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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/03/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5289/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 5289/2024 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. COMPAGNONI LUCA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. COMPAGNONI LUCA CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 7.2.2025)
“I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti, e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione e titolo derivante dal rapporto di coniugio e di aver definito tra di loro ogni questione patrimoniale.
Le parti rinunciano all'impugnazione della emananda sentenza e, contestualmente, CHIEDONO Che il Giudice Relatore rimetta la causa in decisione al Collegio affinché Voglia pronunciare SENTENZA di scioglimento del matrimonio dei coniugi alle condizioni sopra specificate, mandando alla
Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cellatica ai fini delle annotazioni di rito (trascrizione al n. 9, parte I, dell'anno 2002).”
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Cellatica (BS) in data 23.11.2002, iscritto presso il registro dello stato civile del predetto Comune al n. 9, parte I, anno 2002.
Dall'unione non sono nati figli.
La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 382/2024, pubblicata in data 31.7.2024 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 13.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 5289/2024 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. COMPAGNONI LUCA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. COMPAGNONI LUCA CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 7.2.2025)
“I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti, e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione e titolo derivante dal rapporto di coniugio e di aver definito tra di loro ogni questione patrimoniale.
Le parti rinunciano all'impugnazione della emananda sentenza e, contestualmente, CHIEDONO Che il Giudice Relatore rimetta la causa in decisione al Collegio affinché Voglia pronunciare SENTENZA di scioglimento del matrimonio dei coniugi alle condizioni sopra specificate, mandando alla
Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cellatica ai fini delle annotazioni di rito (trascrizione al n. 9, parte I, dell'anno 2002).”
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Cellatica (BS) in data 23.11.2002, iscritto presso il registro dello stato civile del predetto Comune al n. 9, parte I, anno 2002.
Dall'unione non sono nati figli.
La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 382/2024, pubblicata in data 31.7.2024 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 13.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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