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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/06/2025, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
R.G.N.4404/2022
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento in grado di appello iscritto al n.r.g. 4404/2022
promosso da
(p.i. ), in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Alberto Peluso, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLANTE
nei confronti di
(c.f. ); Controparte_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
preso atto che l'udienza del 22.5.2025 fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte appellante;
letto l'art. 127 ter c.p.c.; procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa in grado di appello iscritta al n r.g.4404/2022 vertente
TRA (p.i. ), in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Alberto Peluso, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLANTE
nei confronti di
(c.f. ); Controparte_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione in appello agiva in giudizio al fine di ottenere la riforma della Parte_1 sentenza n. 340/2022 emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore in data 3.2.2022, nell'ambito del procedimento recante R.G.N. 477/2018 la quale così provvedeva: “accoglie la domanda e per
l'effetto: - condanna la in persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione in favore Parte_1 dell'istante della somma di € 1.254.00, oltre interessi dal dì della domanda al soddisfo, per i motivi di cui in narrativa;
- condanna la in persona del legale rapp.te p.t al pagamento Parte_1
delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 625,00 di cui 125,00 per spese ed € 500,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA per competenze per legge da distrarsi in favore dell'avv.
Rosario Musumeci, dichiaratosi antistatario;
- compensante integralmente le spese per
[...]
e le parti”. Controparte_2
A sostegno del gravame l'appellante deduceva l'erroneità della pronuncia resa in primo grado per avere il Giudice delle prime cure, in violazione dei principi in tema di rappresentanza processuale, ritenuto legittimata passiva sebbene la stessa avesse agito quale mera mandataria di Parte_1
unica titolare del rapporto negoziale oggetto di causa. Evidenziava, CP_2 Controparte_2 altresì, l'erronea applicazione dei principi sanciti nella sentenza Lexitor della CGUE, nonché dell'art. 125-sexies T.U.B. al contratto oggetto di causa. Censurava, altresì, la sentenza di primo grado per aver riconosciuto il diritto al rimborso in favore dell'appellato, senza distinguere tra oneri upfront e recurring, in violazione dell'art. 125-sexies TUB e della sua interpretazione autentica ex L. 106/2021. Ciò posto ed alla luce delle circostanze e delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In totale riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento del presente appello, voglia: 1) In via preliminare ed assorbente
Dichiarare inammissibili e comunque rigettare tutte le domande a carico della per Parte_1 assoluta carenza di legittimazione passiva, per essere esclusivamente legittimata la mandante/mutuante 2) In subordine, nel merito, rigettare tutte le Controparte_2 domande perché inammissibili, non provate, nonché infondate in fatto e diritto;
3) In via ulteriormente subordinata, nel merito, rigettare le domande inerenti la ripetizione pro rata delle le commissioni intermediario, agente e bancaria perché inammissibili, non provate, nonché infondate in fatto e diritto;
4) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio;
Con condanna dell'attore ed del proprio procuratore antistatario a restituire in favore dell'appellante tutto quanto appreso in ragione della sentenza di primo grado.”.
Celebrata l'udienza cartolare del 12.1.2023 il precedente giudicante, dichiarata la contumacia di
, rinviava la causa per precisazione conclusioni all'udienza del 3.10.2024. Controparte_1
Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento, veniva calendarizzato per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del
22.5.2025.
Orbene, tanto premesso e richiamato, in via preliminare va dichiarata la contumacia dell'appellato
, evocato in giudizio e non costituitosi. Controparte_1
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato per le seguenti argomentazioni.
In primo luogo va respinto il motivo d'appello relativo alla carenza di legittimazione passiva ed alla infondatezza della domanda di ripetizione di una quota parte dei costi di assicurazione in quanto le parti, attraverso la stipula della polizza assicurativa, realizzano un'operazione economica unitaria, con un'unica causa in concreto. Il carattere di accessorietà crea una dipendenza tale che le vicende del rapporto principale si riflettono necessariamente anche sulla validità e sull'esecuzione di quello ad esso collegato, per cui il venir meno del primo contratto ha come prima conseguenza che quello collegato diviene privo di causa.
Ciò posto, in secondo luogo, la fattispecie sub iudice rientra nella previsione generale dell'art.125 del
TUB (ratione temporis applicabile) il quale sanciva che la facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettava unicamente al consumatore, senza possibilità di patto contrario, e che se il consumatore avesse esercitato la facoltà di adempimento anticipato, avrebbe avuto diritto a “un'equa riduzione del costo complessivo del credito”, secondo le modalità stabilite dal CICR. Per espresso richiamo dell'art. 121, comma 2, t.u.b. il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito coinvolge anche i premi assicurativi. A riprova di quanto precede, viene in rilievo l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (in cui si dispongono le “Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento”), il quale esprime principi estendibili alla fattispecie oggetto di causa nella parte in cui prevede che “nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica (...), il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore – la parte del premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio é cessato”. L'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 rappresenta un utile criterio di guida nella determinazione del rimborso spettante al cliente in caso di estinzione anticipata / surrogazione del mutuo: “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni
e frazione di anno, mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo;
per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.
Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per
l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso”. In tal senso, da ultimo, il Tribunale Torino con sentenza del
21.03.2020 così si esprime: “Il finanziatore è corretto legittimato passivo della pretesa di riduzione del costo del credito anche nella parte relativa ai costi assicurativi (salvo regresso nei confronti dell'impresa assicuratrice”; conforme: Tribunale S. Maria C. V. sez. III, 06/10/2023).
Per quanto riguarda i motivi d'appello concernenti specificamente la condanna dell'Istituto al pagamento dei costi e degli oneri economici a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, gli stessi vanno esaminati congiuntamente attesa la loro intrinseca connessione.
L'appellante lamenta l'error in iudicando da parte del Giudice di Pace laddove questi ha riconosciuto in favore di , a titolo di restituzione di somme ancora dovute in suo favore, a titolo Controparte_1 di commissioni bancarie e costi assicurativi, l'importo di euro 1.254,00. Come già richiamato, ai sensi dell'art. 125 del TUB (ratione temporis applicabile al caso di specie) nel caso di esercizio da parte del mutuatario della facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità, questi aveva diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR e dunque, il costo del finanziamento risulta in parte rimborsabile. Secondo quello che è l'orientamento giurisprudenziale maggioritario formatosi sotto il vigore della detta normativa, il richiamo all'equità ben è stato inteso come una riduzione del costo proporzionale alla riduzione della vita del finanziamento, esteso a tutti quei costi che sono connaturali alla natura di durata del contratto in discorso. Di conseguenza è stato ritenuto sussistente il diritto del cliente ad ottenere la ripetizione, in misura proporzionale al tempo non goduto, delle commissioni applicate in un'unica soluzione a fronte di prestazioni continuative lungo l'intera durata del rapporto
(c.d. costi recurring).
E' doveroso dare atto che è recentemente intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022, depositata in Cancelleria il 22/12/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies c. 2 Dl 73/2021 conv. con modif. in L 106/2021, che ha modificato il testo del richiamato art. 125 sexies TUB, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”.
In motivazione, la Corte: “posto che la precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, tuttora vigente, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è – secondo questa Corte (punto 12.3.3.) – compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, tant'è che era stata già oggetto di tale adeguamento interpretativo, e posto che, sempre secondo questa Corte (punto 12.1.), il vulnus ai principi costituzionali censurati risiede proprio nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall'art. 11-octies, comma 2”, in linea con la prospettazione del giudice rimettente, ha precisato che: “14.2.– La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», sicché l'art. 125- sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor. L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor. Benché, dunque, le due disposizioni non si sovrappongano sul piano testuale, le due norme corrispondono sul piano sostanziale. Come i commi 4 e 5 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presentano una diversa collocazione, ma coincidono nei contenuti con i vecchi commi 2 e
3 del medesimo articolo (mantenuto in vigore per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova legge dall'art. 11-octies, comma 2), parimenti il comma 1 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presenta una diversa formulazione testuale, ma un contenuto normativo corrispondente al comma 1 del precedente art. 125-sexies, anch'esso rimasto in vigore per il passato. Quanto alle disposizioni introdotte con i commi 2 e 3 dell'art. 125-sexies riformulato nel 2021, esse non trovano riscontro nel precedente testo e, dunque, risultano vigenti per il futuro, spettando, di conseguenza, agli interpreti il compito di risolvere, per il passato, i profili di disciplina in esse regolati. Infine, resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1”.
Ciò posto, deve precisarsi che sebbene tale pronuncia di incostituzionalità non abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma transitoria nella parte in cui assoggetta i rapporti contrattuali sorti prima del 25/07/2021 alla disciplina di cui alla vecchia formulazione dell'art. 125 sexies, c. 1
Tub, ha, tuttavia, precisato che la disposizione in parola “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor”, il che implica: che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve includere tutti i costi, cioè non soltanto i costi cd. recurring, bensì anche quelli cd. up front; che tale diritto del consumatore non può essere escluso o limitato da una clausola contrattuale, la quale non può evidentemente pregiudicare un diritto che ha fonte in una disposizione di legge, inderogabile sotto pena di nullità, se non in senso più favorevole al cliente (art. 127 Tub); che le disposizioni contrattuali dirette a limitare la possibilità di ottenere il rimborso di alcune tipologie di costi sono nulle ex art. 36 Co. Consumo, e ciò indipendentemente dalla doppia sottoscrizione, trattandosi di clausole vessatorie ex art. 33 Co. Consumo, poiché determinanti, a danno del consumatore, un evidente significativo squilibrio dei diritti e obblighi derivanti dal contratto, ostacolando il diritto del consumatore di procedere all'estinzione anticipata del contratto (sul punto, in particolare, Trib. Torino
2054/2021; nello stesso senso, Trib. Torino ord. 12/10/2020).
Facendo applicazione di tali coordinate normative e giurisprudenziali, certamente applicabili al caso di specie, essendo comune la ratio di tutela del consumatore riscontrabile anche sotto la vigenza dell'originaria formulazione dell'art. 125 Tub, ne consegue il rigetto dell'appello proposto e la conseguente conferma della sentenza del Giudice di Pace di Cava de' Tirreni, la quale ha appunto sancito – nei fatti – la rimborsabilità in favore del cliente di tutti i costi connessi al contratto di finanziamento, indipendentemente dalla loro natura up front o recurring, in misura proporzionale alla minor durata del rapporto contrattuale, conseguita alla sua estinzione anticipata.
La rimborsabilità per intervenuta estinzione anticipata è certamente dovuta in ragione della applicabilità dell'art. 125 sexies nella sua formulazione originaria, in considerazione del diritto all'equa riduzione del costo complessivo del credito.
I recenti interventi normativi, anche alla luce della direttiva europea 48/2008, hanno previsto che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, senza distinzione tra spese up front e spese recurring. Viene in rilevo, specificamente, l'art.16 della direttiva menzionata n. 48/2008, rubricato “Rimborso anticipato”, il quale dispone: “
1. Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.
2. In caso di rimborso anticipato del credito, il creditore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso. L'indennizzo non può superare l'1% dell'importo del credito rimborsato in anticipo, se il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e lo scioglimento previsto dal contratto di credito è superiore a un anno.
Se il periodo non è superiore a un anno, l'indennizzo non può superare lo 0,5% dell'importo del credito rimborsato in anticipo.
3. Non può essere preteso nessun indennizzo per il rimborso anticipato: a) se il rimborso è stato effettuato in esecuzione di un contratto
d'assicurazione destinato a garantire il rimborso del credito;
b) in caso di concessione di scoperto;
c) se il rimborso ha luogo in un periodo per il quale il tasso debitore non è fisso.
4.Gli Stati membri possono prevedere che: a) il creditore possa esigere detto indennizzo soltanto a condizione che
l'importo del rimborso anticipato superi la soglia stabilita dalla legislazione nazionale. Tale soglia non supera l'importo di 10.000 euro in dodici mesi;
b) il creditore può eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l'importo determinato ai sensi del paragrafo 2. Se l'indennizzo richiesto dal creditore supera la perdita da questi effettivamente subita il consumatore può esigere una corrispondente riduzione. In tal caso la perdita consiste nella differenza tra il tasso di interesse inizialmente concordato e il tasso di interesse al quale il creditore può prestare la somma rimborsata anticipatamente sul mercato al momento del rimborso anticipato e tiene conto dell'impatto del rimborso anticipato sui costi amministrativi.
5. L'indennizzo non supera l'ammontare degli interessi che il consumatore avrebbe pagato durante il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e la data concordata di scioglimento del contratto di credito”. La direttiva del 2008 è stata recepita dal legislatore italiano all'art. 125 sexies TUB, come modificato dal d. lgs. n. 141/2010, disponendo: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto
a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare
l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
3.L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore
a 10.000 euro”.
La disposizione in esame riconosce al consumatore che eserciti il diritto unilaterale di risolvere il contratto pagando, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore, il diritto alla riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e costi dovuti per la vita residua del contratto.
Orbene, la Corte di Giustizia ha interpretato con sentenza dell'11.09.2019 (causa C-383/18, cd sentenza Lexitor) la direttiva nel seguente senso: - l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, letto alla luce del considerando 39 di quest'ultima, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto, secondo il criterio pro rata temporis, più conforme al diritto ed all'equità sostanziale, dal momento che i costi rappresentano i corrispettivi di attività che non variano nel corso del rapporto;
- per quanto riguarda la nozione di
“costo totale del credito”, l'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48 la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Questa definizione, secondo la Corte di Giustizia, non contiene nessuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito;
- la locuzione “restante durata del contratto”, che compare all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, potrebbe essere interpretata tanto nel senso che essa significa che i costi interessati dalla riduzione del costo totale del credito sono limitati a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto oppure a quelli che sono presentati dal soggetto concedente il credito come riferiti ad una fase particolare della conclusione o dell'esecuzione del contratto, quanto nel senso che essa indica che il metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto;
- la disposizione deve essere interpretata non soltanto sulla base del suo tenore letterale ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C-649/17, EU:C:2019:576, punto 37); - per quanto riguarda il contesto,
l'articolo 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, stabiliva che il consumatore, “in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”.
L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di
“equa riduzione” quella, più precisa, di “riduzione del costo totale del credito” e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”; per quanto riguarda l'obiettivo della direttiva
2008/48 essa mira a garantire un'elevata protezione del consumatore (v., in tal senso, sentenza del 6 giugno 2019, C-58/18, EU:C:2019:467, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata). Per_1
Questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, e C- 377/14, Per_2 Persona_3
EU:C:2016:283, punto 63). In conclusione, il consumatore in caso di rimborso anticipato ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, senza distinzione tra spese up front e spese recurring secondo il criterio pro rata temporis, criterio che deve ritenersi corretto proprio alla luce della giurisprudenza comunitaria. La Sentenza Lexitor, al punto 24, stabilisce che “il metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto”. La CGUE ha fatto, quindi, esplicito riferimento ad un criterio “proporzionale”, come è appunto quello pro rata temporis per la liquidazione del dovuto, dal momento che altri criteri non esprimono una proporzione costante, ma una proporzione variabile in ragione del momento in cui avviene l'estinzione.
Tanto precisato, quanto al profilo meramente probatorio, dalla disamina della documentazione contenuta nella produzione di parte appellante, allegata fascicolo di primo grado, non vi è prova documentale da cui possa desumersi l'avvenuto rimborso della somma dovuta in favore dell'appellato a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento per l'importo quantificato nella sentenza di primo grado, conseguentemente, alla luce delle superiori argomentazioni, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Spese di lite irripetibili.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 sussistono i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara la contumacia dell'appellato ; Controparte_1 rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado.
Spese di lite irripetibili.
Dà atto ex art 13, comma 1 quater DPR 115/2002 che sussistono i presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Nocera Inferiore,7.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Enrica de Sire
SEZIONE I CIVILE
R.G.N.4404/2022
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento in grado di appello iscritto al n.r.g. 4404/2022
promosso da
(p.i. ), in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Alberto Peluso, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLANTE
nei confronti di
(c.f. ); Controparte_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
preso atto che l'udienza del 22.5.2025 fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte appellante;
letto l'art. 127 ter c.p.c.; procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa in grado di appello iscritta al n r.g.4404/2022 vertente
TRA (p.i. ), in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Alberto Peluso, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLANTE
nei confronti di
(c.f. ); Controparte_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione in appello agiva in giudizio al fine di ottenere la riforma della Parte_1 sentenza n. 340/2022 emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore in data 3.2.2022, nell'ambito del procedimento recante R.G.N. 477/2018 la quale così provvedeva: “accoglie la domanda e per
l'effetto: - condanna la in persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione in favore Parte_1 dell'istante della somma di € 1.254.00, oltre interessi dal dì della domanda al soddisfo, per i motivi di cui in narrativa;
- condanna la in persona del legale rapp.te p.t al pagamento Parte_1
delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 625,00 di cui 125,00 per spese ed € 500,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA per competenze per legge da distrarsi in favore dell'avv.
Rosario Musumeci, dichiaratosi antistatario;
- compensante integralmente le spese per
[...]
e le parti”. Controparte_2
A sostegno del gravame l'appellante deduceva l'erroneità della pronuncia resa in primo grado per avere il Giudice delle prime cure, in violazione dei principi in tema di rappresentanza processuale, ritenuto legittimata passiva sebbene la stessa avesse agito quale mera mandataria di Parte_1
unica titolare del rapporto negoziale oggetto di causa. Evidenziava, CP_2 Controparte_2 altresì, l'erronea applicazione dei principi sanciti nella sentenza Lexitor della CGUE, nonché dell'art. 125-sexies T.U.B. al contratto oggetto di causa. Censurava, altresì, la sentenza di primo grado per aver riconosciuto il diritto al rimborso in favore dell'appellato, senza distinguere tra oneri upfront e recurring, in violazione dell'art. 125-sexies TUB e della sua interpretazione autentica ex L. 106/2021. Ciò posto ed alla luce delle circostanze e delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In totale riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento del presente appello, voglia: 1) In via preliminare ed assorbente
Dichiarare inammissibili e comunque rigettare tutte le domande a carico della per Parte_1 assoluta carenza di legittimazione passiva, per essere esclusivamente legittimata la mandante/mutuante 2) In subordine, nel merito, rigettare tutte le Controparte_2 domande perché inammissibili, non provate, nonché infondate in fatto e diritto;
3) In via ulteriormente subordinata, nel merito, rigettare le domande inerenti la ripetizione pro rata delle le commissioni intermediario, agente e bancaria perché inammissibili, non provate, nonché infondate in fatto e diritto;
4) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio;
Con condanna dell'attore ed del proprio procuratore antistatario a restituire in favore dell'appellante tutto quanto appreso in ragione della sentenza di primo grado.”.
Celebrata l'udienza cartolare del 12.1.2023 il precedente giudicante, dichiarata la contumacia di
, rinviava la causa per precisazione conclusioni all'udienza del 3.10.2024. Controparte_1
Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento, veniva calendarizzato per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del
22.5.2025.
Orbene, tanto premesso e richiamato, in via preliminare va dichiarata la contumacia dell'appellato
, evocato in giudizio e non costituitosi. Controparte_1
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato per le seguenti argomentazioni.
In primo luogo va respinto il motivo d'appello relativo alla carenza di legittimazione passiva ed alla infondatezza della domanda di ripetizione di una quota parte dei costi di assicurazione in quanto le parti, attraverso la stipula della polizza assicurativa, realizzano un'operazione economica unitaria, con un'unica causa in concreto. Il carattere di accessorietà crea una dipendenza tale che le vicende del rapporto principale si riflettono necessariamente anche sulla validità e sull'esecuzione di quello ad esso collegato, per cui il venir meno del primo contratto ha come prima conseguenza che quello collegato diviene privo di causa.
Ciò posto, in secondo luogo, la fattispecie sub iudice rientra nella previsione generale dell'art.125 del
TUB (ratione temporis applicabile) il quale sanciva che la facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettava unicamente al consumatore, senza possibilità di patto contrario, e che se il consumatore avesse esercitato la facoltà di adempimento anticipato, avrebbe avuto diritto a “un'equa riduzione del costo complessivo del credito”, secondo le modalità stabilite dal CICR. Per espresso richiamo dell'art. 121, comma 2, t.u.b. il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito coinvolge anche i premi assicurativi. A riprova di quanto precede, viene in rilievo l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (in cui si dispongono le “Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento”), il quale esprime principi estendibili alla fattispecie oggetto di causa nella parte in cui prevede che “nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica (...), il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore – la parte del premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio é cessato”. L'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 rappresenta un utile criterio di guida nella determinazione del rimborso spettante al cliente in caso di estinzione anticipata / surrogazione del mutuo: “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni
e frazione di anno, mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo;
per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.
Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per
l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso”. In tal senso, da ultimo, il Tribunale Torino con sentenza del
21.03.2020 così si esprime: “Il finanziatore è corretto legittimato passivo della pretesa di riduzione del costo del credito anche nella parte relativa ai costi assicurativi (salvo regresso nei confronti dell'impresa assicuratrice”; conforme: Tribunale S. Maria C. V. sez. III, 06/10/2023).
Per quanto riguarda i motivi d'appello concernenti specificamente la condanna dell'Istituto al pagamento dei costi e degli oneri economici a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, gli stessi vanno esaminati congiuntamente attesa la loro intrinseca connessione.
L'appellante lamenta l'error in iudicando da parte del Giudice di Pace laddove questi ha riconosciuto in favore di , a titolo di restituzione di somme ancora dovute in suo favore, a titolo Controparte_1 di commissioni bancarie e costi assicurativi, l'importo di euro 1.254,00. Come già richiamato, ai sensi dell'art. 125 del TUB (ratione temporis applicabile al caso di specie) nel caso di esercizio da parte del mutuatario della facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità, questi aveva diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR e dunque, il costo del finanziamento risulta in parte rimborsabile. Secondo quello che è l'orientamento giurisprudenziale maggioritario formatosi sotto il vigore della detta normativa, il richiamo all'equità ben è stato inteso come una riduzione del costo proporzionale alla riduzione della vita del finanziamento, esteso a tutti quei costi che sono connaturali alla natura di durata del contratto in discorso. Di conseguenza è stato ritenuto sussistente il diritto del cliente ad ottenere la ripetizione, in misura proporzionale al tempo non goduto, delle commissioni applicate in un'unica soluzione a fronte di prestazioni continuative lungo l'intera durata del rapporto
(c.d. costi recurring).
E' doveroso dare atto che è recentemente intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022, depositata in Cancelleria il 22/12/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies c. 2 Dl 73/2021 conv. con modif. in L 106/2021, che ha modificato il testo del richiamato art. 125 sexies TUB, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”.
In motivazione, la Corte: “posto che la precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, tuttora vigente, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è – secondo questa Corte (punto 12.3.3.) – compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, tant'è che era stata già oggetto di tale adeguamento interpretativo, e posto che, sempre secondo questa Corte (punto 12.1.), il vulnus ai principi costituzionali censurati risiede proprio nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall'art. 11-octies, comma 2”, in linea con la prospettazione del giudice rimettente, ha precisato che: “14.2.– La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», sicché l'art. 125- sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor. L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor. Benché, dunque, le due disposizioni non si sovrappongano sul piano testuale, le due norme corrispondono sul piano sostanziale. Come i commi 4 e 5 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presentano una diversa collocazione, ma coincidono nei contenuti con i vecchi commi 2 e
3 del medesimo articolo (mantenuto in vigore per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova legge dall'art. 11-octies, comma 2), parimenti il comma 1 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presenta una diversa formulazione testuale, ma un contenuto normativo corrispondente al comma 1 del precedente art. 125-sexies, anch'esso rimasto in vigore per il passato. Quanto alle disposizioni introdotte con i commi 2 e 3 dell'art. 125-sexies riformulato nel 2021, esse non trovano riscontro nel precedente testo e, dunque, risultano vigenti per il futuro, spettando, di conseguenza, agli interpreti il compito di risolvere, per il passato, i profili di disciplina in esse regolati. Infine, resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1”.
Ciò posto, deve precisarsi che sebbene tale pronuncia di incostituzionalità non abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma transitoria nella parte in cui assoggetta i rapporti contrattuali sorti prima del 25/07/2021 alla disciplina di cui alla vecchia formulazione dell'art. 125 sexies, c. 1
Tub, ha, tuttavia, precisato che la disposizione in parola “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor”, il che implica: che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve includere tutti i costi, cioè non soltanto i costi cd. recurring, bensì anche quelli cd. up front; che tale diritto del consumatore non può essere escluso o limitato da una clausola contrattuale, la quale non può evidentemente pregiudicare un diritto che ha fonte in una disposizione di legge, inderogabile sotto pena di nullità, se non in senso più favorevole al cliente (art. 127 Tub); che le disposizioni contrattuali dirette a limitare la possibilità di ottenere il rimborso di alcune tipologie di costi sono nulle ex art. 36 Co. Consumo, e ciò indipendentemente dalla doppia sottoscrizione, trattandosi di clausole vessatorie ex art. 33 Co. Consumo, poiché determinanti, a danno del consumatore, un evidente significativo squilibrio dei diritti e obblighi derivanti dal contratto, ostacolando il diritto del consumatore di procedere all'estinzione anticipata del contratto (sul punto, in particolare, Trib. Torino
2054/2021; nello stesso senso, Trib. Torino ord. 12/10/2020).
Facendo applicazione di tali coordinate normative e giurisprudenziali, certamente applicabili al caso di specie, essendo comune la ratio di tutela del consumatore riscontrabile anche sotto la vigenza dell'originaria formulazione dell'art. 125 Tub, ne consegue il rigetto dell'appello proposto e la conseguente conferma della sentenza del Giudice di Pace di Cava de' Tirreni, la quale ha appunto sancito – nei fatti – la rimborsabilità in favore del cliente di tutti i costi connessi al contratto di finanziamento, indipendentemente dalla loro natura up front o recurring, in misura proporzionale alla minor durata del rapporto contrattuale, conseguita alla sua estinzione anticipata.
La rimborsabilità per intervenuta estinzione anticipata è certamente dovuta in ragione della applicabilità dell'art. 125 sexies nella sua formulazione originaria, in considerazione del diritto all'equa riduzione del costo complessivo del credito.
I recenti interventi normativi, anche alla luce della direttiva europea 48/2008, hanno previsto che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, senza distinzione tra spese up front e spese recurring. Viene in rilevo, specificamente, l'art.16 della direttiva menzionata n. 48/2008, rubricato “Rimborso anticipato”, il quale dispone: “
1. Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.
2. In caso di rimborso anticipato del credito, il creditore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso. L'indennizzo non può superare l'1% dell'importo del credito rimborsato in anticipo, se il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e lo scioglimento previsto dal contratto di credito è superiore a un anno.
Se il periodo non è superiore a un anno, l'indennizzo non può superare lo 0,5% dell'importo del credito rimborsato in anticipo.
3. Non può essere preteso nessun indennizzo per il rimborso anticipato: a) se il rimborso è stato effettuato in esecuzione di un contratto
d'assicurazione destinato a garantire il rimborso del credito;
b) in caso di concessione di scoperto;
c) se il rimborso ha luogo in un periodo per il quale il tasso debitore non è fisso.
4.Gli Stati membri possono prevedere che: a) il creditore possa esigere detto indennizzo soltanto a condizione che
l'importo del rimborso anticipato superi la soglia stabilita dalla legislazione nazionale. Tale soglia non supera l'importo di 10.000 euro in dodici mesi;
b) il creditore può eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l'importo determinato ai sensi del paragrafo 2. Se l'indennizzo richiesto dal creditore supera la perdita da questi effettivamente subita il consumatore può esigere una corrispondente riduzione. In tal caso la perdita consiste nella differenza tra il tasso di interesse inizialmente concordato e il tasso di interesse al quale il creditore può prestare la somma rimborsata anticipatamente sul mercato al momento del rimborso anticipato e tiene conto dell'impatto del rimborso anticipato sui costi amministrativi.
5. L'indennizzo non supera l'ammontare degli interessi che il consumatore avrebbe pagato durante il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e la data concordata di scioglimento del contratto di credito”. La direttiva del 2008 è stata recepita dal legislatore italiano all'art. 125 sexies TUB, come modificato dal d. lgs. n. 141/2010, disponendo: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto
a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare
l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
3.L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore
a 10.000 euro”.
La disposizione in esame riconosce al consumatore che eserciti il diritto unilaterale di risolvere il contratto pagando, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore, il diritto alla riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e costi dovuti per la vita residua del contratto.
Orbene, la Corte di Giustizia ha interpretato con sentenza dell'11.09.2019 (causa C-383/18, cd sentenza Lexitor) la direttiva nel seguente senso: - l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, letto alla luce del considerando 39 di quest'ultima, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto, secondo il criterio pro rata temporis, più conforme al diritto ed all'equità sostanziale, dal momento che i costi rappresentano i corrispettivi di attività che non variano nel corso del rapporto;
- per quanto riguarda la nozione di
“costo totale del credito”, l'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48 la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Questa definizione, secondo la Corte di Giustizia, non contiene nessuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito;
- la locuzione “restante durata del contratto”, che compare all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, potrebbe essere interpretata tanto nel senso che essa significa che i costi interessati dalla riduzione del costo totale del credito sono limitati a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto oppure a quelli che sono presentati dal soggetto concedente il credito come riferiti ad una fase particolare della conclusione o dell'esecuzione del contratto, quanto nel senso che essa indica che il metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto;
- la disposizione deve essere interpretata non soltanto sulla base del suo tenore letterale ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C-649/17, EU:C:2019:576, punto 37); - per quanto riguarda il contesto,
l'articolo 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, stabiliva che il consumatore, “in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”.
L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di
“equa riduzione” quella, più precisa, di “riduzione del costo totale del credito” e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”; per quanto riguarda l'obiettivo della direttiva
2008/48 essa mira a garantire un'elevata protezione del consumatore (v., in tal senso, sentenza del 6 giugno 2019, C-58/18, EU:C:2019:467, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata). Per_1
Questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, e C- 377/14, Per_2 Persona_3
EU:C:2016:283, punto 63). In conclusione, il consumatore in caso di rimborso anticipato ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, senza distinzione tra spese up front e spese recurring secondo il criterio pro rata temporis, criterio che deve ritenersi corretto proprio alla luce della giurisprudenza comunitaria. La Sentenza Lexitor, al punto 24, stabilisce che “il metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto”. La CGUE ha fatto, quindi, esplicito riferimento ad un criterio “proporzionale”, come è appunto quello pro rata temporis per la liquidazione del dovuto, dal momento che altri criteri non esprimono una proporzione costante, ma una proporzione variabile in ragione del momento in cui avviene l'estinzione.
Tanto precisato, quanto al profilo meramente probatorio, dalla disamina della documentazione contenuta nella produzione di parte appellante, allegata fascicolo di primo grado, non vi è prova documentale da cui possa desumersi l'avvenuto rimborso della somma dovuta in favore dell'appellato a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento per l'importo quantificato nella sentenza di primo grado, conseguentemente, alla luce delle superiori argomentazioni, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Spese di lite irripetibili.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 sussistono i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara la contumacia dell'appellato ; Controparte_1 rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado.
Spese di lite irripetibili.
Dà atto ex art 13, comma 1 quater DPR 115/2002 che sussistono i presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Nocera Inferiore,7.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Enrica de Sire