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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 04/02/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1360 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Annalisa Petrosino Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 30/07/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall' avv. GALLI MARCO , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione e divorzio ex art. 473 bis.49 c.p.c.
*
CONCLUSIONI
Per come precisate all'udienza del 11/12/2024 Parte_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 30/07/2024, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in India in data 08/01/2016 (atto non trascritto presso gli atti dello Controparte_1
Stato civile italiano), unione dalla quale non sono nati figli, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio. La ricorrente chiedeva altresì di riconoscere in suo favore un assegno di mantenimento di € 250,00 mensili e l'autorizzazione a rinnovo del passaporto valido per l'espatrio.
All'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notificazione, dichiarava la contumacia del resistente e, sentita personalmente la parte ricorrente
,invitava al deposito dell'atto di matrimonio con traduzione asseverata;
alla successiva udienza del
11/12/2024, il Giudice, alla suddetta udienza, autorizzava i coniugi a vivere separati e, ritenuta l'opportunità, in assenza di figli minori, non assumeva provvedimenti temporanei e urgenti.
Inoltre, rilevato che la causa era matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, il Giudice, fatte precisare le conclusioni, ordinata la discussione orale della causa alla medesima udienza, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 29/01/2025.
*
Giurisdizione e legge Applicabile
Osserva preliminarmente il Collegio che sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi. La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi e in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedono abitualmente.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera c) in quanto domanda accessoria alla domanda di separazione per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
*
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio in India Parte_1 Controparte_1
in data 08/01/2016 (atto non trascritto in Italia;
v. documenti in atti).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Le risultanze della documentazione in atti nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa rilevante ex art. 151, primo comma, c.c. Segnatamente, la ricorrente negli atti introduttivi e all'udienza del 30/10/2024 ha evidenziato l'interruzione da tempo della convivenza e l'assenza di una qualsivoglia comunione di vita morale e materiale, non lasciando dubbi in merito all'esistenza dei presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Si sottolinea comunque che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
*
l'addebito della separazione
Nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente ha chiesto che la separazione personale dal marito venisse addebitata a quest'ultimo sottolineando come le condotte aggressive tenute dal resistente avessero reso la convivenza intollerabile tanto da spingerla a chiedere la separazione.
In primo luogo, in punto di diritto, deve osservarsi che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, non basta che questi abbia posto in essere una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale. La Suprema Corte, al riguardo, ha avuto costantemente modo di evidenziare che “in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 CC pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza” e che
“pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunziata la separazione senza addebito” (Cass.23.5.2008 n.13431).
Nel caso di specie, reputa il Collegio che non sussistano i presupposti per la pronuncia di addebito della separazione al marito, in difetto di un supporto probatorio univoco e idoneo che, da un lato, accerti i fatti allegati dalla parte ricorrente, ma anche, dall'altro, alla luce di quanto sopra richiamato, li riconduca causalmente alla fine del matrimonio.
Infatti, deve rilevarsi come il quadro descritto dalla ricorrente è quello di una unione disgregata fin dagli albori, priva della condivisione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio. In particolare, è stata la stessa ricorrente a evidenziare che per anni i coniugi hanno vissuto in continenti diversi, senza mai vedersi, essendosi essi ricongiunti solamente nel 2020 (dopo circa quattro anni dalla celebrazione delle nozze). In seguito, peraltro, l'unione morale, di fatto, non si è mai realizzata in quanto la convivenza è stata sempre caratterizzata – secondo quanto rappresentato - da liti domestiche e incomprensioni tra i coniugi.
La ricorrente, infine, ha dichiarato di aver abbandonato il tetto coniugale dopo una lite particolarmente accesa con il marito che, alterato dall'uso di sostanze alcoliche, l'avrebbe offesa e minacciata in data 01/07/2024, episodio in relazione al quale ella ha sporto denuncia querela.
Ebbene, le allegazioni accusatorie nei confronti del marito, generiche e apodittiche, non sono supportate da alcun riscontro, specie con riferimento ai descritti agiti denigratori e aggressivi. Vale considerare sul punto che la ricorrente non ha formulato istanze istruttorie ai fini dell'addebito e la produzione della sola denuncia querela non pare di certo sufficiente per dimostrare la violazione dei doveri coniugali da parte del marito (e la conseguente sua rilevanza causale nella frattura dell'unione matrimoniale), non essendo stato prodotto alcun altro documento né tantomeno essendo stato indicato null'altro circa la necessaria evoluzione della vicenda penalistica, di cui pertanto nulla è dato sapere.
Evidentemente la generica allegazione della parte non è sufficiente, in difetto di un supporto finanche indiziario, per accogliere la domanda di addebito.
Rileva dunque il Tribunale che, sulla base dagli atti di causa, le ragioni della disgregazione del matrimonio appaiono remote e ascrivibili alla mancanza di unione morale e a continui litigi tra i coniugi, come pare sostenibile alla luce del quadro fattuale riferito dalla stessa ricorrente. Di contro,
i dati disponibili non consentono di verificare l'esistenza di una violazione degli obblighi discendenti dal matrimonio a carico di un coniuge né, tantomeno, che essa sia stata la causa unica o prevalente della separazione.
Conseguentemente, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali già espressi in materia non è possibile accogliere la domanda di addebito formulata da parte della moglie, poiché infondata e non provata.
*
La domanda di mantenimento in favore del coniuge
La ricorrente ha domandato il riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore e a carico del coniuge, quantificato in € 250 mensili.
In proposito, il Tribunale evidenzia preliminarmente che, come noto, “al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze
– ai sensi del secondo comma del citato art. 156 – consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti” (cfr.: Cass. n. 14840 del 27.06.2006).
Nella determinazione dell'assegno il Giudice, dunque, è chiamato a valutare non solo i redditi delle parti, ma anche quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, non determinabili a priori, diversi dal reddito e idonei a incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. (Cass. 605 del 12.01.2017).
Deve poi sottolinearsi che, in ogni caso, il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez.
6 - I 11.1.2016, n. 225). In tal senso, del resto, depone anche l'art. 473 bis.18 c.p.c., a mente del quale il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c., nonché ai sensi del primo comma dell'art. 92 e dell'art. 96 c.p.c..
Tanto premesso, reputa il Tribunale che non sussistano le condizioni per il riconoscimento in favore della resistente di un assegno di mantenimento a carico del coniuge.
Infatti, nel ricorso introduttivo del giudizio , a supporto della domanda di Parte_1
mantenimento, ha dichiarato, in modo del tutto generico, di avere difficoltà a reperire una attività lavorativa a causa della barriera culturale e linguistica;
all'udienza del 30/10/2024, invece, ella ha specificato di aver nel frattempo iniziato a lavorare come operaia, sebbene con contratto a termine.
Nondimeno, non ha depositato alcuna documentazione di aggiornamento economico, Parte_1
limitandosi a produrre la comunicazione di assunzione del datore di lavoro;
non è pertanto prodotto in atti alcun documento che attesti o documenti le disponibilità economiche e patrimoniali della ricorrente (attuali e passate) né il compenso lavorativo percepito.
Inoltre, non ha nemmeno avanzato istanze di prova costituenda. Parte_1
Ciò posto, preme ricordare che, seppur è vero che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, nondimeno, il coniuge richiedente l'assegno in proprio favore è comunque tenuto a dimostrare l'esistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda, quantomeno dando evidenza della propria situazione economico-patrimoniale. Dunque, tenuto conto anche del contegno processuale della odierna parte ricorrente, deve sottolinearsi e ribadirsi che non ha dimostrato, nemmeno sotto il profilo indiziario, la propria Parte_1
situazione economica né i propri redditi, ma si è limitata a una generica e inconferente produzione documentale, insufficiente a sostenere la propria domanda. Invero, la stessa ricorrente ha dato atto che il marito non sarebbe al momento occupato in alcuna attività lavorativa, sicché il Tribunale deve ritenere del tutto indimostrato anche il divario reddituale tra i coniugi così come il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Alla luce di tutti questi elementi, considerato nuovamente che non vi è alcuna evidenza che sia idonea a rappresentare con compiutezza la situazione economica del coniuge richiedente, la domanda deve essere rigettata.
*
Osserva da ultimo il Collegio che nulla deve essere disposto dal Tribunale circa il rilascio/rinnovo del passaporto, che non deve essere autorizzato dal Giudice in sede di separazione, peraltro in mancanza di prole minore.
La causa deve essere rimessa sul ruolo del G.D. come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio ai fini della domanda di divorzio;
spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA, la separazione personale ex art. 151, 1° comma c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in India in data Controparte_1
08/01/2016 (atto non trascritto in Italia);
2) RIGETTA la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
3) RIGETTA la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente;
4) RIMETTE con separata ordinanza la causa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. e della Legge 898/70;
5) SPESE AL DEFINITIVO.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 29/01/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Annalisa Petrosino Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 30/07/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall' avv. GALLI MARCO , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione e divorzio ex art. 473 bis.49 c.p.c.
*
CONCLUSIONI
Per come precisate all'udienza del 11/12/2024 Parte_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 30/07/2024, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in India in data 08/01/2016 (atto non trascritto presso gli atti dello Controparte_1
Stato civile italiano), unione dalla quale non sono nati figli, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio. La ricorrente chiedeva altresì di riconoscere in suo favore un assegno di mantenimento di € 250,00 mensili e l'autorizzazione a rinnovo del passaporto valido per l'espatrio.
All'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notificazione, dichiarava la contumacia del resistente e, sentita personalmente la parte ricorrente
,invitava al deposito dell'atto di matrimonio con traduzione asseverata;
alla successiva udienza del
11/12/2024, il Giudice, alla suddetta udienza, autorizzava i coniugi a vivere separati e, ritenuta l'opportunità, in assenza di figli minori, non assumeva provvedimenti temporanei e urgenti.
Inoltre, rilevato che la causa era matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, il Giudice, fatte precisare le conclusioni, ordinata la discussione orale della causa alla medesima udienza, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 29/01/2025.
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Giurisdizione e legge Applicabile
Osserva preliminarmente il Collegio che sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi. La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi e in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedono abitualmente.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera c) in quanto domanda accessoria alla domanda di separazione per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
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La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio in India Parte_1 Controparte_1
in data 08/01/2016 (atto non trascritto in Italia;
v. documenti in atti).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Le risultanze della documentazione in atti nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa rilevante ex art. 151, primo comma, c.c. Segnatamente, la ricorrente negli atti introduttivi e all'udienza del 30/10/2024 ha evidenziato l'interruzione da tempo della convivenza e l'assenza di una qualsivoglia comunione di vita morale e materiale, non lasciando dubbi in merito all'esistenza dei presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Si sottolinea comunque che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
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l'addebito della separazione
Nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente ha chiesto che la separazione personale dal marito venisse addebitata a quest'ultimo sottolineando come le condotte aggressive tenute dal resistente avessero reso la convivenza intollerabile tanto da spingerla a chiedere la separazione.
In primo luogo, in punto di diritto, deve osservarsi che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, non basta che questi abbia posto in essere una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale. La Suprema Corte, al riguardo, ha avuto costantemente modo di evidenziare che “in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 CC pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza” e che
“pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunziata la separazione senza addebito” (Cass.23.5.2008 n.13431).
Nel caso di specie, reputa il Collegio che non sussistano i presupposti per la pronuncia di addebito della separazione al marito, in difetto di un supporto probatorio univoco e idoneo che, da un lato, accerti i fatti allegati dalla parte ricorrente, ma anche, dall'altro, alla luce di quanto sopra richiamato, li riconduca causalmente alla fine del matrimonio.
Infatti, deve rilevarsi come il quadro descritto dalla ricorrente è quello di una unione disgregata fin dagli albori, priva della condivisione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio. In particolare, è stata la stessa ricorrente a evidenziare che per anni i coniugi hanno vissuto in continenti diversi, senza mai vedersi, essendosi essi ricongiunti solamente nel 2020 (dopo circa quattro anni dalla celebrazione delle nozze). In seguito, peraltro, l'unione morale, di fatto, non si è mai realizzata in quanto la convivenza è stata sempre caratterizzata – secondo quanto rappresentato - da liti domestiche e incomprensioni tra i coniugi.
La ricorrente, infine, ha dichiarato di aver abbandonato il tetto coniugale dopo una lite particolarmente accesa con il marito che, alterato dall'uso di sostanze alcoliche, l'avrebbe offesa e minacciata in data 01/07/2024, episodio in relazione al quale ella ha sporto denuncia querela.
Ebbene, le allegazioni accusatorie nei confronti del marito, generiche e apodittiche, non sono supportate da alcun riscontro, specie con riferimento ai descritti agiti denigratori e aggressivi. Vale considerare sul punto che la ricorrente non ha formulato istanze istruttorie ai fini dell'addebito e la produzione della sola denuncia querela non pare di certo sufficiente per dimostrare la violazione dei doveri coniugali da parte del marito (e la conseguente sua rilevanza causale nella frattura dell'unione matrimoniale), non essendo stato prodotto alcun altro documento né tantomeno essendo stato indicato null'altro circa la necessaria evoluzione della vicenda penalistica, di cui pertanto nulla è dato sapere.
Evidentemente la generica allegazione della parte non è sufficiente, in difetto di un supporto finanche indiziario, per accogliere la domanda di addebito.
Rileva dunque il Tribunale che, sulla base dagli atti di causa, le ragioni della disgregazione del matrimonio appaiono remote e ascrivibili alla mancanza di unione morale e a continui litigi tra i coniugi, come pare sostenibile alla luce del quadro fattuale riferito dalla stessa ricorrente. Di contro,
i dati disponibili non consentono di verificare l'esistenza di una violazione degli obblighi discendenti dal matrimonio a carico di un coniuge né, tantomeno, che essa sia stata la causa unica o prevalente della separazione.
Conseguentemente, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali già espressi in materia non è possibile accogliere la domanda di addebito formulata da parte della moglie, poiché infondata e non provata.
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La domanda di mantenimento in favore del coniuge
La ricorrente ha domandato il riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore e a carico del coniuge, quantificato in € 250 mensili.
In proposito, il Tribunale evidenzia preliminarmente che, come noto, “al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze
– ai sensi del secondo comma del citato art. 156 – consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti” (cfr.: Cass. n. 14840 del 27.06.2006).
Nella determinazione dell'assegno il Giudice, dunque, è chiamato a valutare non solo i redditi delle parti, ma anche quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, non determinabili a priori, diversi dal reddito e idonei a incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. (Cass. 605 del 12.01.2017).
Deve poi sottolinearsi che, in ogni caso, il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez.
6 - I 11.1.2016, n. 225). In tal senso, del resto, depone anche l'art. 473 bis.18 c.p.c., a mente del quale il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c., nonché ai sensi del primo comma dell'art. 92 e dell'art. 96 c.p.c..
Tanto premesso, reputa il Tribunale che non sussistano le condizioni per il riconoscimento in favore della resistente di un assegno di mantenimento a carico del coniuge.
Infatti, nel ricorso introduttivo del giudizio , a supporto della domanda di Parte_1
mantenimento, ha dichiarato, in modo del tutto generico, di avere difficoltà a reperire una attività lavorativa a causa della barriera culturale e linguistica;
all'udienza del 30/10/2024, invece, ella ha specificato di aver nel frattempo iniziato a lavorare come operaia, sebbene con contratto a termine.
Nondimeno, non ha depositato alcuna documentazione di aggiornamento economico, Parte_1
limitandosi a produrre la comunicazione di assunzione del datore di lavoro;
non è pertanto prodotto in atti alcun documento che attesti o documenti le disponibilità economiche e patrimoniali della ricorrente (attuali e passate) né il compenso lavorativo percepito.
Inoltre, non ha nemmeno avanzato istanze di prova costituenda. Parte_1
Ciò posto, preme ricordare che, seppur è vero che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, nondimeno, il coniuge richiedente l'assegno in proprio favore è comunque tenuto a dimostrare l'esistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda, quantomeno dando evidenza della propria situazione economico-patrimoniale. Dunque, tenuto conto anche del contegno processuale della odierna parte ricorrente, deve sottolinearsi e ribadirsi che non ha dimostrato, nemmeno sotto il profilo indiziario, la propria Parte_1
situazione economica né i propri redditi, ma si è limitata a una generica e inconferente produzione documentale, insufficiente a sostenere la propria domanda. Invero, la stessa ricorrente ha dato atto che il marito non sarebbe al momento occupato in alcuna attività lavorativa, sicché il Tribunale deve ritenere del tutto indimostrato anche il divario reddituale tra i coniugi così come il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Alla luce di tutti questi elementi, considerato nuovamente che non vi è alcuna evidenza che sia idonea a rappresentare con compiutezza la situazione economica del coniuge richiedente, la domanda deve essere rigettata.
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Osserva da ultimo il Collegio che nulla deve essere disposto dal Tribunale circa il rilascio/rinnovo del passaporto, che non deve essere autorizzato dal Giudice in sede di separazione, peraltro in mancanza di prole minore.
La causa deve essere rimessa sul ruolo del G.D. come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio ai fini della domanda di divorzio;
spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA, la separazione personale ex art. 151, 1° comma c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in India in data Controparte_1
08/01/2016 (atto non trascritto in Italia);
2) RIGETTA la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
3) RIGETTA la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente;
4) RIMETTE con separata ordinanza la causa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. e della Legge 898/70;
5) SPESE AL DEFINITIVO.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 29/01/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato