Art. 36. 1. L'Azienda trasporti municipalizzati autofiloviari di Ancona e' autorizzata, in deroga al divieto di cui al comma 10 dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , alla assunzione del personale necessario per l'attivazione od il potenziamento di servizi di trasporto urbano per il collegamento della citta' con i nuovi quartieri realizzati per i terremotati e per i sinistrati dalla frana.
2. La determinazione delle unita' da assumere viene effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Nota all' art. 36, comma 1 :
Il comma 10 dell'art. 6 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) ha fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale.
2. La determinazione delle unita' da assumere viene effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Nota all' art. 36, comma 1 :
Il comma 10 dell'art. 6 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) ha fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale.