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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 26/03/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 696/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 696/2017 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 e dell'avv. DE BONIS DANIELE ( VIA G. ANDREOLI 2 00195 ROMA;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. FRANCHI FRANCESCO Controparte_2
ER ( ) Viale Mazzini, 6 64100 TERAMO;
, elettivamente domiciliato in C.F._2 presso il difensore avv.
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MIZIO ROBERTO e dell'avv. , CP_3 elettivamente domiciliato in VIA TRIESTE N.45 64011 ALBA ADRIATICApresso il difensore avv. DI MIZIO ROBERTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MIZIO ROBERTO e dell'avv. , Controparte_4 elettivamente domiciliato in VIA TRIESTE N.45 64011 ALBA ADRIATICApresso il difensore avv.
DI MIZIO ROBERTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIERGIGLI SIBILLA e dell'avv. , Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA TRIESTE 45 64011 ALBA ADRIATICApresso il difensore avv.
PIERGIGLI SIBILLA
CONVENUTO/I
(C.F. ), contumace Controparte_5 P.IVA_2
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all''udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il condominio chiede al Tribunale di Teramo di accertare e dichiarare la CP_1 responsabilità della società e del progettista e direttore dei lavori geometra Parte_2
e condannare società, soci illimitatamente responsabili e progettista al risarcimento di Parte_1 tutti i danni come stimati nel procedimento di accertamento tecnico preventivo in ordine ai lavori effettuati nel condominio, in esito di quali vi furono copiose infiltrazioni d'acqua. Società e soci
[...]
e contestano la domanda, invocano la prescrizione, affermano che la CP_3 Controparte_4 società è cessata da due anni, la IT individuale nulla ha fatto, va coinvolta anche l'altra IT che ha partecipato all'accertamento tecnico preventivo , nel merito contesta gli esiti cui Controparte_6
è giunto l'accertamento tecnico preventivo. Il direttore dei lavori fa presente che la richiesta riguarda anche parti non comuni, la denuncia è tardiva e le criticità sono dovute a preesistenze del fabbricato;
chiede la chiamata in causa della propria assicurazione. ritiene che i danni siano dovuti Controparte_2 ad errata esecuzione con esclusione della responsabilità del proprio assicurato. non si è CP_6 costituita. Condotta istruttoria con consulenza tecnica, rinnovata, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Il consulente è stato incaricato di analizzare e descrivere eventuali criticità riconducibili ai Parte lavori effettuati dalla IT o dai suoi subappaltatori, ed attribuisca attraverso l'esame contabile ogni lavoro o alla IT individuale o alla società in nome collettivo.prima era stato incaricato di descrivere natura e tipologia dei vizi denunciati e la causa degli stessi,indicando gli interventi edilizi necessari per la loro eliminazione, quantificare, esaminati gli atti e gli interventi di causa, l'entità dei costi e degli interventi strutturali,riparativi e manutentivi necessari per eliminare i denunciati vizi e difetti, e verificare se vi fosse stato nesso di causalità tra i vizi accertati e le opere poste in essere della IT . I Lavori erano consistiti nel risanamento dei cornicioni, risanamento dei frontalini Parte_3 dei balconi, rasatura dei parapetti in cemento armato, impermeabilizzazione a vista delle coperture inclinate, impermeabilizzazione delle fioriere poste sui balconi, tinteggiatura degli esterni, ristrutturazione di quattro abbaini, compreso copertura, intonaco e pittura, posa di bocchette in resina, fornitura e posa dei copri muro in cotto, scossaline in lamiera, lavaggio del mattoncino esistente con acido. Il fabbricato presenta numerose tracce di infiltrazione di acqua e conseguenti fenomeni quali muffe. Rigonfiamenti, distaccamento di porzioni d'intonaco, e pitture, efflorescenze visibili sulla superficie di calcestruzzo. Evidenti rigonfiamenti tra le guaine impermeabilizzanti, in corrispondenza dei canaloni perimetrali di raccolta acqua piovana, lesioni sui cornicioni, scrostamenti sulle solette dei cornicioni,umidità ed efflorescenze sull'estradosso delle fioriere, distacco di parte della pittura, segni di infiltrazioni d'acqua nei vani scala e nell' unità immobiliare sottotetto visitata dal CT , sulla pittura dello stabile erano evidenti in sede di sopralluogo variazioni cromatiche con evidente perdita d'intensità. Evidenti segni di umidità da infiltrazioni nell'appartamento sottotetto, dovuti anche al cattivo deflusso delle acque piovane che dal piano di calpestio del terrazzino avente scarsa pendenza e posto ad un livello più atto rispetto all'unità immobiliare è bloccato anche nel posticcio foro di deflusso verso il capellone, da liquami di piccione ed altri detriti come muschi e fogliame, nonché da grate in ferro che fungono con l'aiuto di fogliame e sporcizia da tappo alle acque piovane , il che si ripete per il deflusso delle acque piovane raccolte nel canalone e dirette verso i tubi discendenti per lo scarico a terra degli stessi. Il CT ha riscontrato la presenza di alcuni interventi realizzati non o regola d'arte su parti private e condominiali dello stabile, certamente eseguiti difformemente della regola d'arte che in qualche modo potevano anche concorrere alle infiltrazioni ed ai disagi lamentati dal . Sulla CP_1 guaina posta in corrispondenza del vano scala lato ovest è installata con perforazioni per l'ancoraggio una macchina esterna per il condizionamento, successivamente alla posa del manto impermeabilizzante ed in corrispondenza dello stesso sono evidenti bolle causate dai ristagni d'acqua tra i doppi strati di guaina.La macchina si trova su area di scarsa pendenza e dove gli infissi risultano perimetralmente impermeabilizzati da una membrana vetusta e deteriorata. In linea con lo stesso vano scala è stato pagina 2 di 5 realizzato un comignolo dopo la realizzazione della guaina, e privo di guaina protettiva. Nelle pareti a sud l'umidità proviene anche dalle solette in cemento armato del canalone e dalle pareti perimetrali. In un balcone è stata installata una doccia a cielo aperto la cui acqua viene evacuata da un posticcio foro che ridà sul canalone,il tutto privo di qualsivoglia rifinitura impermeabilizzante, e che insieme al pavimento usurato simile a quello di tutti gli altri terrazzi e balconcini del piano terzo non adatto a fungere da piatto doccia risulta anche usurato e permeabile nelle fughe e nelle fessure laterali prive di battiscopa. Molti balconi sono risultati in sede di sopralluogo pieni di liquami ed escrementi di piccioni, sporcizia portata dal vento e fogliame che ostruisce i posticci fori di deflusso delle acque consentendo all'acqua piovana di ristagnare e penetrare nelle murature, contribuendo alle infiltrazioni di acqua al disotto delle guaine impermeabilizzanti. I piani esterni, posti dinanzi alle vetrate del piano sottotetto, sono dotati di poca pendenza e gli infissi sono stati installati e contornati da un silicone impermeabilizzante , deteriorato che permette l'infiltrazione dell'acqua, che ristagnando sul piano con estrema facilità penetra nelle murature del vano scala. Il ctu ha altresì accertato l'installazione di tende da sole e macchine di condizionamento, che avevano apportato modifiche al sistema impermeabilizzante ed ha constatato la disinstallazione di una porzione di scossalina, che rende vulnerabile alle infiltrazioni d' acqua una porzione di copertura. Altro problema riscontrato sono le soglie sottotetto, poste a copertura dei parapetti dei balconi, e sulle porte finestre degli stessi. Queste, molto vetuste, non oggetto di risanamento durante gli interventi di ristrutturazione, se pur risultano essere state originariamente incollate correttamente ai manufatti in cemento e ai forati con malta cementizia e con appositi collanti, poiché soggette al naturale degrado del tempo, del sole e delle varie intemperie, hanno mutato le loro caratteristiche originarie diventando porose, e le malte ed i siliconi elastometrici risultano completamente degradati tanto da permettere all'acqua di infiltrarsi nelle murature e quindi sotto le guaine;
ciò avveniva anche sotto le porte finestre e quelle poste a riparo del parapetto dei balconi, ove la guaina posta nei lavori di ristrutturazione non risulta posata secondo i criteri dell'arte perché non sotto soglia. Anche attorno ai comignoli e scossaline e fioriere la impermeabilizzazione lascia fessure e non è stata ben fatta. Va però detto che i balconi sono vetusti e privi di battiscopa il che favorisce le infiltrazioni. La lesione ai cornicioni frontalini e solette dei Balconi riscontrata sul lato est risulta dovuta alle infiltrazioni d'acqua tra il canalone ed il tubo di impianti. Il distacco delle pitture dell intradosso del cornicione lato ovest e nord, zone interne del fabbricato, ed il cornicione posto sul lato sud, è dovuto alle infiltrazioni provenienti del canalone oltre che alle emissioni di una canna fumaria installata su un balcone. La variazione cromatica nella facciata oltre che al dilavamento di pittura può essere dovuta ad un errato dosaggio dell'acido necessario per la pulizia dei mattoncini e non accurata pulizia e lavaggio finale delle superfici. Tra gli interventi necessari per ripristinare la situazione il Ctu segnala la necessità di rimuovere le macchine esterne di condizionamento, le tende da sole,le soglie in travertino sui parapetti dei Balconi;
risanare i comignoli e gli sfiatatoi , oltre a vari interventi di rimozione e sostituzione della guaina. Costo di ripristino a Parte carico di euro 39844, affidati ad Nessun lavoro effettuato dalla IT individuale Fantone CP_7 Parte KO e il costo complessivo del ripristino ammonterebbe a 91205 euro. Si riconduce alla l' errata posa della porzione inclinata della guaina sul tetto di copertura, nella misura del 50% dello specifico intervento e degli apprestamenti necessari per l'esecuzione dello stesso, l'integrale errata miscelazione di porzioni di pittura esterne del fabbricato, l' integrale errato trattamento di rifinitura finale dei mattoncini posti sulle pareti verticali, e l'errata esecuzione della impermeabilizzazione di sei fioriere. Di tutto non e responsabile il direttore dei lavori. l'art. 1669 c.c. disciplina le conseguenze dannose dei vizi costruttivi atti ad incidere in maniera profonda sugli elementi strutturali essenziali es.: solidità, efficienza e durata dell'opera; quanto, invece, all'art. 1667 c.c., esso è riferibile a costruzioni che non corrispondono alle caratteristiche del progetto e del contratto o che sono state realizzate senza l'osservanza delle regole della tecnica. Inoltre, come chiarito in molte occasioni dalla Cassazione, l'accertamento della riconducibilità di un vizio all'una od all'altra fattispecie costituisce accertamento di merito, sottratto al sindacato di legittimità se adeguatamente motivato (Cass., Sez. II, 20 novembre pagina 3 di 5 2007 n. 24143; Id., 1° marzo 2001 n. 3002; Id., Sez. III, 16 luglio 2001 n. 9636). Anche le Sezioni
Unite si sono espresse sul dettato dell'art. 1669 c.c., ritenendolo applicabile, al ricorrere di tutte le altre condizioni, anche a opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, ad interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo (Cass., Sez. Un., 27 marzo 2017 n. 7756). Orbene, quanto alla natura giuridica della responsabilità ex art. 1669 c.c., secondo l'orientamento oggi prevalente in giurisprudenza (Cass., Sez. Un., 3 febbraio 2014 n. 2284), già seguito da una parte della dottrina (F.
Lapertosa, Responsabilità e garanzia nell'appalto privato, 1997, Padova;
O. Cagnasso, , CP_8
Contratti commerciali, in G. TT (diretto da), Trattato di diritto commerciale, IX, Padova, 2000),
l'art. 1669 c.c., nonostante la sua collocazione sistematica all'interno della disciplina del contratto d'appalto, prevede una responsabilità di tipo extracontrattuale, in quanto posto a tutela di interessi aventi rilevanza pubblica, concernenti la stabilità e solidità degli edifici e l'incolumità della collettività: la ratio della norma, in quest'ottica, è di garantire una maggiore protezione a chiunque possa subire pregiudizio a causa dei vizi di costruzione di un immobile, contemplando anche la possibilità che i difetti costruttivi si manifestino dopo molti anni dalla realizzazione dell'edificio. Sul punto, la Suprema
Corte, pur in presenza di un rapporto contrattuale (collocandosi la disposizione nell'ambito della disciplina del contratto d'appalto), ritiene che la fattispecie delineata dall'art. 1669 c.c. si configuri come ipotesi di responsabilità extracontrattuale, che richiede l'accertamento del contributo causale del soggetto passivo all'attività da cui è disceso il danno (Cass., Sez. II, 1° agosto 2023 n. 23470; Id., 28 luglio 2017 n. 18891). Pertanto, acclarata la medesima natura di responsabilità extracontrattuale anche per l'art. 1669 c.c., è stato ritenuto che tale norma si pone in rapporto di specialità con la più generale responsabilità ex art. 2043 c.c. (Cass., Sez. I, 12 aprile 2006 n. 8520; Id., Sez. III, 9 gennaio 1990 n. 8).
All'esito del quadro così delineato, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che, data la specialità della responsabilità di cui all'art. 1669 c.c. rispetto all'ipotesi del 2043 c.c., l'applicazione di quest'ultima norma può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione di responsabilità, previsti per l'appunto dall'art. 1669 c.c., senza tuttavia lasciare spazio all'elusione del regime di prescrizione e di decadenza dell'azione speciale (Cass., Sez. II, 17 luglio 2023 n. 20450). Ora, dall'esame dell'accurata Ctu, non è chi non veda che a fronte di svariati errori tecnici si è avuta una non perfetta esecuzione dell'appalto; è vero che l'edificio è danneggiato nelle sue parti strutturali e non è godibile, ma ciò è per l'incuria e la trascuratezza dei suoi condomini ( installazione di macchinari per l'aria condizionata senza criterio, come anche di canne fumarie, tende da sole e comignoli;
docce a cielo aperto installate senza la dovuta impermeabilizzazione, mancata revisione degli infissi, mancata pulizia dai liquami ed escrementi di piccione). Ne consegue, per la disamina accurata che ne ha fatto il Ctu, che i vizi contestati alla impresa, e per essa al direttore dei lavori, tra cui è anche la discromia dell'edificio, non può che essere ricompresa nella tipologia dei difetti di cui all'art. 1667 c.c.; per cui l'azione non è stata tempestivamente proposta ( e non a caso, perché in quel periodo sarebbe stato più evidente il concorso di colpa dei singoli condomini, che hanno utilizzato le parti comuni infliggendo notevoli lesioni, dopo i lavori di ristrutturazione, alla impermeabilizzazione, tali da ingigantire i difetti pur riscontrati negli stessi). Il fatto stesso che per una corretta riparazione dei danni il Ctu ipotizza la rimozione di tutti gli interventi dei singoli condomini che concretamente inficiano la corretta impermeabilizzazione, ovvero rimozione delle macchine per l'aria condizionata, riposizionamento di canna fumaria e comignoli, rimozione di tende da sole, è chiaro indice che è mal invocato l'art. 1669 contro l'appaltatore, quando la responsabilità per il mancato godimento profondo del è da attribuire in via esclusiva ai condomini che senza criterio alcuno hanno effettuato CP_1 interventi che hanno compromesso la corretta impermeabilizzazione dell'edificio. Ne consegue che la domanda per il risarcimento del danno, che doveva correttamente essere classificata come azione ex art. 1667 c.c., e che come detto non è stata tempestivamente effettuata anche perché il periodo utile per effettuarla è indubbiamente coinciso con tutti gli interventi abusivi e seriamente compromettenti la pagina 4 di 5 impermeabilizzazione dell'edificio riscontrati con visione diretta dal Ctu, che non ha ricevuto osservazioni per quanto ha constatato e descritto con visione diretta, va dichiarata prescritta. Quanto, infine, all'azione ex art. 1669 vanno anche presi in considerazione i difetti strutturali dell'edificio, quali errata pendenza della terrazza, mancanza di battiscopa nei balconi e montaggio precario con silicone ormai ammalorato degli infissi, che presuppone per la corretta manutenzione dello stesso un'accurata pulizia ( è stato esattamente constatato il contrario dal Ctu) ed accorto uso delle parti comuni, il cui contrario anche qui è stato efficacemente posto in luce con ispezione diretta dal Consulente Tecnico;
è questo a creare il vero presupposto per rovina, crollo o mancato profondo godimento del complesso, e non può certamente essere ascritto alle inadempienze, contestate a cinque anni di tempo, della IT appaltatrice, che semmai andava cercata per le inadempienze ai sensi dell'art. 1667 cc, come ha efficacemente in fatto posto in evidenza la Consulenza tecnica non contestata efficacemente sul punto ( tra l'altro, è venuto meno il presupposto fattuale, che i rigonfiamenti e le infiltrazioni si sono verificati in corrispondenza dei lavori affidati ai convenuti appaltanti, smentito il radice dal Ctu che ha descritto gravi fenomeni infiltrativi soprattutto in punti non oggetto dei lavori di ristrutturazione affidati alla IT
e subappaltati ad altra IT ). La complessa situazione impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara prescritta l'azione proposta dal contro , Controparte_1 CP_3 Controparte_4
e , e dichiara non luogo a provvedere sulle chiamate in causa. Spese di lite compensate Parte_1 tra tutte le parti, spese di Ctu al 50% condominio e 50% e , CP_3 Controparte_4 individuati comunque responsabili dalla ctu.
Teramo, 26 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 696/2017 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 e dell'avv. DE BONIS DANIELE ( VIA G. ANDREOLI 2 00195 ROMA;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. FRANCHI FRANCESCO Controparte_2
ER ( ) Viale Mazzini, 6 64100 TERAMO;
, elettivamente domiciliato in C.F._2 presso il difensore avv.
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MIZIO ROBERTO e dell'avv. , CP_3 elettivamente domiciliato in VIA TRIESTE N.45 64011 ALBA ADRIATICApresso il difensore avv. DI MIZIO ROBERTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MIZIO ROBERTO e dell'avv. , Controparte_4 elettivamente domiciliato in VIA TRIESTE N.45 64011 ALBA ADRIATICApresso il difensore avv.
DI MIZIO ROBERTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIERGIGLI SIBILLA e dell'avv. , Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA TRIESTE 45 64011 ALBA ADRIATICApresso il difensore avv.
PIERGIGLI SIBILLA
CONVENUTO/I
(C.F. ), contumace Controparte_5 P.IVA_2
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all''udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il condominio chiede al Tribunale di Teramo di accertare e dichiarare la CP_1 responsabilità della società e del progettista e direttore dei lavori geometra Parte_2
e condannare società, soci illimitatamente responsabili e progettista al risarcimento di Parte_1 tutti i danni come stimati nel procedimento di accertamento tecnico preventivo in ordine ai lavori effettuati nel condominio, in esito di quali vi furono copiose infiltrazioni d'acqua. Società e soci
[...]
e contestano la domanda, invocano la prescrizione, affermano che la CP_3 Controparte_4 società è cessata da due anni, la IT individuale nulla ha fatto, va coinvolta anche l'altra IT che ha partecipato all'accertamento tecnico preventivo , nel merito contesta gli esiti cui Controparte_6
è giunto l'accertamento tecnico preventivo. Il direttore dei lavori fa presente che la richiesta riguarda anche parti non comuni, la denuncia è tardiva e le criticità sono dovute a preesistenze del fabbricato;
chiede la chiamata in causa della propria assicurazione. ritiene che i danni siano dovuti Controparte_2 ad errata esecuzione con esclusione della responsabilità del proprio assicurato. non si è CP_6 costituita. Condotta istruttoria con consulenza tecnica, rinnovata, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Il consulente è stato incaricato di analizzare e descrivere eventuali criticità riconducibili ai Parte lavori effettuati dalla IT o dai suoi subappaltatori, ed attribuisca attraverso l'esame contabile ogni lavoro o alla IT individuale o alla società in nome collettivo.prima era stato incaricato di descrivere natura e tipologia dei vizi denunciati e la causa degli stessi,indicando gli interventi edilizi necessari per la loro eliminazione, quantificare, esaminati gli atti e gli interventi di causa, l'entità dei costi e degli interventi strutturali,riparativi e manutentivi necessari per eliminare i denunciati vizi e difetti, e verificare se vi fosse stato nesso di causalità tra i vizi accertati e le opere poste in essere della IT . I Lavori erano consistiti nel risanamento dei cornicioni, risanamento dei frontalini Parte_3 dei balconi, rasatura dei parapetti in cemento armato, impermeabilizzazione a vista delle coperture inclinate, impermeabilizzazione delle fioriere poste sui balconi, tinteggiatura degli esterni, ristrutturazione di quattro abbaini, compreso copertura, intonaco e pittura, posa di bocchette in resina, fornitura e posa dei copri muro in cotto, scossaline in lamiera, lavaggio del mattoncino esistente con acido. Il fabbricato presenta numerose tracce di infiltrazione di acqua e conseguenti fenomeni quali muffe. Rigonfiamenti, distaccamento di porzioni d'intonaco, e pitture, efflorescenze visibili sulla superficie di calcestruzzo. Evidenti rigonfiamenti tra le guaine impermeabilizzanti, in corrispondenza dei canaloni perimetrali di raccolta acqua piovana, lesioni sui cornicioni, scrostamenti sulle solette dei cornicioni,umidità ed efflorescenze sull'estradosso delle fioriere, distacco di parte della pittura, segni di infiltrazioni d'acqua nei vani scala e nell' unità immobiliare sottotetto visitata dal CT , sulla pittura dello stabile erano evidenti in sede di sopralluogo variazioni cromatiche con evidente perdita d'intensità. Evidenti segni di umidità da infiltrazioni nell'appartamento sottotetto, dovuti anche al cattivo deflusso delle acque piovane che dal piano di calpestio del terrazzino avente scarsa pendenza e posto ad un livello più atto rispetto all'unità immobiliare è bloccato anche nel posticcio foro di deflusso verso il capellone, da liquami di piccione ed altri detriti come muschi e fogliame, nonché da grate in ferro che fungono con l'aiuto di fogliame e sporcizia da tappo alle acque piovane , il che si ripete per il deflusso delle acque piovane raccolte nel canalone e dirette verso i tubi discendenti per lo scarico a terra degli stessi. Il CT ha riscontrato la presenza di alcuni interventi realizzati non o regola d'arte su parti private e condominiali dello stabile, certamente eseguiti difformemente della regola d'arte che in qualche modo potevano anche concorrere alle infiltrazioni ed ai disagi lamentati dal . Sulla CP_1 guaina posta in corrispondenza del vano scala lato ovest è installata con perforazioni per l'ancoraggio una macchina esterna per il condizionamento, successivamente alla posa del manto impermeabilizzante ed in corrispondenza dello stesso sono evidenti bolle causate dai ristagni d'acqua tra i doppi strati di guaina.La macchina si trova su area di scarsa pendenza e dove gli infissi risultano perimetralmente impermeabilizzati da una membrana vetusta e deteriorata. In linea con lo stesso vano scala è stato pagina 2 di 5 realizzato un comignolo dopo la realizzazione della guaina, e privo di guaina protettiva. Nelle pareti a sud l'umidità proviene anche dalle solette in cemento armato del canalone e dalle pareti perimetrali. In un balcone è stata installata una doccia a cielo aperto la cui acqua viene evacuata da un posticcio foro che ridà sul canalone,il tutto privo di qualsivoglia rifinitura impermeabilizzante, e che insieme al pavimento usurato simile a quello di tutti gli altri terrazzi e balconcini del piano terzo non adatto a fungere da piatto doccia risulta anche usurato e permeabile nelle fughe e nelle fessure laterali prive di battiscopa. Molti balconi sono risultati in sede di sopralluogo pieni di liquami ed escrementi di piccioni, sporcizia portata dal vento e fogliame che ostruisce i posticci fori di deflusso delle acque consentendo all'acqua piovana di ristagnare e penetrare nelle murature, contribuendo alle infiltrazioni di acqua al disotto delle guaine impermeabilizzanti. I piani esterni, posti dinanzi alle vetrate del piano sottotetto, sono dotati di poca pendenza e gli infissi sono stati installati e contornati da un silicone impermeabilizzante , deteriorato che permette l'infiltrazione dell'acqua, che ristagnando sul piano con estrema facilità penetra nelle murature del vano scala. Il ctu ha altresì accertato l'installazione di tende da sole e macchine di condizionamento, che avevano apportato modifiche al sistema impermeabilizzante ed ha constatato la disinstallazione di una porzione di scossalina, che rende vulnerabile alle infiltrazioni d' acqua una porzione di copertura. Altro problema riscontrato sono le soglie sottotetto, poste a copertura dei parapetti dei balconi, e sulle porte finestre degli stessi. Queste, molto vetuste, non oggetto di risanamento durante gli interventi di ristrutturazione, se pur risultano essere state originariamente incollate correttamente ai manufatti in cemento e ai forati con malta cementizia e con appositi collanti, poiché soggette al naturale degrado del tempo, del sole e delle varie intemperie, hanno mutato le loro caratteristiche originarie diventando porose, e le malte ed i siliconi elastometrici risultano completamente degradati tanto da permettere all'acqua di infiltrarsi nelle murature e quindi sotto le guaine;
ciò avveniva anche sotto le porte finestre e quelle poste a riparo del parapetto dei balconi, ove la guaina posta nei lavori di ristrutturazione non risulta posata secondo i criteri dell'arte perché non sotto soglia. Anche attorno ai comignoli e scossaline e fioriere la impermeabilizzazione lascia fessure e non è stata ben fatta. Va però detto che i balconi sono vetusti e privi di battiscopa il che favorisce le infiltrazioni. La lesione ai cornicioni frontalini e solette dei Balconi riscontrata sul lato est risulta dovuta alle infiltrazioni d'acqua tra il canalone ed il tubo di impianti. Il distacco delle pitture dell intradosso del cornicione lato ovest e nord, zone interne del fabbricato, ed il cornicione posto sul lato sud, è dovuto alle infiltrazioni provenienti del canalone oltre che alle emissioni di una canna fumaria installata su un balcone. La variazione cromatica nella facciata oltre che al dilavamento di pittura può essere dovuta ad un errato dosaggio dell'acido necessario per la pulizia dei mattoncini e non accurata pulizia e lavaggio finale delle superfici. Tra gli interventi necessari per ripristinare la situazione il Ctu segnala la necessità di rimuovere le macchine esterne di condizionamento, le tende da sole,le soglie in travertino sui parapetti dei Balconi;
risanare i comignoli e gli sfiatatoi , oltre a vari interventi di rimozione e sostituzione della guaina. Costo di ripristino a Parte carico di euro 39844, affidati ad Nessun lavoro effettuato dalla IT individuale Fantone CP_7 Parte KO e il costo complessivo del ripristino ammonterebbe a 91205 euro. Si riconduce alla l' errata posa della porzione inclinata della guaina sul tetto di copertura, nella misura del 50% dello specifico intervento e degli apprestamenti necessari per l'esecuzione dello stesso, l'integrale errata miscelazione di porzioni di pittura esterne del fabbricato, l' integrale errato trattamento di rifinitura finale dei mattoncini posti sulle pareti verticali, e l'errata esecuzione della impermeabilizzazione di sei fioriere. Di tutto non e responsabile il direttore dei lavori. l'art. 1669 c.c. disciplina le conseguenze dannose dei vizi costruttivi atti ad incidere in maniera profonda sugli elementi strutturali essenziali es.: solidità, efficienza e durata dell'opera; quanto, invece, all'art. 1667 c.c., esso è riferibile a costruzioni che non corrispondono alle caratteristiche del progetto e del contratto o che sono state realizzate senza l'osservanza delle regole della tecnica. Inoltre, come chiarito in molte occasioni dalla Cassazione, l'accertamento della riconducibilità di un vizio all'una od all'altra fattispecie costituisce accertamento di merito, sottratto al sindacato di legittimità se adeguatamente motivato (Cass., Sez. II, 20 novembre pagina 3 di 5 2007 n. 24143; Id., 1° marzo 2001 n. 3002; Id., Sez. III, 16 luglio 2001 n. 9636). Anche le Sezioni
Unite si sono espresse sul dettato dell'art. 1669 c.c., ritenendolo applicabile, al ricorrere di tutte le altre condizioni, anche a opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, ad interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo (Cass., Sez. Un., 27 marzo 2017 n. 7756). Orbene, quanto alla natura giuridica della responsabilità ex art. 1669 c.c., secondo l'orientamento oggi prevalente in giurisprudenza (Cass., Sez. Un., 3 febbraio 2014 n. 2284), già seguito da una parte della dottrina (F.
Lapertosa, Responsabilità e garanzia nell'appalto privato, 1997, Padova;
O. Cagnasso, , CP_8
Contratti commerciali, in G. TT (diretto da), Trattato di diritto commerciale, IX, Padova, 2000),
l'art. 1669 c.c., nonostante la sua collocazione sistematica all'interno della disciplina del contratto d'appalto, prevede una responsabilità di tipo extracontrattuale, in quanto posto a tutela di interessi aventi rilevanza pubblica, concernenti la stabilità e solidità degli edifici e l'incolumità della collettività: la ratio della norma, in quest'ottica, è di garantire una maggiore protezione a chiunque possa subire pregiudizio a causa dei vizi di costruzione di un immobile, contemplando anche la possibilità che i difetti costruttivi si manifestino dopo molti anni dalla realizzazione dell'edificio. Sul punto, la Suprema
Corte, pur in presenza di un rapporto contrattuale (collocandosi la disposizione nell'ambito della disciplina del contratto d'appalto), ritiene che la fattispecie delineata dall'art. 1669 c.c. si configuri come ipotesi di responsabilità extracontrattuale, che richiede l'accertamento del contributo causale del soggetto passivo all'attività da cui è disceso il danno (Cass., Sez. II, 1° agosto 2023 n. 23470; Id., 28 luglio 2017 n. 18891). Pertanto, acclarata la medesima natura di responsabilità extracontrattuale anche per l'art. 1669 c.c., è stato ritenuto che tale norma si pone in rapporto di specialità con la più generale responsabilità ex art. 2043 c.c. (Cass., Sez. I, 12 aprile 2006 n. 8520; Id., Sez. III, 9 gennaio 1990 n. 8).
All'esito del quadro così delineato, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che, data la specialità della responsabilità di cui all'art. 1669 c.c. rispetto all'ipotesi del 2043 c.c., l'applicazione di quest'ultima norma può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione di responsabilità, previsti per l'appunto dall'art. 1669 c.c., senza tuttavia lasciare spazio all'elusione del regime di prescrizione e di decadenza dell'azione speciale (Cass., Sez. II, 17 luglio 2023 n. 20450). Ora, dall'esame dell'accurata Ctu, non è chi non veda che a fronte di svariati errori tecnici si è avuta una non perfetta esecuzione dell'appalto; è vero che l'edificio è danneggiato nelle sue parti strutturali e non è godibile, ma ciò è per l'incuria e la trascuratezza dei suoi condomini ( installazione di macchinari per l'aria condizionata senza criterio, come anche di canne fumarie, tende da sole e comignoli;
docce a cielo aperto installate senza la dovuta impermeabilizzazione, mancata revisione degli infissi, mancata pulizia dai liquami ed escrementi di piccione). Ne consegue, per la disamina accurata che ne ha fatto il Ctu, che i vizi contestati alla impresa, e per essa al direttore dei lavori, tra cui è anche la discromia dell'edificio, non può che essere ricompresa nella tipologia dei difetti di cui all'art. 1667 c.c.; per cui l'azione non è stata tempestivamente proposta ( e non a caso, perché in quel periodo sarebbe stato più evidente il concorso di colpa dei singoli condomini, che hanno utilizzato le parti comuni infliggendo notevoli lesioni, dopo i lavori di ristrutturazione, alla impermeabilizzazione, tali da ingigantire i difetti pur riscontrati negli stessi). Il fatto stesso che per una corretta riparazione dei danni il Ctu ipotizza la rimozione di tutti gli interventi dei singoli condomini che concretamente inficiano la corretta impermeabilizzazione, ovvero rimozione delle macchine per l'aria condizionata, riposizionamento di canna fumaria e comignoli, rimozione di tende da sole, è chiaro indice che è mal invocato l'art. 1669 contro l'appaltatore, quando la responsabilità per il mancato godimento profondo del è da attribuire in via esclusiva ai condomini che senza criterio alcuno hanno effettuato CP_1 interventi che hanno compromesso la corretta impermeabilizzazione dell'edificio. Ne consegue che la domanda per il risarcimento del danno, che doveva correttamente essere classificata come azione ex art. 1667 c.c., e che come detto non è stata tempestivamente effettuata anche perché il periodo utile per effettuarla è indubbiamente coinciso con tutti gli interventi abusivi e seriamente compromettenti la pagina 4 di 5 impermeabilizzazione dell'edificio riscontrati con visione diretta dal Ctu, che non ha ricevuto osservazioni per quanto ha constatato e descritto con visione diretta, va dichiarata prescritta. Quanto, infine, all'azione ex art. 1669 vanno anche presi in considerazione i difetti strutturali dell'edificio, quali errata pendenza della terrazza, mancanza di battiscopa nei balconi e montaggio precario con silicone ormai ammalorato degli infissi, che presuppone per la corretta manutenzione dello stesso un'accurata pulizia ( è stato esattamente constatato il contrario dal Ctu) ed accorto uso delle parti comuni, il cui contrario anche qui è stato efficacemente posto in luce con ispezione diretta dal Consulente Tecnico;
è questo a creare il vero presupposto per rovina, crollo o mancato profondo godimento del complesso, e non può certamente essere ascritto alle inadempienze, contestate a cinque anni di tempo, della IT appaltatrice, che semmai andava cercata per le inadempienze ai sensi dell'art. 1667 cc, come ha efficacemente in fatto posto in evidenza la Consulenza tecnica non contestata efficacemente sul punto ( tra l'altro, è venuto meno il presupposto fattuale, che i rigonfiamenti e le infiltrazioni si sono verificati in corrispondenza dei lavori affidati ai convenuti appaltanti, smentito il radice dal Ctu che ha descritto gravi fenomeni infiltrativi soprattutto in punti non oggetto dei lavori di ristrutturazione affidati alla IT
e subappaltati ad altra IT ). La complessa situazione impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara prescritta l'azione proposta dal contro , Controparte_1 CP_3 Controparte_4
e , e dichiara non luogo a provvedere sulle chiamate in causa. Spese di lite compensate Parte_1 tra tutte le parti, spese di Ctu al 50% condominio e 50% e , CP_3 Controparte_4 individuati comunque responsabili dalla ctu.
Teramo, 26 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
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