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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/06/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA – sez. I Civile –
---------------
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella persona del Giudice Unico Onorario GOT Avv. Onofrio Natoli, ha emesso come di seguito ex art. 281 sexies cpc con contestuale concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (cfr. in generale art. 132 n. 4 cpc), la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. R.G. 3969/2018
TRA
(cod. fisc. ), nato/a Parte_1 C.F._1
a RIPOSTO (CT) il 08/12/1936 , rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.
MATESSI CATERINA, giusta procura in atti, ricorrente-attore;
CONTRO
(cod. fisc. ), , in persona del CP_1 P.IVA_1 CP_2 suo LR pro tempre, rappresentato/a e difeso/a dall'Avv. VADALA'
GIUSEPPE , giusta procura in atti, resistente-convenuto;
OGGETTO: Comunione e Condominio, non tenutezza corresponsione spese condom.;
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
I procuratori presenti discutono la causa illustrando brevemente le conclusioni, così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti
(con parte attrice che in prima istanza chiede rinvio comunque per la sostituzione di teste, non sussistendo però presupposto in tal senso) .
Quindi
IL G.O.T.
All'esito della Camera di Consiglio;
letti gli atti e verbali di causa;
pronuncia
In nome del Popolo Italiano
SENTENZA
IN FATTO ED IN DIRITTO
&&&&&&
Con atto di citazione in riassunzione del 11.7.18, l'attore riassumeva quanto svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di Messina nel proc. RG n.
687\17, sostenendo sinteticamente che: egli era proprietario di un immobile nel complesso edilizio sito in Messina viale S. Martino civ.
367 is. 37. Detto cespite nell'anno 2014 causa infiltrazioni era interessato da lavori effettuati dalla ditta , con altri programmati Pt_2
interventi (dei quali in verità non è dato comprendere se realizzati o meno), anche tra di loro sovrapposti e comunque non coerenti. Il
in merito agli stessi adottava le deliberazioni indicate in CP_2
atti, talune impugnate e talune no , inerenti i vari passaggi ed il criterio di ripartizione dei costi dei condomini, tra cui esso istante medesimo.
Non condividendo alcunchè chiedeva al Tribunale voler: preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva dei deliberati del
10.5.16 e 30.5.16; ritenere i lavori e l'opera gravosa ed incongrua, dichiarando che esso istante quale condomino dissenziente non era tenuto al pagamento di alcunchè, neppure per compensazione, e comunque per le causali svolte;
privare di efficacia il deliberato opposto;
dichiarare la mancata collaborazione del condominio al procedimento di mediazione. Il Giudice di Pace di Messina nel contraddittorio tra le parti con ordinanza del 13.4.18 dichiarava la propria incompetenza per valore, del chè la riassunzione in parola.
Il Condominio si costituiva anche in questa sede sostenendo:
l'inammissibilità e\o improcedibilità della domanda per decorrenza del termine di decadenza ex art. 1137 CC;
la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda;
la validità delle delibere impugnate emesse come per legge;
l'inammissibilità dell'azione proposta posto che la stesa oggetto di censura era stata deliberata all'adunanza del 15.6.16, e non impugnata dall'attore; l'infondatezza dell'opposizione motivata sulla natura voluttuaria e gravosa della spesa anche sotto l'aspetto dell'errata ripartizione della stessa;
il rigetto di ogni avversa domanda, a partire dalla richiesta di sospensiva.
In esito alla prima udienza del 22.1.19, veniva disposta la acquisizione del fascicolo di riferimento del Giudice di Pace di Messina, non si accoglieva l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione posto che risultava depositata istanza di mediazione in data 7.6.13 rispetto alle delibere del 10.5.16 e 30.5.16, aderendosi all'indirizzo interpretativo dell'efficacia interruttiva di detto deposito (ed atteso che nel caso di specie tra detto stesso deposito e l'effettuata comunicazione effettuata direttamente dall'organismo trascorreva circa un mese, con quel che ne consegue). Si dava poi atto della non specifica insistenza\coltivazione della domanda di sospensiva da parte dell'attore. Con la contestuale concessione dei termini ex art. 183 comma 6 cpc. Con provvedimento fuori udienza del 30.10.19, confermata la non riunione tra il presente procedimento ed altro ed il non accoglimento della richiesta di sospensiva, venivano ammesse le prove orali articolate, salva la verifica dell'attendibilità a riguardo il teste figlio dell'attore. All'udienza del 22.6.21 vena raccolto l'interrogatorio formale dell'amministratore pro tempore del . Dopo rinvio alla successiva del 23.2.23 CP_2
veniva sentito come teste il figlio dell'attore con salvezza circa l'attendibilità, dopodicchè nonostante più rinvii al fine non veniva escusso alcun altro soggetto, con la -motivata- fissazione dell'odierna udienza di precisazione conclusioni, discussione orale e decisione della causa ex art. 281 sexies cpc.
In punto di decisione, richiamato quanto sinora ut supra, precipuamente anche quale motivazione in parte a qua, e tenuto conto del rito “ante
Cartabia” per quanto riguarda l'eccezione preliminare ex art. 1137 CC, preliminarmente si ritiene di dover qualificare la domanda, di ambito condominiale, non proprio come impugnazione di delibera, ma come accertamento di non tenutezza al pagamento di somme. Ciò in quanto anche se vengono indicate a supporto delle variegate domande le delibere del 10.5.16 e 30.5.16, in ordine alle quali peraltro non risulta coltivata per come sopra né accolta la domanda di sospensiva, si avanzano espresse declaratorie di non tenutezza per dissenso e per le altre causali articolate. Inoltre emergono dalla disamina anche gli atti deliberativi del 15.6.16 e del 28.7.16, comunque non oggetto di impugnative ma che possono avere rilevanza, sol che non si può procedere ad alcun annullamento in via generale di tali atti e delle delibere specificatamente impugnate data la soluzione adottata.
Tale declaratoria di non tenutezza per la posizione dell'attore si ritiene che possa essere assecondata, posto che lo stesso ha sufficientemente provato, precipuamente attraverso l'interrogatorio formale raccolto il
22.6.21 e la prova per testi raccolta il 23.2.23 (pur con tutta la prudenza per essere il teste il figlio dell'attore), l'articolato di cui alla memoria istruttoria datata 25.7.19 a firma dell'Avv. Matessi. Va da sé inoltre che dal contenuto delle deliberazioni assembleari in atti risulta che l'attore o ha votato contrario o si è astenuto in merito agli ordini del giorno che riteneva almeno per se pregiudizievoli.
Quanto alle altre difese in generale del , si conferma la non CP_2
decorrenza del termine di decadenza ex art. 1137 CC, la sufficiente determinatezza della domanda introduttiva posto che comunque si sono potute approntare (e si è approntate) compiute controdifese.
Con quindi parziale accoglimento della domanda introduttiva, ma senza il travolgimento degli atti deliberativi assunti, con il tenuto CP_2
a rideterminarsi a riguardo la sola posizione dell'attore. Peraltroverso agli atti non si ha compiuta contezza della realizzazione o meno di opere successive a quelle della , ferme restando, anche qui Parte_3
e se del caso, le determinazioni da assumere. Con le contestazioni mosse per detti programmati lavori dall'attore come in atti, senza che il condominio abbia mosso alcunchè per quelli antecedenti realizzati dalla ditta . Pt_2
Va adottato infine quanto consegue ex lege per la mancata partecipazione del condominio alla procedura di mediazione.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, consegue per quanto sinora la compensazione per 1\2, con la restante parte posta a carico del , liquidandola come in dispositivo. CP_2
PQM
Il GOT, definitivamente pronunciando e sentiti i procuratori delle parti nel procedimento RG n. 3969/2018 vertente tra Parte_1
e 37 , disattesa o assorbita ogni diversa
[...] CP_1
istanza e difesa, così provvede:
1-in parziale accoglimento della domanda introduttiva, come sopra qualificata, dichiara che l'attore non è tenuto a corrispondere le somme contestate, in quanto dissenziente sui relativi punti posti all'OdG e comunque per le causali svolte e le ragioni evidenziate in parte motiva;
Con le eventuali conseguenziali determinazioni da assumere da parte del per la posizione dell'attore medesimo;
CP_2
2-condanna il condominio alla corresponsione come per legge del doppio della somma dell' iscrizione a ruolo della causa, stante la sua ingiustificata assenza in mediazione;
3-compensa per la metà le spese di giudizio, con il restante 50% a carico del condominio, che si liquidano in tale proporzione in € 120,00 per spese vive ed in € 1.600,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Messina in data 26/06/2025 all'esito della camera di
Consiglio, in calce all'udienza.
IL GOT
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella persona del Giudice Unico Onorario GOT Avv. Onofrio Natoli, ha emesso come di seguito ex art. 281 sexies cpc con contestuale concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (cfr. in generale art. 132 n. 4 cpc), la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. R.G. 3969/2018
TRA
(cod. fisc. ), nato/a Parte_1 C.F._1
a RIPOSTO (CT) il 08/12/1936 , rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.
MATESSI CATERINA, giusta procura in atti, ricorrente-attore;
CONTRO
(cod. fisc. ), , in persona del CP_1 P.IVA_1 CP_2 suo LR pro tempre, rappresentato/a e difeso/a dall'Avv. VADALA'
GIUSEPPE , giusta procura in atti, resistente-convenuto;
OGGETTO: Comunione e Condominio, non tenutezza corresponsione spese condom.;
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
I procuratori presenti discutono la causa illustrando brevemente le conclusioni, così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti
(con parte attrice che in prima istanza chiede rinvio comunque per la sostituzione di teste, non sussistendo però presupposto in tal senso) .
Quindi
IL G.O.T.
All'esito della Camera di Consiglio;
letti gli atti e verbali di causa;
pronuncia
In nome del Popolo Italiano
SENTENZA
IN FATTO ED IN DIRITTO
&&&&&&
Con atto di citazione in riassunzione del 11.7.18, l'attore riassumeva quanto svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di Messina nel proc. RG n.
687\17, sostenendo sinteticamente che: egli era proprietario di un immobile nel complesso edilizio sito in Messina viale S. Martino civ.
367 is. 37. Detto cespite nell'anno 2014 causa infiltrazioni era interessato da lavori effettuati dalla ditta , con altri programmati Pt_2
interventi (dei quali in verità non è dato comprendere se realizzati o meno), anche tra di loro sovrapposti e comunque non coerenti. Il
in merito agli stessi adottava le deliberazioni indicate in CP_2
atti, talune impugnate e talune no , inerenti i vari passaggi ed il criterio di ripartizione dei costi dei condomini, tra cui esso istante medesimo.
Non condividendo alcunchè chiedeva al Tribunale voler: preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva dei deliberati del
10.5.16 e 30.5.16; ritenere i lavori e l'opera gravosa ed incongrua, dichiarando che esso istante quale condomino dissenziente non era tenuto al pagamento di alcunchè, neppure per compensazione, e comunque per le causali svolte;
privare di efficacia il deliberato opposto;
dichiarare la mancata collaborazione del condominio al procedimento di mediazione. Il Giudice di Pace di Messina nel contraddittorio tra le parti con ordinanza del 13.4.18 dichiarava la propria incompetenza per valore, del chè la riassunzione in parola.
Il Condominio si costituiva anche in questa sede sostenendo:
l'inammissibilità e\o improcedibilità della domanda per decorrenza del termine di decadenza ex art. 1137 CC;
la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda;
la validità delle delibere impugnate emesse come per legge;
l'inammissibilità dell'azione proposta posto che la stesa oggetto di censura era stata deliberata all'adunanza del 15.6.16, e non impugnata dall'attore; l'infondatezza dell'opposizione motivata sulla natura voluttuaria e gravosa della spesa anche sotto l'aspetto dell'errata ripartizione della stessa;
il rigetto di ogni avversa domanda, a partire dalla richiesta di sospensiva.
In esito alla prima udienza del 22.1.19, veniva disposta la acquisizione del fascicolo di riferimento del Giudice di Pace di Messina, non si accoglieva l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione posto che risultava depositata istanza di mediazione in data 7.6.13 rispetto alle delibere del 10.5.16 e 30.5.16, aderendosi all'indirizzo interpretativo dell'efficacia interruttiva di detto deposito (ed atteso che nel caso di specie tra detto stesso deposito e l'effettuata comunicazione effettuata direttamente dall'organismo trascorreva circa un mese, con quel che ne consegue). Si dava poi atto della non specifica insistenza\coltivazione della domanda di sospensiva da parte dell'attore. Con la contestuale concessione dei termini ex art. 183 comma 6 cpc. Con provvedimento fuori udienza del 30.10.19, confermata la non riunione tra il presente procedimento ed altro ed il non accoglimento della richiesta di sospensiva, venivano ammesse le prove orali articolate, salva la verifica dell'attendibilità a riguardo il teste figlio dell'attore. All'udienza del 22.6.21 vena raccolto l'interrogatorio formale dell'amministratore pro tempore del . Dopo rinvio alla successiva del 23.2.23 CP_2
veniva sentito come teste il figlio dell'attore con salvezza circa l'attendibilità, dopodicchè nonostante più rinvii al fine non veniva escusso alcun altro soggetto, con la -motivata- fissazione dell'odierna udienza di precisazione conclusioni, discussione orale e decisione della causa ex art. 281 sexies cpc.
In punto di decisione, richiamato quanto sinora ut supra, precipuamente anche quale motivazione in parte a qua, e tenuto conto del rito “ante
Cartabia” per quanto riguarda l'eccezione preliminare ex art. 1137 CC, preliminarmente si ritiene di dover qualificare la domanda, di ambito condominiale, non proprio come impugnazione di delibera, ma come accertamento di non tenutezza al pagamento di somme. Ciò in quanto anche se vengono indicate a supporto delle variegate domande le delibere del 10.5.16 e 30.5.16, in ordine alle quali peraltro non risulta coltivata per come sopra né accolta la domanda di sospensiva, si avanzano espresse declaratorie di non tenutezza per dissenso e per le altre causali articolate. Inoltre emergono dalla disamina anche gli atti deliberativi del 15.6.16 e del 28.7.16, comunque non oggetto di impugnative ma che possono avere rilevanza, sol che non si può procedere ad alcun annullamento in via generale di tali atti e delle delibere specificatamente impugnate data la soluzione adottata.
Tale declaratoria di non tenutezza per la posizione dell'attore si ritiene che possa essere assecondata, posto che lo stesso ha sufficientemente provato, precipuamente attraverso l'interrogatorio formale raccolto il
22.6.21 e la prova per testi raccolta il 23.2.23 (pur con tutta la prudenza per essere il teste il figlio dell'attore), l'articolato di cui alla memoria istruttoria datata 25.7.19 a firma dell'Avv. Matessi. Va da sé inoltre che dal contenuto delle deliberazioni assembleari in atti risulta che l'attore o ha votato contrario o si è astenuto in merito agli ordini del giorno che riteneva almeno per se pregiudizievoli.
Quanto alle altre difese in generale del , si conferma la non CP_2
decorrenza del termine di decadenza ex art. 1137 CC, la sufficiente determinatezza della domanda introduttiva posto che comunque si sono potute approntare (e si è approntate) compiute controdifese.
Con quindi parziale accoglimento della domanda introduttiva, ma senza il travolgimento degli atti deliberativi assunti, con il tenuto CP_2
a rideterminarsi a riguardo la sola posizione dell'attore. Peraltroverso agli atti non si ha compiuta contezza della realizzazione o meno di opere successive a quelle della , ferme restando, anche qui Parte_3
e se del caso, le determinazioni da assumere. Con le contestazioni mosse per detti programmati lavori dall'attore come in atti, senza che il condominio abbia mosso alcunchè per quelli antecedenti realizzati dalla ditta . Pt_2
Va adottato infine quanto consegue ex lege per la mancata partecipazione del condominio alla procedura di mediazione.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, consegue per quanto sinora la compensazione per 1\2, con la restante parte posta a carico del , liquidandola come in dispositivo. CP_2
PQM
Il GOT, definitivamente pronunciando e sentiti i procuratori delle parti nel procedimento RG n. 3969/2018 vertente tra Parte_1
e 37 , disattesa o assorbita ogni diversa
[...] CP_1
istanza e difesa, così provvede:
1-in parziale accoglimento della domanda introduttiva, come sopra qualificata, dichiara che l'attore non è tenuto a corrispondere le somme contestate, in quanto dissenziente sui relativi punti posti all'OdG e comunque per le causali svolte e le ragioni evidenziate in parte motiva;
Con le eventuali conseguenziali determinazioni da assumere da parte del per la posizione dell'attore medesimo;
CP_2
2-condanna il condominio alla corresponsione come per legge del doppio della somma dell' iscrizione a ruolo della causa, stante la sua ingiustificata assenza in mediazione;
3-compensa per la metà le spese di giudizio, con il restante 50% a carico del condominio, che si liquidano in tale proporzione in € 120,00 per spese vive ed in € 1.600,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Messina in data 26/06/2025 all'esito della camera di
Consiglio, in calce all'udienza.
IL GOT