Art. 1. Articolo unico.
All' art. 4 del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867 , ratificato, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1951, n. 434 , dopo il quarto comma di cui alla legge stessa e' aggiunto il seguente:
"I posti di grado iniziale che, dopo le nomine disposte secondo i commi precedenti e quelli eventualmente conferiti ai sensi dell' art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2960 , risultino disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo centrale di gruppo A del Ministero dell'industria e del commercio, possono essere conferiti secondo l'ordine di graduatoria ai candidati dichiarati idonei nel concorso bandito ai sensi del presente articolo".
All' art. 4 del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867 , ratificato, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1951, n. 434 , dopo il quarto comma di cui alla legge stessa e' aggiunto il seguente:
"I posti di grado iniziale che, dopo le nomine disposte secondo i commi precedenti e quelli eventualmente conferiti ai sensi dell' art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2960 , risultino disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo centrale di gruppo A del Ministero dell'industria e del commercio, possono essere conferiti secondo l'ordine di graduatoria ai candidati dichiarati idonei nel concorso bandito ai sensi del presente articolo".