Sentenza 20 settembre 1984
Massime • 1
La surrogazione nel credito prevista dall'art. 1201 cod. civ. non comporta l'Estinzione del debito originario, ma la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, con la sostituzione di un terzo all'originario creditore e senza incidenza sull'aspetto oggettivo del rapporto, con la conseguenza che, nonostante il soddisfacimento del creditore mediante il pagamento ad opera del terzo, la struttura del rapporto obbligatorio rimane inalterato ed il debito mantiene le sue caratteristiche essenziali, talché non può trasformarsi in debito di valuta se originariamente era di valore. Pertanto, la surrogazione di un terzo al creditore di un debito di valore, non comportando liquidazione del danno, ma mera soddisfazione delle ragioni del creditore, non incide sulla posizione del soggetto passivo del rapporto obbligatorio, la quale rimane immutata, con la conseguente soggezione alla rivalutazione monetaria. (nella specie trattavasi di contratto di Assicurazione contro il rischio del trasporto di merci). ( V 5999/80, mass n 409775; ( V 572/73, mass n 362638).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/09/1984, n. 4808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4808 |
| Data del deposito : | 20 settembre 1984 |
Testo completo
La surrogazione nel credito prevista dall'art. 1201 cod. civ. non comporta l'Estinzione del debito originario, ma la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, con la sostituzione di un terzo all'originario creditore e senza incidenza sull'aspetto oggettivo del rapporto, con la conseguenza che, nonostante il soddisfacimento del creditore mediante il pagamento ad opera del terzo, la struttura del rapporto obbligatorio rimane inalterato ed il debito mantiene le sue caratteristiche essenziali, talché non può trasformarsi in debito di valuta se originariamente era di valore. Pertanto, la surrogazione di un terzo al creditore di un debito di valore, non comportando liquidazione del danno, ma mera soddisfazione delle ragioni del creditore, non incide sulla posizione del soggetto passivo del rapporto obbligatorio, la quale rimane immutata, con la conseguente soggezione alla rivalutazione monetaria. (nella specie trattavasi di contratto di Assicurazione contro il rischio del trasporto di merci). ( V 5999/80, mass n 409775; ( V 572/73, mass n 362638).*