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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/05/2025, n. 2713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2713 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Luisa Intini
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile N.R.G. 10633/2022;
promossa da:
(C.F. ), in persona del Curatore, rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. ANDREA MUSUMECI in forza di procura speciale in atti
ATTORE
(C.F. rappresentato e difeso Parte_2 C.F._1
dall'avv. ARMANDO FINOCCHIARO in forza di procura speciale in atti;
(C.F. e (C.F. Parte_3 C.F._2 Parte_4
) , rappresentate e difese dall'avv. GIACOMO CASALE in C.F._3
forza di procura speciale in atti.
CONVENUTI (C.F. ) Controparte_1 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: azione revocatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 22.01.2025
*****
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha citato in giudizio Parte_1
sua sorella ed i loro genitori Parte_2 Parte_4 Parte_3
e al fine di ottenere la pronuncia di inefficacia nei confronti Controparte_1
della procedura concorsuale dell'atto di esecuzione di obblighi di trasferimento (ai rogiti Notaio del 28.09.2018, Rep. n. 16259, Racc. n. 11675) Persona_1
con il quale sulla base di un presupposto negozio fiduciario, Parte_2
ha trasferito alla madre la proprietà dell' immobile ubicato in Catania Parte_3
catastalmente identificato al foglio 69, particella 6403, sub 34 da lui precedentemente acquistato il 26 aprile 1995, come da atto di compravendita innanzi al Notaio avv. Rosario Sapienza (repertorio n. 34816).
Parte attrice ha altresì chiesto la revoca del successivo atto di permuta ai rogiti
Notaio del 25.11.2021, Rep n. 2034, Racc. n. 1709 con il Persona_2
quale aveva permutato con la propria figlia due Parte_3 Parte_4
unità immobiliari (identificate al catasto al foglio 69, particella 6403, sub 49 e sub
50) derivanti dal frazionamento del primo immobile (sub 34), trasferito in precedenza dal figlio ed anche la revoca dell'atto (ai rogiti Notaio Parte_2
del 21.01.2022, Rep. n. 2091, Racc. n. 1745) di Persona_2
destinazione ai sensi dell'art. 2645-ter c.c. con contestuale trasferimento di beni vincolati (tra cui parte dell'immobile oggetto del trasferimento operato da Parte_2
da parte dei coniugi e in favore della
[...] Parte_3 Controparte_1
figlia con vincolo di destinazione in favore del proprio nipote Parte_4
(minore, affetto da disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma Controparte_2
III della Legge 104/1992).
Nel caso in cui il recupero degli immobili sopra meglio indicati non dovesse essere
(in tutto o in parte) possibile a causa degli atti di disposizione di cui si è chiesta revoca, la Curatela ha chiesto la condanna di tutti i convenuti – in solido – al pagamento di una somma pari al valore dell'immobile oggetto di giudizio.
La Curatela ha meglio dedotto che socio unico e Parte_2
amministratore della società fallita, ha riferito al Curatore in data 07.06.2021 che l'insolvenza della risalisse al 2017, a causa dell'abuso di posizione CP_3
dominante da parte della società che produceva i prodotti commercializzati dalla propria società, dichiarata fallita il 21.05.2021, con stato passivo ammontante ad
€ 1.585.795,51.
Ritenuti pregiudizievoli per la massa dei creditori i predetti atti dispositivi, la
Curatela ha proposto l'azione revocatoria ordinaria ex art. 66 l.f. sopra meglio specificata.
Radicatosi il contraddittorio, ha chiesto il rigetto dell'azione Parte_2
revocatoria in relazione all'atto di esecuzione di obbligo di trasferimento per insussistenza dell'eventus damni, non avendo l'atto in questione potuto compromettere le ragioni di parte creditrice, non sussistendo alcun atto di disposizione del patrimonio in senso proprio e si è riportato alle difese degli altri convenuti in relazione ai successivi atti oggetto di lite. Costituendosi in giudizio, ed hanno chiesto il Parte_3 Parte_4
rigetto dell'azione ex art. 2901 comma terzo c.c. per quel che riguarda l'atto di esecuzione di obbligo di trasferimento tra e la madre Parte_2 [...]
, trattandosi di un atto solutorio, ed il rigetto in relazione ai restanti atti a Pt_3
cascata alla luce della buona fede dell'acquirente Parte_4
pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio e Controparte_1
pertanto ne va dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con l'escussione dei testi e Testimone_1 Tes_2
all'udienza del 20.03.2024.
[...]
Ciò brevemente premesso in punto di fatto, l'azione revocatoria proposta dalla
Curatela è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Analizzando l'unico atto di cui si chiede la revoca in cui è direttamente coinvolto l'amministratore unico della società fallita, ossia e quindi il Parte_2
ritrasferimento dell'immobile di sua proprietà dal 1995 a , si rileva Parte_3
innanzitutto che, nel caso di specie, sussistono tutti i requisiti dell'azione pauliana,
ossia: 1) l'eventus damni;
2) la consapevolezza nel debitore – in caso di atti dispositivi del patrimonio successivi all'insorgenza del credito - di arrecare un pregiudizio alle ragioni del creditore;
3) la conoscenza che il debitore aveva di detto pregiudizio (c.d. consilium fraudis), trattandosi di atto a titolo gratuito, come pacifico tra le parti.
Premesso quanto sopra, va sottolineato come, inoltre parte attrice abbia agito ai sensi del combinato degli artt. 66 l.f. e 2901 c.c., il cui presupposto oggettivo è la perdita della garanzia patrimoniale generica data dai cespiti patrimoniali del debitore per il ceto creditorio del fallito. È perciò necessario che il curatore provi tre circostanze: a) la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo
(tali crediti andranno provati attraverso la produzione in giudizio dello stato passivo); b) la preesistenza dei crediti all'atto pregiudizievole;
c) la lesione di tali crediti preesistenti a seguito dell'atto revocando, attraverso la comparazione tra i primi ed il patrimonio del debitore, risultante modificato dall'atto oggetto dell'azione giudiziale (cfr. Cass. Civ. sent. n. 26331/08).
Occorre dunque la prova che, dopo l'atto dispositivo, la consistenza del patrimonio sia mutata, anche solo sotto il profilo qualitativo, in maniera tale da potere rendere più difficoltosa la realizzazione del credito, senza che possa essere attribuito alcun rilievo all'impiego del denaro derivante dall'atto revocato (cfr. Cass. Civ., sent. n.
1696/07).
Il danno causato dovrà dunque essere accertato avendo riguardo alla situazione esistente al tempo del compimento dell'atto, ponendo a raffronto patrimonio e creditori esistenti in quel momento.
Esaminata la sussistenza dell'eventus damni secondo i criteri propri dell'art. 2901
c.c. gli effetti dell'accoglimento della domanda dovranno essere modulati sulla scorta delle peculiarità della procedura concorsuale.
Nel caso di specie, l'azione, essendo propria della massa, è destinata, infatti, a produrre effetti a beneficio di tutti i creditori concorsuali ammessi al passivo, a prescindere dal momento in cui sia sorto il credito (cfr. Cass. Civ., S.U., sent. n.
29420/08).
Ebbene ai fini della sussistenza dell'eventus damni così come descritto, si osserva come dallo stato passivo del fallimento emerge l'ammissione allo stesso di crediti per € 1.585.795,51 (doc. 15-16 allegato all'atto di citazione), con specifiche indicazioni delle istanze, dal 2017 al 2021, anno del fallimento, dei creditori ammessi al passivo.
Il negozio dispositivo, inoltre, non solo risulta provato documentalmente ma è
oggetto di pacifica ammissione ad opera dei convenuti, i quali hanno soltanto eccepito l'esistenza di un patto fiduciario a sostegno del doveroso ritrasferimento del bene da parte di alla madre . Parte_2 Parte_3
Passando all'elemento soggettivo, giova premettere che la carica di socio unico e amministratore (carica confermata dallo stesso al doc 11 allegato all'atto Pt_2
di citazione) comporta l'assunzione di obblighi - tra cui quelli inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, cosa che evidentemente in questo caso, dato il fallimento della società stessa, non è avvenuto, anche in ragione di atti di mala gestio.
È chiaro, infatti, che anche di tali comportamenti l'amministratore debba rispondere, quale formalmente e legalmente responsabile dell'attività d'impresa.
Trattandosi di attività di mala gestio relativa all'insorta insolvenza nel 2017 - come specificato dallo stesso nel verbale di audizione in atti - questi devono Pt_2
ritenersi antecedenti all'atto dispositivo, intervenuto in data 28 settembre 2018,
con la conseguenza che sul piano dell'elemento soggettivo sarà sufficiente il dolo generico e non quello specifico, vale a dire la generica consapevolezza in capo al debitore di arrecare pregiudizio al creditore con il proprio atto dispositivo.
La fattispecie in esame consente, a parere del decidente, di individuare la richiamata consapevolezza della riduzione della garanzia patrimoniale sia sotto il profilo qualitativo sia sotto il profilo quantitativo anche attraverso meri elementi presuntivi la cui valutazione è rimessa alla scelta insindacabile del Giudice. Nella specie, possono considerati elementi indiziari da cui desumere il consilium
fraudis in capo al debitore: a) l'alterazione dell'assetto del patrimonio); b) peculiari rapporti di parentela tra le parti del negozio dispositivo;
c) anomalie temporali (la disposizione patrimoniale del debitore è appena successiva all'insolvenza societaria).
Di contro, non ha in alcun modo dimostrato la capienza e la Parte_2
sufficienza del suo patrimonio residuo, né tantomeno la titolarità di altri beni il cui valore fosse idoneo a soddisfare le pretese creditorie.
Inoltre, anche a volere considerare l'atto di cui si chiede la revoca oneroso,
dovrebbe comunque ritenersi sussistente la partecipatio fraudis, atteso che lo stretto rapporto di parentela tra le parti negoziali, rende presumibile che le stesse fossero a conoscenza della diminuzione della garanzia patrimoniale provocata dall'atto.
La Corte di Cassazione, infatti, ha ritenuto che “la prova della "partecipatio
fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria
ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del
credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la
sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo
renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della
situazione debitoria gravante sul disponente”. (cfr. Cass. Civ., ord. n. 1286/19).
Lo stretto legame familiare tra costoro è elemento sufficiente a fare ritenere in via presuntiva la predetta partecipatio, atteso che il vincolo rende inverosimile che la sig.ra non conoscesse l'esposizione debitoria del figlio (cfr. Cass. Civ., ord. Pt_3
161/21), prendendo altresì in considerazione le già menzionate ed evidenti anomalie temporali relative all'insorgere dell'insolvenza societaria (2017) e all'esecuzione del ritrasferimento del bene (2018), rispetto all'originario acquisto del del 1995. Pt_2
Premesso ciò, va in aggiunta rilevato che, alla luce della prova testimoniale esperita,
non si ritiene provata l'esistenza del patto fiduciario concluso oralmente, per come prospettato dai convenuti, e dunque non può essere accolta la difesa di parte convenuta relativa all'inapplicabilità della disciplina dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 comma 3 c.c.
Di fatti, nel corso dell'udienza del 20.03.2025 i testi escussi, ossia _1
, sorella di , e , marito di
[...] Parte_3 Testimone_2 Parte_4
e dunque, stretti parenti delle parti in causa, hanno solo genericamente
[...]
confermato, e non corroborato adeguatamente, l'esistenza del pactum fiduciae tra e la madre. Parte_2
ha infatti affermato di non ricordare né l'anno del rapporto Testimone_1
fiduciario, né la data dello stesso, di quanto esso abbia preceduto l'atto notarile, di non sapere se l'accordo fra madre e figlio fosse scritto, e di non ricordare assolutamente, neppure in termine di ordine di grandezza, quali siano stati gli esborsi per gli acquisti intestati a Parte_2
ha invece riferito, contraddicendo la difesa dei conventi, che Testimone_2
all'inizio l'appartamento era stato comprato dal padre (e non dalla madre) e che poi gli (ossia al padre) ha restituito l'appartamento. Circa l'esistenza del patto Pt_2
fiduciario ha genericamente esposto di non essere in grado di specificare se dovesse essere restituito al padre, alla madre di o ad entrambi. Parte_2 Sulla base delle considerazioni che precedono va dichiarata l'inefficacia, ex articolo
2901 c.c., dell'atto rogato in notaio di Caltagirone del 28 settembre Per_1
2018, rep. 16259, racc. 11675.
Alla luce dell'accoglimento dell'inefficacia dell'atto sopraesposto, andranno altresì
dichiarati inefficaci i successivi atti dispositivi promossi da nei Parte_3
confronti della figlia Parte_4
Al curatore fallimentare è infatti consentito, ai sensi dell'art. 66, comma 2, l.fall.,
ampliare "a cascata", l'ordinaria azione revocatoria contro tutti i successivi subacquirenti, al fine di assicurare, in ragione della superiore difficoltà di recupero,
una più intensa tutela dei creditori dell'alienante caduto in fallimento (Cass. civ.
sez. III, n. 34214 del 06.12.2023).
La sentenza sarà oggetto di annotazione ex art. 2655 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in base ai parametri di cui al d. m. 147/2022, per le cause di valore compreso tra euro 1.000.001,00 ed €
2.000.000,00, valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Luisa Intini, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa e deduzione disattesa:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_1
2) Dichiara l'inefficacia, ex articolo 2901 c.c., nei confronti del Parte_1
dell'atto rogato in notaio di Caltagirone del 28 settembre 2018, Per_1
rep. 16259, racc. 11675, stipulato tra il sig. nato a Parte_2 Catania il 29 luglio 1976, c.f. , da un lato, e la sig.ra CodiceFiscale_5
, nata a [...] l'[...], ivi residente V.le XX Settembre Parte_3
n. 5 , c.f. dall'altro lato, avente per oggetto CodiceFiscale_6
l'appartamento al piano secondo (terza elevazione fuori terra) con terrazza a livello e ammezzato al piano terzo, della consistenza catastale complessiva di
17 vani, confinante con V.le XX Settembre, con la Via Caronda, con la Via
Zuccaro, con area su cortile interno, con vano scala e con proprietà
[...]
, o aventi causa. Censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Parte_4
Catania, al foglio 69, part. 6403, sub. 34, zona censuaria 1, V.le XX
Settembre n. 5, piano 2-3, categoria A/2, classe 6, vani 17, rendita €
2.677,83;
3) Dichiara l'inefficacia, ex articolo 2901 c.c., nei confronti del Parte_1
dell'atto di permuta del 25 novembre 2021, in notaio Persona_2
in Catania, rep. 2036, racc. 1709, stipulato tra la SI.ra
[...] [...]
, nata a [...] l'[...], c.f. da un Pt_3 CodiceFiscale_6
lato, e la SI.ra nata a [...] il [...], c.f. Parte_4
, dall'altro lato, con il quale la SI.ra CodiceFiscale_7 Parte_3
ha trasferito alla SI.ra il seguente immobile A) Porzione Parte_4
di appartamento ubicato al piano secondo, composto da 1 vano oltre accessori e terrazzo a livello, per complessivi 2 vani catastali, della superficie catastale totale di metri quadrati 40, e della superficie catastale escluse aree scoperte di metri quadrati 28; confinante con altra porzione di terrazza di proprietà , con Via Zuccaro, con altra proprietà Parte_4 Pt_3
, e con vano scala. Riportato al catasto fabbricati del Comune di
[...]
Catania, al foglio 69, particella 6403, subalterno 49, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 6, vani catastali 2, sup. cat. Totale mq. 40, sup. cat.
Escluse aree scoperte mq. 28, R.C. € 315,04. B) Porzione di appartamento ubicato al piano terzo, composto da 3 vani oltre accessori, per complessivi 4
vani catastali, della superficie catastale totale di mq. 129; confinante nell'insieme con Via Caronda, con immobile sub 46, e con altra proprietà
. Riportato al Catasto Fabbricati di Catania, al foglio 69, Parte_4
particella 6403, subalterno 50, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 6,
vani catastali 4, sup. cat. Totale mq 129. A) e B) le superiori unità derivano dalla variazione catastale del 20 agosto 2021 protocollo n. CT0107500 per opere interne e frazionamento di porzioni dell'unità immobiliare precedentemente riportata al Catasto Fabbricati di Catania, al foglio 69
particella 6403, subalterno 34; e con il quale la sig.ra Parte_4
ha trasferito alla SI.ra i seguenti immobili: Porzione di Parte_3
appartamento ubicato al piano terzo, composto da 4 vani, per 5,5 vani catastali della superficie catastale totale di mq 156; confinante nell'insieme con Via Caronda, con viale XX Settembre e con cortile interno. Riportato al catasto fabbricati del Comune di Catania al foglio 69, particella 6403,
subalterno 47, zona censuaria 1, categoria A/2, Classe 6, vani catastali 5,5,
sup. cat. Totale mq. 156, R.C. € 866,36 (già particella 6403, subalterno 35
del medesimo foglio 69 del Catasto Fabbricati di Catania). L'unità
immobiliare descritta sub a) deriva dalla variazione catastale del 20 agosto 4) Dichiara l'inefficacia, ex articolo 2901 c.c., nei confronti del Parte_1
dell'atto rogato in Notaio di Catania, rep. 2.901, racc. 1.745, del 21 Per_2
gennaio 2022, tra la SI.ra , nata a [...] l'[...], c.f. Parte_3
la SI.ra nata a [...] il 16 CodiceFiscale_6 Parte_4
maggio 1975, c.f. , il SI. CodiceFiscale_7 Controparte_1
nato a [...] il [...], c.f. , con il quale è CodiceFiscale_8
stato costituito vincolo di destinazione con disponente , Parte_3
fiduciario beneficiario , guardiano Parte_4 Controparte_2
beneficiario finale e sono stati CP_1 Controparte_1 Parte_4
trasferiti alla SI.ra i seguenti beni immobili: A) Parte_4
Appartamento ubicato al piano secondo con terrazza, composto da 11,5 vani catastali, della superficie catastale totale di mq. 319, al catasto fabbricati del
Comune di Catania al foglio 69, particella 6403, sub. 48, zona censuaria 1,
categoria A/2, classe 6, vani catastali 11,5 sup. cat. totale mq. 319, R.C. €
1.811,47 (già particella 6403, subalterno 34 del medesimo foglio 69). B)
Porzione di appartamento per civile abitazione ubicata al piano terzo,
composto da 1,5 vani catastali, della superficie catastale di mq. 38. Riportata
al catasto fabbricati di Catania al foglio 69, part. 6403, sub 51, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 6, vani catastali 1,5, sup. tot. mq. 38, R.C.
€ 236,28 (già particella 6403, sub 34 del medesimo foglio 69). C) Porzione di appartamento ubicata al piano terzo, composto da 5,5 vani catastali, della superficie catastale di mq. 156. Al catasto fabbricati di Catania al foglio 69,
particella 6403, sub 47, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 6, vani catastali 5,5, sup. tot. Mq. 156, R.C. € 866,36 (già particella 6403, sub 35 del medesimo foglio 69). Il tutto confinante nell'insieme con Via Zuccaro, con
Via Caronda, con V.le XX Settembre e con proprietà ; Parte_4
5) Ordina al competente Conservatore del Registro Immobiliare di annotare la presente sentenza;
6) Condanna in solido Parte_2 Parte_4 CP_1
e al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario,
[...] Parte_3
liquidate in complessivi € 37.951,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovuta, come per legge.
Catania lì, 22.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Luisa Intini
depositato telematicamente
ex art. 15 d.m. 44/2011
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2021 protocollo n. CT0107499 per opere interne e frazionamento di porzioni dell'unità immobiliare precedentemente riportata al Catasto Fabbricati di
Catania al foglio 69, particella 6403, subalterno 35;
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Luisa Intini
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile N.R.G. 10633/2022;
promossa da:
(C.F. ), in persona del Curatore, rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. ANDREA MUSUMECI in forza di procura speciale in atti
ATTORE
(C.F. rappresentato e difeso Parte_2 C.F._1
dall'avv. ARMANDO FINOCCHIARO in forza di procura speciale in atti;
(C.F. e (C.F. Parte_3 C.F._2 Parte_4
) , rappresentate e difese dall'avv. GIACOMO CASALE in C.F._3
forza di procura speciale in atti.
CONVENUTI (C.F. ) Controparte_1 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: azione revocatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 22.01.2025
*****
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha citato in giudizio Parte_1
sua sorella ed i loro genitori Parte_2 Parte_4 Parte_3
e al fine di ottenere la pronuncia di inefficacia nei confronti Controparte_1
della procedura concorsuale dell'atto di esecuzione di obblighi di trasferimento (ai rogiti Notaio del 28.09.2018, Rep. n. 16259, Racc. n. 11675) Persona_1
con il quale sulla base di un presupposto negozio fiduciario, Parte_2
ha trasferito alla madre la proprietà dell' immobile ubicato in Catania Parte_3
catastalmente identificato al foglio 69, particella 6403, sub 34 da lui precedentemente acquistato il 26 aprile 1995, come da atto di compravendita innanzi al Notaio avv. Rosario Sapienza (repertorio n. 34816).
Parte attrice ha altresì chiesto la revoca del successivo atto di permuta ai rogiti
Notaio del 25.11.2021, Rep n. 2034, Racc. n. 1709 con il Persona_2
quale aveva permutato con la propria figlia due Parte_3 Parte_4
unità immobiliari (identificate al catasto al foglio 69, particella 6403, sub 49 e sub
50) derivanti dal frazionamento del primo immobile (sub 34), trasferito in precedenza dal figlio ed anche la revoca dell'atto (ai rogiti Notaio Parte_2
del 21.01.2022, Rep. n. 2091, Racc. n. 1745) di Persona_2
destinazione ai sensi dell'art. 2645-ter c.c. con contestuale trasferimento di beni vincolati (tra cui parte dell'immobile oggetto del trasferimento operato da Parte_2
da parte dei coniugi e in favore della
[...] Parte_3 Controparte_1
figlia con vincolo di destinazione in favore del proprio nipote Parte_4
(minore, affetto da disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma Controparte_2
III della Legge 104/1992).
Nel caso in cui il recupero degli immobili sopra meglio indicati non dovesse essere
(in tutto o in parte) possibile a causa degli atti di disposizione di cui si è chiesta revoca, la Curatela ha chiesto la condanna di tutti i convenuti – in solido – al pagamento di una somma pari al valore dell'immobile oggetto di giudizio.
La Curatela ha meglio dedotto che socio unico e Parte_2
amministratore della società fallita, ha riferito al Curatore in data 07.06.2021 che l'insolvenza della risalisse al 2017, a causa dell'abuso di posizione CP_3
dominante da parte della società che produceva i prodotti commercializzati dalla propria società, dichiarata fallita il 21.05.2021, con stato passivo ammontante ad
€ 1.585.795,51.
Ritenuti pregiudizievoli per la massa dei creditori i predetti atti dispositivi, la
Curatela ha proposto l'azione revocatoria ordinaria ex art. 66 l.f. sopra meglio specificata.
Radicatosi il contraddittorio, ha chiesto il rigetto dell'azione Parte_2
revocatoria in relazione all'atto di esecuzione di obbligo di trasferimento per insussistenza dell'eventus damni, non avendo l'atto in questione potuto compromettere le ragioni di parte creditrice, non sussistendo alcun atto di disposizione del patrimonio in senso proprio e si è riportato alle difese degli altri convenuti in relazione ai successivi atti oggetto di lite. Costituendosi in giudizio, ed hanno chiesto il Parte_3 Parte_4
rigetto dell'azione ex art. 2901 comma terzo c.c. per quel che riguarda l'atto di esecuzione di obbligo di trasferimento tra e la madre Parte_2 [...]
, trattandosi di un atto solutorio, ed il rigetto in relazione ai restanti atti a Pt_3
cascata alla luce della buona fede dell'acquirente Parte_4
pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio e Controparte_1
pertanto ne va dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con l'escussione dei testi e Testimone_1 Tes_2
all'udienza del 20.03.2024.
[...]
Ciò brevemente premesso in punto di fatto, l'azione revocatoria proposta dalla
Curatela è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Analizzando l'unico atto di cui si chiede la revoca in cui è direttamente coinvolto l'amministratore unico della società fallita, ossia e quindi il Parte_2
ritrasferimento dell'immobile di sua proprietà dal 1995 a , si rileva Parte_3
innanzitutto che, nel caso di specie, sussistono tutti i requisiti dell'azione pauliana,
ossia: 1) l'eventus damni;
2) la consapevolezza nel debitore – in caso di atti dispositivi del patrimonio successivi all'insorgenza del credito - di arrecare un pregiudizio alle ragioni del creditore;
3) la conoscenza che il debitore aveva di detto pregiudizio (c.d. consilium fraudis), trattandosi di atto a titolo gratuito, come pacifico tra le parti.
Premesso quanto sopra, va sottolineato come, inoltre parte attrice abbia agito ai sensi del combinato degli artt. 66 l.f. e 2901 c.c., il cui presupposto oggettivo è la perdita della garanzia patrimoniale generica data dai cespiti patrimoniali del debitore per il ceto creditorio del fallito. È perciò necessario che il curatore provi tre circostanze: a) la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo
(tali crediti andranno provati attraverso la produzione in giudizio dello stato passivo); b) la preesistenza dei crediti all'atto pregiudizievole;
c) la lesione di tali crediti preesistenti a seguito dell'atto revocando, attraverso la comparazione tra i primi ed il patrimonio del debitore, risultante modificato dall'atto oggetto dell'azione giudiziale (cfr. Cass. Civ. sent. n. 26331/08).
Occorre dunque la prova che, dopo l'atto dispositivo, la consistenza del patrimonio sia mutata, anche solo sotto il profilo qualitativo, in maniera tale da potere rendere più difficoltosa la realizzazione del credito, senza che possa essere attribuito alcun rilievo all'impiego del denaro derivante dall'atto revocato (cfr. Cass. Civ., sent. n.
1696/07).
Il danno causato dovrà dunque essere accertato avendo riguardo alla situazione esistente al tempo del compimento dell'atto, ponendo a raffronto patrimonio e creditori esistenti in quel momento.
Esaminata la sussistenza dell'eventus damni secondo i criteri propri dell'art. 2901
c.c. gli effetti dell'accoglimento della domanda dovranno essere modulati sulla scorta delle peculiarità della procedura concorsuale.
Nel caso di specie, l'azione, essendo propria della massa, è destinata, infatti, a produrre effetti a beneficio di tutti i creditori concorsuali ammessi al passivo, a prescindere dal momento in cui sia sorto il credito (cfr. Cass. Civ., S.U., sent. n.
29420/08).
Ebbene ai fini della sussistenza dell'eventus damni così come descritto, si osserva come dallo stato passivo del fallimento emerge l'ammissione allo stesso di crediti per € 1.585.795,51 (doc. 15-16 allegato all'atto di citazione), con specifiche indicazioni delle istanze, dal 2017 al 2021, anno del fallimento, dei creditori ammessi al passivo.
Il negozio dispositivo, inoltre, non solo risulta provato documentalmente ma è
oggetto di pacifica ammissione ad opera dei convenuti, i quali hanno soltanto eccepito l'esistenza di un patto fiduciario a sostegno del doveroso ritrasferimento del bene da parte di alla madre . Parte_2 Parte_3
Passando all'elemento soggettivo, giova premettere che la carica di socio unico e amministratore (carica confermata dallo stesso al doc 11 allegato all'atto Pt_2
di citazione) comporta l'assunzione di obblighi - tra cui quelli inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, cosa che evidentemente in questo caso, dato il fallimento della società stessa, non è avvenuto, anche in ragione di atti di mala gestio.
È chiaro, infatti, che anche di tali comportamenti l'amministratore debba rispondere, quale formalmente e legalmente responsabile dell'attività d'impresa.
Trattandosi di attività di mala gestio relativa all'insorta insolvenza nel 2017 - come specificato dallo stesso nel verbale di audizione in atti - questi devono Pt_2
ritenersi antecedenti all'atto dispositivo, intervenuto in data 28 settembre 2018,
con la conseguenza che sul piano dell'elemento soggettivo sarà sufficiente il dolo generico e non quello specifico, vale a dire la generica consapevolezza in capo al debitore di arrecare pregiudizio al creditore con il proprio atto dispositivo.
La fattispecie in esame consente, a parere del decidente, di individuare la richiamata consapevolezza della riduzione della garanzia patrimoniale sia sotto il profilo qualitativo sia sotto il profilo quantitativo anche attraverso meri elementi presuntivi la cui valutazione è rimessa alla scelta insindacabile del Giudice. Nella specie, possono considerati elementi indiziari da cui desumere il consilium
fraudis in capo al debitore: a) l'alterazione dell'assetto del patrimonio); b) peculiari rapporti di parentela tra le parti del negozio dispositivo;
c) anomalie temporali (la disposizione patrimoniale del debitore è appena successiva all'insolvenza societaria).
Di contro, non ha in alcun modo dimostrato la capienza e la Parte_2
sufficienza del suo patrimonio residuo, né tantomeno la titolarità di altri beni il cui valore fosse idoneo a soddisfare le pretese creditorie.
Inoltre, anche a volere considerare l'atto di cui si chiede la revoca oneroso,
dovrebbe comunque ritenersi sussistente la partecipatio fraudis, atteso che lo stretto rapporto di parentela tra le parti negoziali, rende presumibile che le stesse fossero a conoscenza della diminuzione della garanzia patrimoniale provocata dall'atto.
La Corte di Cassazione, infatti, ha ritenuto che “la prova della "partecipatio
fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria
ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del
credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la
sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo
renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della
situazione debitoria gravante sul disponente”. (cfr. Cass. Civ., ord. n. 1286/19).
Lo stretto legame familiare tra costoro è elemento sufficiente a fare ritenere in via presuntiva la predetta partecipatio, atteso che il vincolo rende inverosimile che la sig.ra non conoscesse l'esposizione debitoria del figlio (cfr. Cass. Civ., ord. Pt_3
161/21), prendendo altresì in considerazione le già menzionate ed evidenti anomalie temporali relative all'insorgere dell'insolvenza societaria (2017) e all'esecuzione del ritrasferimento del bene (2018), rispetto all'originario acquisto del del 1995. Pt_2
Premesso ciò, va in aggiunta rilevato che, alla luce della prova testimoniale esperita,
non si ritiene provata l'esistenza del patto fiduciario concluso oralmente, per come prospettato dai convenuti, e dunque non può essere accolta la difesa di parte convenuta relativa all'inapplicabilità della disciplina dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 comma 3 c.c.
Di fatti, nel corso dell'udienza del 20.03.2025 i testi escussi, ossia _1
, sorella di , e , marito di
[...] Parte_3 Testimone_2 Parte_4
e dunque, stretti parenti delle parti in causa, hanno solo genericamente
[...]
confermato, e non corroborato adeguatamente, l'esistenza del pactum fiduciae tra e la madre. Parte_2
ha infatti affermato di non ricordare né l'anno del rapporto Testimone_1
fiduciario, né la data dello stesso, di quanto esso abbia preceduto l'atto notarile, di non sapere se l'accordo fra madre e figlio fosse scritto, e di non ricordare assolutamente, neppure in termine di ordine di grandezza, quali siano stati gli esborsi per gli acquisti intestati a Parte_2
ha invece riferito, contraddicendo la difesa dei conventi, che Testimone_2
all'inizio l'appartamento era stato comprato dal padre (e non dalla madre) e che poi gli (ossia al padre) ha restituito l'appartamento. Circa l'esistenza del patto Pt_2
fiduciario ha genericamente esposto di non essere in grado di specificare se dovesse essere restituito al padre, alla madre di o ad entrambi. Parte_2 Sulla base delle considerazioni che precedono va dichiarata l'inefficacia, ex articolo
2901 c.c., dell'atto rogato in notaio di Caltagirone del 28 settembre Per_1
2018, rep. 16259, racc. 11675.
Alla luce dell'accoglimento dell'inefficacia dell'atto sopraesposto, andranno altresì
dichiarati inefficaci i successivi atti dispositivi promossi da nei Parte_3
confronti della figlia Parte_4
Al curatore fallimentare è infatti consentito, ai sensi dell'art. 66, comma 2, l.fall.,
ampliare "a cascata", l'ordinaria azione revocatoria contro tutti i successivi subacquirenti, al fine di assicurare, in ragione della superiore difficoltà di recupero,
una più intensa tutela dei creditori dell'alienante caduto in fallimento (Cass. civ.
sez. III, n. 34214 del 06.12.2023).
La sentenza sarà oggetto di annotazione ex art. 2655 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in base ai parametri di cui al d. m. 147/2022, per le cause di valore compreso tra euro 1.000.001,00 ed €
2.000.000,00, valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Luisa Intini, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa e deduzione disattesa:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_1
2) Dichiara l'inefficacia, ex articolo 2901 c.c., nei confronti del Parte_1
dell'atto rogato in notaio di Caltagirone del 28 settembre 2018, Per_1
rep. 16259, racc. 11675, stipulato tra il sig. nato a Parte_2 Catania il 29 luglio 1976, c.f. , da un lato, e la sig.ra CodiceFiscale_5
, nata a [...] l'[...], ivi residente V.le XX Settembre Parte_3
n. 5 , c.f. dall'altro lato, avente per oggetto CodiceFiscale_6
l'appartamento al piano secondo (terza elevazione fuori terra) con terrazza a livello e ammezzato al piano terzo, della consistenza catastale complessiva di
17 vani, confinante con V.le XX Settembre, con la Via Caronda, con la Via
Zuccaro, con area su cortile interno, con vano scala e con proprietà
[...]
, o aventi causa. Censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Parte_4
Catania, al foglio 69, part. 6403, sub. 34, zona censuaria 1, V.le XX
Settembre n. 5, piano 2-3, categoria A/2, classe 6, vani 17, rendita €
2.677,83;
3) Dichiara l'inefficacia, ex articolo 2901 c.c., nei confronti del Parte_1
dell'atto di permuta del 25 novembre 2021, in notaio Persona_2
in Catania, rep. 2036, racc. 1709, stipulato tra la SI.ra
[...] [...]
, nata a [...] l'[...], c.f. da un Pt_3 CodiceFiscale_6
lato, e la SI.ra nata a [...] il [...], c.f. Parte_4
, dall'altro lato, con il quale la SI.ra CodiceFiscale_7 Parte_3
ha trasferito alla SI.ra il seguente immobile A) Porzione Parte_4
di appartamento ubicato al piano secondo, composto da 1 vano oltre accessori e terrazzo a livello, per complessivi 2 vani catastali, della superficie catastale totale di metri quadrati 40, e della superficie catastale escluse aree scoperte di metri quadrati 28; confinante con altra porzione di terrazza di proprietà , con Via Zuccaro, con altra proprietà Parte_4 Pt_3
, e con vano scala. Riportato al catasto fabbricati del Comune di
[...]
Catania, al foglio 69, particella 6403, subalterno 49, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 6, vani catastali 2, sup. cat. Totale mq. 40, sup. cat.
Escluse aree scoperte mq. 28, R.C. € 315,04. B) Porzione di appartamento ubicato al piano terzo, composto da 3 vani oltre accessori, per complessivi 4
vani catastali, della superficie catastale totale di mq. 129; confinante nell'insieme con Via Caronda, con immobile sub 46, e con altra proprietà
. Riportato al Catasto Fabbricati di Catania, al foglio 69, Parte_4
particella 6403, subalterno 50, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 6,
vani catastali 4, sup. cat. Totale mq 129. A) e B) le superiori unità derivano dalla variazione catastale del 20 agosto 2021 protocollo n. CT0107500 per opere interne e frazionamento di porzioni dell'unità immobiliare precedentemente riportata al Catasto Fabbricati di Catania, al foglio 69
particella 6403, subalterno 34; e con il quale la sig.ra Parte_4
ha trasferito alla SI.ra i seguenti immobili: Porzione di Parte_3
appartamento ubicato al piano terzo, composto da 4 vani, per 5,5 vani catastali della superficie catastale totale di mq 156; confinante nell'insieme con Via Caronda, con viale XX Settembre e con cortile interno. Riportato al catasto fabbricati del Comune di Catania al foglio 69, particella 6403,
subalterno 47, zona censuaria 1, categoria A/2, Classe 6, vani catastali 5,5,
sup. cat. Totale mq. 156, R.C. € 866,36 (già particella 6403, subalterno 35
del medesimo foglio 69 del Catasto Fabbricati di Catania). L'unità
immobiliare descritta sub a) deriva dalla variazione catastale del 20 agosto 4) Dichiara l'inefficacia, ex articolo 2901 c.c., nei confronti del Parte_1
dell'atto rogato in Notaio di Catania, rep. 2.901, racc. 1.745, del 21 Per_2
gennaio 2022, tra la SI.ra , nata a [...] l'[...], c.f. Parte_3
la SI.ra nata a [...] il 16 CodiceFiscale_6 Parte_4
maggio 1975, c.f. , il SI. CodiceFiscale_7 Controparte_1
nato a [...] il [...], c.f. , con il quale è CodiceFiscale_8
stato costituito vincolo di destinazione con disponente , Parte_3
fiduciario beneficiario , guardiano Parte_4 Controparte_2
beneficiario finale e sono stati CP_1 Controparte_1 Parte_4
trasferiti alla SI.ra i seguenti beni immobili: A) Parte_4
Appartamento ubicato al piano secondo con terrazza, composto da 11,5 vani catastali, della superficie catastale totale di mq. 319, al catasto fabbricati del
Comune di Catania al foglio 69, particella 6403, sub. 48, zona censuaria 1,
categoria A/2, classe 6, vani catastali 11,5 sup. cat. totale mq. 319, R.C. €
1.811,47 (già particella 6403, subalterno 34 del medesimo foglio 69). B)
Porzione di appartamento per civile abitazione ubicata al piano terzo,
composto da 1,5 vani catastali, della superficie catastale di mq. 38. Riportata
al catasto fabbricati di Catania al foglio 69, part. 6403, sub 51, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 6, vani catastali 1,5, sup. tot. mq. 38, R.C.
€ 236,28 (già particella 6403, sub 34 del medesimo foglio 69). C) Porzione di appartamento ubicata al piano terzo, composto da 5,5 vani catastali, della superficie catastale di mq. 156. Al catasto fabbricati di Catania al foglio 69,
particella 6403, sub 47, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 6, vani catastali 5,5, sup. tot. Mq. 156, R.C. € 866,36 (già particella 6403, sub 35 del medesimo foglio 69). Il tutto confinante nell'insieme con Via Zuccaro, con
Via Caronda, con V.le XX Settembre e con proprietà ; Parte_4
5) Ordina al competente Conservatore del Registro Immobiliare di annotare la presente sentenza;
6) Condanna in solido Parte_2 Parte_4 CP_1
e al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario,
[...] Parte_3
liquidate in complessivi € 37.951,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovuta, come per legge.
Catania lì, 22.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Luisa Intini
depositato telematicamente
ex art. 15 d.m. 44/2011
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2021 protocollo n. CT0107499 per opere interne e frazionamento di porzioni dell'unità immobiliare precedentemente riportata al Catasto Fabbricati di
Catania al foglio 69, particella 6403, subalterno 35;