Art. 14. (Personale)
Alla dotazione organica dei posti di professore straordinario e ordinario dell'Universita' degli studi di Ancona sono aggiunti, per la facolta' di economia e commercio, i posti di cui alla allegata tabella E, prelevati dalle dotazioni organiche di cui all' articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .
Il numero dei posti di professore associato e di ricercatore sara' quello risultante dagli eventuali inquadramenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , incrementato da un numero di posti, da prelevare dai contingenti che il succitato decreto del Presidente della Repubblica destina a concorsi liberi, determinato in conformita' ai parametri obbiettivi complessivamente individuati per le omologhe facolta', nonche' alle particolari esigenze connesse all'avvio delle nuove universita'.
Nella prima applicazione della presente legge, i professori universitari di ruolo, gli assistenti e i ricercatori in servizio presso il corso di laurea in economia e commercio della libera Universita' degli studi di Urbino funzionante in Ancona, entrano a domanda a far parte degli organici dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori delle facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Ancona di cui al precedente articolo. Tale personale e' collocato nella corrispondente categoria statale ed e' inquadrato nei corrispondenti ruoli organici statali delle universita'.
I ruoli organici nazionali del personale non docente sono aumentati delle unita' previste dall'allegata tabella F che vanno ad incrementare, nella prima attuazione della presente legge, le dotazioni organiche del personale non docente dell'Universita' degli studi di Ancona.
Il personale non docente in servizio senza soluzione di continuita', dalla data del 1 novembre 1981 alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la facolta' di economia e commercio della libera Universita' di Urbino, e' inquadrato a domanda, da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero, nelle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo dell'Universita' statale di Ancona mantenendo a titolo di assegno personale, riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, il maggiore trattamento economico eventualmente goduto.
Gli inquadramenti di cui al precedente comma vengono disposti nella qualifica funzionale e classi di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, in conformita' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 1981, recante declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle universita' e nella stessa sede in cui il personale presta servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.
Analogamente alle stesse condizioni e' inquadrato altresi', anche in soprannumero, il personale non docente del Consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona che alla data del 1 novembre 1981 abbia prestato servizio continuativo presso la medesima Universita' statale da almeno cinque anni.
Al personale di ruolo inquadrato ai sensi del presente articolo il periodo di servizio prestato alle dipendenze della libera Universita' degli studi di Urbino e' riconosciuto sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, sia ai fini dell'indennita' di buonuscita, a norma delle disposizioni di legge vigenti.
Il servizio prestato dal personale non docente non di ruolo antecedentemente all'inquadramento nei ruoli del personale non docente delle universita' statali e' riconosciuto a norma delle disposizioni di legge vigenti.
Alla dotazione organica dei posti di professore straordinario e ordinario dell'Universita' degli studi di Ancona sono aggiunti, per la facolta' di economia e commercio, i posti di cui alla allegata tabella E, prelevati dalle dotazioni organiche di cui all' articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .
Il numero dei posti di professore associato e di ricercatore sara' quello risultante dagli eventuali inquadramenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , incrementato da un numero di posti, da prelevare dai contingenti che il succitato decreto del Presidente della Repubblica destina a concorsi liberi, determinato in conformita' ai parametri obbiettivi complessivamente individuati per le omologhe facolta', nonche' alle particolari esigenze connesse all'avvio delle nuove universita'.
Nella prima applicazione della presente legge, i professori universitari di ruolo, gli assistenti e i ricercatori in servizio presso il corso di laurea in economia e commercio della libera Universita' degli studi di Urbino funzionante in Ancona, entrano a domanda a far parte degli organici dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori delle facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Ancona di cui al precedente articolo. Tale personale e' collocato nella corrispondente categoria statale ed e' inquadrato nei corrispondenti ruoli organici statali delle universita'.
I ruoli organici nazionali del personale non docente sono aumentati delle unita' previste dall'allegata tabella F che vanno ad incrementare, nella prima attuazione della presente legge, le dotazioni organiche del personale non docente dell'Universita' degli studi di Ancona.
Il personale non docente in servizio senza soluzione di continuita', dalla data del 1 novembre 1981 alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la facolta' di economia e commercio della libera Universita' di Urbino, e' inquadrato a domanda, da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero, nelle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo dell'Universita' statale di Ancona mantenendo a titolo di assegno personale, riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, il maggiore trattamento economico eventualmente goduto.
Gli inquadramenti di cui al precedente comma vengono disposti nella qualifica funzionale e classi di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, in conformita' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 1981, recante declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle universita' e nella stessa sede in cui il personale presta servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.
Analogamente alle stesse condizioni e' inquadrato altresi', anche in soprannumero, il personale non docente del Consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona che alla data del 1 novembre 1981 abbia prestato servizio continuativo presso la medesima Universita' statale da almeno cinque anni.
Al personale di ruolo inquadrato ai sensi del presente articolo il periodo di servizio prestato alle dipendenze della libera Universita' degli studi di Urbino e' riconosciuto sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, sia ai fini dell'indennita' di buonuscita, a norma delle disposizioni di legge vigenti.
Il servizio prestato dal personale non docente non di ruolo antecedentemente all'inquadramento nei ruoli del personale non docente delle universita' statali e' riconosciuto a norma delle disposizioni di legge vigenti.