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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/06/2025, n. 2243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2243 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 897/2024
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE SECONDA, in persona dei
Magistrati: dott.Caterina Passarelli Presidente dott.Martina Gasparini Consigliere dott.Caterina Caniato Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. COSENTINO CARMELITA appellante e
C.F. ), assistito e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. GORLANI CHIARA appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 880/2024 pubblicata il 11/04/2024
CONCLUSIONI: per parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, riformare, previa sospensiva, la sentenza n. 880/2024 emessa dal Tribunale di Verona e pubblicata il 11/04/2024 a definizione del procedimento RG n. 6090/2023, e conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere, ai sensi e per gli effetti degli artt. 351, commi 2 e 3, e 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per tutti i motivi meglio dedotti nel presente atto e nel ricorso al
Presidente della Corte di Appello ex art. 351,
- in via principale e nel merito,accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza di primo grado, dichiarare l'illegittimità della declaratoria di soccombenza con conseguente compensazione delle spese del giudizio.
- in via di estremo subordine, operare un ricalcolo delle spese legali liquidate nella sentenza di primo grado stante la loro abnormità, operando una riduzione in ragione del 50%;
per parte appellata:
Dichiarato preliminarmente di non accettarsi il contraddittorio sulle domande ed eccezioni nuove eventualmente formulate da controparte, per la prima volta, nel corso del presente grado di giudizio;
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: in via preliminare:
- respingere l'avversaria istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, poiché infondata in fatto e in diritto stante l'assenza dei relativi presupposti;
pag. 2/10 - a norma dell'art. 348 bis c.p.c., dichiararsi l'appello promosso dalla Sig.ra inammissibile e/o manifestamente infondato;
Parte_2
in via principale: in totale conferma della sentenza di primo grado, dichiararsi le domande avversarie tutte, così come formulate in appello, inammissibili e/o improcedibili, e/o comunque rigettare le stesse in quanto infondate in fatto ed in diritto;
In ogni caso: spese di lite di primo e secondo grado interamente rifuse.
Ragioni della Decisione
1. Con ricorso ex art.281-decies c.p.c. regolarmente e tempestivamente notificato in data 11.10.2023, la (di seguito, Controparte_2
la proponeva avanti al Tribunale di Verona domanda di accertare, in CP_1
capo a , la qualità di erede della di lei madre, Parte_1 Pt_3
, deceduta in data 8 giugno 2018.
[...]
Esponeva la ricorrente di avere promosso procedura esecutiva immobiliare avanti al Tribunale di Verona (RGE n.91/2023), avente ad oggetto i beni immobili di proprietà di siti in Verona, Località Borgo Santa Parte_3
Croce, via Dino Buzzati n.14, sui quali aveva iscritto ipoteca a garanzia dell'adempimento del contratto di mutuo stipulato con atto pubblico 21 dicembre 2017 con e . Parte_1 Parte_3
Esponeva la di essere stata costretta a promuovere azione giudiziaria CP_1
nei confronti di , in quanto la stessa non aveva Parte_1
provveduto ad accettare l'eredità della di lei madre e a Parte_3
trascrivere l'accettazione. Il Giudice delle esecuzioni nella procedura RGE
n.91/2023, riscontrata la presenza della discontinuità tra le trascrizioni pag. 3/10 risultante dalla relazione notarile depositata ex art.567 c.p.c., aveva assegnato alla Banca creditrice procedente “termine perentorio di giorni 60 per produrre l'atto di accettazione espressa o tacita dell'eredità o relazione notarile sostitutiva oppure, in alternativa, prova dell'iscrizione a ruolo della causa di cognizione di accertamento della qualità di erede” (ordinanza 17 luglio 2023). La discontinuità delle trascrizioni, ove non sanata entro il termine assegnato, avrebbe reso improcedibile la procedura e provocato la caducazione del pignoramento.
Nel merito la a prova dell'intervenuta assunzione, da parte di CP_1 [...]
, della qualità di erede puro e semplice della madre Parte_1 Pt_3
, allegava che la stessa fosse nel possesso dei beni ereditari essendo
[...]
residente presso gli immobili già di proprietà della madre. La Banca allegava inoltre dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dalla convenuta in data 7 luglio 2018, nella quale la stessa aveva dichiarato espressamente di essere l'unica erede della madre . Parte_3
rimaneva contumace nella causa di merito in primo Parte_1
grado.
2. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Verona ha dichiarato che è divenuta erede di e ha condannato Parte_1 Parte_3
la convenuta, in applicazione del principio della soccombenza, a rifondere all'attrice le spese legali liquidate nella somma di €4.600,00, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva se dovuta e CPA, oltre ad €518,00 a titolo di ripetizione del C.U.
3. Avverso l'indicata pronuncia, ha Parte_1
interposto tempestivo appello, prestando acquiescenza rispetto alla dichiarazione della sua qualità di erede ed impugnando unicamente il capo pag. 4/10 della sentenza con il quale il giudice di primo grado ha dichiarato la sua soccombenza e la ha condannata alla rifusione, in favore della delle CP_1
spese di lite liquidate in €4.600,00 oltre ad accessori di legge ed €518,00 per rimborso spese vive.
L'appellante chiede venga dichiarata la compensazione delle spese di lite di primo grado e, in subordine, che la liquidazione delle spese legali venga ridotta in ragione del 50% ritenendole eccessive.
Si è costituita l'appellata, chiedendo in via preliminare la dichiarazione di inammissibilità o manifesta infondatezza dell'impugnazione e in via principale il suo rigetto e la conferma integrale della sentenza impugnata, con spese di lite di primo e secondo grado interamente rifuse.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c., con i termini di legge per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
4.
4.1. Parte appellante chiede la riforma della sentenza appellata nella parte in cui la ha condannata alla rifusione delle spese legali sostenute dall'attrice facendo riferimento al criterio della soccombenza.
4.1.2. L'appellante, in primo luogo, contesta l'applicabilità del criterio della soccombenza affermando che “nel caso di specie non può dirsi che la parte contumace sia soccombente ma solo che è stato accertato lo status necessario all'interesse della controparte per procedere con la esecuzione immobiliare sulla quota dell'odierna appellante”.
pag. 5/10 La prospettazione sostenuta dall'appellante – che non ha citato alcuna norma o alcun precedente giurisprudenziale a sostegno della propria tesi - non è condivisibile. Non è, infatti, prevista alcuna deroga al principio di soccombenza per il caso di accertamento dello status di erede.
Poiché le spese non possono essere poste, neppure per una minima quota, a carico della parte totalmente vittoriosa (ex multis Cass.n.11538/2017,
n.406/2008), al pieno accoglimento delle domande della consegue il CP_1
suo diritto alla rifusione delle spese processuali.
4.1.3. L'appellante, in secondo luogo, contesta l'applicabilità del criterio della soccombenza affermando che, nel caso di specie, non dovrebbe denotarsi la soccombenza in capo all'appellante perché la stessa non ha mai avuto comportamenti contrari a norme giuridiche e non mai tenuto un contegno processuale ostruzionistico nei confronti della Banca ricorrente.
La prospettazione sostenuta dall'appellante non può venire accolta, in quanto fa errata applicazione del principio giurisprudenziale consolidato secondo cui
l'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi (ex multis
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7182 del 30/05/2000, Cass. 19456/2008).
L'appellante sostiene di avere esercitato un proprio diritto nel rimanere contumace e di non avere tenuto alcun comportamento antigiuridico nel rimanere inerte e non dichiarare l'accettazione dell'eredità e sostiene pertanto di non aver dato causa al giudizio.
pag. 6/10 In quanto alla contumacia è pur vero che, vigendo il principio di disponibilità della tutela giurisdizionale, il convenuto esercita un proprio diritto quando sceglie di non costituirsi e che la partecipazione attiva al processo è un onere e non un obbligo per le parti. Tuttavia, se il convenuto vuole evitare di sostenere le spese del processo, ha l'onere di tenere un comportamento attivo idoneo ad evitare il ricorso all'autorità giudiziaria. La sua scelta di rimanere inerte può valutarsi negativamente quale espressione di mera indifferenza rispetto alle ragioni di economia che dovrebbero indurre le parti (…) all'adozione di ogni cautela utile ad evitare inutili dispendi di energia processuale (principio espresso nella pronuncia di Cassazione n.373 del
13/01/2015 in un caso di opposizione a sanzione amministrativa in cui l'Ente convenuto era rimasto contumace e aveva aderito alle ragioni del ricorrente).
E' infatti “tenuto al pagamento delle spese processuali il convenuto che, pur avendo riconosciuto la fondatezza della pretesa altrui, non abbia fatto nulla per soddisfarla, sì da rendere superfluo il ricorso all'autorità giudiziaria”
(Cass. n. 4485 del 28/03/2001).
Nello specifico, l'odierna appellante era parte del giudizio di esecuzione immobiliare e pertanto era a conoscenza del provvedimento con il quale il
Giudice dell'Esecuzione aveva richiesto alla Banca, a pena di decadenza, nello stretto termine perentorio di 60 giorni, di fornire alternativamente la dichiarazione di accettazione dell'eredità o la prova dell'instaurazione della causa di accertamento della qualità di erede. La debitrice Parte_1
si trovava quindi nelle condizioni di evitare l'instaurazione di questo
[...]
giudizio redigendo atto di accettazione dell'eredità prima della scadenza del termine indicato dal G.E., secondo la soluzione più liquida e meno onerosa proposta nell'ordinanza.
pag. 7/10 La sua scelta di non provvedervi può ritenersi avere dato causa al giudizio in quanto, come sopra motivato, la convenuta aveva l'onere di tenere un comportamento attivo idoneo ad evitare il ricorso all'autorità giudiziaria.
Il comportamento inerte della convenuta contrasta anche con il favor espresso dall'ordinamento per la risoluzione consensuale delle dispute (di cui al
D.Lgs.n.28/2010 potenziato con D.Lgs. n.149/2022 c.d. riforma Cartabia) espresso tra l'altro in punto spese legali con la previsione di cui al novellato art.91 primo comma seconda parte c.p.c., nella parte in cui prevede che chi non abbia accettato una proposta conciliativa debba corrispondere all'altra parte le spese del processo maturate successivamente, nel caso in cui la domanda sia stata accolta in misura eguale o inferiore alla proposta.
4.1.4. Parte appellante ha allegato che nel corso del giudizio di secondo grado l'esecuzione è stata dichiarata estinta, con conseguente venir meno dell'interesse della all'accertamento della qualità di erede in capo alla CP_1
convenuta . Parte_1
Tale circostanza è irrilevante ai fini dell'accoglimento dell'appello, in quanto il presente giudizio ha per oggetto unicamente la valutazione circa il corretto riparto delle spese di primo grado e rimane pertanto estraneo al perimetro della valutazione di questa Corte e coperto da giudicato interno il diritto della ricorrente all'accoglimento della domanda proposta in primo grado, CP_1
considerata la acquiescenza di parte appellante sul punto.
4.2
chiede la riforma della sentenza appellata anche nella Parte_1
parte in cui liquida in €4.600,00 oltre c.u. e accessori di legge le spese legali sostenute da parte attrice, affermando che le spese siano state liquidate in misura eccessiva.
pag. 8/10 La censura non merita accoglimento.
Il Giudice di primo grado ha estesamente motivato la liquidazione delle spese legali chiarendo di avere assunto a riferimento, per le fasi di studio e introduttiva, i valori medi di liquidazione mentre per le fasi istruttoria e decisionale i valori medi ridotti del 50% “alla luce della considerazione che la prima è consistita nel solo deposito delle memorie ex art.183 VI comma c.p.c.
e nella partecipazione ad una udienza mentre nella fase decisionale l'attrice, in difetto di risultanze istruttorie, ha ripreso le medesime argomentazioni che aveva già svolto in precedenza”. Lo scaglione tabellare di riferimento scelto – sia pur non esplicitato - appare quello, congruo, del “valore indeterminabile – complessità bassa” e la quantificazione effettuata ha tenuto conto della ridotta complessità della causa e della mancanza di contraddittorio e di attività istruttoria mantenendosi in prossimità dei minimi tabellari.
Parte appellante, pur tacciando la liquidazione delle spese legali di
“abnormità” e chiedendone il dimezzamento, non ha chiarito i criteri ai quali riterrebbe corretto fare riferimento e non ha fornito alcuna giustificazione a sostegno della sua richiesta di dimezzamento della somma liquidata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con riferimento allo scaglione di valore “indeterminabile – complessità bassa” applicando i valori medi e considerando le fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 9/10 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 26/05/2024 Parte_1
nei confronti di avverso la Controparte_1
sentenza del Tribunale di Verona n. 880/2024 pubblicata il 11/04/2024 così provvede:
I. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
II. Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in
€6.946,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
III. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia) per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data 17 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Caniato Caterina Passarelli
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