Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/05/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Nola
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE CONTENZIOSO
AFFARI PERSONE, MINORI e FAMIGLIE
Il Presidente Designato
Dr Vincenza Barbalucca
Nella proc.ra n. 2767/2024
Vertente tra n. rapp.tata e difesa da avv. Vincenzo Malesci Parte_1
…………………………………………………………..…….ricorrente
E
n. rapp.tato e difeso da avv.AVVOCATURA DELLO Controparte_1
STATO DI NAPOLI ………………. ………………………resistente
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 7.10.2024 p. iva Parte_1
, con sede in Casalnuovo di Napoli (NA), via Siviglia SNC, in persona P.IVA_1
del suo Amm.re , nato a [...] il [...], c.f. Controparte_2
rappr.tata e difesa dall'avv. Vincenzo Malesci spiegava C.F._1
opposizione ex art. 170 dpr 2002 n. 115 avverso il decreto di liquidazione per spese di custodia emesso in data 18.3.2024 dalla Procura di Nola in persona del Procuratore
.
Parte ricorrente premetteva che la Procura di Nola con decreto 9.8.2024 notificata
9.9.2024 liquidava per trasporto e custodia di un veicolo Peugeot 2008, Tg. GE 576
FT, nell'ambito del procedimento penale recante Rg. 6548/24 R.G.N.R a carico di
, in virtù di verbale di affidamento incarico a norma dell'art. 352 c.p.p, e la Pt_2
Parte ricorrente poneva a fondamento della propria doglianza il seguente motivo: complessità delle operazioni di recupero effettuate con due carri ed impiego di due operai dalle h. 12.00 alle h. 17.00, errato criterio di calcolo , mancato rispetto della normativa di riferimento.
Il contraddittorio veniva instaurato ritualmente
Il non si costituiva Controparte_1
Alla udienza del 5 febbraio 2025 trattata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc il
Tribunale in composizione monocratica si riservava di decidere
MOTIVI in FATTO ED IN DIRITTO
In linea di premessa teorica la custodia giudiziaria nel processo civile, penale ed amm.vo è disciplinato dal dpr 30.5.2002 n.115 ( Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari e dalle fonti integrative di rango regolamentare.
In particolare ai sensi dell'art. 58 comma II cit. TU al custode , che non sia proprietario od avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio o preventivo , spetta una indennità per la custodia e conservazione , nonché il rimborso delle spese sostenute , purchè documentate ed indispensabili per la specifica conservazione del bene ( art. 58 III comma TU) .
L'indennità è determinata sulla base di tariffe contenute in tabelle approvate ai sensi dell'art. 59 TU cit. ed in via residuale dagli usi locali , ragion per cui sino all'emanazione del regolamento in parola , ai sensi dell'art. 276 TU cit., l'indennità è determinata sulla base delle Tariffe esistenti presso la , ridotte secondo CP_3
equità ed in via residuale secondo gli usi locali.
Ai sensi dell'art. 59 TU con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il
Ministro dell'Economia e finanze , ai sensi dell'art. 17 commi 3 e4 l. 23.8.1988 n.
400 , sono state approvate le tabelle per la determinazione della indennità di custodia giusto DM 2.9.2006 n. 265 (rubricato “regolamento recante le tabelle per la determinazione delle indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro) , riferentesi testualmente solo a specifici beni cioè a veicoli e natanti
Giusto dm citato è possibile tracciare un doppio regime giuridico sotteso alla liquidazione delle indennità di custodia: quello previsto specificamente per i veicoli sottoposti a sequestro, e quello per gli altri beni diversi dai veicoli;
specificamente:
- per i veicoli vanno applicate le tabelle regolamentari ( dm 265/2006);
- per gli altri beni gli usi locali ( secondo le raccolte degli usi registrati presso la
Camera di Commercio) , se mancano , l'equita'.
Quindi in riferimento ad altri beni oggetto di custodia , diversi dai motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli, autocarri e natanti il citato DM ( art. 5) prevede il ricorso agli usi locali in via residuale, come previsto dall'art. 58 II comma TU citato del 2002
(cfr. Cass 11.6.2008 n. 30052)
Per la liquidazione si tiene conto altresì di indici quali la superficie occupata e l'impegno profuso dal custode per l'attività ed è possibile applicare la riduzione dell'importo secondo equità allorchè si ritenga che la liquidazione che si dovrebbe disporre con riferimento alle tariffe od agli usi locali non sia adeguata e corrispondente alla valutazione dell'attività prestata, ragion per cui la riduzione secondo equità è correlabile a precisi parametri predeterminati -
Detta riduzione secondo equità va, invece, distinta da quella ex art. 3 dm 265/2006 in ragione dello stato di conservazione del bene custodito.
Nella fattispecie in esame la custodia ha per oggetto un veicolo per gg 85 di custodia
Il Giudice di ha espresso in modo chiaro i termini motivazionali della Parte_3
liquidazione , informata ai criteri legali vigenti e cioè applicazione tariffe ex dm
265/2006 pari ad euro 2.24 per i primi 90 gg , con riduzione equitativa ad euro 0,50 tenuto conto del tipo di impegno nella custodia consistito solo nella mera collocazione della merce nell'area di destinazione ed assenza di prova di spese per trasporto e come sia stata svolta l'obbligazione della custodia Nel caso che ci occupa la liquidazione effettuata è adeguata in ragione della circostanza che :
1) Non risulta indicato modalità di custodia e stato di conservazione;
2) l'attività svolta dal custode è stata assolutamente semplice , limitandosi alla mera allocazione del veicolo , in cui non risultano adottate particolari misure di ricovero e/o protezione e/o cautela
3) non risultano documentate spese di trasporto e/o conservazione .
Peraltro la lagnanza di parte ricorrente è generica visto che la parte evidenzia che la fattispecie è disciplinata da una precisa normativa di riferimento e non può essere calcolata equitativamente.
Invero il Giudice di prime cure si è informato alle tariffe vigenti in ragione del tipo di oggetto di custodia , applicando una riduzione secondo equità in ragione delle sopraevidenziate ragioni assolutamente condivise
pqm
rigetta il ricorso . Spese compensate.
Si comunichi a parte ricorrente , all'avvocatura di stato ed alla Procura di Nola .
Nola, 5.2.2025 il Preside4nte Designato dr Vincenza Barbalucca