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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 807/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Elena Catalano Presidente dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel dr. Silvia Brat Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 807/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
L. MANARA, 17 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MARELLI ALBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MANISCALCO
STEFANIA ( ) VIA L. MANARA, 17 20122 MILANO;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 17 (C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._3
PIAZZA REPUBBLICA N. 8 21100 VARESE presso lo studio dell'avv. GNOCCHI
NICOLETTA MARINA, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria, così giudicare:
1) In via principale, nel merito: in riforma dell'appellata sentenza, respingere le domande proposte dalla Sig.ra nei confronti del sig. siccome Controparte_1 Parte_1
infondate in fatto e diritto.
2) Con vittoria delle spese di giudizio.
In via istruttoria:
- Ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1. “Vero è che il giorno 18.8.2020 presso la spiaggia Molinella, a Vieste, il Sig. Pt_1
recava con sé il proprio cane OC tenuto al guinzaglio e vicino al padrone”;
2. “Vero è che il guinzaglio a cui era allacciato OC nella circostanza di cui al capitolo che precede è quello che le viene rammostrato sub doc. 6 ed è lungo circa un metro”;
3. “Vero è che il giorno 18.8.2020 presso la spiaggia Molinella, a Vieste, la Sig.ra si avvicinava al cane OC e gli sferrava un calcio con la gamba innescando la CP_1
repentina reazione del cane”;
4. “Vero è che la repentinità dell'azione di cui al capitolo che precede non dava modo al
Sig. di intervenire”; Pt_1
5. “Vero è che successivamente alla circostanza di cui al capitolo 3) che precede, il Sig.
accompagnava con la propria automobile la Sig.ra al Pronto Soccorso Pt_1 CP_1
di Vieste ed immediatamente dopo in farmacia dove acquistata a proprie spese i medicinali prescritti dai sanitari”; pagina 2 di 17 6. “Vero è che successivamente alla circostanza di cui al capitolo 5) che precede, la
Sig.ra dichiarava subito di non ritenersi soddisfatta della durata della prognosi CP_1
stabilita dai curanti del PS di Vieste ed informava il Sig. che si sarebbe rivolta Pt_1
all'Ospedale di Cittiglio, dove la sorella lavorava come infermiera”.
Si indicano come testi:
, residente in [...] (c.a.p. Testimone_1
20138); residente in [...]
Repubblica n. 7/B (c.a.p. 20098); , residente in [...]Controparte_3
(MI), Via della Repubblica n. 7/B (c.a.p. 20098); , residente in [...]Controparte_4
GI AN (MI), Via della Repubblica n. 7/B (c.a.p. 20098).
Per : Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita:
- in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 163/2024 emessa dal Tribunale di Lodi e depositata il 19.02.2024, poiché in violazione dell'art 342 c.p.c.
- in via principale, ritenuta la fondatezza della domanda svolta da in Controparte_1
primo grado, rigettare per i motivi esposti in narrativa l'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 163/2024 emessa dal Tribunale di Lodi e depositata il
[...]
19.02.2024 e tutte le domande proposte dall'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
- Con vittoria anche delle spese del secondo grado di giudizio, aumentate del 30% ex art. 4 comma 1bis del D.M. 55/2014, oltre spese generali 15%, c.p.a. ed IVA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha evocato in giudizio, davanti al Tribunale di Lodi, Controparte_1 Parte_1
chiedendone la condanna, ex art. 2052 c.c., al risarcimento di tutti i danni patiti il
18.8.2020 a Vieste, a causa di un morso alla coscia destra infertole dal cane di proprietà di (identificato con microchip n. 380260101694438). In particolare, il danno è Pt_1
pagina 3 di 17 stato così quantificato in atto di citazione: 5.956,00 euro per danno biologico, 1.489,00 euro per danno da sofferenza interiore, 3.900,00 euro per inabilità temporanea, 1.489,00 euro per personalizzazione, 2.500,00 euro per perdita del tempo di vacanza, 724,25 euro per spese mediche e cura, oltre a soggiorno non fruito, 792,50 euro per assistenza tecnica e legale stragiudiziale.
Si è costituito in giudizio confermando di essere proprietario di un cane Parte_1
razza bracco tedesco, di nome OC e di essersi trovato in vacanza a Vieste il
18.8.2020. Egli ha dedotto di aver avuto un alterco con la in spiaggia e che CP_1
quest'ultima avrebbe colpito con un calcio il cane, che poi avrebbe reagito con un morso all'attrice. In diritto, il convenuto ha evocato l'esonero da responsabilità per il c.d. fortuito, consistito nella condotta dell'attrice e, in subordine, ha contestato il quantum debeatur.
Espletata la fase istruttoria mediante prova orale e CTU medico legale il Tribunale emetteva la sentenza n. 2464/2024, pubblicata il 20/2/2024 con la quale veniva così statuito:
“1) Accertata la responsabilità di per l'evento verificatosi il 18.8.2020 Parte_1
a Vieste, lo condanna al pagamento in favore di dell'importo di Controparte_1
9.101,96 euro, oltre interessi compensativi sulla sola somma di 472,96 euro come da par.
4.2. della motivazione e oltre interessi in misura legale sull'intero importo dalla liquidazione al saldo effettivo;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 CP_1
, che vengono liquidate in 5.077,00 euro, oltre 286,62 euro per esborsi, oltre
[...]
15% per contributo forfettario, IVA e c.p.a. se e per quanto dovute.
3) Pone le spese della C.t.u. esperita a definitivo ed esclusivo carico di Pt_1
”.
[...]
pagina 4 di 17 In estrema sintesi, il Tribunale, dopo aver ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 2052 c.c., ha accertato la responsabilità del Cortese e lo ha condannato al risarcimento del danno in favore di Controparte_1
Nello specifico ha ritenuto che i testi escussi, sul punto, “sono del tutto privi di attendibilità per quantomeno un triplice ordine di ragioni: per il rapporto con il convenuto ( si è dichiarato amico, è il figlio); per l'assenza di Pt_2 Controparte_2
qualsiasi riscontro con altra documentazione (mai, nelle chat sub docc. 34-39, Pt_1
ebbe mai a contestare la circostanza del calcio, anzi pareva manifestare sincero rincrescimento per quanto accaduto, senza opporre alcun esonero da responsabilità); per la contraddittorietà con la ricostruzione fornita da sentito in interrogatorio Pt_1
libero, che ha riferito che, preliminarmente, il cane avrebbe annusato il pareo dell'attrice (circostanza non ricordata da alcuno dei testi)”.
Avverso detta sentenza ha interposto appello il Cortese chiedendo il rigetto delle domande formulate da Controparte_1
Si è costituita quest'ultima che ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità dell'appello e art. 342 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 9 luglio 2024, il Consigliere Istruttore, ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione e visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., ha fissato davanti a sé l'udienza del 17 dicembre 2024 per la rimessione della causa in decisione innanzi al Collegio riunito in quella data, assegnando termini perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla data di detta udienza, di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
ha assegnato altresì termine perentorio alle parti sino alla data del 17 dicembre 2024 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti. pagina 5 di 17 Esaminati gli scritti difensivi e le note scritte sostitutive dell'udienza, la causa è stata decisa nella Camera di Consiglio dell'8 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. sollevata dalla appellata.
Il gravame per vero si profila conforme ai requisiti essenziali di forma/contenuto espressi nell'articolo citato, dovendo ritenersi che l'onere di specificità dei motivi di appello possa ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass., Sez.
3, sent. 18 settembre 2015, n. 18307).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare, non solo le statuizioni oggetto di gravame, ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico adeguatamente articolato e si esprimono in termini di chiara contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
Ciò detto ed entrando nel merito della controversia si osserva che ha Parte_1
affidato il gravame a due motivi di doglianza.
Con il primo motivo, l'appellante denuncia “Erroneità dei capi n° 2 e 3 della pronuncia per violazione degli artt. 2052 c.c. e 115 c.p.c.”.
Lamenta che il Tribunale abbia ritenuto che la responsabilità del morso fosse a lui imputabile, nonostante l'istruttoria svolta abbia confermato il calcio sferrato dall'attrice al suo cane.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che i testi escussi fossero inattendibili.
Afferma, invece, che dalla istruttoria esperita era chiaramente emerso che:
pagina 6 di 17 “- Il cane del sig. era tenuto al guinzaglio della lunghezza di un metro (testi Pt_1
e ); Pt_2 Testimone_2
- Gli unici testimoni oculari erano i sigg. e , posto che il Pt_2 Testimone_2
compagno della sig.ra ha dichiarato di trovarsi ad una distanza di 10 metri (in CP_1
realtà il sig. non era presente al fatto); Persona_1
- La sig.ra si è avvicinata al sig. , urlando e protestando per la CP_1 Pt_1
presenza del cane sulla spiaggia (testi e ); Pt_2 Testimone_2
- La sig.ra (in un evidente raptus dettato dall'animosità della discussione e CP_1
confidando evidentemente nell'aspetto mansueto del cane) ha sferrato un calcio sul muso del cane”. ( cfr. atto di appello pagg. 11).
Aggiunge che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, non vi era alcuna
“contradditorietà con la ricostruzione fornita da sentito in interrogatorio Pt_1
libero, che ha riferito che, preliminarmente, il cane avrebbe annusato il pareo dell'attrice” atteso che tale circostanza aveva reso ancora più certa la ricostruzione del fatto “in quanto rende evidente che la sig.ra , già infastidita ed alterata per la CP_1
discussione con il sig. e per la presenza del cane sulla spiaggia, si è Pt_1
ulteriormente irritata per il fatto che il cane abbia annusato il pareo e a quel punto – con una condotta incosciente, spregiudicata a persino illecita (art. 544 ter c.p.) – ha sferrato il calcio al cane provocando quale conseguenze esclusiva della propria condotta la reazione dell'animale”.( cfr. pag. 13 atto di appello).
Si duole poi l'appellante che il Tribunale non abbia proseguito nell'istruttoria, salvo poi ritenere la sua esclusiva responsabilità per l'accaduto.
Ritiene la Corte il motivo infondato.
Viene in rilievo nella presente vertenza l'art. 2052 c.c., che reca in rubrica “danno cagionato da animali” e prevede che il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. pagina 7 di 17 Al riguardo è bene rilevare in diritto che:
- la responsabilità del proprietario dell'animale, ex art. 2052 c.c., costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata non già sulla colpa (per omesso "controllo"), bensì sul rapporto di fatto con l'animale (cfr. fra le tante Cass. 2015 n. 25738; Cass. n. 25223 del 2015; Cass. Civ., Sez. III, 9 aprile 2015, n. 7093; Cass. 2010 n. 979; Cass. civ., Sez.
3, 04/12/1998, n. 12307 soprattutto in motivazione;
, Cass. Civ. Sez. III, 6 gennaio 1983
n. 75)), di tal che la dottrina preferisce parlare di presunzione di responsabilità e non di presunzione di colpa.
- Invero il responsabile del danno cagionato da animali è "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso", salvo che provi il caso fortuito;
- Innanzitutto l'alternatività posta dalla norma tra il proprietario dell'animale o colui che se ne serve "per il tempo in cui lo ha in uso" evidenzia come "tenere in uso" l'animale significa esercitare su di esso un potere effettivo di governo del tipo di quello che normalmente compete al proprietario, derivi questo da un rapporto giuridico o di fatto. Il che vuoi dire anche che ciò che rileva non è tanto la finalità (di profitto economico o meno), quanto, piuttosto, il "tipo" di uso esercitato, qualificato dal governo dell'animale, che normalmente compete al proprietario. Ne consegue che, di norma, la responsabilità grava sul proprietario, perché questi "fa uso" dell'animale. Perché la responsabilità gravi su un altro soggetto occorre che il proprietario, giuridicamente o di fatto, si sia spogliato di detta facoltà;
- Per altro verso il testuale riferimento ai danni cagionati dall'animale (e non da un comportamento, per quanto omissivo, del responsabile), unitamente all'individuazione del limite della responsabilità nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) estraneo al un comportamento del responsabile, evidenziano che al proprietario (o all'utilizzatore) dell'animale che ha causato il danno, per andare esente da responsabilità, non è sufficiente fornire la prova negativa della propria assenza di colpa, occorrendo, invece,
pagina 8 di 17 la prova positiva che il danno è stato causato da un evento fortuito (cioè imprevedibile, inevitabile, assolutamente eccezionale).
- In definitiva la responsabilità si fonda, non su un comportamento del proprietario, bensì su una relazione (di proprietà o di uso) intercorrente tra questi e l'animale, per cui solo lo stato di fatto e non l'obbligo di vigilanza o di controllo può assumere rilievo.
- Correlativamente la prova liberatoria ha per oggetto un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché all'animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi;
- infatti la presunzione di responsabilità per i danni causati dagli animali può essere superata esclusivamente quando il proprietario o colui che si serve dall'animale fornisca la prova del caso fortuito, inteso quale fattore esterno alla sfera soggettiva del proprietario dell'animale idoneo ad interrompere il nesso causale tra l'animale e l'evento lesivo.
- Il caso fortuito è comprensivo anche del fatto colposo del danneggiato o di un terzo, che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, purché presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità (ex multis,
Cass. N. 9661/2020, n. 10402/2016;n. 17091/20144; Cass. Civ., Sez. III, 19 marzo 2007,
n. 6454, Cass. Civ., Sez. III, 30 marzo 2001, n. 4742, Cass, Civ. Sez. III, 23 novembre
1998, n. 11861, Cass. Civ., Sez. III, 18 ottobre 1975, n. 3674).
- Deve trattarsi cioè di un evento imponderabile ed imprevedibile, tale da superare ogni possibilità di resistenza o contrasto da parte dell'uomo (Cass. Civ. Sez. III, 15 aprile
2010, n. 9037, Cass. Civ., Sez. 1111, 13 ma It: o 1999, n. 4752);
- Ne consegue che spetta all'attore provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell' animale e l'evento dannoso secundum o contra naturam, comprendendosi in tale concetto qualsiasi atto o moto dell'animale quod sensu caret
(Cass. del 1977 n.261), mentre il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà pagina 9 di 17 provare non già di essere esente da colpa o di aver usato la comune diligenza e prudenza nella custodia dell'animale, bensì l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 7260 del 2013).
- Pertanto, se la prova liberatoria richiesta dalla norma - che può anche consistere nel comportamento del danneggiato, ma per assurgere a fattore esterno idoneo a cagionare il danno deve avere i caratteri della imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità-
(caso fortuito incidente che assorba l'intero rapporto causale: Cass. 1983 n. 1400), ovvero della condotta colposa, specifica o generica (caso fortuito concorrente con il comportamento dell'animale nella produzione eziologica dell'evento dannoso) - non viene fornita, del danno risponde il proprietario dell'animale, essendo irrilevante che il comportamento dannoso di questo sia stato causato da suoi impulsi interni imprevedibili o inevitabili(cfr. Cass. 2016 sopra richiamata che a sua volta richiama la sent. Cass.
1983 n. 75).
Orbene dall'applicazione dei suddetti principi al caso in esame, ritiene questa Corte di condividere la valutazione del Tribunale che, nel caso di specie, ha concluso per la responsabilità ex art. 2052 c.c. di Parte_1
Sono, infatti, circostanze pacifiche sia che il Cortese sia il proprietario del cane, che lo stesso teneva al guinzaglio, ma senza museruola, sia che le lesioni riportate dalla siano eziologicamente riconducibili al morso del cane. CP_1
Ciò detto il , sul quale gravava l'onere della prova, non ha fornito la prova del Pt_1
fortuito, ovvero, nel caso di specie, il fatto della danneggiata.
Ed, infatti, del tutto inconferenti sono le dichiarazione dei due testi di parte convenuta (
e escussi alla udienza del 3 maggio 2023 posto Testimone_3 Controparte_2
che il teste si è limitato a dichiarare “io mi trovavo lontano, stavo prendendo il Pt_2
sole”, circostanza che gli ha impedito di vedere effettivamente lo svolgimento dei fatti e non ha saputo riferire cosa urlasse l'attrice al ( la si è avvicinata a Pt_1 CP_1
gridando ( ma non so dire che cosa nei confronti di ). Pt_1 Pt_1
pagina 10 di 17 Relativamente poi alla circostante per cui il cane annusasse il pareo della che a CP_1
detta del Cortese è stato elemento scatenante la reazione della con il calcio, il CP_1
non fa alcun tipo di menzione, ma anzi, dichiarava “non ricordo come era Pt_2
abbigliata la signora ”. CP_1
Circa il calcio non ricordava con quale gamba la lo “avrebbe dato”, CP_1
aggiungendo, peraltro, “non sono intervenuto nel corso dei fatti”, cosa che avrebbe fatto normalmente un amico di lunga data.
Con riferimento, invece, alla testimonianza rilasciata dal figlio , la sua CP_2
testimonianza risulta inattendibile considerato che il nell'atto introduttivo del Pt_1
giudizio di primo grado ha allegato che “alla scena assisteva anche il figlio più piccolo,
, all'epoca tredicenne”, senza mai fare cenno alla presenza di , in CP_3 CP_2
evidente contrasto con quanto riferito da quest'ultimo ( “io stavo vicino a mio padre”) e, peraltro, senza mai menzionare la presenza del fratello più piccolo . CP_3
In ogni caso si osserva che, quand'anche fosse vero che “ la , infastidita della CP_1
presenza dell'animale iniziava ad inveire contro il proprietario affinchè si allontanasse immediatamente dalla spiaggia con il cane in quanto a suo dire non era igienico”, logica e buon senso avrebbero dovuto suggerire al di indietreggiare e/o di Pt_1
spostarsi e/o di sollevare e prendere in braccio il cane, avendo percepito la situazione di un pericolo e di rischio per la incolumità della a causa della reazione violenta CP_1
(prevedibile ed evitabile) del cane, tutte circostanze che non solo non sono state provate, ma neppure allegate.
Occorre, infatti, ricordare che compete sempre al proprietario del cane o a chi lo ha in uso, “l'obbligo di protezione e di controllo” del proprio animale anche in relazione “ai comportamenti imprudenti altrui” ( Cass. N. 50562/2019).
Né può portare a diversa conclusione l'affermazione del Cortese circa la dedotta docilità del cane in quanto è pacifico in giurisprudenza che “nemmeno può affermarsi che un'improvvisa aggressione da parte di un cane, anche se normalmente inoffensivo, è un pagina 11 di 17 fatto che esuli dalle ordinarie prospettazioni dell'homo eiusdem condicionis et professionis, sì da potersi connotare in termini di imprevedibilità” ( cfr. Cass., sez. IV
Penale, 3 ottobre 2022 n. 37183).
Nella specie, quindi, a fronte della prova (non contestata né contestabile) dell'esistenza del nesso causale tra il danno subito dalla ed il fatto (morso) del cane, il CP_1
non ha fornito prova del pur invocato caso fortuito, nella specie identificato Pt_1
nella condotta colposa della con la conseguenza che deve essere confermata la CP_1
sua responsabilità ex art. 2052 c.c.
Con il secondo motivo, l'appellante denuncia “Erroneità del capo 4) della sentenza per violazione degli artt. 1223, 2056 e 2697 c.c.”.
Lamenta la quantificazione del danno operata dal Tribunale in quanto ritenuta eccessiva.
Ritiene, infatti, che il Tribunale abbia errato a liquidare su di una percentuale di invalidità permanente del 4% anche una somma di denaro a titolo di sofferenza interiore in assenza di qualsivoglia prova di tale sofferenza ed abbia altresì errato a liquidare il danno patrimoniale “ per la porzione di soggiorno non fruita a causa dell'anticipato rientro” trattandosi di una libera scelta della signora farsi curare altrove, che non può su di lui ricadere.
Va, preliminarmente, ricordato che il Tribunale sul danno non patrimoniale ha così argomentato:
“In proposito, il Giudice ritiene che dalla disamina del materiale probatorio e dalla
c.t.u. sia emersa la dimostrazione dell'esistenza tanto di un danno dinamico-relazionale, quanto di un pregiudizio – inferibile anche in via presuntiva alla luce delle circostanze di fatto – sotto il profilo della sofferenza interiore.
Non sono state dedotte circostanze che, sia con riferimento all'inabilità temporanea, sia con riguardo a quella permanente, legittimino una forma di personalizzazione rispetto ai parametri standard.
pagina 12 di 17 Per inabilità temporanea, utilizzato il punto-base (99 euro/die), si liquidano complessivi
2.970,00 euro, di cui 2.160,00 euro per danno dinamico-relazionale e 810,00 euro per danno da sofferenza interiore.
Per invalidità permanente, considerata l'età al tempo dell'accaduto (42 anni), il 4% riconosciuto dal c.t.u. porta alla liquidazione di complessivi 5.659,00 euro, di cui
4.527,00 per componente dinamico-relazionale e 1.132,00 per sofferenza interiore.
Per danno non patrimoniale da lesione dell'integrità fisica, dunque, devono essere liquidati, in totale, 8.629,00 euro, da intendersi già rivalutati all'attualità”.
Ritiene la Corte che la liquidazione operata dal Tribunale sia da condividere avendo fatto corretta applicazione dei criteri e dei valori di cui alle Tabelle Milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale edizione 2021.
Come è noto nell'edizione 2021, si è proceduto ad una rivisitazione grafica della BE del danno non patrimoniale da lesione del bene salute e della (correlata) BE del danno definito da premorienza, fermi i valori monetari come aggiornati secondo gli indici ISTAT.
Per quanto riguarda la BE del danno da lesione del bene salute, l'Osservatorio, lasciando invariati i valori espressi nella seconda e quarta colonna della BE, ha apportato le seguenti modifiche: a) nella terza colonna della BE (che nella edizione
2018 conteneva solo l'indicazione dell'aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) è stata aggiunta la specifica indicazione dell'aumento in termini monetari;
b) nella quinta colonna della BE (che nella edizione del 2018 recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale/ sofferenza soggettiva) è stata aggiunta l'indicazione dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti;
c) infine, si è aggiornata la terminologia usata nell'intestazione delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e
“danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di pagina 13 di 17 legittimità e dalla dottrina definite, rispettivamente, come “danno biologico/dinamico- relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” (media presumibile), ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata.
Circa l'entità del risarcimento, il giudice liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del “danno biologico/dinamico-relazionale”.
Il giudice dovrà invece valutare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta.
In altre parole, l'applicazione della BE non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur
(sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva); l'applicazione degli importi di cui alla BE esprime, invece, esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto attiene alla fase del quantum debeatur e cioè alla valutazione della congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della C.T.U.
Sulla base di quanto precede ritiene questa Corte che la liquidazione operata dal
Tribunale sia congrua e condivisibile, tenuto conto che la in citazione ha CP_1
allegato e dedotto che in seguito all'episodio de quo è insorto in lei un significativo timore nei confronti di tutti cani, presunzione non superata da prova contraria da parte del . Pt_1
Quanto al danno patrimoniale il Tribunale ha così argomentato: “Per le voci di danno patrimoniale, il Tribunale ritiene dovuto l'importo per spese mediche giustificate
(267,32 euro) indicato dall'ausiliario, oltre alla somma di 50,00 euro per transfer in ospedale dal luogo di villeggiatura (doc. 5) e a un importo quantificato in base ai docc.
6-8 per la porzione di soggiorno non fruita a causa dell'anticipato rientro.
pagina 14 di 17 Per quest'ultima voce, il nucleo familiare di aveva corrisposto un totale di CP_1
452,00 euro per un soggiorno di 10 giorni (dal 18 al 27 agosto) per tre persone.
Risulta (doc. 11) che il 22 agosto l'attrice era rientrata a domicilio, essendo stata visitata in ospedale in prossimità della propria residenza. Di conseguenza, l'attrice non ha potuto fruire di sei dei giorni di vacanza programmati e pagati;
appare del tutto ragionevole ritenere che, a seguito del morso e del decorso della malattia che n'è derivata, l'attrice abbia inteso fare ritorno e potersi curare nel proprio luogo di residenza.
Perciò, per ogni giorno di vacanza di erano stati pagati 15,06 euro (452 euro CP_1
diviso 3 partecipanti, diviso 10 giorni), così quindi i sei giorni non fruiti hanno comportato un depauperamento (per porzione di soggiorno pagato e non goduto) di
90,40 euro.
Il danno patrimoniale ammonta quindi a totali 407,72 euro. Tale somma, rivalutata all'attualità dal momento dell'evento lesivo, è pari a 472,96 euro.”
Anche tale valutazione va condivisa.
Il rientro anticipato dalle vacanze della non è stato, infatti, frutto di una scelta CP_1
personale, ma è stato costretto a causa delle lesioni.
Occorre, peraltro, considerare che la era in vacanza in camper in campeggio, CP_1
con servizi anche incompatibili con la propria condizione fisica e con difficoltà di tipo logistico (al pronto soccorso erano dovuti andare in taxi non avendo un'auto).
E'poi documentato che la lesione si era complicata con la formazione di siero e necessitava di cure specifiche ed immediate (cit. doc. 3; doc. da 11 a 17 fascicolo di parte primo grado). CP_1
Appare, quindi, del tutto ragionevole ritenere che, a seguito del morso e del decorso della malattia che ne è derivata, la abbia preferito fare ritorno e potersi curare CP_1
nel proprio luogo di residenza.
pagina 15 di 17 Per i motivi su esposti, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di ed in Parte_1
favore di Controparte_1
Esse si liquidano, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 in complessivi euro 3.966,00 di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva ed euro 1.911,00 per la fase decisionale, esclusa la fase di trattazione non celebratasi, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione principale proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Lodi n. 2464/2024, pubblicata in data 20/2/2024 così dispone:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
che si liquidano in complessivi euro 3.966,00 oltre rimborso spese
[...]
generali, Iva e c.p.a. come per legge;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso in Milano l'8 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Elena Mara Grazioli Maria Elena Catalano pagina 16 di 17 pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Elena Catalano Presidente dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel dr. Silvia Brat Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 807/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
L. MANARA, 17 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MARELLI ALBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MANISCALCO
STEFANIA ( ) VIA L. MANARA, 17 20122 MILANO;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 17 (C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._3
PIAZZA REPUBBLICA N. 8 21100 VARESE presso lo studio dell'avv. GNOCCHI
NICOLETTA MARINA, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria, così giudicare:
1) In via principale, nel merito: in riforma dell'appellata sentenza, respingere le domande proposte dalla Sig.ra nei confronti del sig. siccome Controparte_1 Parte_1
infondate in fatto e diritto.
2) Con vittoria delle spese di giudizio.
In via istruttoria:
- Ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1. “Vero è che il giorno 18.8.2020 presso la spiaggia Molinella, a Vieste, il Sig. Pt_1
recava con sé il proprio cane OC tenuto al guinzaglio e vicino al padrone”;
2. “Vero è che il guinzaglio a cui era allacciato OC nella circostanza di cui al capitolo che precede è quello che le viene rammostrato sub doc. 6 ed è lungo circa un metro”;
3. “Vero è che il giorno 18.8.2020 presso la spiaggia Molinella, a Vieste, la Sig.ra si avvicinava al cane OC e gli sferrava un calcio con la gamba innescando la CP_1
repentina reazione del cane”;
4. “Vero è che la repentinità dell'azione di cui al capitolo che precede non dava modo al
Sig. di intervenire”; Pt_1
5. “Vero è che successivamente alla circostanza di cui al capitolo 3) che precede, il Sig.
accompagnava con la propria automobile la Sig.ra al Pronto Soccorso Pt_1 CP_1
di Vieste ed immediatamente dopo in farmacia dove acquistata a proprie spese i medicinali prescritti dai sanitari”; pagina 2 di 17 6. “Vero è che successivamente alla circostanza di cui al capitolo 5) che precede, la
Sig.ra dichiarava subito di non ritenersi soddisfatta della durata della prognosi CP_1
stabilita dai curanti del PS di Vieste ed informava il Sig. che si sarebbe rivolta Pt_1
all'Ospedale di Cittiglio, dove la sorella lavorava come infermiera”.
Si indicano come testi:
, residente in [...] (c.a.p. Testimone_1
20138); residente in [...]
Repubblica n. 7/B (c.a.p. 20098); , residente in [...]Controparte_3
(MI), Via della Repubblica n. 7/B (c.a.p. 20098); , residente in [...]Controparte_4
GI AN (MI), Via della Repubblica n. 7/B (c.a.p. 20098).
Per : Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita:
- in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 163/2024 emessa dal Tribunale di Lodi e depositata il 19.02.2024, poiché in violazione dell'art 342 c.p.c.
- in via principale, ritenuta la fondatezza della domanda svolta da in Controparte_1
primo grado, rigettare per i motivi esposti in narrativa l'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 163/2024 emessa dal Tribunale di Lodi e depositata il
[...]
19.02.2024 e tutte le domande proposte dall'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
- Con vittoria anche delle spese del secondo grado di giudizio, aumentate del 30% ex art. 4 comma 1bis del D.M. 55/2014, oltre spese generali 15%, c.p.a. ed IVA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha evocato in giudizio, davanti al Tribunale di Lodi, Controparte_1 Parte_1
chiedendone la condanna, ex art. 2052 c.c., al risarcimento di tutti i danni patiti il
18.8.2020 a Vieste, a causa di un morso alla coscia destra infertole dal cane di proprietà di (identificato con microchip n. 380260101694438). In particolare, il danno è Pt_1
pagina 3 di 17 stato così quantificato in atto di citazione: 5.956,00 euro per danno biologico, 1.489,00 euro per danno da sofferenza interiore, 3.900,00 euro per inabilità temporanea, 1.489,00 euro per personalizzazione, 2.500,00 euro per perdita del tempo di vacanza, 724,25 euro per spese mediche e cura, oltre a soggiorno non fruito, 792,50 euro per assistenza tecnica e legale stragiudiziale.
Si è costituito in giudizio confermando di essere proprietario di un cane Parte_1
razza bracco tedesco, di nome OC e di essersi trovato in vacanza a Vieste il
18.8.2020. Egli ha dedotto di aver avuto un alterco con la in spiaggia e che CP_1
quest'ultima avrebbe colpito con un calcio il cane, che poi avrebbe reagito con un morso all'attrice. In diritto, il convenuto ha evocato l'esonero da responsabilità per il c.d. fortuito, consistito nella condotta dell'attrice e, in subordine, ha contestato il quantum debeatur.
Espletata la fase istruttoria mediante prova orale e CTU medico legale il Tribunale emetteva la sentenza n. 2464/2024, pubblicata il 20/2/2024 con la quale veniva così statuito:
“1) Accertata la responsabilità di per l'evento verificatosi il 18.8.2020 Parte_1
a Vieste, lo condanna al pagamento in favore di dell'importo di Controparte_1
9.101,96 euro, oltre interessi compensativi sulla sola somma di 472,96 euro come da par.
4.2. della motivazione e oltre interessi in misura legale sull'intero importo dalla liquidazione al saldo effettivo;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 CP_1
, che vengono liquidate in 5.077,00 euro, oltre 286,62 euro per esborsi, oltre
[...]
15% per contributo forfettario, IVA e c.p.a. se e per quanto dovute.
3) Pone le spese della C.t.u. esperita a definitivo ed esclusivo carico di Pt_1
”.
[...]
pagina 4 di 17 In estrema sintesi, il Tribunale, dopo aver ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 2052 c.c., ha accertato la responsabilità del Cortese e lo ha condannato al risarcimento del danno in favore di Controparte_1
Nello specifico ha ritenuto che i testi escussi, sul punto, “sono del tutto privi di attendibilità per quantomeno un triplice ordine di ragioni: per il rapporto con il convenuto ( si è dichiarato amico, è il figlio); per l'assenza di Pt_2 Controparte_2
qualsiasi riscontro con altra documentazione (mai, nelle chat sub docc. 34-39, Pt_1
ebbe mai a contestare la circostanza del calcio, anzi pareva manifestare sincero rincrescimento per quanto accaduto, senza opporre alcun esonero da responsabilità); per la contraddittorietà con la ricostruzione fornita da sentito in interrogatorio Pt_1
libero, che ha riferito che, preliminarmente, il cane avrebbe annusato il pareo dell'attrice (circostanza non ricordata da alcuno dei testi)”.
Avverso detta sentenza ha interposto appello il Cortese chiedendo il rigetto delle domande formulate da Controparte_1
Si è costituita quest'ultima che ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità dell'appello e art. 342 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 9 luglio 2024, il Consigliere Istruttore, ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione e visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., ha fissato davanti a sé l'udienza del 17 dicembre 2024 per la rimessione della causa in decisione innanzi al Collegio riunito in quella data, assegnando termini perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla data di detta udienza, di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
ha assegnato altresì termine perentorio alle parti sino alla data del 17 dicembre 2024 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti. pagina 5 di 17 Esaminati gli scritti difensivi e le note scritte sostitutive dell'udienza, la causa è stata decisa nella Camera di Consiglio dell'8 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. sollevata dalla appellata.
Il gravame per vero si profila conforme ai requisiti essenziali di forma/contenuto espressi nell'articolo citato, dovendo ritenersi che l'onere di specificità dei motivi di appello possa ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass., Sez.
3, sent. 18 settembre 2015, n. 18307).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare, non solo le statuizioni oggetto di gravame, ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico adeguatamente articolato e si esprimono in termini di chiara contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
Ciò detto ed entrando nel merito della controversia si osserva che ha Parte_1
affidato il gravame a due motivi di doglianza.
Con il primo motivo, l'appellante denuncia “Erroneità dei capi n° 2 e 3 della pronuncia per violazione degli artt. 2052 c.c. e 115 c.p.c.”.
Lamenta che il Tribunale abbia ritenuto che la responsabilità del morso fosse a lui imputabile, nonostante l'istruttoria svolta abbia confermato il calcio sferrato dall'attrice al suo cane.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che i testi escussi fossero inattendibili.
Afferma, invece, che dalla istruttoria esperita era chiaramente emerso che:
pagina 6 di 17 “- Il cane del sig. era tenuto al guinzaglio della lunghezza di un metro (testi Pt_1
e ); Pt_2 Testimone_2
- Gli unici testimoni oculari erano i sigg. e , posto che il Pt_2 Testimone_2
compagno della sig.ra ha dichiarato di trovarsi ad una distanza di 10 metri (in CP_1
realtà il sig. non era presente al fatto); Persona_1
- La sig.ra si è avvicinata al sig. , urlando e protestando per la CP_1 Pt_1
presenza del cane sulla spiaggia (testi e ); Pt_2 Testimone_2
- La sig.ra (in un evidente raptus dettato dall'animosità della discussione e CP_1
confidando evidentemente nell'aspetto mansueto del cane) ha sferrato un calcio sul muso del cane”. ( cfr. atto di appello pagg. 11).
Aggiunge che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, non vi era alcuna
“contradditorietà con la ricostruzione fornita da sentito in interrogatorio Pt_1
libero, che ha riferito che, preliminarmente, il cane avrebbe annusato il pareo dell'attrice” atteso che tale circostanza aveva reso ancora più certa la ricostruzione del fatto “in quanto rende evidente che la sig.ra , già infastidita ed alterata per la CP_1
discussione con il sig. e per la presenza del cane sulla spiaggia, si è Pt_1
ulteriormente irritata per il fatto che il cane abbia annusato il pareo e a quel punto – con una condotta incosciente, spregiudicata a persino illecita (art. 544 ter c.p.) – ha sferrato il calcio al cane provocando quale conseguenze esclusiva della propria condotta la reazione dell'animale”.( cfr. pag. 13 atto di appello).
Si duole poi l'appellante che il Tribunale non abbia proseguito nell'istruttoria, salvo poi ritenere la sua esclusiva responsabilità per l'accaduto.
Ritiene la Corte il motivo infondato.
Viene in rilievo nella presente vertenza l'art. 2052 c.c., che reca in rubrica “danno cagionato da animali” e prevede che il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. pagina 7 di 17 Al riguardo è bene rilevare in diritto che:
- la responsabilità del proprietario dell'animale, ex art. 2052 c.c., costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata non già sulla colpa (per omesso "controllo"), bensì sul rapporto di fatto con l'animale (cfr. fra le tante Cass. 2015 n. 25738; Cass. n. 25223 del 2015; Cass. Civ., Sez. III, 9 aprile 2015, n. 7093; Cass. 2010 n. 979; Cass. civ., Sez.
3, 04/12/1998, n. 12307 soprattutto in motivazione;
, Cass. Civ. Sez. III, 6 gennaio 1983
n. 75)), di tal che la dottrina preferisce parlare di presunzione di responsabilità e non di presunzione di colpa.
- Invero il responsabile del danno cagionato da animali è "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso", salvo che provi il caso fortuito;
- Innanzitutto l'alternatività posta dalla norma tra il proprietario dell'animale o colui che se ne serve "per il tempo in cui lo ha in uso" evidenzia come "tenere in uso" l'animale significa esercitare su di esso un potere effettivo di governo del tipo di quello che normalmente compete al proprietario, derivi questo da un rapporto giuridico o di fatto. Il che vuoi dire anche che ciò che rileva non è tanto la finalità (di profitto economico o meno), quanto, piuttosto, il "tipo" di uso esercitato, qualificato dal governo dell'animale, che normalmente compete al proprietario. Ne consegue che, di norma, la responsabilità grava sul proprietario, perché questi "fa uso" dell'animale. Perché la responsabilità gravi su un altro soggetto occorre che il proprietario, giuridicamente o di fatto, si sia spogliato di detta facoltà;
- Per altro verso il testuale riferimento ai danni cagionati dall'animale (e non da un comportamento, per quanto omissivo, del responsabile), unitamente all'individuazione del limite della responsabilità nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) estraneo al un comportamento del responsabile, evidenziano che al proprietario (o all'utilizzatore) dell'animale che ha causato il danno, per andare esente da responsabilità, non è sufficiente fornire la prova negativa della propria assenza di colpa, occorrendo, invece,
pagina 8 di 17 la prova positiva che il danno è stato causato da un evento fortuito (cioè imprevedibile, inevitabile, assolutamente eccezionale).
- In definitiva la responsabilità si fonda, non su un comportamento del proprietario, bensì su una relazione (di proprietà o di uso) intercorrente tra questi e l'animale, per cui solo lo stato di fatto e non l'obbligo di vigilanza o di controllo può assumere rilievo.
- Correlativamente la prova liberatoria ha per oggetto un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché all'animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi;
- infatti la presunzione di responsabilità per i danni causati dagli animali può essere superata esclusivamente quando il proprietario o colui che si serve dall'animale fornisca la prova del caso fortuito, inteso quale fattore esterno alla sfera soggettiva del proprietario dell'animale idoneo ad interrompere il nesso causale tra l'animale e l'evento lesivo.
- Il caso fortuito è comprensivo anche del fatto colposo del danneggiato o di un terzo, che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, purché presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità (ex multis,
Cass. N. 9661/2020, n. 10402/2016;n. 17091/20144; Cass. Civ., Sez. III, 19 marzo 2007,
n. 6454, Cass. Civ., Sez. III, 30 marzo 2001, n. 4742, Cass, Civ. Sez. III, 23 novembre
1998, n. 11861, Cass. Civ., Sez. III, 18 ottobre 1975, n. 3674).
- Deve trattarsi cioè di un evento imponderabile ed imprevedibile, tale da superare ogni possibilità di resistenza o contrasto da parte dell'uomo (Cass. Civ. Sez. III, 15 aprile
2010, n. 9037, Cass. Civ., Sez. 1111, 13 ma It: o 1999, n. 4752);
- Ne consegue che spetta all'attore provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell' animale e l'evento dannoso secundum o contra naturam, comprendendosi in tale concetto qualsiasi atto o moto dell'animale quod sensu caret
(Cass. del 1977 n.261), mentre il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà pagina 9 di 17 provare non già di essere esente da colpa o di aver usato la comune diligenza e prudenza nella custodia dell'animale, bensì l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 7260 del 2013).
- Pertanto, se la prova liberatoria richiesta dalla norma - che può anche consistere nel comportamento del danneggiato, ma per assurgere a fattore esterno idoneo a cagionare il danno deve avere i caratteri della imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità-
(caso fortuito incidente che assorba l'intero rapporto causale: Cass. 1983 n. 1400), ovvero della condotta colposa, specifica o generica (caso fortuito concorrente con il comportamento dell'animale nella produzione eziologica dell'evento dannoso) - non viene fornita, del danno risponde il proprietario dell'animale, essendo irrilevante che il comportamento dannoso di questo sia stato causato da suoi impulsi interni imprevedibili o inevitabili(cfr. Cass. 2016 sopra richiamata che a sua volta richiama la sent. Cass.
1983 n. 75).
Orbene dall'applicazione dei suddetti principi al caso in esame, ritiene questa Corte di condividere la valutazione del Tribunale che, nel caso di specie, ha concluso per la responsabilità ex art. 2052 c.c. di Parte_1
Sono, infatti, circostanze pacifiche sia che il Cortese sia il proprietario del cane, che lo stesso teneva al guinzaglio, ma senza museruola, sia che le lesioni riportate dalla siano eziologicamente riconducibili al morso del cane. CP_1
Ciò detto il , sul quale gravava l'onere della prova, non ha fornito la prova del Pt_1
fortuito, ovvero, nel caso di specie, il fatto della danneggiata.
Ed, infatti, del tutto inconferenti sono le dichiarazione dei due testi di parte convenuta (
e escussi alla udienza del 3 maggio 2023 posto Testimone_3 Controparte_2
che il teste si è limitato a dichiarare “io mi trovavo lontano, stavo prendendo il Pt_2
sole”, circostanza che gli ha impedito di vedere effettivamente lo svolgimento dei fatti e non ha saputo riferire cosa urlasse l'attrice al ( la si è avvicinata a Pt_1 CP_1
gridando ( ma non so dire che cosa nei confronti di ). Pt_1 Pt_1
pagina 10 di 17 Relativamente poi alla circostante per cui il cane annusasse il pareo della che a CP_1
detta del Cortese è stato elemento scatenante la reazione della con il calcio, il CP_1
non fa alcun tipo di menzione, ma anzi, dichiarava “non ricordo come era Pt_2
abbigliata la signora ”. CP_1
Circa il calcio non ricordava con quale gamba la lo “avrebbe dato”, CP_1
aggiungendo, peraltro, “non sono intervenuto nel corso dei fatti”, cosa che avrebbe fatto normalmente un amico di lunga data.
Con riferimento, invece, alla testimonianza rilasciata dal figlio , la sua CP_2
testimonianza risulta inattendibile considerato che il nell'atto introduttivo del Pt_1
giudizio di primo grado ha allegato che “alla scena assisteva anche il figlio più piccolo,
, all'epoca tredicenne”, senza mai fare cenno alla presenza di , in CP_3 CP_2
evidente contrasto con quanto riferito da quest'ultimo ( “io stavo vicino a mio padre”) e, peraltro, senza mai menzionare la presenza del fratello più piccolo . CP_3
In ogni caso si osserva che, quand'anche fosse vero che “ la , infastidita della CP_1
presenza dell'animale iniziava ad inveire contro il proprietario affinchè si allontanasse immediatamente dalla spiaggia con il cane in quanto a suo dire non era igienico”, logica e buon senso avrebbero dovuto suggerire al di indietreggiare e/o di Pt_1
spostarsi e/o di sollevare e prendere in braccio il cane, avendo percepito la situazione di un pericolo e di rischio per la incolumità della a causa della reazione violenta CP_1
(prevedibile ed evitabile) del cane, tutte circostanze che non solo non sono state provate, ma neppure allegate.
Occorre, infatti, ricordare che compete sempre al proprietario del cane o a chi lo ha in uso, “l'obbligo di protezione e di controllo” del proprio animale anche in relazione “ai comportamenti imprudenti altrui” ( Cass. N. 50562/2019).
Né può portare a diversa conclusione l'affermazione del Cortese circa la dedotta docilità del cane in quanto è pacifico in giurisprudenza che “nemmeno può affermarsi che un'improvvisa aggressione da parte di un cane, anche se normalmente inoffensivo, è un pagina 11 di 17 fatto che esuli dalle ordinarie prospettazioni dell'homo eiusdem condicionis et professionis, sì da potersi connotare in termini di imprevedibilità” ( cfr. Cass., sez. IV
Penale, 3 ottobre 2022 n. 37183).
Nella specie, quindi, a fronte della prova (non contestata né contestabile) dell'esistenza del nesso causale tra il danno subito dalla ed il fatto (morso) del cane, il CP_1
non ha fornito prova del pur invocato caso fortuito, nella specie identificato Pt_1
nella condotta colposa della con la conseguenza che deve essere confermata la CP_1
sua responsabilità ex art. 2052 c.c.
Con il secondo motivo, l'appellante denuncia “Erroneità del capo 4) della sentenza per violazione degli artt. 1223, 2056 e 2697 c.c.”.
Lamenta la quantificazione del danno operata dal Tribunale in quanto ritenuta eccessiva.
Ritiene, infatti, che il Tribunale abbia errato a liquidare su di una percentuale di invalidità permanente del 4% anche una somma di denaro a titolo di sofferenza interiore in assenza di qualsivoglia prova di tale sofferenza ed abbia altresì errato a liquidare il danno patrimoniale “ per la porzione di soggiorno non fruita a causa dell'anticipato rientro” trattandosi di una libera scelta della signora farsi curare altrove, che non può su di lui ricadere.
Va, preliminarmente, ricordato che il Tribunale sul danno non patrimoniale ha così argomentato:
“In proposito, il Giudice ritiene che dalla disamina del materiale probatorio e dalla
c.t.u. sia emersa la dimostrazione dell'esistenza tanto di un danno dinamico-relazionale, quanto di un pregiudizio – inferibile anche in via presuntiva alla luce delle circostanze di fatto – sotto il profilo della sofferenza interiore.
Non sono state dedotte circostanze che, sia con riferimento all'inabilità temporanea, sia con riguardo a quella permanente, legittimino una forma di personalizzazione rispetto ai parametri standard.
pagina 12 di 17 Per inabilità temporanea, utilizzato il punto-base (99 euro/die), si liquidano complessivi
2.970,00 euro, di cui 2.160,00 euro per danno dinamico-relazionale e 810,00 euro per danno da sofferenza interiore.
Per invalidità permanente, considerata l'età al tempo dell'accaduto (42 anni), il 4% riconosciuto dal c.t.u. porta alla liquidazione di complessivi 5.659,00 euro, di cui
4.527,00 per componente dinamico-relazionale e 1.132,00 per sofferenza interiore.
Per danno non patrimoniale da lesione dell'integrità fisica, dunque, devono essere liquidati, in totale, 8.629,00 euro, da intendersi già rivalutati all'attualità”.
Ritiene la Corte che la liquidazione operata dal Tribunale sia da condividere avendo fatto corretta applicazione dei criteri e dei valori di cui alle Tabelle Milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale edizione 2021.
Come è noto nell'edizione 2021, si è proceduto ad una rivisitazione grafica della BE del danno non patrimoniale da lesione del bene salute e della (correlata) BE del danno definito da premorienza, fermi i valori monetari come aggiornati secondo gli indici ISTAT.
Per quanto riguarda la BE del danno da lesione del bene salute, l'Osservatorio, lasciando invariati i valori espressi nella seconda e quarta colonna della BE, ha apportato le seguenti modifiche: a) nella terza colonna della BE (che nella edizione
2018 conteneva solo l'indicazione dell'aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) è stata aggiunta la specifica indicazione dell'aumento in termini monetari;
b) nella quinta colonna della BE (che nella edizione del 2018 recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale/ sofferenza soggettiva) è stata aggiunta l'indicazione dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti;
c) infine, si è aggiornata la terminologia usata nell'intestazione delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e
“danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di pagina 13 di 17 legittimità e dalla dottrina definite, rispettivamente, come “danno biologico/dinamico- relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” (media presumibile), ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata.
Circa l'entità del risarcimento, il giudice liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del “danno biologico/dinamico-relazionale”.
Il giudice dovrà invece valutare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta.
In altre parole, l'applicazione della BE non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur
(sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva); l'applicazione degli importi di cui alla BE esprime, invece, esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto attiene alla fase del quantum debeatur e cioè alla valutazione della congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della C.T.U.
Sulla base di quanto precede ritiene questa Corte che la liquidazione operata dal
Tribunale sia congrua e condivisibile, tenuto conto che la in citazione ha CP_1
allegato e dedotto che in seguito all'episodio de quo è insorto in lei un significativo timore nei confronti di tutti cani, presunzione non superata da prova contraria da parte del . Pt_1
Quanto al danno patrimoniale il Tribunale ha così argomentato: “Per le voci di danno patrimoniale, il Tribunale ritiene dovuto l'importo per spese mediche giustificate
(267,32 euro) indicato dall'ausiliario, oltre alla somma di 50,00 euro per transfer in ospedale dal luogo di villeggiatura (doc. 5) e a un importo quantificato in base ai docc.
6-8 per la porzione di soggiorno non fruita a causa dell'anticipato rientro.
pagina 14 di 17 Per quest'ultima voce, il nucleo familiare di aveva corrisposto un totale di CP_1
452,00 euro per un soggiorno di 10 giorni (dal 18 al 27 agosto) per tre persone.
Risulta (doc. 11) che il 22 agosto l'attrice era rientrata a domicilio, essendo stata visitata in ospedale in prossimità della propria residenza. Di conseguenza, l'attrice non ha potuto fruire di sei dei giorni di vacanza programmati e pagati;
appare del tutto ragionevole ritenere che, a seguito del morso e del decorso della malattia che n'è derivata, l'attrice abbia inteso fare ritorno e potersi curare nel proprio luogo di residenza.
Perciò, per ogni giorno di vacanza di erano stati pagati 15,06 euro (452 euro CP_1
diviso 3 partecipanti, diviso 10 giorni), così quindi i sei giorni non fruiti hanno comportato un depauperamento (per porzione di soggiorno pagato e non goduto) di
90,40 euro.
Il danno patrimoniale ammonta quindi a totali 407,72 euro. Tale somma, rivalutata all'attualità dal momento dell'evento lesivo, è pari a 472,96 euro.”
Anche tale valutazione va condivisa.
Il rientro anticipato dalle vacanze della non è stato, infatti, frutto di una scelta CP_1
personale, ma è stato costretto a causa delle lesioni.
Occorre, peraltro, considerare che la era in vacanza in camper in campeggio, CP_1
con servizi anche incompatibili con la propria condizione fisica e con difficoltà di tipo logistico (al pronto soccorso erano dovuti andare in taxi non avendo un'auto).
E'poi documentato che la lesione si era complicata con la formazione di siero e necessitava di cure specifiche ed immediate (cit. doc. 3; doc. da 11 a 17 fascicolo di parte primo grado). CP_1
Appare, quindi, del tutto ragionevole ritenere che, a seguito del morso e del decorso della malattia che ne è derivata, la abbia preferito fare ritorno e potersi curare CP_1
nel proprio luogo di residenza.
pagina 15 di 17 Per i motivi su esposti, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di ed in Parte_1
favore di Controparte_1
Esse si liquidano, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 in complessivi euro 3.966,00 di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva ed euro 1.911,00 per la fase decisionale, esclusa la fase di trattazione non celebratasi, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione principale proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Lodi n. 2464/2024, pubblicata in data 20/2/2024 così dispone:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
che si liquidano in complessivi euro 3.966,00 oltre rimborso spese
[...]
generali, Iva e c.p.a. come per legge;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso in Milano l'8 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Elena Mara Grazioli Maria Elena Catalano pagina 16 di 17 pagina 17 di 17