Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 4705/2016 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente. dott. MICHELE MAGLIULO Consigliere dott.ssa MONICA CACACE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4705/2016 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 11436/2015 pubblicata in data 09.09.2015, emanata dal Tribunale di Napoli promossa da:
(già Parte_1 [...]
già Parte_2 Parte_3
, in persona del suo socio accomandatario e legale
[...]
rappresentante , con sede in Napoli al Viale Gramsci 12, P.I. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale Isola G/8 P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. Massimo MANZI, , dal quale è CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa giusta mandato in calce all'originale atto di citazione in appello
APPELLANTE contro pagina 1 di 15
dell'avv. PERSICO ANIELLO ( ) ed elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA F. GIORDANI, 23 C7O AVV. STEFANO LIGUORI NAPOLI
.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_3
dell'avv. GANDINO ANTONIO SILVIO presso il cui studio è elettivamente domiciliata in VIA DEI MILLE, 16 80100 NAPOLI
APPELLATE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza a trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società di noleggio di imbarcazioni, con Parte_3
atto di citazione notificato in data 27.02.2006 alla esponeva che nel CP_1
settembre dell'anno 2004 aveva incaricato la convenuta società di verificare la regolare funzionalità dei due motori entrobordo del tipo MTU 331, con matricole 553178 e
553179, installati sull'imbarcazione di sua proprietà modello e denominata CP_3
“Sigizia”. La eseguiva le lavorazioni presso la sua officina e CP_1
successivamente rimontava i motori sulla imbarcazione. Al momento della prova in mare i motori erano mal funzionanti tanto che l'imbarcazione doveva rientrare in porto.
La procedeva quindi a richiedere al Tribunale di Napoli un accertamento Parte_2
tecnico preventivo da effettuarsi sul motore interessato dai lavori. Espletato l'A.T.P., con l'atto di citazione sopra menzionato, la conveniva in giudizio la Parte_2
e, nel dedurre un grave inadempimento di quest'ultima agli obblighi CP_1
derivanti dal contratto di appalto di lavori di manutenzione stipulato con la suddetta società, chiedeva così provvedere: “1) Riscontrati i fatti in premessa, accertare e dichiarare l'inesatto adempimento della prestazione offerta dalla convenuta in favore dell'istante società, relativamente alla manutenzione eseguita sul motore destro dell'imbarcazione di proprietà della società armatrice denominata Sigizia;
2) Accertare
pagina 2 di 15 e dichiarare l'inadempimento della convenuta rispetto all'obbligo di garanzia sulla medesima gravante per la manutenzione resa in favore della società attrice;
3)
Accertare e dichiarare che, in conseguenza dell'inesatta esecuzione della prestazione richiesta alla convenuta, concernente la manutenzione dei motori dell'imbarcazione di proprietà dell'attrice, quest'ultima ha subito ingenti danni;
4)Ritenuta la responsabilità della convenuta società, condannare la stessa al risarcimento dei danni cagionati alla società attrice quantificabili nella somma di € 124.000,00 ovvero in quella diversa somma, minore e/o maggiore, come l'adito Tribunale accerterà alla luce delle risultanze probatorie;
5) Condannare la convenuta a quell'ulteriore somma di denaro per il lucro cessante, ravvisando l'applicabilità dell'art. 1226 c.c. in relazione alle voci di danno non esattamente quantificabili, il tutto oltre interessi e rivalutazione, ma nell'ambito dello scaglione di valore dei procedimenti da € 52.000 ad € 260.000 ai fini della determinazione del valore della domanda proposta;
6) Condannare la convenuta società al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre Iva e Cpa, con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
Si costituiva in giudizio la che, nell'impugnare e contestare la domanda CP_1
attorea, eccepiva la pendenza di altro giudizio tra le stesse parti innanzi al GdP di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto da essa per il mancato CP_1
pagamento da parte della del saldo prezzo proprio per le opere di Parte_2
manutenzione eseguite sui motori dell'imbarcazione Sigiza. Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui la aveva eccepito l'inadempimento della Parte_2
ricorrente. Eccepiva, in subordine, la decadenza dell'azione di garanzia e la prescrizione di essa ai sensi del 2° co dell'art. 2226 c.c. Chiedeva, quindi, dichiarare inammissibile e/o infondata la domanda di cui chiedeva il rigetto con vittoria delle spese di lite. Nel contempo, la società convenuta chiedeva ed otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa ed in garanzia la nella qualità di suo assicuratore Parte_4
per la responsabilità civile, al fine di essere manlevata da oneri e spese che dovessero esserle posti a carico nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea. Con
pagina 3 di 15 atto di chiamata in causa, notificato in data 23.06.2006, la provvedeva ad CP_1
evocare in giudizio la predetta impresa assicuratrice al fine di sentir accogliere le conclusioni tutte ivi rassegnate. Si costituiva in giudizio la società di assicurazioni terza chiamata che deduceva l'infondatezza della domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.
L'impresa assicuratrice impugnava e contestava anche la domanda di garanzia e manleva della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese processuali.
Con sentenza depositata in data 09.09.2015, il Tribunale di Napoli rigettava la domanda attorea, dichiarava assorbita la domanda di garanzia e manleva introdotta dalla CP_1
compensava integralmente le spese processuali tra le parti e poneva
[...]
definitivamente a carico della parte attrice le spese di C.T.U.
con atto di appello notificato in data Controparte_4
07.10.2016, impugnava la sentenza n. 11436/2015 pubblicata in data 09.09.2015, emanata dal Tribunale di Napoli e chiedeva così provvedere: “in accoglimento dell'appello ed in riforma integrale della impugnata sentenza, accertare e dichiarare
l'inesatto adempimento della società nell'esecuzione dei lavori di Controparte_1
manutenzione del motore destro dell'imbarcazione Sizigia di proprietà della società appellante. Ancora, accertare e dichiarare che i danni subiti dal motore destro dell'imbarcazione Sigizia, così come riscontrati dagli ausiliari nominati nel corso del giudizio di primo grado, sono diretta conseguenza dell'erronea esecuzione delle opere di manutenzione da parte della convenuta per l'effetto condannando la Controparte_1
stessa o chi per essa, alla refusione in favore della CP_1 [...]
di , della complessiva somma Parte_2 Parte_1
di Euro 124.000,00 di cui Euro 76.827,72 per gli interventi di ripristino del motore danneggiato ed Euro 47.172,28 per lucro cessante, ovvero a quella diversa somma, maggiore o inferiore, che questa On.le Corte di Appello dovesse ritenere congrua in relazione ai danni per lucro cessante e danno emergente, così come accertati nel corso del giudizio di primo grado, anche a mezzo delle espletate CTU. Infine, condannare parte appellata, o chi per essa, al pagamento delle spese processuali del presente grado
pagina 4 di 15 di giudizio e di quelle del giudizio di primo grado, in quella sede erroneamente compensate, ivi compresi i costi dell'ATP per Euro 3.000,00, ponendo definitivamente a carico di parte appellata i costi delle due diverse CTU eseguite nel giudizio di primo grado”.
La nel resistere al gravame ne eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza CP_1
onde ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese. Si costituiva, altresì, la Parte_4
che impugnava e contestava il gravame e ne chiedeva il rigetto, vinte le
[...]
spese di lite.
La causa veniva rinviata all'udienza del 10.02.2022 per la precisazione delle conclusioni e, in tale occasione, veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi del processo. Veniva poi rimessa la causa sul ruolo per acquisizione agli atti dell'atp e della ctu. Acquisiti agli atti di causa gli elaborati peritali la procedura veniva nuovamente riservata in decisione con ordinanza del 04.10.2024, con la concessione dei termini ex art 190 cpc di giorni sessanta e di successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare rileva la Corte che, come emerge dalla documentazione in atti (cfr.: certificato del Registro delle Imprese depositato in data 04.02.2022) la originaria appellante, , a seguito di Parte_3
modifica della denominazione e del socio accomandatario, ha assunto il nome di
[...]
per Parte_2
poi, ed infine, a seguito di ulteriore modifica della denominazione, assumere la denominazione di Parte_1
Ancora, va rilevato che non vi sono dubbi sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e
434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a
pagina 5 di 15 pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass.
28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, ha indicato con assoluta chiarezza e puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento dell'appello.
Del pari infondata è l'eccezione formulata dalla difesa della in persona CP_1
del legale rapp.te p.t., di inammissibilità dell'appello per decorrenza dei termini di impugnazione, inesistenza e/o nullità della notifica, violazione dell'art. 330 c.p.c., passaggio in giudicato della sentenza gravata.
Ed invero l'atto di appello è stato regolarmente notificato, in data 07.10.2016 alla
[...]
in persona del legale rapp.te p.t. La notifica dell'atto di Controparte_2
appello, inizialmente notificato alla rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_1
Massimo Esposito e Aniello Persico, presso il domicilio eletto, ossia nello studio dell'Avv. Laura Perrella in Napoli alla Via Domenico Fontana n. 200, non andava a buon fine poiché l'avv. Perrella risultava trasferita da quel domicilio (cfr.: relata di pagina 6 di 15 notifica dell'ufficiale Giudiziario del 07.10.2016). All'udienza del 23.02.2017 questa
Corte autorizzava la rinotifica dell'atto di appello nei confronti della sola CP_1
notifica che veniva eseguita ritualmente. La notifica del 07.10.2016, viziata da nullità sanabile, dunque, è da ritenersi superata dalla rinnovazione dell'atto così come autorizzata (cfr. Cass.SU 20.07.2016 n. 14916. Cass. del 09/03/2018, n.5663 secondo cui “Il luogo in cui la notificazione dell'impugnazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata, anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c..”). Ed ancora: “In quanto eseguita in un luogo diverso da quello prescritto dalla legge, ma non privo di collegamento con il destinatario, la notifica dell'atto di appello presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, anziché presso la residenza della parte dichiarata nella richiesta di notificazione della sentenza impugnata, deve peraltro ritenersi non già inesistente, ma affetta da nullità, ed è quindi sanabile per effetto della costituzione del destinatario o della rinnovazione della notifica, che il giudice d'appello è tenuto a disporre ai sensi dell'art. 291 c.p.c., non ostandovi la circostanza che medio tempore sia scaduto il termine per l'impugnazione, in quanto, operando con efficacia retroattiva, la sanatoria esclude il passaggio in giudicato della sentenza impugnata”. (Cass. 13/06/2014, n.13503; Cass, 04/06/2014, n.
12539).
Del pari infondata, poi, è l'eccezione relativa alla mancanza di procura del difensore della parte appellante. La procura alle liti, infatti, per essere valida ed efficace, deve essere presente nel fascicolo di causa, non essendo necessario notificarla alla convenuta, dovendo risultare mediante depositato della stessa agli atti del giudizio. Nel caso di specie la procura risulta rilasciata dalla parte appellante al suo difensore a margine pagina 7 di 15 dell'originale dell'atto d'appello depositato, in uno alla autentica, nel fascicolo di parte del giudizio di appello, al momento della notifica dell'atto di rinnovazione nei confronti della CP_1
Nel merito l'appello è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Orbene, in punto di fatto, da quanto emerso nel corso dell'istruttoria espletata in prime cure (dato per non contestato il rapporto contrattuale tra le parti in causa e l'esecuzione dell'attività lavorativa da parte della società appellata presso la propria officina sui motori di proprietà della , si evince che: a) le prove tecniche di funzionamento in Pt_1
banchina avvenivano nell'ottobre del 2004; b) l'imbarcazione a motore “Sigizia” è stata varata in data 18.07.2005 (cfr.: dichiarazione della ditta Parte_5
del 07.11.2005 allegata alla produzione dell'istante); c) nel mese di agosto 2005
l'imbarcazione veniva sottoposta alla prova in mare il 05.08.2005 nel corso della quale si manifestava, dopo circa 15 minuti di navigazione, un cattivo funzionamento del motore che immediatamente veniva spento e costringeva il comandante dell'imbarcazione al rientro in porto. La circostanza indicata da ultimo risulta confermata tanto, dal teste (escusso all'udienza del 18.02.2010), Testimone_1
che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, deve ritenersi certamente attendibile poiché lo stesso ha reso dichiarazioni chiare e circostanziate, non ha un interesse pregiudizievole in relazione alla decisione della controversia e le sue dichiarazioni hanno trovato puntuale riscontro in quanto dichiarato dai testi addotti dalla difesa della parte convenuta. In particolare la dichiarazione dallo stesso resa in ordine alla telefonata che il fece alla a seguito dell'avaria del motore destro, ha trovato Pt_2 CP_1
riscontro nelle dichiarazioni rese sia dal teste di parte convenuta (escussa Testimone_2
all'udienza dell'01.10.2012 che, tra l'altro, riferisce: “mi risulta che nell'estate del 2005 il ci contattò per un nuovo intervento, ma io gli feci presente che prima di Pt_2
intervenire nuovamente era necessario saldare le precedenti pendenze…”), ché nelle dichiarazioni rese dall'altro teste di parte convenuta (escussa all'udienza Tes_3
del 17.04.2014 che riferiva, tra l'altro: “il titolare della telefono alla Parte_2
pagina 8 di 15 nel periodo estivo del 2005, chiedendo un nuovo intervento, non ricordo di che CP_1
tipo, risposi io al telefono. Dissi che prima di eseguire gli interventi la Parte_2
avrebbe dovuto pagare la fattura dell'anno precedente…”).
Orbene, al fine della verifica della tempestività della denuncia dei vizi operata dal committente, a mente dell'art. 1667 c.c. ed a fronte dell'eccezione di decadenza proposta già in primo grado dall'appaltatore (ma con riferimento al disposto di cui all'art.2226
c.c), ritiene la Corte che la denuncia dei vizi è stata tempestiva. Ciò, oltre che in considerazione delle richiamate deposizioni testimoniali, anche in considerazione della raccomandata con ricevuta di ritorno allegata sin dal primo grado del giudizio dalla difesa della parte istante (cfr.: racc.rr. spedita il 13.08.2005 e ricevuta il 18.08.2005). Per altro i vizi relativamente ai quali la committente agisce in giudizio al fine del risarcimento richiesto sono da ritenere come vizi “occulti”. Tanto emerge, infatti, dalla disamina della documentazione in atti, ed in particolare dalle schede tecniche allegate agli elaborati peritali nonché dalla descrizione degli stessi contenuta in tutti gli elaborati peritali disposti ed espletati in prime cure. La Suprema Corte, occupandosi del tema, ha ritenuto che: “Ai fini della determinazione della riconoscibilità, da parte del committente, dei vizi dell'opera appaltata, non si deve fare astratto riferimento alla speciale competenza di un esperto dell'arte. Pertanto l'accettazione dell'opera, se il committente è un profano, e specie se non sia stata preceduta dalla verifica, non può importare la decadenza dalla garanzia per i vizi che un soggetto di media capacità non sia in grado di rilevare usando l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. 65/875). Nel caso di specie, i vizi occulti denunciati dalla ditta sono stati Parte_1
riscontrati solo a seguito della disamina tecnica compiuta dalla ditta Parte_6
interpellata dall'attrice e, poi, in sede contenziosa, dagli ausiliari nominati dal
[...]
Tribunale, come si evince dagli elaborati peritali espletati su disposizione del Tribunale come sopra richiamati.
Trattasi, cioè di vizi evidentemente rilevabili solo a seguito di un accertamento espletato da soggetto avente specifiche cognizioni tecniche, proprie degli operatori del settore pagina 9 di 15 afferente la realizzazione e/o riparazione manutenzione dei motori nautici e che, il committente de quo, non ha, siccome lo stesso, pacificamente, opera nel settore del solo noleggio dei natanti. Nella citata perizia i danni, non controversi, venivano così descritti:
"Imbarcazione da diporto " Sizigia", motore di propulsione di destra MTU 12V 331TC, bancata di centro nave. Testata del cilindro B2 smontata, smontata turbosoffiante di sovralimentazione e relativi collettori. Viene esaminata la superficie superiore del pistone, che si presenta fortemente martellata. La testata presenta due alloggiamenti per valvole di scarico, di esse una è completamente mancante e l'altra con stelo rotto e distorto Ove manca la valvola il seggio risulta rotto e la guidavalvola mancante, cosa che invece è residuata nell'altra valvola danneggiata. I funghi delle valvole di aspirazione risultano variamente danneggiati. Valvola di scarico, guidavalvola e seggio si sono frantumati lanciando in circolo frammenti metallici. Nella palettatura della turbina erano infatti visibili alcuni frammenti metallici, provenienti dalle parti rotte. E' opinione diffusa, condivisa dallo scrivente, la necessità della sostituzione di tutte le parti elencate in detto preventivo, incluso il rinnovo della intera turbosoffiante e dei refrigeranti dell'olio nei quali, in questo motore, trovandosi purtroppo a monte dei filtri poteva sempre esservi qualche frammento metallico, pericoloso per il manovellismo…”
(cfr.: ctu a firma dell'ing. , confermata anche dall'ing. ). Persona_1 Per_2
Orbene, poiché come sopra detto i vizi denunciati dall'appellante possono essere qualificati come vizi occulti e degli stessi è stata provata la denuncia tempestiva, nel termine di giorni sessanta di cui al secondo comma dell'art. 1667 c.c., l'eccezione di decadenza formulata dall'appellata deve essere respinta.
Risultando provati i vizi dell'opera, si deve affermare la responsabilità dell'appaltatore non avendo quest'ultimo dato prova che i medesimi vizi non sono addebitabili ad una sua condotta colposa nella realizzazione dell'opera (cfr.: Cass. 7267/13.03.2023; n
19019/2017, secondo cui: “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, una volta che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche per facta concludentia, spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica,
pagina 10 di 15 dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate e, qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto”.
In ogni caso, dagli accertamenti peritali sopra richiamati, è emerso altresì che:
“…L'ipotesi più probabile, per la spiegazione del fenomeno è un difetto di montaggio della valvola di scarico sulla testata B2 del motore in questione, nel corso dei lavori eseguiti in Officina, nel novembre 2204, dalla Soc. " . Il lavoro in questione CP_1
viene eseguito manualmente da un operaio e quindi non può essere ritenuto assolutamente privo del rischio di " errore umano ". Non si può escludere nemmeno, anche se è una ipotesi poco plausibile, un difetto dei pezzi sostituiti. Al riguardo lo scrivente CTU ha - interpellato le numerose e più note Officine Meccaniche esistenti in zona ricevendo conferma del suo convincimento. Più esplicitamente si può aggiungere che il difetto di montaggio non è matematicamente dimostrabile, ma resta come la più probabile spiegazione. Infatti si deve escludere uno scarso preriscaldamento del motore
a causa della assenza di evidenti segni di grippaggio, così come, essendo state quattro le valvole sostituite, non si può spiegare il danno ad una soltanto di esse per scarso rodaggio, anche se il Costruttore prescrive più rigorose precauzioni…la presenza del
Tecnico del riparatore non avrebbe cambiato i risultati….Infatti un motore riparato può riportare danni durante le prove solo per due motivi: per scarsa cautela posta nella esecuzione delle prove o per errore di lavorazione. In quest'ultimo caso la presenza del tecnico a bordo non avrebbe impedito il verificarsi del danno, mentre la tipologia dei danni indica chiaramente l'accaduto. Non si sono notati, sul motore, segni di grippaggio per mancato graduale riscaldamento, ma solo un grave danno meccanico, patito unicamente dal cilindro B2” (cfr.: ctu a firma dell'ing. , confermata Persona_1
dal ctu ing. ). Per_2
pagina 11 di 15 Tutto ciò premesso la ditta appaltarice deve essere condannata al Parte_7
pagamento in favore della (già Parte_1 [...]
già Parte_2 [...]
), della complessiva somma di € Parte_3
24.360,00 (pari alla somma di € 20.000.00 come da relazione a firma dell'ing.
[...]
depositata in data 30.04.2012 ed allegata agli atti di causa, rivalutata Per_3
dall'epoca della stima all'attualità). Sulla detta somma sono dovuti gli interessi legali, i quali sulla scorta dell'attuale orientamento della giurisprudenza inaugurato con la nota sentenza delle Sezioni unite della Cassazione n 1712/1995 vanno calcolati al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e di anno in anno rivalutata sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo sono dovuti gli interessi legali sulla somma come liquidata all'attualità.
La domanda di risarcimento dei danni per lucro cessante e danno emergente o mancato guadagno così come proposta dalla , invece, non può essere Parte_1
accolta. Ed invero il committente (creditore della prestazione oggetto di appalto), dopo la consegna dei motori da parte dell'appaltatore che ha eseguito le lavorazioni viziate sopra descritte nel mese di ottobre 2004, ha consapevolmente ritardato la verifica della funzionalità dei motori stessi (come risulta dalle testimonianze tutte come sopra richiamate e dichiarato dal medesimo appellante già in primo grado), procrastinandola per esigenze e/o valutazioni diverse dal contratto in esame ed attendendo la stagione estiva 2005 per la relativa esecuzione. Tanto pur nella consapevolezza di dover approntare proprio per il periodo estivo l'imbarcazione di sua proprietà per l'esercizio della sua attività commerciale di noleggio a terzi. La condotta negligente della stessa ditta appellante, dunque, è da ritenersi che sia stata la causa dei mancati guadagni lamentati in citazione poiché i vizi acclarati relativamente alla cattiva esecuzione delle opere commissionate alla ditta ben avrebbero, se tempestivamente rilevati, Pt_7
essere eliminati in un tempo ragionevole al fine del possibile utilizzo dell'imbarcazione pagina 12 di 15 per il lontano periodo estivo. Ed infatti proprio la deposizione del teste (cfr.: verbale di udienza del 22.04.2010 teste ), che dichiarava che già nel mese di Testimone_4
maggio/giugno aveva concluso con la committente contratto di noleggio per il mese di agosto, del natante, induce a ritenere non conforme a diligenza il comportamento della istante società nella gestione della sua attività. E' indubbio, infatti, che prima ancora di proporre sul libero mercato una imbarcazione quale possibile oggetto di noleggio, la società appellante avrebbe dovuto premurarsi di verificare la perfetta idoneità dello stesso alla navigazione, per altro secondo gli standard del settore della navigazione di lusso cui il natante in questione appartiene.
La domanda, dunque, per tale parte deve essere respinta.
Domanda di garanzia proposta dalla nei confronti della CP_1 Parte_4
infine, è fondata e merita accoglimento. Ed invero dall'esame del
[...]
contratto di assicurazione allegato agli atti del giudizio si evince che la garanzia prestata dalla terza chiamata è relativa anche all'attività di manutenzione e riparazione di meccanismi e di motori marini (cfr.: polizza in atti, in cui si legge: “premesso che
l'attività esercitata comprende manutenzioni e riparazioni di meccanismi di motori marini effettuate sia presso le strutture dell' che a bordo di navi ed Parte_8
imbarcazioni di terzi ovunque nei limiti territoriali previsti dalle condizioni generali di assicurazione, a parziale deroga dell'art.
6.4 commi 4 e 5, la garanzia comprende i danni cagionati a navi o imbarcazioni di terzi nelle quali o sulle quali si effettuano i lavori di cui sopra o semplicemente in consegna o custodia all' durante Parte_8
l'esecuzione degli stessi…”. La domanda di garanzia proposta dalla dunque, CP_1
deve essere accolta con conseguente condanna della chiamata compagnia di assicurazione a rivalere la ditta assicurata delle somme che la stessa viene contestualmente condannata a pagare in favore della società attrice, dedotta la franchigia del 10% (come da specifica pattuizione contrattuale, in cui si legge: “con scoperto, posto a carico dell' , del 10% dell'ammontare di ciascun sinistro con minimo Parte_8
di € 260,00”.
pagina 13 di 15 Deve, invece, essere respinta la domanda di garanzia nella parte relativa alle spese legali siccome nella gestione del sinistro l ha inteso nominare e farsi rappresentare Parte_8
autonomamente da un proprio difensore (cfr.: sezione della polizza intitolata liquidazione del risarcimento per la sezione responsabilità civile, artt.
8.20 e seguenti, ed in particolare, l'art.
8.25 in cui, al comma due si legge: “non costituisce oggetto di garanzia assicurativa ulteriore incarico ad altri Legali sia che fungano in qualità di dominus che di domiciliatari, nello stesso grado di giudizio…”).
Le spese del doppio grado del giudizio, ex art 91 cpc, seguono la soccombenza ed alla relativa liquidazione si provvede in dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 come modificati dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (in vigore dal 23 ottobre 2022) secondo quanto chiarito di recente dalle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez.
Unite, ord., 14/11/2022, n. 33482) in base allo scaglione di valore individuato secondo il criterio del decisum (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11/09/2007, n. 19014), con distrazione in favore degli avv.ti Massimo Manzi ed Aniello Persico che hanno reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cpc.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla contro la in persona del legale rappresentante Parte_1 CP_1
pro tempore e la in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore ed avverso la sentenza n. 11436/2015 pubblicata in data
09.09.2015, emanata dal Tribunale di Napoli, così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in CP_1
favore della della somma di € 24.360,00 oltre Parte_1
interessi legali calcolati come in motivazione;
2. Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore al CP_1
pagamento in favore della al pagamento delle spese Parte_1
del doppio grado del giudizio e le liquida, quanto al primo grado, in € 590,00 per pagina 14 di 15 spese ed € 3.867,00 per competente, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario, e, quanto al secondo grado, in Euro 1.420,00 per spese ed € 3.966,00 per compenso, oltre rimborso spese generali I.V.A. e C.P.A.se documentate a mezzo di idonea fattura e non detraibili con attribuzione in favore dell'avv. Massimo Manzi;
A) Pone le spese di atp e ctu definitivamente a carico della CP_1
B) Accoglie la domanda di manleva proposta dalla e per l'effetto CP_1
condanna la alla rifusione in favore della Controparte_2 CP_1
[... dell'importo dalla stessa pagato in favore dell'appellante in esecuzione della presente sentenza relativamente al solo capo A (previa detrazione del 10% per la franchigia);
C) Condanna la al pagamento in favore della Controparte_2
del doppio grado del giudizio e le liquida, quanto al primo grado, in € CP_1
120,00 per spese ed € 2.540,00 per competente, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario, e, quanto al secondo grado, in Euro 220,00 per spese ed € 3.384,00 per compenso, oltre rimborso spese generali I.V.A. e C.P.A.se documentate a mezzo di idonea fattura e non detraibili, con attribuzione in favore dell'avv.to Aniello
Persico.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 09.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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