Articolo 522 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 522. Inosservanza di doveri da parte dell'armatore proprietario o capitano 1. E' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 310,00 l'armatore, il proprietario o il capitano, che, senza giustificato motivo:
a) non ottempera immediatamente all'ordine dell'autorita' competente di sbarcare in tutto o in parte, l'equipaggio dalla nave o dal galleggiante requisiti; b) nelle condizioni previste dalla lettera a) del presente comma, non ottempera alla richiesta di assunzione delle persone nominativamente designate dall'amministrazione, per sostituire, in tutto o in parte, l'equipaggio sbarcato; c) non ottempera all'ordine dell'autorita' competente di aumentare per il disimpegno di speciali servizi, l'equipaggio della nave o del galleggiante requisiti, o di imbarcare, per tali servizi, personale militare in soprannumero; d) non ottempera a quanto prescritto nell'articolo 38, al fine del controllo o della compilazione dell'inventario per la consegna o la riconsegna della nave o del galleggiante requisiti.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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