Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 23/09/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01009/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00684/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 684 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Altaponteparodi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Sabbioni, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Comune di OV, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Paola Pessagno e Nicola Rossi, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
la Regione IA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marina Crovetto e Andrea Bozzini, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale-OV, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in OV, v.le Brigate Partigiane, 2;
nei confronti
della Vitali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Marascio e Stefano Genovese, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
della Roncello Capital S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Marascio e Stefano Genovese, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
di accordi di programma stipulato in data 21 giugno 2019 tra Regione IA, Comune di OV e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;
- del PUC di OV, limitatamente alla individuazione e disciplina del nuovo Ambito Speciale n. 73-Bis “Hennebique” e alla riclassificazione di porzioni dell’Ambito Speciale n. 73, conseguenti all’Accordo di Programma stipulato il 21 giugno 2019;
- di ogni atto preordinato, consequenziale o comunque connesso, tra cui, in particolare, la Deliberazione del Consiglio comunale di OV n. 16 del 26 febbraio 2019, recante “Adozione degli atti inerenti la modifica dell’Accordo di Programma fra Regione IA, Comune di OV e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, per la realizzazione del Centro polifunzionale di Ponte Parodi comportante variante ed aggiornamento al PUC”, preordinata alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 58 della L.R. 36/1997 e s.m.i. per la variante al PUC, nonché l’Avviso dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale di "Invito a presentare istanze di concessione demaniale marittima”, pubblicato in data 21 giugno 2019
quanto ai motivi aggiunti presentati da ALTAPONTEPARODI S.P.A. il 23 dicembre2020:
delle deliberazioni comitato di gestione dell’autorità portuale di OV n. 20/6.1/2020 del 12 maggio 2020 e n. 45/7.1/2020 del 30 giugno 2020.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di OV, della Regione IA e dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale-OV e della Vitali S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza ex art. 87, comma 4- bis c.p.a. del 3 luglio 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso notificato il 19 settembre 2019 e depositato l’1 ottobre 2019, la società ricorrente ha esposto:
- che il 2 giugno 1999, nel contesto del programma di riqualificazione del fronte mare del porto antico di OV, l’Autorità portuale di OV (oggi Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale-Porto di OV), la Regione IA, il Comune di OV e l’Università degli Studi di OV hanno sottoscritto un accordo quadro per la realizzazione, tra l’altro, di un centro di rilievo internazionale a contenuti culturali e ludici sull’area di Ponte Parodi;
- che il 3 agosto 2000, Autorità Portuale ha assentito in concessione a Porto Antico di OV S.p.A. (“Porto Antico”) una porzione del sito di Ponte Parodi di circa mq. 6.919, affinché Porto Antico procedesse alla selezione del progetto di realizzazione del centro polifunzionale e alle procedure necessarie alla relativa esecuzione con le tecniche del project financing .;
- che a seguito di un concorso internazionale di progettazione architettonica, Porto Antico il 23 maggio 2002 ha aggiudicato la promozione e l’attuazione del progetto all’Associazione temporanea di imprese Ponte Parodi, formatasi su iniziativa del Gruppo Altarea Italia ed alla quale è poi subentrata Altarea Italia Progetti S.r.l.;
- che con nuovo atto di concessione del 18 dicembre 2006, integralmente sostitutivo del precedente emesso il 3 agosto 2000, Autorità portuale ha assentito a Porto Antico, ai sensi degli artt. 6 e seguenti cod. nav., l’occupazione e l’uso delle aree e degli specchi acquei siti nel compendio demaniale di Ponte Parodi per complessivi 31.000 mq circa di sedime e complessivi mq. 11.700 di specchi acquei, con costituzione di apposito diritto di superficie, allo scopo di consentire la realizzazione e la gestione del centro polifunzionale (la “Concessione”). In particolare, la Concessione ha previsto, tra l’altro, che Autorità Portuale entro il 30 novembre 2008 provvedesse ai lavori preliminari di riprofilatura delle banchine e dei moli e alla liberazione delle aree dai soggetti estranei al progetto;
- di avere stipulato il 21 novembre 2007, con Porto Antico di OV S.p.A. una convenzione avente ad oggetto la subconcessione dell’occupazione e dell’uso delle aree oggetto della concessione, affinché la seconda procedesse alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla realizzazione e alla gestione economica e funzionale delle opere previste nel progetto;
- di avere stipulato, in ragione di prospettati inadempimenti e vari ritardi oggetto di reciproche contestazioni, un nuovo accordo di programma nel 2012 volto alla realizzazione di un Centro polifunzionale caratterizzato dall’insediamento di destinazioni commerciali, con limiti particolarmente rigorosi: di superficie massima realizzabile da destinare a esercizi commerciali (il progetto definitivo del Centro polifunzionale pone il limite di mq. 20.000 per la superficie totale netta di vendita del Distretto commerciale tematico, in ossequio alla Deliberazione di consiglio regionale n. 18 dell’8 maggio 2007, recante “indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa”.
Tanto premesso, la società ricorrente ha impugnato il successivo accordo di Programma, stipulato in data 21 giugno 2019, ai sensi dell’art. 58 della L.R. n. 36/1997 e s.m.i., fra Regione IA, Comune di OV e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, nella parte in cui prevede che la riconversione dell’edificio Hennebique in una struttura non solo culturale, ma anche commerciale (v. Ambito con disciplina speciale da rubricarsi sub art. 25 delle Norme Generali del PUC al n. 73bis da denominarsi “Hennebique” previsto dalla delibera consiliare impugnata) in grado di incidere sulla redditività e convenienza economica del Centro polifunzionale previsto dagli accordi di programma 2007 e 2012.
Sotto tale profilo, parte ricorrente ha impugnato altresì le previsioni del PUC che consentirebbero tale intervento.
Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio.
Con successivi motivi aggiunti, la società ricorrente ha altresì impugnato gli esiti della procedura di evidenza pubblica per la concessione demaniale marittima per la riqualificazione del predetto edificio.
Si sono pertanto costituite in giudizio le imprese contro-interessate.
All’udienza ex art. 87, comma 4- bis c.p.a. indicata in epigrafe – in vista della quale le parti hanno depositato memorie – la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso, integrato con motivi aggiunti, è inammissibile.
E invero, come ritualmente eccepito dal Comune di OV, in seno alla memoria depositata il 30 maggio 2025, la ricorrente è carente sia della legittimazione sia dell’interesse a ricorrere.
Sotto il primo profilo, infatti, la società ricorrente, stante la sua posizione solo derivata, quale sub-concessionaria, rispetto alla società Porto Antico S.p.A., unica titolare della concessione demaniale dell’area di Ponte Parodi, oggetto della variante urbanistica adottata con l’accordo di programma impugnato (mediante l’esclusione dall’ambito speciale “Ponte Parodi” dell’edificio Hennebique e conseguente attribuzione a quest’ultimo di una separata e specifica Norma Speciale n.73bis).
Tale circostanza esclude la legittimazione ad esperire ricorso autonomo avverso i provvedimenti oggetto di causa, non configurandosi in capo ai subconcessionari una posizione di interesse legittimo tutelabile rispetto alle determinazioni dell’amministrazione incidenti sul rapporto concessorio, dal momento che siffatti soggetti sono sostanzialmente estranei al rapporto concessorio principale (T.a.r. per la IA, sez. II, 17 luglio 2015, n. 686).
Eventuali sopravvenienze incidenti sull’equilibrio negoziale afferente alla subconcessione sono da far valere solo nell’ambito del rapporto privatistico esistente tra i due originari contraenti ex art. 1372 c.c. non potendo incedere sul rapporto con i terzi.
È altresì carente l’interesse al ricorso poiché il pregiudizio prospettato dalla società ricorrente è generico, futuro e meramente eventuale poiché non solo perché il paventato rischio di un’incidenza sul bacino d’utenza potrà assumere concreta rilevanza solo nel momento di rilascio dei titoli edilizi, ove saranno altresì indicate le effettive destinazioni d’uso delle superfici, ma inoltre perché ai fini dell’interesse a ricorrere nel caso di vicinitas commerciale è necessaria la puntuale allegazione – omessa nel caso di specie – di un effettivo danno al volume d’affari e di un’incidenza sul bacino d’utenza in caso di apertura di una nuova attività imprenditoriale concorrente (Cons. Stato, sez. IV, 10 marzo 2025, n. 1946).
Tale pregiudizio non solo non è stato puntualmente allegato, ma appare, in ogni caso, remoto e improbabile anche tenuto conto che la parziale destinazione commerciale dell’edificio Hennebique rimane circoscritta nella misura massima del 10% della superficie totale dell’edificio definita nel progetto (cfr. n.73-bis citato).
Alla luce delle superiori argomentazioni – assorbita ogni altra eccezione in rito sollevata dalle parti – il ricorso, integrato con motivi aggiunti, deve essere dichiarato inammissibile.
La peculiarità della fattispecie in esame legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la IA (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato con motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in OV nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Aurora Lento, Consigliere
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO