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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/11/2025, n. 3676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3676 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa GI IO
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 1449/2022 vertente tra:
CP_1 opponente
e
e Controparte_2 Controparte_3 opposte
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
GI IO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1449/2022, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Modestino Razzano, elettivamente domiciliato CP_1 presso lo studio del difensore in Maddaloni, Via S. Francesco d'Assisi n. 24, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti Controparte_4 pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domiciliano in Napoli, Via Armando Diaz 11; opposte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'istante proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento distinta con n. 028 2021 90060107 02/000, notificata in data 4.2.2022, limitatamente al credito portato dalla cartella esattoriale n. 02820050011466359000, dell'importo di euro 8.038,10, avente ad oggetto “spese processuali” anno di riferimento 2004.
2 A supporto della opposizione, l'istante – assumendo l'omessa notificazione della cartella esattoriale presupposta – adduceva quale unica ragione l'intervenuta prescrizione del relativo credito.
Concludeva - previa sospensione della efficacia esecutiva dell'atto impugnato – per l'accoglimento della opposizione, con vittoria delle spese di lite.
L e quello impositore, costituitisi in giudizio, argomentavano della Controparte_5 infondatezza della avversa opposizione e ne domandavano il rigetto.
Con ordinanza del 13.6.2023, la scrivente – ritenuta la infondatezza prima facie della opposizione – respingeva la istanza cautelare e disponeva rinvio per la precisazione delle conclusioni;
successivamente, ritenuta preferibile l'applicazione del modello decisionale ex art. 281 sexies c.p.c., il procedimento veniva fissato alla data odierna per la decisione.
In via preliminare, va detto che la scrivente è subentrata nella trattazione del procedimento, atteso che esso veniva inizialmente assegnato ad altro magistrato dell'intestato Tribunale tabellarmente incompetente per materia.
Sempre in via preliminare, occorre osservare che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito e nell'intimare al contribuente il versamento dovuto entro un dato termine, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione, di natura sostanziale, è eventuale e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa azionata, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Dunque, il contribuente che lamenti l'omessa preventiva regolare notificazione degli atti prodromici alla intimazione di pagamento ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (sempre che non sia stato ritualmente notificato) al fine di contestare la pretesa contributiva (Cass. civ. Sez. Unite, 04/03/2008, n. 5791; Cass. civ. Sez. Unite
Sent., 25/07/2007, n. 16412; Cass. civ. Sez. V, (ud. 04/05/2007) 08-06-2007, n. 13483; Cass. civ.
Sez. V, 31/03/2006, n. 7649 Cass. civ. Sez. V, 17/02/2005, n. 3231).
Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. sul punto, Cass. civ. Sez. I, 24/09/1999, n. 10493; Cass. civ. Sez. I,
20/03/1999, n. 2574).
3 Nel caso di specie, l'opponente devolve una contestazione sul diritto a procedere ad esecuzione forzata, in quanto tale inquadrabile nell'alveo dell'art. 615, comma I c.p.c..
La natura di accertamento negativo del credito della proposta opposizione, pur a fronte della mancata opposizione alla cartella esattoriale presupposta, non preclude il vaglio sulla prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito successivamente maturati.
Tanto chiarito, come accennato, l'istante – muovendo dall'assunto della omessa notificazione della cartella n. 02820050011466359000 presupposta alla intimazione – ha dedotto: “… Il termine di prescrizione delle spese processuali, in mancanza di una norma contraria, è quello decennale previsto dall'art. 2496 c.c.: tale termine decorre dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile
(o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo), con la conseguenza che devono essere annullati, per estinzione del credito vantato dal per CP_2 sopravvenuta prescrizione, la cartella di pagamento, nonché il presupposto ruolo esattoriale la cui notifica sia avvenuta oltre il termine decennale di prescrizione, ossia a dire dieci anni dopo la data in cui la sentenza sia divenuta irrevocabile nei confronti dell'opponente. Nella fattispecie de quo, il concessionario ha inviato l'intimazione di pagamento solo in data 4/2/2022 ovvero oltre un decennio dalla data della presunta notifica della cartella di pagamento sopra citata (cartella n.
02820050011466359000 notificata il 29/06/2005) e pertanto facendo decorrere il termine prescrizionale decennale come innanzi delineato. Pertanto la prescrizione estingue la pretesa creditoria sia dell'ente nonché del concessionario alla riscossione. …” (cfr. pag. 2 atto di citazione).
La parte opposta - evidenziando che la notificazione della cartella esattoriale impugnata avveniva in data 29.6.2005 a mani dell'odierno istante (cfr. doc. 1 prodotto in allegato alla costituzione) – ha altresì documentato la notificazione della intimazione n. 02820169000103469000, avverso cui la parte opponente non proponeva opposizione.
Il Tribunale reputa che l'opposizione vada respinta per le ragioni di cui si dirà subito infra.
La parte opposta ha allegato agli atti prova della notificazione di una intimazione di pagamento successiva alla notificazione della cartella, avvenuta in data 19.3.2016 – contenente tra le altre anche la cartella di pagamento contestata - e non impugnata (cfr. pag. 63 – doc. 1 prodotto in allegato alla costituzione delle opposte).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che nella ipotesi in cui l'intimazione di pagamento non venga impugnata, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere le vicende estintive anteriori alla sua notificazione (cfr. sul punto Cass. 22108/2024 e 10736/2024, nonché in senso conforme più di recente Cass. 6346/2025).
4 In applicazione del principio di diritto secondo cui la mancata impugnazione di un atto autonomamente impugnabile comporta la definitività della pretesa in esso contenuta, deve ritenersi che l'odierno istante - non avendo proposto opposizione avverso l'intimazione del 2016 - abbia consentito il consolidamento della pretesa creditoria, con conseguente inammissibilità della eccezione di prescrizione sollevata solo in occasione dell'impugnazione della successiva intimazione del 2021, oggetto della odierna opposizione.
In definitiva, considerato che dalla notificazione della intimazione di pagamento del 2016 (avvenuta, si ribadisce il 19.3.2016) a quella della intimazione oggetto della odierna opposizione (avvenuta in data 4.2.2022) non è decorso il termine di prescrizione decennale, l'opposizione va respinta.
Le spese seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati ex D.M. applicabile ratione temporis in relazione allo scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria ed applicata la riduzione pari al 50 % ex art. 4 del D.M. 55/2014, come successivamente modificato, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento distinto con n. Rg 1449/2022, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione spiegata da;
CP_1
CONDANNA la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di quella opposta che liquida, al netto della riduzione in misura percentuale indicata in parte motiva, in € 1.659,00, di cui €
438,00 per fase di studio, € 370,00 per fase introduttiva ed € 851,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 18.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa GI IO
5
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa GI IO
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 1449/2022 vertente tra:
CP_1 opponente
e
e Controparte_2 Controparte_3 opposte
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
GI IO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1449/2022, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Modestino Razzano, elettivamente domiciliato CP_1 presso lo studio del difensore in Maddaloni, Via S. Francesco d'Assisi n. 24, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti Controparte_4 pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domiciliano in Napoli, Via Armando Diaz 11; opposte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'istante proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento distinta con n. 028 2021 90060107 02/000, notificata in data 4.2.2022, limitatamente al credito portato dalla cartella esattoriale n. 02820050011466359000, dell'importo di euro 8.038,10, avente ad oggetto “spese processuali” anno di riferimento 2004.
2 A supporto della opposizione, l'istante – assumendo l'omessa notificazione della cartella esattoriale presupposta – adduceva quale unica ragione l'intervenuta prescrizione del relativo credito.
Concludeva - previa sospensione della efficacia esecutiva dell'atto impugnato – per l'accoglimento della opposizione, con vittoria delle spese di lite.
L e quello impositore, costituitisi in giudizio, argomentavano della Controparte_5 infondatezza della avversa opposizione e ne domandavano il rigetto.
Con ordinanza del 13.6.2023, la scrivente – ritenuta la infondatezza prima facie della opposizione – respingeva la istanza cautelare e disponeva rinvio per la precisazione delle conclusioni;
successivamente, ritenuta preferibile l'applicazione del modello decisionale ex art. 281 sexies c.p.c., il procedimento veniva fissato alla data odierna per la decisione.
In via preliminare, va detto che la scrivente è subentrata nella trattazione del procedimento, atteso che esso veniva inizialmente assegnato ad altro magistrato dell'intestato Tribunale tabellarmente incompetente per materia.
Sempre in via preliminare, occorre osservare che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito e nell'intimare al contribuente il versamento dovuto entro un dato termine, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione, di natura sostanziale, è eventuale e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa azionata, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Dunque, il contribuente che lamenti l'omessa preventiva regolare notificazione degli atti prodromici alla intimazione di pagamento ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (sempre che non sia stato ritualmente notificato) al fine di contestare la pretesa contributiva (Cass. civ. Sez. Unite, 04/03/2008, n. 5791; Cass. civ. Sez. Unite
Sent., 25/07/2007, n. 16412; Cass. civ. Sez. V, (ud. 04/05/2007) 08-06-2007, n. 13483; Cass. civ.
Sez. V, 31/03/2006, n. 7649 Cass. civ. Sez. V, 17/02/2005, n. 3231).
Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. sul punto, Cass. civ. Sez. I, 24/09/1999, n. 10493; Cass. civ. Sez. I,
20/03/1999, n. 2574).
3 Nel caso di specie, l'opponente devolve una contestazione sul diritto a procedere ad esecuzione forzata, in quanto tale inquadrabile nell'alveo dell'art. 615, comma I c.p.c..
La natura di accertamento negativo del credito della proposta opposizione, pur a fronte della mancata opposizione alla cartella esattoriale presupposta, non preclude il vaglio sulla prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito successivamente maturati.
Tanto chiarito, come accennato, l'istante – muovendo dall'assunto della omessa notificazione della cartella n. 02820050011466359000 presupposta alla intimazione – ha dedotto: “… Il termine di prescrizione delle spese processuali, in mancanza di una norma contraria, è quello decennale previsto dall'art. 2496 c.c.: tale termine decorre dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile
(o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo), con la conseguenza che devono essere annullati, per estinzione del credito vantato dal per CP_2 sopravvenuta prescrizione, la cartella di pagamento, nonché il presupposto ruolo esattoriale la cui notifica sia avvenuta oltre il termine decennale di prescrizione, ossia a dire dieci anni dopo la data in cui la sentenza sia divenuta irrevocabile nei confronti dell'opponente. Nella fattispecie de quo, il concessionario ha inviato l'intimazione di pagamento solo in data 4/2/2022 ovvero oltre un decennio dalla data della presunta notifica della cartella di pagamento sopra citata (cartella n.
02820050011466359000 notificata il 29/06/2005) e pertanto facendo decorrere il termine prescrizionale decennale come innanzi delineato. Pertanto la prescrizione estingue la pretesa creditoria sia dell'ente nonché del concessionario alla riscossione. …” (cfr. pag. 2 atto di citazione).
La parte opposta - evidenziando che la notificazione della cartella esattoriale impugnata avveniva in data 29.6.2005 a mani dell'odierno istante (cfr. doc. 1 prodotto in allegato alla costituzione) – ha altresì documentato la notificazione della intimazione n. 02820169000103469000, avverso cui la parte opponente non proponeva opposizione.
Il Tribunale reputa che l'opposizione vada respinta per le ragioni di cui si dirà subito infra.
La parte opposta ha allegato agli atti prova della notificazione di una intimazione di pagamento successiva alla notificazione della cartella, avvenuta in data 19.3.2016 – contenente tra le altre anche la cartella di pagamento contestata - e non impugnata (cfr. pag. 63 – doc. 1 prodotto in allegato alla costituzione delle opposte).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che nella ipotesi in cui l'intimazione di pagamento non venga impugnata, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere le vicende estintive anteriori alla sua notificazione (cfr. sul punto Cass. 22108/2024 e 10736/2024, nonché in senso conforme più di recente Cass. 6346/2025).
4 In applicazione del principio di diritto secondo cui la mancata impugnazione di un atto autonomamente impugnabile comporta la definitività della pretesa in esso contenuta, deve ritenersi che l'odierno istante - non avendo proposto opposizione avverso l'intimazione del 2016 - abbia consentito il consolidamento della pretesa creditoria, con conseguente inammissibilità della eccezione di prescrizione sollevata solo in occasione dell'impugnazione della successiva intimazione del 2021, oggetto della odierna opposizione.
In definitiva, considerato che dalla notificazione della intimazione di pagamento del 2016 (avvenuta, si ribadisce il 19.3.2016) a quella della intimazione oggetto della odierna opposizione (avvenuta in data 4.2.2022) non è decorso il termine di prescrizione decennale, l'opposizione va respinta.
Le spese seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati ex D.M. applicabile ratione temporis in relazione allo scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria ed applicata la riduzione pari al 50 % ex art. 4 del D.M. 55/2014, come successivamente modificato, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento distinto con n. Rg 1449/2022, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione spiegata da;
CP_1
CONDANNA la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di quella opposta che liquida, al netto della riduzione in misura percentuale indicata in parte motiva, in € 1.659,00, di cui €
438,00 per fase di studio, € 370,00 per fase introduttiva ed € 851,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 18.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa GI IO
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