Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 23/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.975/2023
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Oggi 23 gennaio 2024 dinanzi al GOP dott.ssa Antonella Lupis, nella causa tra:
Parte 1
ATTORE
[
]E I
Controparte 1
CONVENUTO
Sono comparsi:
Per l'attore l'avv. Domenico Romeo.
CP 2Per il convenuto è presente l'avv. che si è costituito il 22.1.2025 con comparsa di risposta, chiedendo preliminarmente la sospensione del presente giudizio o, in subordine la riunione con il giudizio promosso dall'odierno convenuto in merito alla richiesta di pagamento delle migliorie dallo stesso apportate al fondo oggetto di causa. In estremo subordine, chiede che il detto rilascio venga subordinato al pagamento delle migliorie.
L'avv. Romeo impugna e contesta quanto dedotto da controparte, fa presente che la causa viene oggi per la discussione e che la fase istruttoria è stata completata, per cui impugna e contesta quanto in comparsa in merito alla presunta causa per le presunte migliorie che allo stato è priva anche di numero di ruolo. In ogni caso si oppone alla riunione perché non sussiste alcuna connessione tra le due cause e si oppone alla richiesta di sospendere il presente giudizio in attesa della decisione della presunta causa di pagamento delle migliorie. Inoltre, avendo il procedimento odierno come oggetto il rilascio dell'immobile, lo stesso non può essere subordinato ad un eventuale pagamento di migliorie che sono tutte da provare. Insiste perché la causa venga trattenuta per la decisione, riportandosi alle conclusioni di cui all'atto di citazione.
L'avv. CP 2 intende precisare che tra gli allegati prodotto con la costituzione, è stato anche prodotto il ricorso introduttivo con le ricevute telematiche comprovanti l'avvenuto deposito. Per quanto riguarda la connessione, la stessa risulta palese sotto il profilo soggettivo e a parere di questa difesa,
Dopo breve discussione, dispositivo.
stante il fumus boni iuris e il periculum in mora, si insiste nelle conclusioni il giudice si ritira in camera di consiglio, dando all'esito lettura del
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato ex art.281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 975/2023 promossa da:
nata il [...] a [...], residente in[...]1
,rappresentata e difesa Catanzaro alla via Magna Grecia n. 122 H, Codice Fiscale_1 dall'avv. Domenico;
ATTORE
contro nato a [...] il [...] (cod. fisc. Controparte 1 '
), ivi residente a[...], agli effetti del presente atto C.F. 2 elettivamente domiciliato in Marina di Gioiosa Ionica alla via Brigida Postorino n. 42, presso lo studio dell'avv. CP_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
L'attrice precisa come da rispettivi atti introduttivi, successivi verbali di causa e note conclusive.
Il convenuto precisa come da comparsa di costituzione, insistendo nelle richieste preliminari.
FATTO E DIRITTO La motivazione della sentenza è redatta in forma concisa, senza l'indicazione dello svolgimento del processo, in base a quanto previsto dagli artt. 132 cpc e 118 d.a. cpc, come modificati dalla legge n.69/2009 (applicabili anche ai giudizi in corso in primo grado alla data del 4.7.2009-art. 58, comma
2 legge cit.).
Con atto di citazione, successivamente rinnovato e ritualmente notificato, Parte 1
Controparte 1 chiedendo il rilascio da persone e cose degli immobili conveniva in giudizio siti nel Comune di Marina di Gioiosa Jonica (RC), riportati in catasto al foglio 15, particella 229 di natura uliveto e incolto, e al foglio 15, particella 230, di natura uliveto, di proprietà della predetta
Parte 1 e occupati da Rappresentava che i suddetti immobili Controparte_1 erano stati detenuti dal CP 1 in virtù di un precedente accordo intercorso con il padre naturale dell'attrice Parte 2 che gli aveva consentito di coltivare i terreni durante la sua assenza in quanto lo stesso risiedeva a Genova. A causa della situazione di fatto protrattasi nel tempo,
l'odierno convenuto proponeva domanda di usucapione nei confronti dell'odierna attrice divenuta nelle more, per atto di compravendita notarile intercorso con il padre naturale, proprietaria dei terreni.
La domanda di usucapione veniva rigettata da questo Tribunale con sentenza passata in giudicato. La presente domanda era preceduta da procedimento di mediazione che aveva esito negativo per mancata partecipazione dell'odierno convenuto.
Con decreto ex art. 171 bis cpc il giudice rilevava la nullità della citazione e disponeva il rinnovo ai sensi dell'art. 164 cpc.
Alla prima udienza il giudice rilevato l'avvenuto rinnovo e la mancata costituzione del convenuto, ne dichiarava la contumacia e su richiesta dell'attrice, rinviava all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
All'udienza odierna fissata ai sensi dell'art. 281 sexies cpa, il giudice ha preso atto della costituzione del convenuto avvenuta solo il 22.1.2025 e, su richiesta dell'attrice, le parti hanno precisato e discusso oralmente la causa.
Va revocata in via preliminare la contumacia del convenuto Controparte_1
E' bene preliminarmente chiarire che la domanda proposta dall'attore, va qualificata come azione di restituzione e conseguente rilascio che ha il suo presupposto sul non negato rapporto di comodato precario intercorso tra l'odierno convenuto e il dante causa dell'attrice. L'utilizzo del terreno di proprietà dell' Parte 2 prima e della Pt 1 ora, da parte del convenuto non può tradursi, in assenza di prova d'interversione del possesso, in una situazione di possesso tutelabile giuridicamente, per come già accertato nel giudizio di usucapione. Il convenuto quindi, se non dimostra di essere titolare di un diritto che lo legittima a rimanere sui terreni di cui se ne chiede il rilascio, allo stato occupa senza titolo gli immobili di causa, che pertanto giustificano la domanda proposta dall'attrice.
Orbene, con la costituzione tardiva, avvenuta all'udienza di discussione, il convenuto ai sensi dell'art. 293 cpc, non può formulare richieste che ritardino la decisione della causa, per cui quanto oggi chiesto dal convenuto non può trovare accoglimento per inammissibilità. Sia la richiesta di sospensione del presente giudizio per pregiudizialità rispetto al giudizio appena iscritto a ruolo, sia la richiesta di riunione, in via di rito, intervengono in una fase processualmente avanzata del presente giudizio che, nel caso di eventuale accoglimento, comporterebbe un ingiustificato ritardo del procedimento oramai maturo per la decisione. Non solo, per entrambe le richieste formulate dal convenuto solo all'udienza odierna, non si ravvisano i presupposti in rito. Quanto alla sospensione, nessuna pregiudizialità sussiste tra i due giudizi, considerato peraltro, che in tale sede il convenuto si costituisce per non opporsi alla restituzione del terreno, per cui la domanda di pagamento delle presunte migliorie apportate, non è in alcun modo pregiudicata dalla restituzione del terreno, né è pregiudiziale alla decisione del rilascio. Quanto alla riunione, seppur sussistente una connessione soggettiva, i due giudizi sono in fasi processualmente così diverse da rendere non applicabile l'istituto della riunione, perché diretto a garantire l'economia del giudizio. Le richieste pertanto formulate dal convenuto all'udienza odierna, vanno entrambe disattese, così come inammissibile perché tardiva è la produzione documentale dallo stesso allegata.
Venendo al merito, come noto, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione hanno natura distinta: la prima ha carattere reale, si fonda sul diritto di proprietà di un bene, del quale l'attore assume di essere titolare e di non avere la disponibilità, ed è esperibile contro chiunque in fatto possiede o detiene il bene al fine di ottenere l'accertamento del diritto di proprietà sul bene stesso e di riacquisirne il possesso, mentre la seconda ha, invece, natura personale, si fonda sulla deduzione della insussistenza o del sopravvenuto venir meno di un titolo di detenzione del bene da parte di chi attualmente lo detiene per averlo ricevuto dall'attore o dal suo dante causa, ed è rivolta, previo accertamento di quella insussistenza o di quel venir meno, ad ottenere consequenzialmente la consegna del bene. Le due azioni, peraltro, pur avendo causa petendi e petitum distinti, in quanto dirette al raggiungimento dello stesso risultato pratico della disponibilità materiale del bene riacquisito, possono non solo proporsi in via alternativa o subordinata nel medesimo giudizio, ma anche trasformarsi l'una nell'altra nel corso di esso, nel rispetto delle preclusioni introdotte nel codice di rito (Cass. III, n. 23086/2004; Cass. III, n. 2392/2002; Cass. III, n. 2092/2000). Orbene, considerato che il convenuto, anche con la costituzione, non assume la titolarità di qualsivoglia diritto di natura reale gravante sui beni oggetto di causa, la domanda dell'attrice va accolta.
Per le questioni trattate e considerata la tardiva costituzione del convenuto, si ritiene di dover compensare interamente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 contro Controparte 1 . ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Revoca la contumacia del convenuto;
b) accoglie la domanda attrice e per l'effetto condanna il convenuto alla restituzione dei beni oggetto di causa;
c) compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 23 gennaio 2024.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis