in questo lasso di tempo non abbia trovato attività lavorativa stabile: ha svolto vari lavori e nel 2023 ha lavorato da una parrucchiera e come addetta alle pulizie ed ha allegato di aver frequentato un corso per acquisire competenze informatiche;
nel corso del giudizio ha reso dichiarazioni contraddittorie ed in contrasto con la documentazione prodotta solo nella fase finale del giudizio, peraltro incompleta in quanto gli estratti di conto corrente registrano giroconti e movimenti da altro conto corrente non prodotto ma comunque indicativi di una situazione difforme da quella descritta nei propri atti;
ha pertanto revocato con effetto dalla data della domanda l'assegno divorzile disposto in fase provvisoria;
ha compensato le spese legali.
Con il l'appello proposto dalla sig.ra viene contestato al Tribunale di Monza Parte_1 il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile quantificato in € 300,00 mensili come da domanda in primo grado: il Tribunale non ha correttamente valutato le circostanze che hanno determinato per la signora l'impossibilità di trovare lavoro: lei è parrucchiera ed in gioventù ha sempre lavorato nei saloni, a 23 anni ha conosciuto il sposato nel 2001, nel 2004 lei doveva sottoporsi a 4 interventi per aver il Pt_1 trapianto di cartilagine alle ginocchia e doveva lavorare part-time per difficoltà a stare in piedi tutto il giorno, l'ultimo negozio per cui ha lavorato ha chiuso nel 2006; dopo la nascita del figlio nel 2010 dopo qualche mese ricominciava a lavorare presso un negozio di parrucchiera potendo contare sull'aiuto degli suoceri con i quali poi ebbe un diverbio e le venne revocato l'aiuto e lei dovette smettere di lavorare;
in ogni caso il marito non era d'accordo che lei lavorasse in quanto lo stipendio era troppo basso e non bastava per pagare la baby sitter;
ha potuto svolgere solo lavori occasioni e nel
2020 ha avuto il reddito di cittadinanza cessato nel 2021 e poi di nuovo concessole pari ad € 295,00; nel periodo marzo/maggio 2022 ha svolto la mansione di operaia per una mensa a € 150 a settimana;
nel 2023 è stata sfrattata dall'appartamento avuto a canone agevolato con i sussidi del Comune di
Brigherio ed ora vive con sua madre;
nel 2023 ha trovato lavoro part-time con una azienda di pulizie ad pagina 3 di 6 € 350,00 mese e tuttora vi lavora;
la sua professione era fare la parrucchiera, carriera interrotta con la nascita del figlio;
anche l'aver frequentato il corso di informatica non ha aiutato a trovare lavoro;
il Tribunale ha applicato erroneamente la norma: l'aver interrotto per 4 anni il lavoro da parrucchiera l'ha tolta dal giro che avrebbe comportato pratica giornaliera e aggiornamenti tanto che da tempo riesce a trovare solo lavoro part-time; il Tribunale non ha considerato i contratti part-time.
Si è costituito in data 24.10.2024 per chiedere dichiararsi l'inammissibilità dell'appello CP_1
o in subordine il rigetto.
Quanto al II motivo di appello: è inammissibile perché il Tribunale non ha omesso di esaminare i fatti decisivi, ma li ha esaminati diversamente;
il motivo di appello non enuncia in modo critico quali sarebbero stati i fatti decisivi non esaminati, limitandosi a riproporre le allegazioni agli atti di primo grado;
non ha mai provato né con certificati medici né indicando quale fosse la fatica per aver smesso di lavorare nel 2011 e nemmeno che fosse una scelta condivisa dai coniugi, né fornito prova circa la partecipazione alla formazione del patrimonio familiare e personale del coniuge;
il Tribunale le ha accertato la capacità lavorativa sulla base delle dichiarazioni rese dalla stessa la quale ha riferito di aver lavorato come indicato in sentenza;
non ha provato documentalmente i 4 interventi subiti nel 2004, né la chiusura del negozio di parrucchiera ove lavorava nel 2006; prima allega che nel 2011 ha smesso di lavorare a causa di un litigio con gli suoceri e poi a causa del fatto che il marito non era d'accordo che lei lavorasse;
il ha sempre allegato che la moglie lavorava a domicilio come parrucchiera e tale CP_1 circostanza non è mai stata contestata;
dal 2016 il figlio è stato collocato dal Padre per cui la avrebbe avuto tutto il tempo di cercare Pt_1 lavoro e seguire corsi di aggiornamento considerato che aveva poco più di 40 anni essendo nata nel
1970 e non nel 1956 come indicato in atto di appello;
lei ha smesso di lavorare nel 2011 e nel 2013 lui lasciava la casa coniugale;
ha prodotto solo le CU 2019 e 2020 rispetto al quale ha lavorato dal
4.11.2019 al 3.3.2020 per Fimas Servizi srls con reddito imponibile di € 1441,89; circa la percezione del RDC aveva prodotto solo la domanda, dall'ISEE prodotto il 30.11.2023 la aveva dichiarato di Pt_1 avere un patrimonio immobiliare di € 10.484,00 (probabilmente le case ereditate dal padre); che nel 2022 aveva percepito assegno di mantenimento di € 150 al mese € 250,00 per RDC da maggio a dicembre 2022 e ha prodotto documento della percezione da della somma di € 1140,45; non ha Per_2 mai prodotto le CU Inps 2022 e 2023 relative al reddito di cittadinanza;
dagli estratti di conto corrente, prodotti tardivamente, risulta che nel 2023 abbia ricevuto da Fimas Servizi srls ulteriori 4.000 € (prima rata di € 1600 al 6.3.2023 e poi 6 rate da € 600 ciascuna versate il 31.3.2023, 2.5.2023, 1.6.2023,
4.7.2023, 2.8.2023, 5.9.2023, per “un supplemento accordo” transattivo concluso il 6.3.2023 mai prodotto e che trattandosi di supplemento si deve supporre che ci sia stato un precedente accordo non dichiarato: come già contestato in primo grado risulta difficile pensare che a fronte di tre mesi lavorati nel 2019/2020 la ditta dopo tre anni sottoscriva successivi i accordi transattivi;
non è mai stata contestata la circostanza allegata da parte riguardo al lavoro come addetta al CP_1 bancone bar del Garden Cafè di Biassono su turni e full time;
pagina 4 di 6 lei ha prodotto solo estratti conti bancari per 21 mesi dal 1.1.2022 al 30.9.2023, mentre aveva ammesso che negli anni 2020/2021 aveva fatto lavoretti per poi dire che non aveva potuto proseguirli a causa delle sue condizioni fisiche;
le dichiarazioni rese all'udienza presidenziale dalla LI contrastano con quanto allegato in comparsa di costituzione (di aver percepito il RDC da settembre 2020 a gennaio 2021 e di aver svolto ad inizio
2021 una prova come operaia ma di aver rinunciato per lavoro pesante) mentre il 25 maggio 2022 al
Presidente ha dichiarato “ho percepito il RDC per sei mesi fino a gennaio 2021 per € 500,00 mensili, oggi lo percepisco di nuovo ma molto basso € 295,00”;
da tale dichiarazione risulterebbe che lei abbia percepito il RDC anche quando lavorato in quanto dall'estratto conto doc. B della stessa risultano bonifici a titolo di stipendio il 13.5.2022 per € 734,95 per aprile 2023 sia il 15 giugno 2023 € 405,50 stipendio per maggio 2022;
controparte nel proprio atto di appello non ha censurato la sentenza sulla motivazione riguardante i conti correnti della anche la locazione allegata non è chiara: ha prodotto contratto di locazione Pt_1 stipulato con il 27.10.2020 e all'udienza presidenziale ha dichiarato che Controparte_2
l'affitto era stato aumentato da € 640,00 a € 725,00, dall'estratto conto risultano bonifici per pagamento canone di locazione per importi diversi da quelli dichiarati a certa , Persona_3 persona diversa dal locatore, e in concomitanza con i pagamenti dei canoni sul conto corrente risultano accreditati giroconti per affitto eseguiti dalla stessa da altro suo conto corrente;
il fatto che sia intestataria di più conti correnti risulta dalla dichiarazione ISEE;
sul conto corrente risultano anche versamenti in contanti e di assegni circolari.
All'udienza del 27.11.2024, tenuta in modalità di trattazione scritta come disposto con decreto 25.7.2024, la Corte, verificato l'avvenuto deposito della Nota di Trattazione Scritta in data 20.11.2024 da parte appellata ed il mancato deposito della medesima Nota da parte appellante, rinviava l'udienza al 7 gennaio 2025 ai sensi dell'art 348 cpc riassegnando termine per Note ex art 127 ter cpc sino al
3.1.2025.
All'udienza del 7 gennaio 2025, verificato l'avvenuto deposito della Nota di Trattazione Scritta in data
2.1.2025 da parte appellata ed il mancato deposito della medesima Nota da parte appellante, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte, preso atto della mancata comparizione anche all'udienza odierna di parte appellante, che non ha depositato la Nota di Trattazione scritta entro i termini fissati con ordinanza
27.11.2024, in applicazione dell'art 348 co.2 cpc dichiara l'appello improcedibile.
Considerato l'esito complessivo del giudizio e la soccombenza di parte appellante, le spese del grado vanno poste a carico della medesima e liquidate a favore del sig. nella misura liquidata CP_1 in dispositivo in conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014, aggiornate al 2022.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Monza n. 1766/2024 – emessa nella causa civile n. 9901/2021 R.G. il
6.6.2024, depositata il 17.6.2024, avente ad oggetto domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così dispone:
1)dichiara ai sensi dell'art 348 co.2 cpc l'appello improcedibile e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2)condanna a rifondere a le spese di lite del grado liquidate Parte_1 CP_1 nella misura di € 3.966,00 oltre spese generali, Cpa e Iva ove dovuta.
3)sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico dell'appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 7 gennaio 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente dott.ssa Antonella Giobellina dott.ssa Valentina Paletto
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott.ssa VALENTINA PALETTO - Presidente dott. LUCIO MARCANTONIO - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
con l'intervento del Procuratore Generale
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Zara del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano via Valparaiso 16, ammessa al
Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del COA di Milano n.2024/5249 del 22.7.2024
APPELLANTE
contro pagina 1 di 6 , nato a [...] il [...], C.F. , residente CP_1 C.F._2 in Sulbiate (MB) via Piave 4 int.3, rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Orfano del Foro di Monza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza via Santa Maddalena n. 1
APPELLATO avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1766/2024 – emessa nella causa civile n. 9901/2021
R.G. emessa il 6.6.2024, depositata il 17.6.2024 e non notificata, avente ad oggetto domanda di dichiarazione degli effetti civili del matrimonio.
Parte appellante nell'atto introduttivo ha precisato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito in via principale: accogliere tutti i motivi dedotti in narrativa del proposto appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 1766/2024 emessa dal Tribunale di Monza nell'ambito del giudizio RG 9901/2021 accogliere le seguenti conclusioni formulate nel giudizio di primo grado
“Disporre a carico del sig. il versamento di un assegno divorzile a favore della sig.ra CP_1 Pt_1 entro il 5 di ogni mese pari ad € 300 mensili o nella diversa misura che il Tribunale riterrà equa, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale di Monza per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado;
con vittoria delle spese e delle competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio”
Parte appellata ha precisato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per i motivi sovraesposti o in subordine rigettare l'appello proposto dalla signora Parte_1
poiché infondato in fatto e in diritto e conseguentemente confermare la sentenza
[...]
n.1766/2024 emessa dal Tribunale di Monza con vittoria di spese del presente grado di giudizio”
Il Procuratore Generale ha richiesto il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 6 Con appello iscritto a ruolo il 17.7.2024 la sig.ra ha impugnato la sentenza Parte_1
del Tribunale di Monza n. 1766/2024 – emessa il 6.6.2024 nella causa civile n. 9901/2021 R.G., depositata il 17.6.2024 e non notificata, avente ad oggetto domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da contro . CP_1 Parte_1
Le parti hanno contratto matrimonio il 15.9.2001 ed hanno avuto il figlio nato il [...]. Per_1
Il Tribunale di Monza con sentenza del 5.3.2020 ha pronunciato la separazione personale dei coniugi disponendo a carico del marito l'assegno di concorso al mantenimento della moglie, assegno che è stato confermato anche con i provvedimenti provvisori di divorzio in € 150,00 mensili.
Con la sentenza definitiva il Tribunale di Monza ha disposto i provvedimenti circa il figlio e rigettato la domanda di assegno divorzile accertando che:
vi è rilevante squilibrio reddituale tra le parti;
la moglie non ha provato né la impossibilità di procurarsi i mezzi di sussistenza né la riconducibilità della disparità reddituale alle scelte effettuate nel corso del matrimonio;
è separata da dieci anni e non è credibile che in questo lasso di tempo non abbia trovato attività lavorativa stabile: ha svolto vari lavori e nel 2023 ha lavorato da una parrucchiera e come addetta alle pulizie ed ha allegato di aver frequentato un corso per acquisire competenze informatiche;
nel corso del giudizio ha reso dichiarazioni contraddittorie ed in contrasto con la documentazione prodotta solo nella fase finale del giudizio, peraltro incompleta in quanto gli estratti di conto corrente registrano giroconti e movimenti da altro conto corrente non prodotto ma comunque indicativi di una situazione difforme da quella descritta nei propri atti;
ha pertanto revocato con effetto dalla data della domanda l'assegno divorzile disposto in fase provvisoria;
ha compensato le spese legali.
Con il l'appello proposto dalla sig.ra viene contestato al Tribunale di Monza Parte_1 il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile quantificato in € 300,00 mensili come da domanda in primo grado: il Tribunale non ha correttamente valutato le circostanze che hanno determinato per la signora l'impossibilità di trovare lavoro: lei è parrucchiera ed in gioventù ha sempre lavorato nei saloni, a 23 anni ha conosciuto il sposato nel 2001, nel 2004 lei doveva sottoporsi a 4 interventi per aver il Pt_1 trapianto di cartilagine alle ginocchia e doveva lavorare part-time per difficoltà a stare in piedi tutto il giorno, l'ultimo negozio per cui ha lavorato ha chiuso nel 2006; dopo la nascita del figlio nel 2010 dopo qualche mese ricominciava a lavorare presso un negozio di parrucchiera potendo contare sull'aiuto degli suoceri con i quali poi ebbe un diverbio e le venne revocato l'aiuto e lei dovette smettere di lavorare;
in ogni caso il marito non era d'accordo che lei lavorasse in quanto lo stipendio era troppo basso e non bastava per pagare la baby sitter;
ha potuto svolgere solo lavori occasioni e nel
2020 ha avuto il reddito di cittadinanza cessato nel 2021 e poi di nuovo concessole pari ad € 295,00; nel periodo marzo/maggio 2022 ha svolto la mansione di operaia per una mensa a € 150 a settimana;
nel 2023 è stata sfrattata dall'appartamento avuto a canone agevolato con i sussidi del Comune di
Brigherio ed ora vive con sua madre;
nel 2023 ha trovato lavoro part-time con una azienda di pulizie ad pagina 3 di 6 € 350,00 mese e tuttora vi lavora;
la sua professione era fare la parrucchiera, carriera interrotta con la nascita del figlio;
anche l'aver frequentato il corso di informatica non ha aiutato a trovare lavoro;
il Tribunale ha applicato erroneamente la norma: l'aver interrotto per 4 anni il lavoro da parrucchiera l'ha tolta dal giro che avrebbe comportato pratica giornaliera e aggiornamenti tanto che da tempo riesce a trovare solo lavoro part-time; il Tribunale non ha considerato i contratti part-time.
Si è costituito in data 24.10.2024 per chiedere dichiararsi l'inammissibilità dell'appello CP_1
o in subordine il rigetto.
Quanto al II motivo di appello: è inammissibile perché il Tribunale non ha omesso di esaminare i fatti decisivi, ma li ha esaminati diversamente;
il motivo di appello non enuncia in modo critico quali sarebbero stati i fatti decisivi non esaminati, limitandosi a riproporre le allegazioni agli atti di primo grado;
non ha mai provato né con certificati medici né indicando quale fosse la fatica per aver smesso di lavorare nel 2011 e nemmeno che fosse una scelta condivisa dai coniugi, né fornito prova circa la partecipazione alla formazione del patrimonio familiare e personale del coniuge;
il Tribunale le ha accertato la capacità lavorativa sulla base delle dichiarazioni rese dalla stessa la quale ha riferito di aver lavorato come indicato in sentenza;
non ha provato documentalmente i 4 interventi subiti nel 2004, né la chiusura del negozio di parrucchiera ove lavorava nel 2006; prima allega che nel 2011 ha smesso di lavorare a causa di un litigio con gli suoceri e poi a causa del fatto che il marito non era d'accordo che lei lavorasse;
il ha sempre allegato che la moglie lavorava a domicilio come parrucchiera e tale CP_1 circostanza non è mai stata contestata;
dal 2016 il figlio è stato collocato dal Padre per cui la avrebbe avuto tutto il tempo di cercare Pt_1 lavoro e seguire corsi di aggiornamento considerato che aveva poco più di 40 anni essendo nata nel
1970 e non nel 1956 come indicato in atto di appello;
lei ha smesso di lavorare nel 2011 e nel 2013 lui lasciava la casa coniugale;
ha prodotto solo le CU 2019 e 2020 rispetto al quale ha lavorato dal
4.11.2019 al 3.3.2020 per Fimas Servizi srls con reddito imponibile di € 1441,89; circa la percezione del RDC aveva prodotto solo la domanda, dall'ISEE prodotto il 30.11.2023 la aveva dichiarato di Pt_1 avere un patrimonio immobiliare di € 10.484,00 (probabilmente le case ereditate dal padre); che nel 2022 aveva percepito assegno di mantenimento di € 150 al mese € 250,00 per RDC da maggio a dicembre 2022 e ha prodotto documento della percezione da della somma di € 1140,45; non ha Per_2 mai prodotto le CU Inps 2022 e 2023 relative al reddito di cittadinanza;
dagli estratti di conto corrente, prodotti tardivamente, risulta che nel 2023 abbia ricevuto da Fimas Servizi srls ulteriori 4.000 € (prima rata di € 1600 al 6.3.2023 e poi 6 rate da € 600 ciascuna versate il 31.3.2023, 2.5.2023, 1.6.2023,
4.7.2023, 2.8.2023, 5.9.2023, per “un supplemento accordo” transattivo concluso il 6.3.2023 mai prodotto e che trattandosi di supplemento si deve supporre che ci sia stato un precedente accordo non dichiarato: come già contestato in primo grado risulta difficile pensare che a fronte di tre mesi lavorati nel 2019/2020 la ditta dopo tre anni sottoscriva successivi i accordi transattivi;
non è mai stata contestata la circostanza allegata da parte riguardo al lavoro come addetta al CP_1 bancone bar del Garden Cafè di Biassono su turni e full time;
pagina 4 di 6 lei ha prodotto solo estratti conti bancari per 21 mesi dal 1.1.2022 al 30.9.2023, mentre aveva ammesso che negli anni 2020/2021 aveva fatto lavoretti per poi dire che non aveva potuto proseguirli a causa delle sue condizioni fisiche;
le dichiarazioni rese all'udienza presidenziale dalla LI contrastano con quanto allegato in comparsa di costituzione (di aver percepito il RDC da settembre 2020 a gennaio 2021 e di aver svolto ad inizio
2021 una prova come operaia ma di aver rinunciato per lavoro pesante) mentre il 25 maggio 2022 al
Presidente ha dichiarato “ho percepito il RDC per sei mesi fino a gennaio 2021 per € 500,00 mensili, oggi lo percepisco di nuovo ma molto basso € 295,00”;
da tale dichiarazione risulterebbe che lei abbia percepito il RDC anche quando lavorato in quanto dall'estratto conto doc. B della stessa risultano bonifici a titolo di stipendio il 13.5.2022 per € 734,95 per aprile 2023 sia il 15 giugno 2023 € 405,50 stipendio per maggio 2022;
controparte nel proprio atto di appello non ha censurato la sentenza sulla motivazione riguardante i conti correnti della anche la locazione allegata non è chiara: ha prodotto contratto di locazione Pt_1 stipulato con il 27.10.2020 e all'udienza presidenziale ha dichiarato che Controparte_2
l'affitto era stato aumentato da € 640,00 a € 725,00, dall'estratto conto risultano bonifici per pagamento canone di locazione per importi diversi da quelli dichiarati a certa , Persona_3 persona diversa dal locatore, e in concomitanza con i pagamenti dei canoni sul conto corrente risultano accreditati giroconti per affitto eseguiti dalla stessa da altro suo conto corrente;
il fatto che sia intestataria di più conti correnti risulta dalla dichiarazione ISEE;
sul conto corrente risultano anche versamenti in contanti e di assegni circolari.
All'udienza del 27.11.2024, tenuta in modalità di trattazione scritta come disposto con decreto 25.7.2024, la Corte, verificato l'avvenuto deposito della Nota di Trattazione Scritta in data 20.11.2024 da parte appellata ed il mancato deposito della medesima Nota da parte appellante, rinviava l'udienza al 7 gennaio 2025 ai sensi dell'art 348 cpc riassegnando termine per Note ex art 127 ter cpc sino al
3.1.2025.
All'udienza del 7 gennaio 2025, verificato l'avvenuto deposito della Nota di Trattazione Scritta in data
2.1.2025 da parte appellata ed il mancato deposito della medesima Nota da parte appellante, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte, preso atto della mancata comparizione anche all'udienza odierna di parte appellante, che non ha depositato la Nota di Trattazione scritta entro i termini fissati con ordinanza
27.11.2024, in applicazione dell'art 348 co.2 cpc dichiara l'appello improcedibile.
Considerato l'esito complessivo del giudizio e la soccombenza di parte appellante, le spese del grado vanno poste a carico della medesima e liquidate a favore del sig. nella misura liquidata CP_1 in dispositivo in conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014, aggiornate al 2022.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Monza n. 1766/2024 – emessa nella causa civile n. 9901/2021 R.G. il
6.6.2024, depositata il 17.6.2024, avente ad oggetto domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così dispone:
1)dichiara ai sensi dell'art 348 co.2 cpc l'appello improcedibile e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2)condanna a rifondere a le spese di lite del grado liquidate Parte_1 CP_1 nella misura di € 3.966,00 oltre spese generali, Cpa e Iva ove dovuta.
3)sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico dell'appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 7 gennaio 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente dott.ssa Antonella Giobellina dott.ssa Valentina Paletto
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