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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/10/2025, n. 3465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3465 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12949/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero, ad esito dell'udienza del 14 ottobre 2025 celebrata con modalità cartolare discussione con scambio di note, lette le note di trattazione scritta e le memorie di discussione depositate dalle parti, visti gli atti,
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12949/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. CENTI VALENTINA e dell'avv. VINCENTI FEDERICO P.IVA_1 ( ) elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA FERRUZZA 4 50054 C.F._1 FUCECCHIO presso il difensore avv. CENTI VALENTINA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CENTI VALENTINA Parte_2 C.F._2 e dell'avv. VINCENTI FEDERICO ( ) elettivamente domiciliato in PIAZZA C.F._1 DELLA FERRUZZA 4 50054 FUCECCHIO presso il difensore avv. Parte_3 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CENTI VALENTINA
[...] C.F._3 e dell'avv. VINCENTI FEDERICO ( ) elettivamente domiciliato in PIAZZA C.F._1 DELLA FERRUZZA 4 50054 FUCECCHIO presso il difensore avv. CENTI VALENTINA
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FALORNI Controparte_1 P.IVA_2 IL elettivamente domiciliato in PIAZZA GRAMSCI 67 CASTELFIORENTINO presso il difensore avv. FALORNI IL
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 9 Oggetto: bancari
Conclusioni delle parti
Parte opponente ha così concluso: “Piaccia all' Ecc.mo Giudice Istruttore del Tribunale adito, contrariis reiectis: 1),1) In via preliminare di rito, sospendere l'instaurando giudizio di opposizione in base al dettame di cui all'art. 5, comma 4°, del d.lgs. n. 28/2010, per permettere l'obbligo di esperire la mediazione, onerando di tale adempimento la parte creditrice;
2) Sempre in via preliminare, dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace l''opposto decreto ingiuntivo per accertata e dichiarata mancata notifica della procura ed inesistenza della stessa;
3) Ancora in via preliminare, sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, e sussistendo un notevole periculum in mora sia per la società debitrice, che sta affrontando una fase di liquidazione volontaria finalizzata al soddisfacimento, pro quota, delle posizioni debitorie aperte, sia per i singoli fideiussori, adesso modesti pensionati chiamati ad affrontare richieste di pagamento assolutamente al di sopra delle loro possibilità 4)Nel merito, in via principale, dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo testé opposto per la nullità delle clausole fideiussorie inserire nei contratti di conto corrente e di prestito posti a base delle pretese creditorie;
5) Sempre nel merito, in via ulteriormente subordinata, ridurre l'importo di cui al Decreto
Ingiuntivo opposto alla luce dell'accertata illegittimità dei tassi di interesse corrispettivi e moratori applicati nella fattispecie dalla banca, e della nullità, ex art. 117, commi 6 e ss. del Testo Unico
Bancario, delle clausole contrattuali in forza delle quali la banca ha applicato i predetti tassi, nonché
l'illegittimità di ogni ulteriore onere applicato per il mancato pagamento delle rate scadute del finanziamento;
4) In ogni caso, condannare la società opposta alla refusione delle spese e competenze legali di causa da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari”.
Parte opposta ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, respinta, disattesa ed assorbita ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione ex adverso formulata per le causali di cui in narrativa, In via preliminare: - confermare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto
n. 2701/2024 emesso dal Tribunale di Firenze il 23.9.2024 e depositato in cancelleria in data
24.9.2024, avente R.G. n. 10018/2024, in quanto l'opposizione non risulta fondata su prova scritta e/o comunque di pronta soluzione oltre che infondata in fatto ed in diritto e pertanto respingerla e, per
l'effetto, rigettare ogni eventuale istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo che controparte possa svolgere, in quanto inammissibile, e comunque infondata in fatto ed in diritto;
Nel merito: Rigettare in ogni suo punto l'opposizione formulata dalla
[...]
e dai signori e in quanto Controparte_2 Parte_2 Parte_3 pagina 2 di 9 inammissibile e/o improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, - In via principale, accertata la sussistenza del credito vantato dalla nei confronti degli Controparte_1 odierni opponenti per le causali esposte negli atti difensivi di questa parte, confermare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2701/2024 emesso dal Tribunale di Firenze nei confronti della
e dei signori e - In via Parte_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3 subordinata, accertata la sussistenza del credito vantato dalla nei Controparte_1 confronti degli odierni opponenti per le causali esposte negli atti difensivi di questa parte, condannare la (C.F./P.IVA ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del proprio liquidatore pro-tempore Sig. con sede in Empoli (FI) 50053, Via Parte_2
San Donnino n. 2, e dai signori (C.F. , nato a Empoli (FI) in [...] C.F._2 data 28.5.1956 ed ivi residente in [...] e (C.F. Parte_3
, nato a [...] e Limite (FI) in data 24.9.1946 e residente in [...]C.F._3
(FI) 50050, Via Guido Palandri n. 71, quest'ultimi in qualità di garanti della prefata società, a pagare alla presso il domicilio eletto, la complessiva somma di Euro Controparte_1
47.570,85= (quarantasettemilacinquecentosettanta/85), di cui al decreto ingiuntivo n. 2701/2024 emesso dal Tribunale di Firenze il 23.9.2024 e depositato in cancelleria il 24.9.2024, avente R.G. n.
10018/2024, o comunque la maggiore o minore somma che risulterà di , oltre interessi CP_3 convenzionalmente stabiliti dal dì del dovuto sino al giorno dell'effettivo soddisfo ed oltre l'imposta di registro del d.i. pari ad euro 1.070,00; In ogni caso: - con vittoria di spese, compensi ed accessori del procedimento monitorio e del presente giudizio di opposizione;
- emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente alle domande che precedono;
In via istruttoria: Ci si oppone alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio posto che l'argomento pare alla comparente esser più questione di diritto che accertamento di natura tecnica e poiché comunque la stessa risulta esplorativa e come tale inammissibile.”
***
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare comunque opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi.
Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è pagina 3 di 9 sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va rilevato, in primis, che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n. 24815/05;
n. 25857/11.
Le parti, dunque, si trovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto non fosse mai stato pronunciato, mentre sotto il profilo formale, il decreto ingiuntivo rimane come punto di riferimento della pronunzia che chiude il giudizio di primo grado, nel quale l'attore in opposizione è colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato il convenuto e viceversa.
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa. pagina 4 di 9 La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Ai sensi quindi dell'art. 2697 c.c. come interpretato in combinato disposto con il 1218 c.c. dalla ormai unanimemente condivisa sentenza n. 13533/2001 a S.U., è onere del creditore che ingiunge, provare l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto con una determinata prestazione, potendosi limitare semplicemente ad allegare l'inadempimento altrui, ed è invece, onere del debitore dimostrare l'esistenza del fatto estintivo consistente nell'adempimento o nella sopravvenienza di un fattore a lui non imputabile che ha impedito l'adempimento.
Da tali premesse consegue che l'opposto dovrà dimostrare la sussistenza del credito mentre l'opponente dovrà dimostrare di aver corrisposto quanto dovuto o che il credito in realtà non era dovuto in tutto od in parte sin dall'origine.
Più in particolare, e fra l'altro, il convenuto può, con il suo comportamento processuale, influire, eliminandoli o alleviandoli, sugli oneri probatori incombenti sull'attore, ove non contesti o riconosca espressamente i fatti allegati a fondamento della domanda, in applicazione del principio per cui “non egent probatione” i fatti pacifici o incontroversi.
Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame, è emersa la fondatezza della pretesa avanzata in sede monitoria dall'opposta e l'infondatezza dell'opposizione.
In primis, parte opponente eccepisce l'inesistenza della procura alle liti rilasciata dalla banca al difensore per indeterminatezza del suo oggetto in quanto questa sarebbe stata rilasciata in allegato al fascicolo del giudizio monitorio senza indicare il procedimento al quale essa si riferisce e senza il riferimento al Tribunale competente. Ebbene l'eccezione va rigettata poiché, come risulta agli atti, la procura alle liti rilasciata da parte opposta reca la data, i nominativi delle parti, la firma certificata autentica, il luogo del rilascio e i poteri attribuiti, nonché il riferimento alla procedura monitoria per la quale la procura è rilasciata ed il Tribunale competente.
Quanto alla mancata allegazione della procura alla notifica del decreto ingiuntivo va rilevato che la
Suprema Corte ha più volte ribadito come l'attività notificatoria intervenga in un momento successivo all'emissione del decreto da parte del giudice. Pertanto, il giudice, emettendo il provvedimento, ha vagliato la sussistenza delle condizioni necessarie, tra cui la presenza di una valida procura alle liti. pagina 5 di 9 Conseguentemente è escluso l'obbligo di notificare la procura alle liti con il decreto, anche in caso di notifica via p.e.c.
Nel merito, le eccezioni di parte opponente non risultano provate e comunque sono state genericamente formulate e relativamente agli interessi si appalesano meramente esplorative così come esplorativa è la richiesta di CTU per “verificare l'illegittimità dei tassi d'interesse corrispettivi e moratori applicati nei finanziamenti per cui è causa, delle relative clausole contrattuali e degli ulteriori oneri applicati” ( cfr memoria integrativa parte opponente) .
In realtà, la genericità delle allegazioni, l'assenza di documentazione comprovante le eccezioni sollevate inducono a ritenere complessivamente l'azione proposta “esplorativa", risolventesi di fatto in una sorta di elenco mero di invalidità e nullità contrattuali. Né, del resto, il problema appare superabile sulla base della considerazione che la nullità del contratto sarebbe anche rilevabile d'ufficio, atteso come il potere di ufficio del giudice non può mai risolversi nel superamento del principio dispositivo e dell'onere della prova dei fatti costitutivi delle eccezioni sollevate dalle parti. Per tali motivi non poteva neanche essere accolta la richiesta di CTU.
Gli opponenti, poi, hanno sostenuto, sin dall'atto introduttivo, il venir meno dell'obbligazione di garanzia, dal momento che l'istituto di credito, ben consapevole del peggioramento delle condizioni economiche della società, avrebbe continuato a fare credito alla stessa, con ciò violando ogni obbligo di buona fede contrattuale, cioè in sostanza risulterebbe violato l'art. 1956 cc che sancisce l'onere del creditore di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia .
La Cassazione con sentenza n. 32478 del 12 dicembre 2019 ha precisato che “la buona fede nell'esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del “neminem laedere”, trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico” (Cass. n. 10182/2009), atteso che “il principio di correttezza e buona fede – il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, “richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore” – deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato
pagina 6 di 9 sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge” (Cass. n. 22819/2010);
In continuità con tali arresti, ha affermato che gli obblighi di correttezza e di buona fede che permeano la vita del contratto impongono alla parte garantita di salvaguardare la posizione del proprio fideiussore, con la conseguenza che la loro violazione non consente l'esercizio di pretese nei confronti del garante, nella misura in cui la sua posizione sia stata aggravata dal garantito.
In merito a questione analoga a quella che ci occupa si è espresso Tribunale Milano sez. VI,
14/01/2020, n.242, ad avviso del quale “Nella fideiussione per obbligazione futura, ai sensi dell'articolo 1956 del Cc, l'onere del creditore di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa.”.
Orbene, il fideiussore che chieda la liberazione dalla garanzia prestata invocando la violazione del dovere di correttezza e buona fede e dunque conseguentemente l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (in questi termini si veda Cass. 23422/16).
L'applicazione del principio di cui all'art. 1956 c.c. deve essere dunque rapportata alle circostanze del caso concreto, tenendo presente che è onere della parte la quale deduca la violazione di questo canone dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, rispetto a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore.
Nel caso di specie gli opponenti nulla hanno provato.
Va rilevato in sostanza come la parte opposta ha dato la prova, sulla stessa incombente, dell'esistenza del credito mentre parte opponente invece su cui gravava l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria, nulla ha provato. I motivi di opposizione risultano smentiti dalla documentazione versata in atti dalla parte opposta e cioè: Contratto di conto corrente pagina 7 di 9 ordinario n. 3093861-7, - Atto di fideiussione generica n. 31069073 dei Sigg. e Parte_2 [...] recante data 12.7.2018, - Contratto di apertura di credito del 12.10.2020, - Contratto di Pt_3 prestito chirografario (finanziamento n. 30517861) del 12.10.2020 con relativa contabile di erogazione,
Atto di fideiussione specifica dei Sigg. recante data 12.10.2018, Parte_4
Certificato di garanzia con riferimento al finanziamento n. 30517861, - Controparte_4
Sollecito pagamento del 27.02.2024, - Raccomandata a.r. e comunicazioni pec di costituzione in mora recanti data 16.8.2024, -Estratto del conto corrente n. 3093861-7, comprensivo del conto scalare al
17.8.2024, dichiarato conforme alle scritture contabili ai sensi dell'art. 50 tub, - Piano di ammortamento del finanziamento n. 30517861 alla data del 26.8.2024, estratti del c/c n. 3093861/7 relativi ai mesi di aprile e luglio 2022, di febbraio, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023, ed a quelli da gennaio a luglio 2024; estratti del c/c n. 3096789/6 relativi ai mesi di aprile e luglio 2022, di febbraio, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023, ed a quelli da gennaio a luglio 2024.
Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei minimi in considerazione dell'assenza di attività istruttoria e di particolari questioni di diritto, in causa di natura documentale.
PQM
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. n.
2701/2024 emesso dal Tribunale di Firenze;
2) condanna gli opponenti in solido fra loro al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] che si liquidano in Euro 3.800,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso spese Controparte_1 generali, IVA se dovuta e Cassa Previdenza Avvocati come per legge.
pagina 8 di 9 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura a seguito di udienza celebrata con modalità cartolare e in assenza delle parti rinunzianti a presenziare.
Firenze, 29 ottobre 2025
Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero, ad esito dell'udienza del 14 ottobre 2025 celebrata con modalità cartolare discussione con scambio di note, lette le note di trattazione scritta e le memorie di discussione depositate dalle parti, visti gli atti,
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12949/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. CENTI VALENTINA e dell'avv. VINCENTI FEDERICO P.IVA_1 ( ) elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA FERRUZZA 4 50054 C.F._1 FUCECCHIO presso il difensore avv. CENTI VALENTINA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CENTI VALENTINA Parte_2 C.F._2 e dell'avv. VINCENTI FEDERICO ( ) elettivamente domiciliato in PIAZZA C.F._1 DELLA FERRUZZA 4 50054 FUCECCHIO presso il difensore avv. Parte_3 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CENTI VALENTINA
[...] C.F._3 e dell'avv. VINCENTI FEDERICO ( ) elettivamente domiciliato in PIAZZA C.F._1 DELLA FERRUZZA 4 50054 FUCECCHIO presso il difensore avv. CENTI VALENTINA
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FALORNI Controparte_1 P.IVA_2 IL elettivamente domiciliato in PIAZZA GRAMSCI 67 CASTELFIORENTINO presso il difensore avv. FALORNI IL
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 9 Oggetto: bancari
Conclusioni delle parti
Parte opponente ha così concluso: “Piaccia all' Ecc.mo Giudice Istruttore del Tribunale adito, contrariis reiectis: 1),1) In via preliminare di rito, sospendere l'instaurando giudizio di opposizione in base al dettame di cui all'art. 5, comma 4°, del d.lgs. n. 28/2010, per permettere l'obbligo di esperire la mediazione, onerando di tale adempimento la parte creditrice;
2) Sempre in via preliminare, dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace l''opposto decreto ingiuntivo per accertata e dichiarata mancata notifica della procura ed inesistenza della stessa;
3) Ancora in via preliminare, sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, e sussistendo un notevole periculum in mora sia per la società debitrice, che sta affrontando una fase di liquidazione volontaria finalizzata al soddisfacimento, pro quota, delle posizioni debitorie aperte, sia per i singoli fideiussori, adesso modesti pensionati chiamati ad affrontare richieste di pagamento assolutamente al di sopra delle loro possibilità 4)Nel merito, in via principale, dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo testé opposto per la nullità delle clausole fideiussorie inserire nei contratti di conto corrente e di prestito posti a base delle pretese creditorie;
5) Sempre nel merito, in via ulteriormente subordinata, ridurre l'importo di cui al Decreto
Ingiuntivo opposto alla luce dell'accertata illegittimità dei tassi di interesse corrispettivi e moratori applicati nella fattispecie dalla banca, e della nullità, ex art. 117, commi 6 e ss. del Testo Unico
Bancario, delle clausole contrattuali in forza delle quali la banca ha applicato i predetti tassi, nonché
l'illegittimità di ogni ulteriore onere applicato per il mancato pagamento delle rate scadute del finanziamento;
4) In ogni caso, condannare la società opposta alla refusione delle spese e competenze legali di causa da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari”.
Parte opposta ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, respinta, disattesa ed assorbita ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione ex adverso formulata per le causali di cui in narrativa, In via preliminare: - confermare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto
n. 2701/2024 emesso dal Tribunale di Firenze il 23.9.2024 e depositato in cancelleria in data
24.9.2024, avente R.G. n. 10018/2024, in quanto l'opposizione non risulta fondata su prova scritta e/o comunque di pronta soluzione oltre che infondata in fatto ed in diritto e pertanto respingerla e, per
l'effetto, rigettare ogni eventuale istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo che controparte possa svolgere, in quanto inammissibile, e comunque infondata in fatto ed in diritto;
Nel merito: Rigettare in ogni suo punto l'opposizione formulata dalla
[...]
e dai signori e in quanto Controparte_2 Parte_2 Parte_3 pagina 2 di 9 inammissibile e/o improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, - In via principale, accertata la sussistenza del credito vantato dalla nei confronti degli Controparte_1 odierni opponenti per le causali esposte negli atti difensivi di questa parte, confermare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2701/2024 emesso dal Tribunale di Firenze nei confronti della
e dei signori e - In via Parte_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3 subordinata, accertata la sussistenza del credito vantato dalla nei Controparte_1 confronti degli odierni opponenti per le causali esposte negli atti difensivi di questa parte, condannare la (C.F./P.IVA ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del proprio liquidatore pro-tempore Sig. con sede in Empoli (FI) 50053, Via Parte_2
San Donnino n. 2, e dai signori (C.F. , nato a Empoli (FI) in [...] C.F._2 data 28.5.1956 ed ivi residente in [...] e (C.F. Parte_3
, nato a [...] e Limite (FI) in data 24.9.1946 e residente in [...]C.F._3
(FI) 50050, Via Guido Palandri n. 71, quest'ultimi in qualità di garanti della prefata società, a pagare alla presso il domicilio eletto, la complessiva somma di Euro Controparte_1
47.570,85= (quarantasettemilacinquecentosettanta/85), di cui al decreto ingiuntivo n. 2701/2024 emesso dal Tribunale di Firenze il 23.9.2024 e depositato in cancelleria il 24.9.2024, avente R.G. n.
10018/2024, o comunque la maggiore o minore somma che risulterà di , oltre interessi CP_3 convenzionalmente stabiliti dal dì del dovuto sino al giorno dell'effettivo soddisfo ed oltre l'imposta di registro del d.i. pari ad euro 1.070,00; In ogni caso: - con vittoria di spese, compensi ed accessori del procedimento monitorio e del presente giudizio di opposizione;
- emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente alle domande che precedono;
In via istruttoria: Ci si oppone alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio posto che l'argomento pare alla comparente esser più questione di diritto che accertamento di natura tecnica e poiché comunque la stessa risulta esplorativa e come tale inammissibile.”
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Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare comunque opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi.
Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è pagina 3 di 9 sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va rilevato, in primis, che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n. 24815/05;
n. 25857/11.
Le parti, dunque, si trovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto non fosse mai stato pronunciato, mentre sotto il profilo formale, il decreto ingiuntivo rimane come punto di riferimento della pronunzia che chiude il giudizio di primo grado, nel quale l'attore in opposizione è colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato il convenuto e viceversa.
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa. pagina 4 di 9 La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Ai sensi quindi dell'art. 2697 c.c. come interpretato in combinato disposto con il 1218 c.c. dalla ormai unanimemente condivisa sentenza n. 13533/2001 a S.U., è onere del creditore che ingiunge, provare l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto con una determinata prestazione, potendosi limitare semplicemente ad allegare l'inadempimento altrui, ed è invece, onere del debitore dimostrare l'esistenza del fatto estintivo consistente nell'adempimento o nella sopravvenienza di un fattore a lui non imputabile che ha impedito l'adempimento.
Da tali premesse consegue che l'opposto dovrà dimostrare la sussistenza del credito mentre l'opponente dovrà dimostrare di aver corrisposto quanto dovuto o che il credito in realtà non era dovuto in tutto od in parte sin dall'origine.
Più in particolare, e fra l'altro, il convenuto può, con il suo comportamento processuale, influire, eliminandoli o alleviandoli, sugli oneri probatori incombenti sull'attore, ove non contesti o riconosca espressamente i fatti allegati a fondamento della domanda, in applicazione del principio per cui “non egent probatione” i fatti pacifici o incontroversi.
Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame, è emersa la fondatezza della pretesa avanzata in sede monitoria dall'opposta e l'infondatezza dell'opposizione.
In primis, parte opponente eccepisce l'inesistenza della procura alle liti rilasciata dalla banca al difensore per indeterminatezza del suo oggetto in quanto questa sarebbe stata rilasciata in allegato al fascicolo del giudizio monitorio senza indicare il procedimento al quale essa si riferisce e senza il riferimento al Tribunale competente. Ebbene l'eccezione va rigettata poiché, come risulta agli atti, la procura alle liti rilasciata da parte opposta reca la data, i nominativi delle parti, la firma certificata autentica, il luogo del rilascio e i poteri attribuiti, nonché il riferimento alla procedura monitoria per la quale la procura è rilasciata ed il Tribunale competente.
Quanto alla mancata allegazione della procura alla notifica del decreto ingiuntivo va rilevato che la
Suprema Corte ha più volte ribadito come l'attività notificatoria intervenga in un momento successivo all'emissione del decreto da parte del giudice. Pertanto, il giudice, emettendo il provvedimento, ha vagliato la sussistenza delle condizioni necessarie, tra cui la presenza di una valida procura alle liti. pagina 5 di 9 Conseguentemente è escluso l'obbligo di notificare la procura alle liti con il decreto, anche in caso di notifica via p.e.c.
Nel merito, le eccezioni di parte opponente non risultano provate e comunque sono state genericamente formulate e relativamente agli interessi si appalesano meramente esplorative così come esplorativa è la richiesta di CTU per “verificare l'illegittimità dei tassi d'interesse corrispettivi e moratori applicati nei finanziamenti per cui è causa, delle relative clausole contrattuali e degli ulteriori oneri applicati” ( cfr memoria integrativa parte opponente) .
In realtà, la genericità delle allegazioni, l'assenza di documentazione comprovante le eccezioni sollevate inducono a ritenere complessivamente l'azione proposta “esplorativa", risolventesi di fatto in una sorta di elenco mero di invalidità e nullità contrattuali. Né, del resto, il problema appare superabile sulla base della considerazione che la nullità del contratto sarebbe anche rilevabile d'ufficio, atteso come il potere di ufficio del giudice non può mai risolversi nel superamento del principio dispositivo e dell'onere della prova dei fatti costitutivi delle eccezioni sollevate dalle parti. Per tali motivi non poteva neanche essere accolta la richiesta di CTU.
Gli opponenti, poi, hanno sostenuto, sin dall'atto introduttivo, il venir meno dell'obbligazione di garanzia, dal momento che l'istituto di credito, ben consapevole del peggioramento delle condizioni economiche della società, avrebbe continuato a fare credito alla stessa, con ciò violando ogni obbligo di buona fede contrattuale, cioè in sostanza risulterebbe violato l'art. 1956 cc che sancisce l'onere del creditore di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia .
La Cassazione con sentenza n. 32478 del 12 dicembre 2019 ha precisato che “la buona fede nell'esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del “neminem laedere”, trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico” (Cass. n. 10182/2009), atteso che “il principio di correttezza e buona fede – il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, “richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore” – deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato
pagina 6 di 9 sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge” (Cass. n. 22819/2010);
In continuità con tali arresti, ha affermato che gli obblighi di correttezza e di buona fede che permeano la vita del contratto impongono alla parte garantita di salvaguardare la posizione del proprio fideiussore, con la conseguenza che la loro violazione non consente l'esercizio di pretese nei confronti del garante, nella misura in cui la sua posizione sia stata aggravata dal garantito.
In merito a questione analoga a quella che ci occupa si è espresso Tribunale Milano sez. VI,
14/01/2020, n.242, ad avviso del quale “Nella fideiussione per obbligazione futura, ai sensi dell'articolo 1956 del Cc, l'onere del creditore di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa.”.
Orbene, il fideiussore che chieda la liberazione dalla garanzia prestata invocando la violazione del dovere di correttezza e buona fede e dunque conseguentemente l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (in questi termini si veda Cass. 23422/16).
L'applicazione del principio di cui all'art. 1956 c.c. deve essere dunque rapportata alle circostanze del caso concreto, tenendo presente che è onere della parte la quale deduca la violazione di questo canone dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, rispetto a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore.
Nel caso di specie gli opponenti nulla hanno provato.
Va rilevato in sostanza come la parte opposta ha dato la prova, sulla stessa incombente, dell'esistenza del credito mentre parte opponente invece su cui gravava l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria, nulla ha provato. I motivi di opposizione risultano smentiti dalla documentazione versata in atti dalla parte opposta e cioè: Contratto di conto corrente pagina 7 di 9 ordinario n. 3093861-7, - Atto di fideiussione generica n. 31069073 dei Sigg. e Parte_2 [...] recante data 12.7.2018, - Contratto di apertura di credito del 12.10.2020, - Contratto di Pt_3 prestito chirografario (finanziamento n. 30517861) del 12.10.2020 con relativa contabile di erogazione,
Atto di fideiussione specifica dei Sigg. recante data 12.10.2018, Parte_4
Certificato di garanzia con riferimento al finanziamento n. 30517861, - Controparte_4
Sollecito pagamento del 27.02.2024, - Raccomandata a.r. e comunicazioni pec di costituzione in mora recanti data 16.8.2024, -Estratto del conto corrente n. 3093861-7, comprensivo del conto scalare al
17.8.2024, dichiarato conforme alle scritture contabili ai sensi dell'art. 50 tub, - Piano di ammortamento del finanziamento n. 30517861 alla data del 26.8.2024, estratti del c/c n. 3093861/7 relativi ai mesi di aprile e luglio 2022, di febbraio, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023, ed a quelli da gennaio a luglio 2024; estratti del c/c n. 3096789/6 relativi ai mesi di aprile e luglio 2022, di febbraio, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023, ed a quelli da gennaio a luglio 2024.
Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei minimi in considerazione dell'assenza di attività istruttoria e di particolari questioni di diritto, in causa di natura documentale.
PQM
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. n.
2701/2024 emesso dal Tribunale di Firenze;
2) condanna gli opponenti in solido fra loro al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] che si liquidano in Euro 3.800,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso spese Controparte_1 generali, IVA se dovuta e Cassa Previdenza Avvocati come per legge.
pagina 8 di 9 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura a seguito di udienza celebrata con modalità cartolare e in assenza delle parti rinunzianti a presenziare.
Firenze, 29 ottobre 2025
Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
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