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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/09/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
r.g. 2678/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2678/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Licenziamento individuale per giusta causa” e vertente
TRA
( ) - avv. GENTILE Parte_1 C.F._1
FRANCESCO ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - avv. TORRENTE ANTONIO Controparte_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 09.06.2025, la parte ricorrente di cui in epigrafe impugnava il licenziamento intimatole dalla datrice resistente in data 10.09.2024 chiedendo al giudice del lavoro adito
Pagina 1 di 4 r.g. 2678/25
di ordinare alla controparte alla propria reintegra nel posto di lavoro e di condannarla al pagamento dell'indennità risarcitoria ex d.lgs. 23/15.
Deduceva, in particolare, di essere stato un operaio addetto allo spazzamento presso il cantiere di Santa Maria la Carità e che in precedenza al recesso aveva subito una serie di comportamenti ritorsivi e mobbizzanti dovuti a rivendicazioni salariali e alla sua appartenenza a una sigla sindacale, quali contestazioni disciplinari, mutamento in peius delle mansioni e cambio turni in senso a lui disagevole. Evidenziava che il licenziamento era, invece, scaturito da una segnalazione alla stazione appaltante, effettuata quale rappresentante sindacale, di non idoneità di due furgoni usati dall'azienda in violazione al capitolato di appalto.
Eccepiva, tra l'altro, la mancanza di specificità della contestazione, la discriminatorietà ovvero ritorsività del recesso;
l'infondatezza e comunque l'inidoneità della stessa a menomare il vincolo fiduciario, essendo il comportamento attoreo manifestazione del diritto di critica;
la violazione della normativa sul whistleblowing.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 05.09.2025, ribadendo la legittimità del licenziamento e concludendo per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
La contestazione disciplinare da cui occorre prendere le mosse è quella del 04.09.2024 e ha imputato al lavoratore che “La scrivente è stata informata che Lei ha segnalato più volte al Comune di Santa Maria la
Carità che gli automezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio non sono conformi a quanto riportato nel Capitolato di appalto” (cfr. doc. in atti).
Orbene, va in questa sede rilevato che la datrice non solo non ha contestato, nel procedimento disciplinare, la falsità dei fatti oggetto di segnalazione (circostanza effettuata solo in memoria giudiziale e, quindi, del tutto tardivamente), ma quanto ivi descritto rientra a pieno titolo nell'ambito di una legittima manifestazione del diritto di critica, costituzionalmente garantito a tutti e finanche al lavoratore verso la propria azienda.
Sul punto, si rileva in diritto che la giurisprudenza di legittimità è condivisibilmente approdata al principio secondo cui solo l'esercizio da
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parte del lavoratore del diritto di critica nei confronti del datore di lavoro con modalità tali che, superando i limiti della continenza sostanziale (nel senso di corrispondenza dei fatti alla verità, sia pure non assoluta ma soggettiva)
e formale (nel senso di misura nell'esposizione dei fatti), si traducano in una condotta lesiva del decoro dell'impresa datoriale, è comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro, integrando la violazione del dovere scaturente dall'art. 2105 c.c., e può costituire giusta causa di licenziamento (cfr. Cass. 21362/13 e, nello stesso senso, Cass. n. 19092/18). In altri termini, l'esercizio del diritto di critica del lavoratore nei confronti del datore di lavoro è legittimo se limitato a difendere la propria posizione soggettiva, nel rispetto della verità oggettiva, e con modalità e termini inidonei a ledere il decoro del datore di lavoro o del superiore gerarchico e a determinare un pregiudizio per l'impresa (cfr. Cass. n. 21649/16), rilevando i limiti della continenza sostanziale e formale, superati i quali la condotta assume carattere diffamatorio (cfr. Cass. n. 22375/17).
Tornando al caso che qui occupa, l'azienda datrice non ha posto in formale contestazione al lavoratore alcuna falsità dei suoi esposti inoltrati alla stazione appaltante né ha dedotto l'esistenza di frasi o espressioni sconvenienti o denigratorie dallo stesso utilizzate per ledere la dignità o il decoro dell'azienda. Pertanto, in assenza di superamento dei limiti di continenza formale e sostanziale veicolati nell'atto di contestazione disciplinare, deve ritenersi che il recesso sia stato generato dalla sola effettuazione degli esposti, che, come tali, non possono certamente integrare comportamenti illegittimi perpetuati dal lavoratore o idonei a scalfire il vincolo fiduciario che deve necessariamente connotare i contraenti del contratto di lavoro subordinato.
Ne deriva, per ciò solo, l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto materiale disciplinarmente rilevante oggetto di contestazione, con assorbimento di tutti gli altri motivi di ricorso e con declaratoria di irrilevanza di ogni altro mezzo istruttorio chiesto dalle parti.
La datrice va, quindi, condannata, ex art. 3 comma 2 del d.lgs. 23/15, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr, pari a €
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1.975,02, così come risultante dall'ultima busta paga versata in atti e non oggetto di contestazione (pari alla somma complessiva di € 23.700,24), a cui dovranno aggiungersi gli interessi legali via via rivalutati ex art. 429
c.p.c. - 150 disp. att. c.p.c. calcolati dall'11.09.2024 sino al saldo effettivo.
La datrice va, altresì, condannata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali maturati dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il licenziamento del 10.09.2024
e condanna la parte resistente alla reintegrazione della parte ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di complessivi € 23.700,24 a titolo di indennità risarcitoria, oltre accessori come in parte motiva e oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali maturati dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2678/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Licenziamento individuale per giusta causa” e vertente
TRA
( ) - avv. GENTILE Parte_1 C.F._1
FRANCESCO ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - avv. TORRENTE ANTONIO Controparte_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 09.06.2025, la parte ricorrente di cui in epigrafe impugnava il licenziamento intimatole dalla datrice resistente in data 10.09.2024 chiedendo al giudice del lavoro adito
Pagina 1 di 4 r.g. 2678/25
di ordinare alla controparte alla propria reintegra nel posto di lavoro e di condannarla al pagamento dell'indennità risarcitoria ex d.lgs. 23/15.
Deduceva, in particolare, di essere stato un operaio addetto allo spazzamento presso il cantiere di Santa Maria la Carità e che in precedenza al recesso aveva subito una serie di comportamenti ritorsivi e mobbizzanti dovuti a rivendicazioni salariali e alla sua appartenenza a una sigla sindacale, quali contestazioni disciplinari, mutamento in peius delle mansioni e cambio turni in senso a lui disagevole. Evidenziava che il licenziamento era, invece, scaturito da una segnalazione alla stazione appaltante, effettuata quale rappresentante sindacale, di non idoneità di due furgoni usati dall'azienda in violazione al capitolato di appalto.
Eccepiva, tra l'altro, la mancanza di specificità della contestazione, la discriminatorietà ovvero ritorsività del recesso;
l'infondatezza e comunque l'inidoneità della stessa a menomare il vincolo fiduciario, essendo il comportamento attoreo manifestazione del diritto di critica;
la violazione della normativa sul whistleblowing.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 05.09.2025, ribadendo la legittimità del licenziamento e concludendo per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
La contestazione disciplinare da cui occorre prendere le mosse è quella del 04.09.2024 e ha imputato al lavoratore che “La scrivente è stata informata che Lei ha segnalato più volte al Comune di Santa Maria la
Carità che gli automezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio non sono conformi a quanto riportato nel Capitolato di appalto” (cfr. doc. in atti).
Orbene, va in questa sede rilevato che la datrice non solo non ha contestato, nel procedimento disciplinare, la falsità dei fatti oggetto di segnalazione (circostanza effettuata solo in memoria giudiziale e, quindi, del tutto tardivamente), ma quanto ivi descritto rientra a pieno titolo nell'ambito di una legittima manifestazione del diritto di critica, costituzionalmente garantito a tutti e finanche al lavoratore verso la propria azienda.
Sul punto, si rileva in diritto che la giurisprudenza di legittimità è condivisibilmente approdata al principio secondo cui solo l'esercizio da
Pagina 2 di 4 r.g. 2678/25
parte del lavoratore del diritto di critica nei confronti del datore di lavoro con modalità tali che, superando i limiti della continenza sostanziale (nel senso di corrispondenza dei fatti alla verità, sia pure non assoluta ma soggettiva)
e formale (nel senso di misura nell'esposizione dei fatti), si traducano in una condotta lesiva del decoro dell'impresa datoriale, è comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro, integrando la violazione del dovere scaturente dall'art. 2105 c.c., e può costituire giusta causa di licenziamento (cfr. Cass. 21362/13 e, nello stesso senso, Cass. n. 19092/18). In altri termini, l'esercizio del diritto di critica del lavoratore nei confronti del datore di lavoro è legittimo se limitato a difendere la propria posizione soggettiva, nel rispetto della verità oggettiva, e con modalità e termini inidonei a ledere il decoro del datore di lavoro o del superiore gerarchico e a determinare un pregiudizio per l'impresa (cfr. Cass. n. 21649/16), rilevando i limiti della continenza sostanziale e formale, superati i quali la condotta assume carattere diffamatorio (cfr. Cass. n. 22375/17).
Tornando al caso che qui occupa, l'azienda datrice non ha posto in formale contestazione al lavoratore alcuna falsità dei suoi esposti inoltrati alla stazione appaltante né ha dedotto l'esistenza di frasi o espressioni sconvenienti o denigratorie dallo stesso utilizzate per ledere la dignità o il decoro dell'azienda. Pertanto, in assenza di superamento dei limiti di continenza formale e sostanziale veicolati nell'atto di contestazione disciplinare, deve ritenersi che il recesso sia stato generato dalla sola effettuazione degli esposti, che, come tali, non possono certamente integrare comportamenti illegittimi perpetuati dal lavoratore o idonei a scalfire il vincolo fiduciario che deve necessariamente connotare i contraenti del contratto di lavoro subordinato.
Ne deriva, per ciò solo, l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto materiale disciplinarmente rilevante oggetto di contestazione, con assorbimento di tutti gli altri motivi di ricorso e con declaratoria di irrilevanza di ogni altro mezzo istruttorio chiesto dalle parti.
La datrice va, quindi, condannata, ex art. 3 comma 2 del d.lgs. 23/15, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr, pari a €
Pagina 3 di 4 r.g. 2678/25
1.975,02, così come risultante dall'ultima busta paga versata in atti e non oggetto di contestazione (pari alla somma complessiva di € 23.700,24), a cui dovranno aggiungersi gli interessi legali via via rivalutati ex art. 429
c.p.c. - 150 disp. att. c.p.c. calcolati dall'11.09.2024 sino al saldo effettivo.
La datrice va, altresì, condannata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali maturati dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il licenziamento del 10.09.2024
e condanna la parte resistente alla reintegrazione della parte ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di complessivi € 23.700,24 a titolo di indennità risarcitoria, oltre accessori come in parte motiva e oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali maturati dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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