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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/02/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1966/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo MADDALONI Presidente
Dott. Cesira D'ANELLA Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA PANZERI N. 5 20100 MILANO presso lo studio dell'avv. MAGNANTE
FEDERICO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in VIA SAN SENATORE, 2 20122 MILANO presso lo studio dell'avv.
BASTIANELLO ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
pagina 1 di 6
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_2 C.F._3
SAN SENATORE, 2 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. BASTIANELLO
ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, richiesta o deduzione, in riforma della sentenza appellata, così provvedere: in via principale riformare la sentenza impugnata nella parte in cui assolve gli imputati per i fatti querelati in data 23 febbraio 2022 in quanto assolutamente illogica e contraddittoria e per l'effetto accerti la penale responsabilità degli imputati e per l'effetto li condanni ex art. 185 c.p. a corrispondere a titolo di risarcimento del danno l'importo di euro 5.000,00, ovvero il diverso importo, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia, anche secondo equità
Si chiede la condanna alla spese da rifondere allo Stato anticipatario in forza dell'ammissione al
Patrocinio a spese dello Stato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Milano, con sentenza n.18446/23 del 22.12.2023, dichiarava non doversi procedere per difetto di querela nei confronti di e di Controparte_1
in ordine ai reati di minaccia grave -art. 612, secondo comma, c.p.- commessi in data Controparte_2
2.4.2022 per difetto di querela e assolveva entrambi per i medesimi fatti commessi in data 23.2.2022, ai sensi dell'art. 530, secondo comma c.p., per difetto di prova della sussistenza del fatto. In particolare, in merito ai fatti in data 23.2.2022, il tribunale riteneva insufficienti a provare la responsabilità degli imputati le sole dichiarazioni della persona offesa costituitasi Parte_1 parte civile, che aveva riferito che il aveva proferito la frase “guarda quella pezza di merda CP_1 che ha messo il tappeto a quest'ora… io prima o poi questa la mando in ospedale e non la faccio tornare a casa” -pag. 2 sentenza-. Ciò, in quanto: i) non vi era prova che la suddetta frase fosse profferita all'indirizzo della;
Pt_1 ii) le dichiarazioni della persona offesa, “pur credibili e prive di contraddizioni” -pag.2 sentenza-, in assenza di riscontri esterni, non erano sufficienti per ritenere provata la colpevolezza degli imputati, non essendo sufficiente, quale riscontro che le parole di fossero indirizzate alla CP_1
pagina 2 di 6 , il clima di animosità connotato anche da intenti vendicativi che si era venuto a creare fra Pt_1 gli imputati e la stessa;
iii) nessuna condotta era emersa a carico di . CP_3
2. La parte civile proponeva appello, ai soli fini civili, limitatamente all'assoluzione Parte_1 degli imputati per i reati commessi in data 23.2.2022 con unico motivo con il quale deduceva la sussistenza dei riscontri estrinseci alla deposizione della parte civile -posto che la credibilità intrinseca della deposizione era stata affermata dallo stesso tribunale- desunti dagli analoghi fatti avvenuti in data 2.4.2022, in merito ai quali gli imputati sono stati prosciolti per difetto di querela, e da una precedente condanna degli stessi per analoghi fatti commessi nei confronti della , di Pt_1 cui lo stesso tribunale dava atto nella motivazione riconoscendo, i rapporti conflittuali fra le parti connotati anche da intenti vendicativi.
3. La Corte d'Appello penale con ordinanza del 26.6.2024, depositata il 28.6.2024, posto che la costituzione di parte civile era avvenuta in data 12.4.2023 e quindi in epoca successiva al 30.12.2022, data di entrata in vigore dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dall'art. 33 d.lgs. n. 150/22, in attuazione di quanto disposto dalla sentenza della Corte di Cassazione Sez. Un. penali n. 38481 del 25.5.2023, trasmetteva l'appello alla Corte d'appello civile.
4. e sono rimasti contumaci. Controparte_2 Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello, la cui ammissibilità è stata valutata dalla Corte d'appello penale, ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p., rispettando anche la costituzione di parte civile i requisiti previsti dall'art. 78 c.p.p., come riformato dal d.lgs. n.150/22, deve essere parzialmente accolto.
2. L'art. 573, comma 1-bis, c.p.p., prevede: “Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile”. Ciò posto, in merito all'utilizzabilità nel processo civile delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, la Corte di legittimità afferma: “Cass. n. 27016 del 14/09/2022 Nell'ambito del giudizio civile di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione in sede penale ai soli effetti civili (al quale si applicano le regole processuali e probatorie proprie del processo civile), le dichiarazioni testimoniali rese dalla parte civile nel processo penale, pur non potendo assumere il valore di prova - neppure atipica - (stante il divieto di cui all'art. 246 c.p.c.), rivestono efficacia di argomento di prova ex artt. 116, comma 2, e 117 c.p.c., potendo conseguentemente essere poste dal giudice, in ossequio al principio del suo libero convincimento, a fondamento della propria decisione”. In particolare, la predetta sentenza, nella parte motiva afferma: “c) l'interrogatorio della parte reso in sede penale può, peraltro, avere efficacia -ed essere legittimamente utilizzato dal giudice civile- come argomento di prova, ex art. 117 cod. proc. civ., a nulla rilevando che sia stato un altro giudice a raccoglierlo pagina 3 di 6 (con tutti i crismi di legittimità indicati dalla norma, ivi compreso il rispetto del principio del contradditorio che informa di se il processo penale nella nuova forma accusatoria) e senza escludere la facoltà del giudice del rinvio, ove lo ritenga necessario, di procedere autonomamente a disporlo davanti a sé; d) l'efficacia di argomento di prova del contenuto dell'interrogatorio trasmigrato nel processo civile consentirà al giudice, in ossequio al principio del suo libero convincimento, di porne, in parte qua, il relativo contenuto a fondamento della sua decisione, secondo i canoni interpretativi dinanzi esposti, come verificatosi nel caso di specie” - pagg. 34-35-; - conformi Cass. n. 30992 del 07/11/2023 L'interrogatorio della parte lesa assunto in sede di giudizio penale, pur non potendo acquisire nel giudizio civile il valore di prova, neppure atipica, riveste efficacia di argomento di prova ex art. 117 c.p.c., il quale, peraltro, può assumere autonoma efficacia probatoria, sufficiente ad offrire al giudice la dimostrazione del factum probandum, costituendo una vera e propria inferenza che il giudice può trarre dalle circostanze indicate dalla norma, allo stesso modo in cui, ex art. 2727 c.c., può trarre da un fatto noto conseguenze relativa ad un fatto ignorato, in particolare quando l'interrogatorio verta su circostanze tali da poter essere conosciute soltanto dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale che, nell'accogliere la domanda risarcitoria spiegata dalla parte lesa di un reato di maltrattamenti in famiglia, aveva fondato la decisione di condanna sulle dichiarazioni rese dalla vittima nel procedimento penale)-. Quindi, la testimonianza della persona offesa assunta in sede penale è ricondotta in sede civile all'interrogatorio della parte ai sensi dell'art. 117 c.p.c., dal cui contenuto, il giudice civile potrà desumere argomenti di prova del fatto ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c. Argomento di prova che “può assumere autonoma efficacia probatoria, sufficiente ad offrire al giudice la dimostrazione del factum probandum … allo stesso modo in cui, ex art. 2727 c.c., può trarre da un fatto noto conseguenze relativa ad un fatto ignorato, in particolare quando l'interrogatorio verta su circostanze tali da poter essere conosciute soltanto dalle parti -Cass. n. 3092/23-. Emerge dagli atti del procedimento penale che la con il marito , Pt_1 Controparte_4 all'epoca dei fatti, vivevano al nono piano del condominio sito in Rozzano via Bucaneve n. 17. Nell'appartamento sottostante viveva il nucleo famigliare composto dai e figlio-. Persona_1
Ciò posto, per quanto concerne il fatto del 23.2.2022, la persona offesa, sentita come testimone, nel procedimento penale, riferiva che mentre stendeva un tappeto sul proprio balcone sentiva che si trovava sul balcone della sua abitazione intento a fumare, proferire Controparte_1 le seguenti parole: “guarda quella pezza di merda che ha messo il tappeto a quest'ora…io prima
o poi questa la mando in ospedale e non la faccio più tornare a casa”. Quanto dichiarato dalla parte, è fornito di credibilità intrinseca, in quanto dal contesto fattuale in cui la frase è stata pronunciata si evince che la era nelle condizioni di udirla e, Pt_1 logicamente, non poteva che essere riferita alla medesima, posto che era direttamente correlata al fatto di aver appena steso il proprio tappeto sul balcone posto al piano superiore di quello in cui si trovava in quel momento . CP_1 E' altresì, riscontrata estrinsecamente dalla manifesta ostilità nutrita nei suoi confronti da parte dei e estrinsecatasi in analoghi episodi di cui vi è contezza negli atti processuali. CP_1
In particolare: i) le minacce profferite nei suoi confronti in data 2.4.2022, contenute nella denuncia prodotta agli atti del procedimento penale, in relazioni alle quali il giudice penale ha unicamente ravvisato il difetto di procedibilità dell'azione penale;
ii) la dichiarazione confessoria di ai carabinieri intervenuti in occasione dell'episodio accaduto il 2.4.2022 e Controparte_2
pagina 4 di 6 riportata nell'annotazione di servizio degli stessi che ammetteva di essere in lite con la vicina del piano superiore da due anni e ammetteva di essere propensa a farsi giustizia da sé, anziché chiedere l'intervento dei carabinieri. Costituisce ulteriore riscontro dei radicati rapporti di inimicizia e di astio dei nei confronti CP_1 della la sentenza del Tribunale di Milano in data 26.2.2022 di condanna di Pt_1 CP_2 alla pena di mesi 9 di reclusione per i reati di lesioni e di minaccia nei confronti della
[...]
. Pt_1 Deve, quindi, ritenersi provato che in data 23.2.2022 ha profferito all'indirizzo di CP_1 la frase “io prima o poi questa la mando in ospedale e non la faccio più tornare a Parte_1 casa”.
Tale frase, consistendo in una minaccia, è idonea a violare il diritto alla libertà morale della destinataria e, conseguentemente a turbare la serenità d'animo che costituisce il pregiudizio che deve essere risarcito.
Quindi, con la descritta condotta ha posto in essere il fatto illecito doloso Controparte_1 sopradescritto nei confronti di che deve essere oggetto di risarcimento del danno. Parte_1 In ragione dell'intensità del dolo, della reiterazione della condotta, e della gravità della minaccia, si stima equo liquidare il danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. nella soma di € 1.000 in moneta attuale.
Sono dovuti gli interessi compensativi, nella misura degli interessi legali, sulla somma devalutata al 23.2.2022 e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della presente sentenza e gli interessi legali sulla somma complessivamente determinata dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo. Invece, nessuna condotta illecita, quanto all'episodio accaduto in data 23.2.2022 -unico oggetto di appello- è attribuibile alla madre -come, peraltro, già evidenziato nella Controparte_2 sentenza impugnata-. Pertanto, nei suoi confronti l'appello deve essere rigettato.
3. La parziale soccombenza giustifica la compensazione per la metà delle spese di lite, posto che nel procedimento di primo grado entrambi gli imputati erano assistiti da un unico difensore.
Pertanto, e devono essere condannati a pagare allo Stato Controparte_1 Controparte_2 anticipatario, ex art. 133 Dpr n.115/2002, stante l'ammissione al gratuito patrocinio di Parte_1 la restante metà delle stesse che si liquidano -già ridotte alla metà- secondo i valori medi
[...] delle tabelle del Dm. 147/22 per i procedimenti penali, quanto al giudizio di primo grado, e per le cause di valore compreso fino a 1.100 €, sulla base dell'attribuito, quanto al presente giudizio di appello e, conseguentemente, quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 1.796,00 - di cui € 236,50 per studio;
€ 283,50 per la fase introduttiva;
€ 567 per la trattazione/istruzione; € 709 per la fase decisionale e, quanto al giudizio di appello, in complessivi € 247,00 - di cui € 71,00 per studio;
€ 71,00 per la fase introduttiva;
€ 105,00 per la fase decisionale, .
pagina 5 di 6
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. accoglie parzialmente l'appello di e, per l'effetto, Parte_1
2. in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n.18446/23 del 22.12.2023
3. condanna a pagare a a titolo di responsabilità Controparte_1 Parte_1 extracontrattuale, la somma di € 1.000,00, in moneta attuale, oltre interessi come in motivazione;
4. condanna e al pagamento di metà delle spese di lite in Controparte_1 Controparte_2 favore dello Stato anticipatario che liquida per compensi defensionali, quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 1.796,00 e, quanto al giudizio di appello, in complessivi € 247,00, il tutto oltre spese generali 15%, oltre oneri e accessori se dovuti;
5. compensa fra le parti per la restante metà le spese dei due gradi di giudizio;
6. conferma nel resto la sentenza appellata
Milano, 29.1.2025
IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola
IL PRESIDENTE
Carlo Maddaloni
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