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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/03/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/2022
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2024/2022
Oggi 12 marzo 2025 ad ore 10:25 innanzi al dott. Alessia Romeo, sono comparsi:
Per l'avv. MARCIANO VALENTINA ( ) ; , oggi Parte_1 C.F._1 sostituito dall'avv. GUIDO DI FRANCO GAMBUZZA
Per l'avv. in persona e l'avv. PANIGADA LAURA ( Parte_2 Parte_2
I procuratori delle parti discutono la causa e si riportano ai rispettivi scritti difensivi, l'avv. Guido Di
Franco Gambuzza in via preliminare insiste nella richiesta di ctu.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2024/2022 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Reggio Calabria, via Parte_1 C.F._2
Giuseppe Reale n. 38; rappresentato e difeso dall'avv. VALENTINA MARCIANO giusta procura in atti.
ATTORE/I
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA UNIONE SOVIETICA Parte_2 C.F._3
N.6 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. e dall'avv. LAURA Parte_2
PANIGADA giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
pagina 2 di 9 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio l'avv. Parte_1
chiedendo che fosse accertata e dichiarata la responsabilità professionale di Parte_2
quest'ultimo nell'esecuzione del mandato difensivo ad esso conferito nel giudizio iscritto al n.r.g.
2967/2013, instaurato avanti a questo Tribunale e dichiarato estinto, con conseguente condanna al risarcimento dei danni cagionati, quantificati nella somma complessiva pari a euro 43.960,00.
A fondamento della domanda l'attore ha esposto:
- di essersi rivolto, nell'anno 2013, all'avv. conferendogli il mandato ad agire in giudizio nei Pt_2
confronti del Dott. per ottenere il risarcimento dei danni subìti a causa della condotta Controparte_1 imperita di quest'ultimo il quale, avendo procrastinato eccessivamente l'intervento al quale l'attore doveva sottoporsi per la rimozione del chiodo endomidollare inseritogli al livello del femore in un precedente intervento chirurgico, aveva compromesso l'esito dell'intervento rendendo impossibile la necessaria rimozione del chiodo;
- che la prestazione professionale del legale era stata omissiva e negligente, non avendo lo stesso fornito al Tribunale alcun elemento di prova dei fatti esposti nell'atto di citazione omettendo di produrre gli allegati in esso indicati e cioè, oltre alla copia della documentazione medica e alla copia della relazione tecnica di parte, finanche la lettera di messa in mora con la conseguenza di esporre il proprio assistito all'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento reclamato sollevata dalla controparte;
- che il difensore convenuto aveva altresì omesso di formulare adeguate istanze probatorie al fine di suffragare la fondatezza della domanda risarcitoria;
- che il comportamento negligente dell'avv. , avendo compromesso l'esito favorevole della causa Pt_2 per sé, ha determinato la scelta obbligata dell'attore di convenire bonariamente con la controparte l'abbandono del giudizio a spese compensate.
Per tali ragioni l'attore ha chiesto, previo accertamento della responsabilità del convenuto per violazione del dovere di diligenza ex art. 1176, comma 2 c.c. nell'esecuzione del mandato professionale conferito, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti quantificati nella complessiva somma di € 43.960,00.
Si è costituito in giudizio il convenuto contestando la ricostruzione attorea e chiedendo il rigetto della domanda evidenziando in particolare che, stante la mancanza di testimoni, parte attrice era stata dal convenuto resa edotta della scarsa probabilità dell'esito favorevole del giudizio e perciò era stato concordato con il cliente il possibile abbandono del giudizio, in caso di esito negativo pagina 3 di 9 dell'interrogatorio formale del medico ritenuto responsabile, al fine di evitare una condanna per le spese legali.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., la causa istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale e assunzione di prova orale, è stata rinviata all'odierna udienza per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La presente causa ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità dell'avvocato convenuto per inadempimento del contratto di prestazione d'opera professionale.
Secondo la prospettazione di parte attrice l'avv. si sarebbe reso responsabile nei suoi Pt_2
confronti per non avere provveduto, nella causa civile iscritta al n. r.g. 2967/2013 incoata a mezzo del convenuto difensore, al deposito della documentazione allegata all'atto di citazione, tra cui la lettera di messa in mora, con la conseguenza di avere esposto il proprio assistito all'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento reclamato, sollevata dalle controparti. Inoltre, il medesimo ha imputato al difensore convenuto la mancata attività istruttoria a supporto dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno azionato nei confronti del medico ritenuto responsabile, non avendo egli provveduto alla citazione dei testi che avrebbe consentito allo stesso di provare quanto dedotto e argomentato nell'atto di citazione;
ha quindi dedotto che la condotta omissiva e negligente del difensore avrebbe determinato la scelta necessitata dell'attore di abbandonare il giudizio a spese compensate essendone stato irrimediabilmente compromesso il probabile esito favorevole per l'attore.
Si contesta quindi all'avvocato convenuto la violazione dell'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176 c.c. nell'espletamento dell'incarico professionale conferitogli dall'attore.
La domanda attorea è infondata e pertanto va rigettata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, occorre evidenziare che, versandosi nell'ambito di una responsabilità di natura contrattuale per inadempimento delle prestazioni inerenti al mandato professionale conferito in conformità al canone della diligenza qualificata di cui all'art. 1176, 2 comma, c.c., l'onere della prova secondo l'indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità risulta così ripartito: il cliente, che assume di essere stato danneggiato, deve fornire la prova del titolo in forza del quale agisce (il mandato professionale conferito al professionista), del danno subito e del relativo nesso di causalità - secondo il criterio del più probabile che non - con l'allegata, negligente condotta, attiva o omissiva, del legale, restando invece a carico di quest'ultimo la prova che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti pregiudizievoli siano stati determinati da un evento a lui non imputabile (cfr. per tutte
Cass. sez. unite, sent. n. 13533/2001; Cass. civ. 06/09/2024, n.24007; Cass. civ. 6537/2006).
Va detto, ancora, che per costante e pacifica giurisprudenza, in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività o per svolgimento di un'attività
pagina 4 di 9 diversa da quella da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, opera la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, da applicarsi non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa della condotta colposa del professionista, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa.
È stato ancora precisato che “occorre verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta dell'avvocato, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il danno”
(Cass. civ., sez. 6, sent. 12038/2017).
In altri termini, la parte che agisce in giudizio per far valere la responsabilità del difensore deve provare - e il Giudice deve accertare mediante giudizio controfattuale - che con elevata probabilità, se l'avvocato avesse compiuto l'attività omessa o quella diversa lamentata dal cliente, quest'ultimo avrebbe conseguito il risultato atteso e non avrebbe subito i danni lamentati. ..." (cfr. Giudice di Pace di Napoli,
Sentenza n. 2093/2025 del 05-02-2025).
Ciò posto, l'odierno attore – a fondamento dell'azione di responsabilità promossa nel presente giudizio nei confronti del convenuto avv. – ha contestato a quest'ultimo diversi profili di Pt_2
inadempimento, e specificamente - come sopra detto - sia la mancata produzione in giudizio della lettera di messa in mora sia la mancata richiesta di prova testimoniale.
Orbene, nel caso in esame non sussistono elementi idonei a fondare il convincimento del
Tribunale sulla sussistenza di una responsabilità professionale a carico del convenuto.
Ed invero, quanto alla lamentata negligenza del convenuto consistita nell'omissione della produzione agli atti del giudizio della lettera di messa in mora, occorre rilevare che se è vero che la predetta omissione integra una grave negligenza professionale dell'avvocato, è anche vero che nella fattispecie in esame l'anzidetto comportamento negligente del difensore non avrebbe comportato, secondo un giudizio probabilistico, nessuna conseguenza pregiudizievole per il stante Pt_1
l'infondatezza dell'eccepita prescrizione basata sulla ritenuta natura extracontrattuale della responsabilità del medico.
Infatti, come ha avuto modo di affermare la Corte di Cassazione, in tema di responsabilità civile, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento pagina 5 di 9 dell'attività professionale, occorrendo verificare in primo luogo se un danno vi sia stato effettivamente e se esso sia riconducibile alla condotta del primo (Cass. civ. 14 novembre 2022 n. 33442; Cass. civ.,
16 maggio 2017, n. 12038).
Orbene, va premesso che in tema di responsabilità civile per i danni subiti a causa di errate prestazioni sanitarie il legislatore è intervenuto con la Legge 189/2012 (cd. legge UZ) e successivamente con la legge Gelli-Bianco, n. 24/2017 con la quale è stata riconosciuta in modo espresso la natura extracontrattuale della responsabilità del medico.
La giurisprudenza nettamente prevalente, prima delle riforme di cui sopra, riconduceva la responsabilità risarcitoria del medico nell'alveo della responsabilità da inadempimento contrattuale ex art. 1218 cc, dalla quale deriva un regime agevolato per il creditore danneggiato, non solo per quanto attiene all'onere della prova e alla presunzione della colpa del debitore ma anche per il più lungo termine di prescrizione (10 anni) del diritto al risarcimento del danno.
Occorre altresì precisare che la ricostruzione della responsabilità sanitaria del medico in termini di responsabilità contrattuale non ha subito modifica alcuna a seguito dell'entrata in vigore della legge
UZ. La Suprema Corte, infatti, riguardo ai dubbi interpretativi sulla natura giuridica (contrattuale o extracontrattuale) della responsabilità risarcitoria del medico scaturiti dalla formulazione della legge, ha chiarito che la menzionata legge non ha mutato la qualificazione della responsabilità civile del sanitario come contrattuale, dovendosi rettamente interpretare il richiamo, contenuto nell'art. 3 comma
1 all'art. 2043 c.c., come non implicante alcuna interferenza diretta sul tipo di responsabilità (Cass.
17.4.2014 n. 8940; Cass. Civ. 24.12.2014 n. 27391).
La Cassazione ha altresì chiarito che "le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore (...)" (Cass. civ. n.28994/2019).
Tanto premesso, nel caso di specie il fatto posto a sostegno della domanda risarcitoria azionata dal per negligenza del medico convenuto nel giudizio n. r.g. 2967/2013 indicato in citazione, Pt_1 risale al 2006 – allorché il venne sottoposto all'intervento chirurgico di rimozione del chiodo Pt_1
endomidollare senza tuttavia conseguirla - dunque ad un momento in cui né il Decreto UZ né la
Legge Gelli-Bianco erano ancora stati adottati.
Alla fattispecie oggetto del giudizio avrebbe quindi dovuto applicarsi l'elaborazione giurisprudenziale che qualificava a titolo di responsabilità contrattuale la responsabilità del medico.
Difatti - si ribadisce - la qualificazione contrattuale della responsabilità del medico costituisce principio acquisito sia antecedentemente (tra le tante, Cass. civ. n.4219/2004; Cass. civ., 19564/2004; Cass. civ.,
pagina 6 di 9 n. 9085/2006; Cass. civ., 24791/2008) che sotto il vigore della legge UZ (Cass. civ. n.
27391/2014).
Da quanto detto discende l'infondatezza dell'eccepita prescrizione, non essendo certamente decorso il termine decennale ordinario discendente dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale, atteso che tra l'intervento chirurgico effettuato il 6.10.2006 e l'instaurazione del giudizio avvenuta nel 2013 non erano ancora trascorsi dieci anni.
Passando ad esaminare l'ulteriore profilo di inadempimento imputato da parte attrice al difensore convenuto va rilevato che alcuna condotta negligente o imperita può riconoscersi in capo al convenuto per l'asserita inadeguatezza delle istanze probatorie richieste nel giudizio indicato in citazione.
Sul punto, nell'opporsi al dedotto inadempimento imputatogli, l'avv. ha dedotto la Pt_2
correttezza del proprio operato stante la mancanza di testimoni dichiarata dal proprio assistito già al primo incontro avvenuto nel 2009 e che l'eventuale abbandono del giudizio instaurato nel 2013 è stato frutto di una scelta concordata con il cliente qualora il medico convenuto non avesse - come di fatto poi
è avvenuto - ammesso i fatti dedotti nell'interrogatorio formale reso.
Orbene, riguardo a tale profilo di inadempimento parte attrice non ha assolto all'onere di provare la negligenza della difesa sul punto.
Dall'istruttoria orale esperita, infatti, non è emersa sufficiente prova del fatto che Parte_1
ebbe ad informare l'avv. dell'esistenza di testimoni da citare nel giudizio che aveva
[...] Pt_2
intenzione di instaurare nei confronti del medico ritenuto responsabile del danno subìto.
Invero non può essere considerato attendibile quanto dichiarato dal teste , madre Testimone_1 dell'attore, la quale interrogata sulla circostanza di cui al cap. 11 della seconda memoria di parte attrice, dopo aver confermato che il figlio ebbe ad informare l'avv. dei nominativi dei testi presenti alle Pt_2
visite con il medico, poi non è stata in grado di riferire il modo in cui detta informazione fu resa
(“ricordo che mio figlio ebbe ad informare l'avv. dei nominativi dei testi presenti, non ricordo Pt_2 se lo fece di presenza o per telefono”), lasciando spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, tenuto conto peraltro dello stretto legale di parentela che lega la teste a parte attrice.
Parimenti inattendibili sono le dichiarazioni rese dalla teste convivente Testimone_2 dell'attore.
Invero, sul punto è necessario precisare che “in tema di prova testimoniale nel procedimento civile, non sussiste, con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti, alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, considerato che, venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c., l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi in
pagina 7 di 9 base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità, per la sola circostanza dell'esistenza dei detti vincoli con le parti (cfr. Cass. civ. Sez. I, 04/12/2014, n. 25663 (rv. 633628)”. Ciononostante, non può sottacersi che, almeno in linea generale, il testimone parente, coniuge o convivente, anche in relazione al grado di parentela, potrebbe avere un interesse indiretto all'esito della causa, per tale ragione, le dichiarazioni di in contrasto con quelle degli altri testimoni e non Testimone_2
suffragate da altri elementi probatori, non possono essere considerate attendibili.
Pienamente attendibili sono invece le dichiarazioni di non parente di alcuna Testimone_3
delle parti e del tutto disinteressata alla vicenda. La teste, all'epoca dei fatti tirocinante presso lo studio dell'avvocato , ha confermato la diversa versione dei fatti prospettata dall'odierno convenuto, e Pt_2
cioè sia la mancanza di testimoni da citare nel giudizio avendo il riferito al difensore che Pt_1
“veniva accompagnato alle visite dai congiunti ma che questi non assistevano però alle visite mediche”, sia la diligente condotta dell'avvocato nel consigliare al cliente l'opportunità di abbandonare il giudizio laddove il medico avesse reso l'interrogatorio formale negando le circostanze dedotte, trattandosi dell'unico mezzo di prova utilizzabile nel caso di specie.
Si tratta, peraltro, di deposizioni riferite senza palesare incertezze o carenze mnemoniche che possano ridimensionarne l'attendibilità.
Alla luce delle superiori considerazioni e del quadro probatorio emerso in corso di causa la domanda di parte attrice va rigettata.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, secondo soccombenza Parte_1
va condannato a rifondere a parte attrice le spese di lite che vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa., definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.2024/2022, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- Rigetta la domanda proposta da nei confronti di .; Parte_1 Parte_2
- Condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in Parte_1 Parte_2
complessivi Euro 5077,00 , per compensi oltre spese generali iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 8 di 9 Siracusa, 12 marzo 2025
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2024/2022
Oggi 12 marzo 2025 ad ore 10:25 innanzi al dott. Alessia Romeo, sono comparsi:
Per l'avv. MARCIANO VALENTINA ( ) ; , oggi Parte_1 C.F._1 sostituito dall'avv. GUIDO DI FRANCO GAMBUZZA
Per l'avv. in persona e l'avv. PANIGADA LAURA ( Parte_2 Parte_2
I procuratori delle parti discutono la causa e si riportano ai rispettivi scritti difensivi, l'avv. Guido Di
Franco Gambuzza in via preliminare insiste nella richiesta di ctu.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2024/2022 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Reggio Calabria, via Parte_1 C.F._2
Giuseppe Reale n. 38; rappresentato e difeso dall'avv. VALENTINA MARCIANO giusta procura in atti.
ATTORE/I
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA UNIONE SOVIETICA Parte_2 C.F._3
N.6 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. e dall'avv. LAURA Parte_2
PANIGADA giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
pagina 2 di 9 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio l'avv. Parte_1
chiedendo che fosse accertata e dichiarata la responsabilità professionale di Parte_2
quest'ultimo nell'esecuzione del mandato difensivo ad esso conferito nel giudizio iscritto al n.r.g.
2967/2013, instaurato avanti a questo Tribunale e dichiarato estinto, con conseguente condanna al risarcimento dei danni cagionati, quantificati nella somma complessiva pari a euro 43.960,00.
A fondamento della domanda l'attore ha esposto:
- di essersi rivolto, nell'anno 2013, all'avv. conferendogli il mandato ad agire in giudizio nei Pt_2
confronti del Dott. per ottenere il risarcimento dei danni subìti a causa della condotta Controparte_1 imperita di quest'ultimo il quale, avendo procrastinato eccessivamente l'intervento al quale l'attore doveva sottoporsi per la rimozione del chiodo endomidollare inseritogli al livello del femore in un precedente intervento chirurgico, aveva compromesso l'esito dell'intervento rendendo impossibile la necessaria rimozione del chiodo;
- che la prestazione professionale del legale era stata omissiva e negligente, non avendo lo stesso fornito al Tribunale alcun elemento di prova dei fatti esposti nell'atto di citazione omettendo di produrre gli allegati in esso indicati e cioè, oltre alla copia della documentazione medica e alla copia della relazione tecnica di parte, finanche la lettera di messa in mora con la conseguenza di esporre il proprio assistito all'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento reclamato sollevata dalla controparte;
- che il difensore convenuto aveva altresì omesso di formulare adeguate istanze probatorie al fine di suffragare la fondatezza della domanda risarcitoria;
- che il comportamento negligente dell'avv. , avendo compromesso l'esito favorevole della causa Pt_2 per sé, ha determinato la scelta obbligata dell'attore di convenire bonariamente con la controparte l'abbandono del giudizio a spese compensate.
Per tali ragioni l'attore ha chiesto, previo accertamento della responsabilità del convenuto per violazione del dovere di diligenza ex art. 1176, comma 2 c.c. nell'esecuzione del mandato professionale conferito, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti quantificati nella complessiva somma di € 43.960,00.
Si è costituito in giudizio il convenuto contestando la ricostruzione attorea e chiedendo il rigetto della domanda evidenziando in particolare che, stante la mancanza di testimoni, parte attrice era stata dal convenuto resa edotta della scarsa probabilità dell'esito favorevole del giudizio e perciò era stato concordato con il cliente il possibile abbandono del giudizio, in caso di esito negativo pagina 3 di 9 dell'interrogatorio formale del medico ritenuto responsabile, al fine di evitare una condanna per le spese legali.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., la causa istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale e assunzione di prova orale, è stata rinviata all'odierna udienza per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La presente causa ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità dell'avvocato convenuto per inadempimento del contratto di prestazione d'opera professionale.
Secondo la prospettazione di parte attrice l'avv. si sarebbe reso responsabile nei suoi Pt_2
confronti per non avere provveduto, nella causa civile iscritta al n. r.g. 2967/2013 incoata a mezzo del convenuto difensore, al deposito della documentazione allegata all'atto di citazione, tra cui la lettera di messa in mora, con la conseguenza di avere esposto il proprio assistito all'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento reclamato, sollevata dalle controparti. Inoltre, il medesimo ha imputato al difensore convenuto la mancata attività istruttoria a supporto dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno azionato nei confronti del medico ritenuto responsabile, non avendo egli provveduto alla citazione dei testi che avrebbe consentito allo stesso di provare quanto dedotto e argomentato nell'atto di citazione;
ha quindi dedotto che la condotta omissiva e negligente del difensore avrebbe determinato la scelta necessitata dell'attore di abbandonare il giudizio a spese compensate essendone stato irrimediabilmente compromesso il probabile esito favorevole per l'attore.
Si contesta quindi all'avvocato convenuto la violazione dell'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176 c.c. nell'espletamento dell'incarico professionale conferitogli dall'attore.
La domanda attorea è infondata e pertanto va rigettata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, occorre evidenziare che, versandosi nell'ambito di una responsabilità di natura contrattuale per inadempimento delle prestazioni inerenti al mandato professionale conferito in conformità al canone della diligenza qualificata di cui all'art. 1176, 2 comma, c.c., l'onere della prova secondo l'indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità risulta così ripartito: il cliente, che assume di essere stato danneggiato, deve fornire la prova del titolo in forza del quale agisce (il mandato professionale conferito al professionista), del danno subito e del relativo nesso di causalità - secondo il criterio del più probabile che non - con l'allegata, negligente condotta, attiva o omissiva, del legale, restando invece a carico di quest'ultimo la prova che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti pregiudizievoli siano stati determinati da un evento a lui non imputabile (cfr. per tutte
Cass. sez. unite, sent. n. 13533/2001; Cass. civ. 06/09/2024, n.24007; Cass. civ. 6537/2006).
Va detto, ancora, che per costante e pacifica giurisprudenza, in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività o per svolgimento di un'attività
pagina 4 di 9 diversa da quella da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, opera la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, da applicarsi non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa della condotta colposa del professionista, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa.
È stato ancora precisato che “occorre verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta dell'avvocato, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il danno”
(Cass. civ., sez. 6, sent. 12038/2017).
In altri termini, la parte che agisce in giudizio per far valere la responsabilità del difensore deve provare - e il Giudice deve accertare mediante giudizio controfattuale - che con elevata probabilità, se l'avvocato avesse compiuto l'attività omessa o quella diversa lamentata dal cliente, quest'ultimo avrebbe conseguito il risultato atteso e non avrebbe subito i danni lamentati. ..." (cfr. Giudice di Pace di Napoli,
Sentenza n. 2093/2025 del 05-02-2025).
Ciò posto, l'odierno attore – a fondamento dell'azione di responsabilità promossa nel presente giudizio nei confronti del convenuto avv. – ha contestato a quest'ultimo diversi profili di Pt_2
inadempimento, e specificamente - come sopra detto - sia la mancata produzione in giudizio della lettera di messa in mora sia la mancata richiesta di prova testimoniale.
Orbene, nel caso in esame non sussistono elementi idonei a fondare il convincimento del
Tribunale sulla sussistenza di una responsabilità professionale a carico del convenuto.
Ed invero, quanto alla lamentata negligenza del convenuto consistita nell'omissione della produzione agli atti del giudizio della lettera di messa in mora, occorre rilevare che se è vero che la predetta omissione integra una grave negligenza professionale dell'avvocato, è anche vero che nella fattispecie in esame l'anzidetto comportamento negligente del difensore non avrebbe comportato, secondo un giudizio probabilistico, nessuna conseguenza pregiudizievole per il stante Pt_1
l'infondatezza dell'eccepita prescrizione basata sulla ritenuta natura extracontrattuale della responsabilità del medico.
Infatti, come ha avuto modo di affermare la Corte di Cassazione, in tema di responsabilità civile, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento pagina 5 di 9 dell'attività professionale, occorrendo verificare in primo luogo se un danno vi sia stato effettivamente e se esso sia riconducibile alla condotta del primo (Cass. civ. 14 novembre 2022 n. 33442; Cass. civ.,
16 maggio 2017, n. 12038).
Orbene, va premesso che in tema di responsabilità civile per i danni subiti a causa di errate prestazioni sanitarie il legislatore è intervenuto con la Legge 189/2012 (cd. legge UZ) e successivamente con la legge Gelli-Bianco, n. 24/2017 con la quale è stata riconosciuta in modo espresso la natura extracontrattuale della responsabilità del medico.
La giurisprudenza nettamente prevalente, prima delle riforme di cui sopra, riconduceva la responsabilità risarcitoria del medico nell'alveo della responsabilità da inadempimento contrattuale ex art. 1218 cc, dalla quale deriva un regime agevolato per il creditore danneggiato, non solo per quanto attiene all'onere della prova e alla presunzione della colpa del debitore ma anche per il più lungo termine di prescrizione (10 anni) del diritto al risarcimento del danno.
Occorre altresì precisare che la ricostruzione della responsabilità sanitaria del medico in termini di responsabilità contrattuale non ha subito modifica alcuna a seguito dell'entrata in vigore della legge
UZ. La Suprema Corte, infatti, riguardo ai dubbi interpretativi sulla natura giuridica (contrattuale o extracontrattuale) della responsabilità risarcitoria del medico scaturiti dalla formulazione della legge, ha chiarito che la menzionata legge non ha mutato la qualificazione della responsabilità civile del sanitario come contrattuale, dovendosi rettamente interpretare il richiamo, contenuto nell'art. 3 comma
1 all'art. 2043 c.c., come non implicante alcuna interferenza diretta sul tipo di responsabilità (Cass.
17.4.2014 n. 8940; Cass. Civ. 24.12.2014 n. 27391).
La Cassazione ha altresì chiarito che "le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore (...)" (Cass. civ. n.28994/2019).
Tanto premesso, nel caso di specie il fatto posto a sostegno della domanda risarcitoria azionata dal per negligenza del medico convenuto nel giudizio n. r.g. 2967/2013 indicato in citazione, Pt_1 risale al 2006 – allorché il venne sottoposto all'intervento chirurgico di rimozione del chiodo Pt_1
endomidollare senza tuttavia conseguirla - dunque ad un momento in cui né il Decreto UZ né la
Legge Gelli-Bianco erano ancora stati adottati.
Alla fattispecie oggetto del giudizio avrebbe quindi dovuto applicarsi l'elaborazione giurisprudenziale che qualificava a titolo di responsabilità contrattuale la responsabilità del medico.
Difatti - si ribadisce - la qualificazione contrattuale della responsabilità del medico costituisce principio acquisito sia antecedentemente (tra le tante, Cass. civ. n.4219/2004; Cass. civ., 19564/2004; Cass. civ.,
pagina 6 di 9 n. 9085/2006; Cass. civ., 24791/2008) che sotto il vigore della legge UZ (Cass. civ. n.
27391/2014).
Da quanto detto discende l'infondatezza dell'eccepita prescrizione, non essendo certamente decorso il termine decennale ordinario discendente dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale, atteso che tra l'intervento chirurgico effettuato il 6.10.2006 e l'instaurazione del giudizio avvenuta nel 2013 non erano ancora trascorsi dieci anni.
Passando ad esaminare l'ulteriore profilo di inadempimento imputato da parte attrice al difensore convenuto va rilevato che alcuna condotta negligente o imperita può riconoscersi in capo al convenuto per l'asserita inadeguatezza delle istanze probatorie richieste nel giudizio indicato in citazione.
Sul punto, nell'opporsi al dedotto inadempimento imputatogli, l'avv. ha dedotto la Pt_2
correttezza del proprio operato stante la mancanza di testimoni dichiarata dal proprio assistito già al primo incontro avvenuto nel 2009 e che l'eventuale abbandono del giudizio instaurato nel 2013 è stato frutto di una scelta concordata con il cliente qualora il medico convenuto non avesse - come di fatto poi
è avvenuto - ammesso i fatti dedotti nell'interrogatorio formale reso.
Orbene, riguardo a tale profilo di inadempimento parte attrice non ha assolto all'onere di provare la negligenza della difesa sul punto.
Dall'istruttoria orale esperita, infatti, non è emersa sufficiente prova del fatto che Parte_1
ebbe ad informare l'avv. dell'esistenza di testimoni da citare nel giudizio che aveva
[...] Pt_2
intenzione di instaurare nei confronti del medico ritenuto responsabile del danno subìto.
Invero non può essere considerato attendibile quanto dichiarato dal teste , madre Testimone_1 dell'attore, la quale interrogata sulla circostanza di cui al cap. 11 della seconda memoria di parte attrice, dopo aver confermato che il figlio ebbe ad informare l'avv. dei nominativi dei testi presenti alle Pt_2
visite con il medico, poi non è stata in grado di riferire il modo in cui detta informazione fu resa
(“ricordo che mio figlio ebbe ad informare l'avv. dei nominativi dei testi presenti, non ricordo Pt_2 se lo fece di presenza o per telefono”), lasciando spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, tenuto conto peraltro dello stretto legale di parentela che lega la teste a parte attrice.
Parimenti inattendibili sono le dichiarazioni rese dalla teste convivente Testimone_2 dell'attore.
Invero, sul punto è necessario precisare che “in tema di prova testimoniale nel procedimento civile, non sussiste, con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti, alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, considerato che, venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c., l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi in
pagina 7 di 9 base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità, per la sola circostanza dell'esistenza dei detti vincoli con le parti (cfr. Cass. civ. Sez. I, 04/12/2014, n. 25663 (rv. 633628)”. Ciononostante, non può sottacersi che, almeno in linea generale, il testimone parente, coniuge o convivente, anche in relazione al grado di parentela, potrebbe avere un interesse indiretto all'esito della causa, per tale ragione, le dichiarazioni di in contrasto con quelle degli altri testimoni e non Testimone_2
suffragate da altri elementi probatori, non possono essere considerate attendibili.
Pienamente attendibili sono invece le dichiarazioni di non parente di alcuna Testimone_3
delle parti e del tutto disinteressata alla vicenda. La teste, all'epoca dei fatti tirocinante presso lo studio dell'avvocato , ha confermato la diversa versione dei fatti prospettata dall'odierno convenuto, e Pt_2
cioè sia la mancanza di testimoni da citare nel giudizio avendo il riferito al difensore che Pt_1
“veniva accompagnato alle visite dai congiunti ma che questi non assistevano però alle visite mediche”, sia la diligente condotta dell'avvocato nel consigliare al cliente l'opportunità di abbandonare il giudizio laddove il medico avesse reso l'interrogatorio formale negando le circostanze dedotte, trattandosi dell'unico mezzo di prova utilizzabile nel caso di specie.
Si tratta, peraltro, di deposizioni riferite senza palesare incertezze o carenze mnemoniche che possano ridimensionarne l'attendibilità.
Alla luce delle superiori considerazioni e del quadro probatorio emerso in corso di causa la domanda di parte attrice va rigettata.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, secondo soccombenza Parte_1
va condannato a rifondere a parte attrice le spese di lite che vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa., definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.2024/2022, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- Rigetta la domanda proposta da nei confronti di .; Parte_1 Parte_2
- Condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in Parte_1 Parte_2
complessivi Euro 5077,00 , per compensi oltre spese generali iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 8 di 9 Siracusa, 12 marzo 2025
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
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