Art. 25.
I posti del ruolo della magistratura di grado 5° e 6° e quelli del ruolo del personale di concetto che risulteranno vacanti dopo le nomine al grado 4° e dopo l'inquinamento di che al precedente articolo saranno ricoperti mediante promozione per merito comparativo dei funzionari del grado immediatamente inferiore che abbiano nel grado stesso non meno di un anno di anzianita'.
Tali promozioni saranno effettuate su proposta del presidente della Corte, sentito il Consiglio d'amministrazione.
Nel grado di referendario un sesto dei posti disponibili verra' conferito mediante concorso per titoli tira funzionari dello Stato, di gruppo A, provvisti del prescritto titolo di studio e di grado non inferiore al 7°. Le modalita' del concorso saranno stabilite con ordinanza del presidente della Corte intese le Sezioni riunite.
Se il computo del sesto predetto dara' luogo ad un resto, questo sara' attribuito: per un posto al concorso e per gli eventuali posti rimanenti a coloro da promuoversi ai sensi dei commi 1° e 2° del presente articolo.
I vincitori del concorso prenderanno posto in ruolo nell'ordine di graduatoria e subito dopo l'ultimo dei referendari inquadrati a norma del precedente art. 24 alternandosi con i promossi nella proporzione di uno a cinque.
I posti che rimarranno vacanti nel grado 9° saranno conferiti:
a) mediante un apposito esame di idoneita' al quale parteciperanno i primi segretari di cui all'ultimo comma del precedente articolo nonche' gli attuali segretari;
b) mediante concorso ai sensi del precedente art. 5.
Coloro che supereranno l'esame di cui alla lettera a) saranno nominati secondo l'ordine di una graduatoria da formarsi con le norme che saranno stabilite con ordinanza del presidente della Corte sentite le Sezioni riunite e nella quale saranno anche determinate le modalita' dell'esame. I primi segretari conserveranno ai soli effetti economici la loro anzianita' di grado.
Quei primi segretari e segretari che non conseguiranno la idoneita' saranno eliminati salvo passaggio, a domanda, nel gruppo B ove verranno inquadrati, con la rispettiva anzianita', nei gradi 9° e 10°. Essi potranno partecipare successivamente, per sole due volte, agli ordinari concorsi per l'ammissione al grado 9° del personale di concetto.
I posti del ruolo della magistratura di grado 5° e 6° e quelli del ruolo del personale di concetto che risulteranno vacanti dopo le nomine al grado 4° e dopo l'inquinamento di che al precedente articolo saranno ricoperti mediante promozione per merito comparativo dei funzionari del grado immediatamente inferiore che abbiano nel grado stesso non meno di un anno di anzianita'.
Tali promozioni saranno effettuate su proposta del presidente della Corte, sentito il Consiglio d'amministrazione.
Nel grado di referendario un sesto dei posti disponibili verra' conferito mediante concorso per titoli tira funzionari dello Stato, di gruppo A, provvisti del prescritto titolo di studio e di grado non inferiore al 7°. Le modalita' del concorso saranno stabilite con ordinanza del presidente della Corte intese le Sezioni riunite.
Se il computo del sesto predetto dara' luogo ad un resto, questo sara' attribuito: per un posto al concorso e per gli eventuali posti rimanenti a coloro da promuoversi ai sensi dei commi 1° e 2° del presente articolo.
I vincitori del concorso prenderanno posto in ruolo nell'ordine di graduatoria e subito dopo l'ultimo dei referendari inquadrati a norma del precedente art. 24 alternandosi con i promossi nella proporzione di uno a cinque.
I posti che rimarranno vacanti nel grado 9° saranno conferiti:
a) mediante un apposito esame di idoneita' al quale parteciperanno i primi segretari di cui all'ultimo comma del precedente articolo nonche' gli attuali segretari;
b) mediante concorso ai sensi del precedente art. 5.
Coloro che supereranno l'esame di cui alla lettera a) saranno nominati secondo l'ordine di una graduatoria da formarsi con le norme che saranno stabilite con ordinanza del presidente della Corte sentite le Sezioni riunite e nella quale saranno anche determinate le modalita' dell'esame. I primi segretari conserveranno ai soli effetti economici la loro anzianita' di grado.
Quei primi segretari e segretari che non conseguiranno la idoneita' saranno eliminati salvo passaggio, a domanda, nel gruppo B ove verranno inquadrati, con la rispettiva anzianita', nei gradi 9° e 10°. Essi potranno partecipare successivamente, per sole due volte, agli ordinari concorsi per l'ammissione al grado 9° del personale di concetto.