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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/10/2025, n. 1857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1857 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. TR AO RE, all'udienza del 23/10/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n.696/2025 R.G., promossa da: nata il [...] a [...], c.f , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. PALADINA ANGELA, giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv./ dott. FAZIO MARCO;
- resistente -
OGGETTO: ricorso per pagamento prestazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 04/03/2025, esponeva che, con Parte_1 decreto di omologa del Tribunale di Patti del 24/10/2024, reso nel giudizio portante n. 3471/23, gli veniva riconosciuto il requisito sanitario utile ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 18.3.23
Lamentava che l' , nonostante il decorso di 120 giorni dalla rituale notifica del decreto di CP_1 omologa, effettuata in data 26.10.2024 e la regolare trasmissione del modello AP59, debitamente compilato, l' non avesse provveduto al pagamento della prestazione unitamente agli arretrati. CP_1
Concludeva, dunque, per il riconoscimento del diritto del ricorrente a ricevere in pagamento l'assegno ordinario di invalidità riconosciuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario.
L' si costituiva in giudizio segnalando di aver posto in pagamento la prestazione in data CP_1
3.3.25 mentre gli arretrati sono stati posti in pagamento l'1.4.25; chiedeva dunque che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza. La domanda trae origine dal ritardato pagamento della prestazione dovuta da parte dell' . CP_1
Ora, lo stesso ricorrente, avendo avuto contezza dell'avvenuto pagamento della prestazione e degli arretrati da parte dell' , ha chiesto a verbale che sia dichiarata la cessata materia del CP_1 contendere, insistendo per la vittoria delle spese, visto il pagamento comunque successivo alla instaurazione del presente giudizio.
Esaminati gli atti di causa, e ritenuto che non permanga alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, ritiene questo decidente che non vi siano ragioni ostative alla pronunzia anzidetta, essendo palesemente venuto meno ogni interesse della ricorrente alla naturale prosecuzione del presente giudizio con una sentenza di accertamento/condanna ad un bene della vita, di fatto, già ottenuto in via amministrativa con la liquidazione della prestazione dedotta in giudizio e, per converso, non risultando alcun interesse da parte dell' a resistere, dal momento che siffatta prestazione risulta CP_1 già corrisposta in via amministrativa.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Va precisato che, nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese giudiziarie debbono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” salvo espressa richiesta delle parti di procedere alla compensazione.
Nel caso che occupa, parte ricorrente insiste nella condanna alle spese.
Orbene, facendo corretta applicazione, al caso odierno, del principio della soccombenza virtuale, deve evidenziarsi che il presente giudizio è stato incardinato in data 04/03/2025.
Ora, è pur vero che l' ha posto in pagamento gli arretrati, in data successiva al deposito CP_1 del ricorso, ma è altresì vero che, di fatto, come riscontrabile dalla lettura degli atti processuali, oltre che dalle dichiarazioni e dalla documentazione prodotta dall' , aveva già posto in pagamento il CP_1 rateo della prestazione in data antecedente al deposito dell'atto introduttivo del giudizio.
A questo punto, appare evidente che l' , al momento della pendenza del giudizio non CP_1 era del tutto inadempiente, mentre ha adempiuto al pagamento degli arretrati il mese successivo, ragion per cui ritiene questo decidente che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale le spese processuali debbano essere compensate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t., con ricorso depositato il 04/03/2025, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 23/10/2025 . Il Giudice
TR AO RE