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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/11/2025, n. 6122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6122 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3659/2021 R.G., vertente
TRA
con sede legale in Milano (MI) via Valtellina 15/17, C.F. e P.IVA Parte_1
, rappresentata da con sede legale in P.IVA_1 Parte_2
Milano, via Valtellina 15/17, C.F. e P.IVA , iscritta al n. 32993 dell'Albo Unico degli P.IVA_2
Intermediari Finanziari ex art. 106 del TUB, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio NARDONE (C.F. ) ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_1 presso lo Studio di quest'ultimo in Napoli alla Via Agostino Depretis n. 51, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato ed allegata in calce all'atto di appello, con indirizzo di posta elettronica certificata PEC Email_1
Appellante
E
in persona del Curatore p.t., C.F.: ; Controparte_1 P.IVA_3
Appellato Contumace
CONCLUSIONI: come da nota scritta depositata in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata in data 12.06.2025, ai sensi dell'art 127 ter cpc
FATTO E DIRITTO
Il Giudizio di primo grado Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 8 febbraio 2018, la società Controparte_1 conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, il in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., deducendo:
a) di essere titolare di n. 2 conti correnti, accesi presso il agenzia di Ischia Controparte_2
Porto, rubricati rispettivamente con il numero 27005086 e con il numero 10002383, entrambi regolarmente affidati;
b) che, avuto riguardo al conto individuato con il n. 27005086, la sua apertura era stata effettuata in tempi risalenti, mentre il conto individuato con il n. 10002383 era stato acceso nell'anno 2007; c) che i rapporti bancari accesi ed i relativi affidamenti, in violazione di quanto prescritto dall'articolo 117 del T.U.B., non erano mai stati formalizzati per iscritto e alcun documento recante le presunte pattuizioni intercorse tra le parti era mai stato consegnato dalla all'istante; CP_3
d) che, nel corso degli anni, la aveva mensilmente applicato oneri e commissioni (ivi compresa CP_3 la commissione di massimo scoperto e disponibilità fondi) non convenute, nonché valute penalizzanti per il correntista, tassi superiori al saggio legale anch'essi non convenuti;
analogamente era stata applicata ai danni della società una illegittima capitalizzazione trimestrale anch'essa mai convenuta e/o comunque priva del requisito della reciprocità prescritto dalla nota delibera CICR del 09.02.2000
e comunque in violazione di quanto disciplinato ai sensi dell'art. 1283 c.c.; e) che, nel periodo certificato dagli estratti conto dalla stessa allegati, emergeva che la aveva indebitamente CP_3 applicato interessi, oneri e commissioni per la complessiva somma di euro 213.554,56 in relazione al conto n. 27005086 e di euro 218.122,20 in relazione al conto n. 10002383; f) che, per il conto corrente n. 27005086, a fronte del saldo a debito della somma di euro 66.256,18 - riportato dall'estratto conto bancario al 31.12.2016 - doveva essere ricalcolato un saldo a credito del correntista della somma di euro 130.311,74 risultante dalla eliminazione di tutti gli oneri, commissioni, spese, interessi e capitalizzazione, non contrattualmente convenuti e maggiorato degli interessi passivi calcolati al tasso legale;
viceversa, per il conto corrente n. 10002383, a fronte del saldo a debito della somma di euro
332.187,72 - riportato dall'estratto conto bancario al 31.12.2016 - doveva essere ricalcolato un saldo a debito del correntista della somma di euro 152.421,58 risultante dalla eliminazione di tutti gli oneri, commissioni, spese, interessi e capitalizzazione, non contrattualmente convenuti e maggiorato degli interessi passivi calcolati al tasso legale;
g) che, in considerazione della presenza di evidenti affidamenti di fatto, le rimesse eseguite dalla società istante dovevano ritenersi tutte di carattere ripristinatorio del fido accordato, in assenza di sconfinamenti da parte della stessa;
h) di avere rivolto al nel tentativo di acquisire la eventuale documentazione contrattuale a fondamento Controparte_2 dell'applicazione delle menzionate condizioni economiche gravose, una richiesta di documentazione ex art. 119 T.U.B. rimasta, tuttavia, priva di ogni riscontro. Tanto premesso, la concludeva affinché il Tribunale adito volesse così provvedere: “1) CP_1 accertare e dichiarare l'inesistenza di valido e/o efficace patto relativo alla misura ultralegale degli interessi a debito del correntista, alla misura inferiore a quella legale degli interessi a credito del correntista, all'addebitabilità delle commissioni di massimo scoperto, alla capitalizzazione trimestrale delle competenze a debito del correntista, all'addebitabilità di spese e commissioni ed alla disapplicazione del principio dispositivo della valuta effettiva, relativamente ai conti correnti n.
27005086 e n. 0002383 e alle aperture di credito che in esso hanno trovato regolamento, per le causali in atto indicate;
2) per l'effetto, accertare e dichiarare che la non aveva diritto di CP_3 addebitare interessi ad un tasso superiore a quello legale tempo per tempo vigente ovvero, in subordine, al tasso legale codicistico tempo per tempo vigente sino all'entrata in vigore della L.
154/1992 e da quel dì al tasso nominale minimo dei BOT, né poteva addebitare commissioni di massimo scoperto ovvero commissioni di disponibilità fondi, spese bancarie né le ulteriori commissioni praticate in corso di rapporto, non poteva procedere alla trimestrale capitalizzazione delle competenze a debito del correntista né ad alcuna forma ulteriore di capitalizzazione;
3) accertarsi e dichiararsi che la aveva obbligo di accreditare gli interessi spettanti al correntista CP_3 in misura pari a quella legale codicistica tempo per tempo vigente, ovvero, in subordine, al tasso legale codicistico tempo per tempo vigente sino all'entrata in vigore della L. 154/1992 e da quel dì al tasso nominale massimo dei BOT;
4) per effetto di quanto indicato nel presente atto nonché nei precedenti punti 1, 2 e 3 delle conclusioni rassegnate, accertarsi e dichiararsi che alla data del
31.12.2016 il saldo del conto corrente n. 27005086 era pari ad € 131.311,74 a credito del correntista mentre il saldo del conto corrente n. 10002383 era pari ad € 152.421,58 a debito del correntista e per l'effetto dichiararsi la compensazione tra i due saldi;
5) in via subordinata, sempre per effetto di quanto indicato nel presente atto nonché nei precedenti punti 1, 2 e 3 delle conclusioni rassegnate, procedersi alla rideterminazione dei saldi dei conti corrente n. 27005086 e n. 10002383 dal dì dell'impianto al 31.12.2016, espungendo l'addebito delle spese e delle commissioni non convenute, anche di massimo scoperto e di disponibilità fondi, la capitalizzazione delle competenze a debito del correntista, non applicando alcuna capitalizzazione, espungendo l'addebito degli interessi a carico del correntista in misura ultralegale ed applicando a favore del correntista interessi a credito in misura legale e per effetto dichiararsi la compensazione totale o parziale dei saldi così come rideterminati;
6) il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre spese generali, I.V.A.
e C.P.A., come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il il quale Controparte_2 contestava tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla controparte. In particolare, il eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto Controparte_2 di citazione in dipendenza della genericità delle avverse richieste, nonché l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito tenuto conto della permanenza in essere dei menzionati rapporti di conto corrente. Lo stesso eccepiva, altresì, la prescrizione di ogni diritto alla restituzione di somme, almeno con riferimento a quelle riguardanti il periodo pregresso al decennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione, trattandosi di rimesse aventi natura solutoria. In via subordinata, eccepiva la prescrizione della domanda di ripetizione avuto riguardo alle competenze addebitate in conto in presenza di un saldo creditore. Eccepiva, infine, la prescrizione del diritto alla rettifica del conto corrente ai sensi dell'art. 1827, comma 2 c.c. Inoltre, la deduceva la legittimità delle previsioni CP_3 contrattuali, non venendo in rilievo alcuna applicazione illegittima di interessi e competenze o di tassi usurari.
Espletata ctu, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 02 febbraio
2021, era riservata a sentenza con concessione dei doppi termini ex art. 190 c.p.c. per scritti conclusionali.
La sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 5974/2021 - depositata in data 25 giugno 2021 e notificata a mezzo pec in data 30 giugno 2021 – il Tribunale di Napoli così provvedeva: “1. Accoglie la domanda proposta da
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di in CP_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t. e, per l'effetto, ridetermina i rispettivi saldi debitori nei limiti di cui in parte motiva e, nello specifico, in ragione di euro -1.443,89 con riferimento al c/c n. 27/5086 ed euro -273.602,76 con riferimento al c/c n. 1000/2383; 2. Compensa tra le parti per 1/3 le spese di lite e condanna il in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione Controparte_2 in favore di in persona del legale rappresentate p.t., della restante parte che si Controparte_1 liquida in euro 5.196,66 per compensi professionali e 850,00 per spese vive, oltre Iva, cpa e rimborso forfetario al 15%, da attribuirsi all'Avv. Francesco Tuccillo dichiaratosi antistatario;
3. Pone definitivamente le spese di ctu come liquidate in corso di giudizio per 2/3 a carico del Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., e per la restante parte in capo a .
[...] Controparte_1
Il Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione notificato in data 30.07.2021 la come rappresentata, Parte_1 proponeva appello avverso la predetta sentenza, premettendo che, in data 10 ottobre 2018, il
[...] si era fuso per incorporazione in e che, in data 29 Controparte_2 Controparte_4 novembre 2019, era divenuta piena e legittima titolare di un portafoglio di crediti di cui Parte_1 era originario creditore tra cui quello vantato nei confronti della società Controparte_4 [...]
a seguito e per effetto di un contratto di cessione di crediti di cui veniva dato avviso ai CP_1 sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e art. 58 del TUB, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 138 del 23 novembre
2019. Aggiungeva che, con sentenza n. 37 del 19 marzo 2021, il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il Fallimento della società . Controparte_5
I motivi di gravame spiegati dall'appellante possono così essere sintetizzati: - non corretta valutazione in ordine alla mancata produzione integrale degli estratti conto da parte dell'attrice; - violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2935 c.c., laddove è stata ritenuta infondata l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca perché in presenza di azione di accertamento e non di ripetizione di indebito;
- non corretta valutazione in ordine alla affermata nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
In conclusione, l'appellante chiedeva di “1.- annullare e/o riformare la sentenza n. 5974/2021 emessa dal Tribunale di Napoli in data 24 giugno 2021 a definizione del giudizio di primo grado iscritto al
RGN 5094/2018 con accoglimento delle conclusioni spiegate nel giudizio di primo grado che qui si intendono integralmente trascritte;
2.- per l'effetto, accogliere le conclusioni spiegate nell'interesse della e per essa della e dunque: A.- In accoglimento Parte_1 Parte_2 del primo motivo di gravame, previa riforma della sentenza impugnata, rigettare le domande attoree per carenza di prova;
B.- In accoglimento del secondo motivo di gravame, previa riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la legittimità della capitalizzazione degli interessi per entrambi i conti correnti oggetto di causa con conseguente ricalcolo dei rispettivi saldi;
C.- In accoglimento del terzo motivo di gravame, previa riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la prescrizione delle rimesse solutorie operate con riferimento ad entrambi i conti correnti oggetto di causa con conseguente ricalcolo dei rispettivi saldi;
D.- con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, compresi i rimborsi IVA e CPA e compreso il rimborso forfetario delle spese generali, nonché condanna definitiva dell'appellata al pagamento delle spese di CTU del primo grado di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA Qualora l'Ecc.ma Corte di Appello adita dovesse ritenerlo necessario, si chiede disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio finalizzata al ricalcolo dei saldi dei conti correnti tenuto conto della capitalizzazione trimestrale degli interessi e della prescrizione delle rimesse solutorie”.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, non si costituiva il in persona del Controparte_1
Curatore pro tempore, con conseguente sua volontaria contumacia nel presente giudizio appello.
Depositata nota scritta da parte dell'appellante contenente la precisazione delle definitive conclusioni in sostituzione dell'udienza del 12.06.2025, ai sensi dell'art 127 ter cpc, la causa veniva riservata a sentenza ex art 190 cpc. I Motivi della decisione.
L'appello è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
Giova premettere che il successore a titolo particolare nel diritto controverso può proporre appello avversa la sentenza di merito anche se non ha rivestito la qualità di parte del relativo giudizio, in forza di una legittimazione autonoma a titolo derivativo, ai sensi dell'art 111 comma 4 cpc.
Secondo consolidato indirizzo di legittimità, sul soggetto che impugna la sentenza, nell'asserita qualità di successore ex art 111 cpc della parte del precedente grado di giudizio, incombe l'onere di dimostrare detta qualità: in mancanza, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile per difetto di prova della legittimazione ad impugnare (cfr Cass 19.05.2020 n 9137).
Orbene, nel caso di specie, l'appellante si è limitato a dedurre di essere titolare di un portafoglio di crediti di cui era originario creditore il , tra cui quello vantato nei confronti della Controparte_2 società a seguito e per effetto di un contratto di cessione di crediti di cui sarebbe Controparte_1 stato dato avviso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e art. 58 del TUB, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 138 del 23 novembre 2019, ma ha del tutto omesso di documentare la descritta fattispecie acquisitiva.
Non ricorre in atti alcuna prova della asserita qualità di cessionario del rapporto dedotto in giudizio, avendo l'appellante omesso qualsivoglia produzione documentale sul punto e non avendo provveduto neanche al deposito dell'estratto della Gazzetta Ufficiale richiamata in atto di appello.
Ne consegue l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione ad impugnare che è questione rilevabile d'ufficio. La predetta pronuncia risulta prevalere ed assorbire ogni altra questione di rito e di merito.
Le spese di lite
Nulla va disposto sulle spese del presente giudizio nei confronti dell'appellato in quanto CP_1 detta parte è rimasta contumace e, pertanto, non ha svolto alcuna attività difensiva.
All'inammissibilità dell'appello consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
PQM
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello proposto da rappresentata da Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t.; Parte_2
2) Nulla sulle spese nei confronti dell'appellato , in persona del Controparte_6
Curatore p.t.; 3) Dà atto che, ai sensi dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, addì 13.11.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3659/2021 R.G., vertente
TRA
con sede legale in Milano (MI) via Valtellina 15/17, C.F. e P.IVA Parte_1
, rappresentata da con sede legale in P.IVA_1 Parte_2
Milano, via Valtellina 15/17, C.F. e P.IVA , iscritta al n. 32993 dell'Albo Unico degli P.IVA_2
Intermediari Finanziari ex art. 106 del TUB, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio NARDONE (C.F. ) ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_1 presso lo Studio di quest'ultimo in Napoli alla Via Agostino Depretis n. 51, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato ed allegata in calce all'atto di appello, con indirizzo di posta elettronica certificata PEC Email_1
Appellante
E
in persona del Curatore p.t., C.F.: ; Controparte_1 P.IVA_3
Appellato Contumace
CONCLUSIONI: come da nota scritta depositata in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata in data 12.06.2025, ai sensi dell'art 127 ter cpc
FATTO E DIRITTO
Il Giudizio di primo grado Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 8 febbraio 2018, la società Controparte_1 conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, il in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., deducendo:
a) di essere titolare di n. 2 conti correnti, accesi presso il agenzia di Ischia Controparte_2
Porto, rubricati rispettivamente con il numero 27005086 e con il numero 10002383, entrambi regolarmente affidati;
b) che, avuto riguardo al conto individuato con il n. 27005086, la sua apertura era stata effettuata in tempi risalenti, mentre il conto individuato con il n. 10002383 era stato acceso nell'anno 2007; c) che i rapporti bancari accesi ed i relativi affidamenti, in violazione di quanto prescritto dall'articolo 117 del T.U.B., non erano mai stati formalizzati per iscritto e alcun documento recante le presunte pattuizioni intercorse tra le parti era mai stato consegnato dalla all'istante; CP_3
d) che, nel corso degli anni, la aveva mensilmente applicato oneri e commissioni (ivi compresa CP_3 la commissione di massimo scoperto e disponibilità fondi) non convenute, nonché valute penalizzanti per il correntista, tassi superiori al saggio legale anch'essi non convenuti;
analogamente era stata applicata ai danni della società una illegittima capitalizzazione trimestrale anch'essa mai convenuta e/o comunque priva del requisito della reciprocità prescritto dalla nota delibera CICR del 09.02.2000
e comunque in violazione di quanto disciplinato ai sensi dell'art. 1283 c.c.; e) che, nel periodo certificato dagli estratti conto dalla stessa allegati, emergeva che la aveva indebitamente CP_3 applicato interessi, oneri e commissioni per la complessiva somma di euro 213.554,56 in relazione al conto n. 27005086 e di euro 218.122,20 in relazione al conto n. 10002383; f) che, per il conto corrente n. 27005086, a fronte del saldo a debito della somma di euro 66.256,18 - riportato dall'estratto conto bancario al 31.12.2016 - doveva essere ricalcolato un saldo a credito del correntista della somma di euro 130.311,74 risultante dalla eliminazione di tutti gli oneri, commissioni, spese, interessi e capitalizzazione, non contrattualmente convenuti e maggiorato degli interessi passivi calcolati al tasso legale;
viceversa, per il conto corrente n. 10002383, a fronte del saldo a debito della somma di euro
332.187,72 - riportato dall'estratto conto bancario al 31.12.2016 - doveva essere ricalcolato un saldo a debito del correntista della somma di euro 152.421,58 risultante dalla eliminazione di tutti gli oneri, commissioni, spese, interessi e capitalizzazione, non contrattualmente convenuti e maggiorato degli interessi passivi calcolati al tasso legale;
g) che, in considerazione della presenza di evidenti affidamenti di fatto, le rimesse eseguite dalla società istante dovevano ritenersi tutte di carattere ripristinatorio del fido accordato, in assenza di sconfinamenti da parte della stessa;
h) di avere rivolto al nel tentativo di acquisire la eventuale documentazione contrattuale a fondamento Controparte_2 dell'applicazione delle menzionate condizioni economiche gravose, una richiesta di documentazione ex art. 119 T.U.B. rimasta, tuttavia, priva di ogni riscontro. Tanto premesso, la concludeva affinché il Tribunale adito volesse così provvedere: “1) CP_1 accertare e dichiarare l'inesistenza di valido e/o efficace patto relativo alla misura ultralegale degli interessi a debito del correntista, alla misura inferiore a quella legale degli interessi a credito del correntista, all'addebitabilità delle commissioni di massimo scoperto, alla capitalizzazione trimestrale delle competenze a debito del correntista, all'addebitabilità di spese e commissioni ed alla disapplicazione del principio dispositivo della valuta effettiva, relativamente ai conti correnti n.
27005086 e n. 0002383 e alle aperture di credito che in esso hanno trovato regolamento, per le causali in atto indicate;
2) per l'effetto, accertare e dichiarare che la non aveva diritto di CP_3 addebitare interessi ad un tasso superiore a quello legale tempo per tempo vigente ovvero, in subordine, al tasso legale codicistico tempo per tempo vigente sino all'entrata in vigore della L.
154/1992 e da quel dì al tasso nominale minimo dei BOT, né poteva addebitare commissioni di massimo scoperto ovvero commissioni di disponibilità fondi, spese bancarie né le ulteriori commissioni praticate in corso di rapporto, non poteva procedere alla trimestrale capitalizzazione delle competenze a debito del correntista né ad alcuna forma ulteriore di capitalizzazione;
3) accertarsi e dichiararsi che la aveva obbligo di accreditare gli interessi spettanti al correntista CP_3 in misura pari a quella legale codicistica tempo per tempo vigente, ovvero, in subordine, al tasso legale codicistico tempo per tempo vigente sino all'entrata in vigore della L. 154/1992 e da quel dì al tasso nominale massimo dei BOT;
4) per effetto di quanto indicato nel presente atto nonché nei precedenti punti 1, 2 e 3 delle conclusioni rassegnate, accertarsi e dichiararsi che alla data del
31.12.2016 il saldo del conto corrente n. 27005086 era pari ad € 131.311,74 a credito del correntista mentre il saldo del conto corrente n. 10002383 era pari ad € 152.421,58 a debito del correntista e per l'effetto dichiararsi la compensazione tra i due saldi;
5) in via subordinata, sempre per effetto di quanto indicato nel presente atto nonché nei precedenti punti 1, 2 e 3 delle conclusioni rassegnate, procedersi alla rideterminazione dei saldi dei conti corrente n. 27005086 e n. 10002383 dal dì dell'impianto al 31.12.2016, espungendo l'addebito delle spese e delle commissioni non convenute, anche di massimo scoperto e di disponibilità fondi, la capitalizzazione delle competenze a debito del correntista, non applicando alcuna capitalizzazione, espungendo l'addebito degli interessi a carico del correntista in misura ultralegale ed applicando a favore del correntista interessi a credito in misura legale e per effetto dichiararsi la compensazione totale o parziale dei saldi così come rideterminati;
6) il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre spese generali, I.V.A.
e C.P.A., come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il il quale Controparte_2 contestava tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla controparte. In particolare, il eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto Controparte_2 di citazione in dipendenza della genericità delle avverse richieste, nonché l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito tenuto conto della permanenza in essere dei menzionati rapporti di conto corrente. Lo stesso eccepiva, altresì, la prescrizione di ogni diritto alla restituzione di somme, almeno con riferimento a quelle riguardanti il periodo pregresso al decennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione, trattandosi di rimesse aventi natura solutoria. In via subordinata, eccepiva la prescrizione della domanda di ripetizione avuto riguardo alle competenze addebitate in conto in presenza di un saldo creditore. Eccepiva, infine, la prescrizione del diritto alla rettifica del conto corrente ai sensi dell'art. 1827, comma 2 c.c. Inoltre, la deduceva la legittimità delle previsioni CP_3 contrattuali, non venendo in rilievo alcuna applicazione illegittima di interessi e competenze o di tassi usurari.
Espletata ctu, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 02 febbraio
2021, era riservata a sentenza con concessione dei doppi termini ex art. 190 c.p.c. per scritti conclusionali.
La sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 5974/2021 - depositata in data 25 giugno 2021 e notificata a mezzo pec in data 30 giugno 2021 – il Tribunale di Napoli così provvedeva: “1. Accoglie la domanda proposta da
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di in CP_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t. e, per l'effetto, ridetermina i rispettivi saldi debitori nei limiti di cui in parte motiva e, nello specifico, in ragione di euro -1.443,89 con riferimento al c/c n. 27/5086 ed euro -273.602,76 con riferimento al c/c n. 1000/2383; 2. Compensa tra le parti per 1/3 le spese di lite e condanna il in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione Controparte_2 in favore di in persona del legale rappresentate p.t., della restante parte che si Controparte_1 liquida in euro 5.196,66 per compensi professionali e 850,00 per spese vive, oltre Iva, cpa e rimborso forfetario al 15%, da attribuirsi all'Avv. Francesco Tuccillo dichiaratosi antistatario;
3. Pone definitivamente le spese di ctu come liquidate in corso di giudizio per 2/3 a carico del Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., e per la restante parte in capo a .
[...] Controparte_1
Il Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione notificato in data 30.07.2021 la come rappresentata, Parte_1 proponeva appello avverso la predetta sentenza, premettendo che, in data 10 ottobre 2018, il
[...] si era fuso per incorporazione in e che, in data 29 Controparte_2 Controparte_4 novembre 2019, era divenuta piena e legittima titolare di un portafoglio di crediti di cui Parte_1 era originario creditore tra cui quello vantato nei confronti della società Controparte_4 [...]
a seguito e per effetto di un contratto di cessione di crediti di cui veniva dato avviso ai CP_1 sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e art. 58 del TUB, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 138 del 23 novembre
2019. Aggiungeva che, con sentenza n. 37 del 19 marzo 2021, il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il Fallimento della società . Controparte_5
I motivi di gravame spiegati dall'appellante possono così essere sintetizzati: - non corretta valutazione in ordine alla mancata produzione integrale degli estratti conto da parte dell'attrice; - violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2935 c.c., laddove è stata ritenuta infondata l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca perché in presenza di azione di accertamento e non di ripetizione di indebito;
- non corretta valutazione in ordine alla affermata nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
In conclusione, l'appellante chiedeva di “1.- annullare e/o riformare la sentenza n. 5974/2021 emessa dal Tribunale di Napoli in data 24 giugno 2021 a definizione del giudizio di primo grado iscritto al
RGN 5094/2018 con accoglimento delle conclusioni spiegate nel giudizio di primo grado che qui si intendono integralmente trascritte;
2.- per l'effetto, accogliere le conclusioni spiegate nell'interesse della e per essa della e dunque: A.- In accoglimento Parte_1 Parte_2 del primo motivo di gravame, previa riforma della sentenza impugnata, rigettare le domande attoree per carenza di prova;
B.- In accoglimento del secondo motivo di gravame, previa riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la legittimità della capitalizzazione degli interessi per entrambi i conti correnti oggetto di causa con conseguente ricalcolo dei rispettivi saldi;
C.- In accoglimento del terzo motivo di gravame, previa riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la prescrizione delle rimesse solutorie operate con riferimento ad entrambi i conti correnti oggetto di causa con conseguente ricalcolo dei rispettivi saldi;
D.- con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, compresi i rimborsi IVA e CPA e compreso il rimborso forfetario delle spese generali, nonché condanna definitiva dell'appellata al pagamento delle spese di CTU del primo grado di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA Qualora l'Ecc.ma Corte di Appello adita dovesse ritenerlo necessario, si chiede disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio finalizzata al ricalcolo dei saldi dei conti correnti tenuto conto della capitalizzazione trimestrale degli interessi e della prescrizione delle rimesse solutorie”.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, non si costituiva il in persona del Controparte_1
Curatore pro tempore, con conseguente sua volontaria contumacia nel presente giudizio appello.
Depositata nota scritta da parte dell'appellante contenente la precisazione delle definitive conclusioni in sostituzione dell'udienza del 12.06.2025, ai sensi dell'art 127 ter cpc, la causa veniva riservata a sentenza ex art 190 cpc. I Motivi della decisione.
L'appello è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
Giova premettere che il successore a titolo particolare nel diritto controverso può proporre appello avversa la sentenza di merito anche se non ha rivestito la qualità di parte del relativo giudizio, in forza di una legittimazione autonoma a titolo derivativo, ai sensi dell'art 111 comma 4 cpc.
Secondo consolidato indirizzo di legittimità, sul soggetto che impugna la sentenza, nell'asserita qualità di successore ex art 111 cpc della parte del precedente grado di giudizio, incombe l'onere di dimostrare detta qualità: in mancanza, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile per difetto di prova della legittimazione ad impugnare (cfr Cass 19.05.2020 n 9137).
Orbene, nel caso di specie, l'appellante si è limitato a dedurre di essere titolare di un portafoglio di crediti di cui era originario creditore il , tra cui quello vantato nei confronti della Controparte_2 società a seguito e per effetto di un contratto di cessione di crediti di cui sarebbe Controparte_1 stato dato avviso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e art. 58 del TUB, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 138 del 23 novembre 2019, ma ha del tutto omesso di documentare la descritta fattispecie acquisitiva.
Non ricorre in atti alcuna prova della asserita qualità di cessionario del rapporto dedotto in giudizio, avendo l'appellante omesso qualsivoglia produzione documentale sul punto e non avendo provveduto neanche al deposito dell'estratto della Gazzetta Ufficiale richiamata in atto di appello.
Ne consegue l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione ad impugnare che è questione rilevabile d'ufficio. La predetta pronuncia risulta prevalere ed assorbire ogni altra questione di rito e di merito.
Le spese di lite
Nulla va disposto sulle spese del presente giudizio nei confronti dell'appellato in quanto CP_1 detta parte è rimasta contumace e, pertanto, non ha svolto alcuna attività difensiva.
All'inammissibilità dell'appello consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
PQM
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello proposto da rappresentata da Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t.; Parte_2
2) Nulla sulle spese nei confronti dell'appellato , in persona del Controparte_6
Curatore p.t.; 3) Dà atto che, ai sensi dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, addì 13.11.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio