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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 08/05/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. 678/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 678 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 28.04.2025 da:
(c.f. , nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in Vallarsa, fraz. Foppiano n. 32; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. ADAMI DEBORA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via Paoli 17 38068 Rovereto ITALIA;
e da
(c.f. ), nato a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...]; rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. PEZCOLLER GIULIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Rovereto (TN), via Prati n. 16;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Conclusioni
Parte ricorrente: come da ricorso.
Parte resistente: come da ricorso.
Pubblico Ministero: “affinché il Tribunale accolga il ricorso”.
Fatto e diritto
pagina1 di 2 1. Con ricorso depositato il 28.04.2025 e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto la revoca del contributo ordinario e straordinario per il mantenimento del figlio maggiorenne previsti nella sentenza n. 111/21 dd. 29.04.2021, nella causa sub RG 461/2020, con Persona_1
la quale il Tribunale di Rovereto ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
2. In data 05.05.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
3.1. Ed infatti, incontestata e documentata la sopravvenuta autosufficienza del figlio maggiorenne
, il mantenimento posto a carico dei genitori va revocato, essendo venuto meno il Persona_1
diritto del ragazzo a essere mantenuto.
3.2. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti l'art 473 bis 29 e l'art. 473 bis 51 c.p.c., a parziale modifica della sentenza n. 111/21 dd. 29.04.2021, pronunciata sub RG 461/2020, prende atto degli accordi intercorsi fra le parti e di seguito riportati:
Stabilirsi, quanto al figlio che a far data dalla mensilità di Maggio 2025 abbia a cessare il Per_1 versamento dell'assegno mensile posto a carico della madre per il mantenimento ordinario del figlio, che lavora ormai da tempo, con stabile contratto lavorativo, assunto a tempo indeterminato sia pure part time;
così come stabilirsi che abbia a cessare per entrambi i genitori l'obbligo di contribuzione nelle spese straordinarie.
Spese legali a carico della signora Pt_1
Così deciso nella camera di consiglio del 08/05/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 678 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 28.04.2025 da:
(c.f. , nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in Vallarsa, fraz. Foppiano n. 32; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. ADAMI DEBORA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via Paoli 17 38068 Rovereto ITALIA;
e da
(c.f. ), nato a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...]; rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. PEZCOLLER GIULIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Rovereto (TN), via Prati n. 16;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Conclusioni
Parte ricorrente: come da ricorso.
Parte resistente: come da ricorso.
Pubblico Ministero: “affinché il Tribunale accolga il ricorso”.
Fatto e diritto
pagina1 di 2 1. Con ricorso depositato il 28.04.2025 e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto la revoca del contributo ordinario e straordinario per il mantenimento del figlio maggiorenne previsti nella sentenza n. 111/21 dd. 29.04.2021, nella causa sub RG 461/2020, con Persona_1
la quale il Tribunale di Rovereto ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
2. In data 05.05.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
3.1. Ed infatti, incontestata e documentata la sopravvenuta autosufficienza del figlio maggiorenne
, il mantenimento posto a carico dei genitori va revocato, essendo venuto meno il Persona_1
diritto del ragazzo a essere mantenuto.
3.2. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti l'art 473 bis 29 e l'art. 473 bis 51 c.p.c., a parziale modifica della sentenza n. 111/21 dd. 29.04.2021, pronunciata sub RG 461/2020, prende atto degli accordi intercorsi fra le parti e di seguito riportati:
Stabilirsi, quanto al figlio che a far data dalla mensilità di Maggio 2025 abbia a cessare il Per_1 versamento dell'assegno mensile posto a carico della madre per il mantenimento ordinario del figlio, che lavora ormai da tempo, con stabile contratto lavorativo, assunto a tempo indeterminato sia pure part time;
così come stabilirsi che abbia a cessare per entrambi i genitori l'obbligo di contribuzione nelle spese straordinarie.
Spese legali a carico della signora Pt_1
Così deciso nella camera di consiglio del 08/05/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina2 di 2