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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/04/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 669/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di impugnazione iscritta al n. R.G. 669/2023, promossa da
, con sede in Triggiano, rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Onofrio Montecalvo ed ivi domiciliata presso il suo studio in Bari;
- Impugnante - contro
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Munafò, del foro di Bari;
-Impugnata - avverso
Il lodo arbitrale dell'arbitro unico avv.to Dante Leonardi, comunicato in data 9.1.2023, notificato in data 24.2.2023 dai soci;
Conclusioni delle parti: come da note scritte di cui al verbale di udienza svolta in modalità cartolare del 22.4.2025.
Fatto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, impugnava il lodo arbitrale adottato dall'Arbitro unico avv. Dante Leonardi in data 9.1.2023, con il quale era stato così statuito: “Annulla la delibera assembleare del 22/11/2021, la relativa nomina del pagina 1 di 7 Consiglio di Amministrazione e l'assegnazione dei compensi ivi previsti;
b) Dispone la pubblicazione del 1 presente Lodo e della domanda arbitrale sul registro delle imprese a cura di chi ne abbia interesse;
c) Condanna la , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di € 5.846,00, oltre spese generali, IVA e CPA in favore dei ricorrenti, quali spese e competenze del presente giudizio arbitrale;
d) Condanna altresì la ridetta Società , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, ferma restando la solidarietà tra le parti del presente arbitrato, al pagamento di € 7.000,00, al netto di acconti già percepiti, e quindi di €
5.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA in favore del sottoscritto arbitro unico, nonché
€ 500,00, oltre spese generali, IVA e CPA in favore del segretario, Avv. Manuel
Costantino”.
Esponeva che il lodo era nullo e meritava di essere integralmente riformato per le seguenti ragioni:
- violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112
c.p.c.;
- violazione dell'art. 100 c.p.c., per carenza di interesse ad agire;
- erronea applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di abuso di maggioranza e/o eccesso di potere, conseguente alla violazione e/o falsa applicazione da parte dell'arbitro unico dell'art. 8 dello Statuto societaria della società nonché dell'art. 2528 c.c. oltre che degli artt. 17, 7 co. 3 e 29 dello Statuto;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. per avere l'arbitro desunto l'eccesso di potere o l'abuso di maggioranza attraverso semplici presunzioni e/o dell'art. 2967c.c.
Tanto premesso, chiedeva, in totale riforma del lodo arbitrale deciso dal nominato Arbitro unico:
- che, in via urgente, accertata la sussistenza delle condizioni di legge, venisse concessa l'invocata sospensiva dell'esecutività del lodo gravato per le motivazioni in atti;
- che, nel merito, in via principale ed in accoglimento dei motivi di appello, venisse statuita la declaratoria della nullità del lodo arbitrale gravato e dichiarata la validità del deliberato assembleare della società . Parte_1
Si costituivano , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
i quali esponevano che l'impugnazione proposta dalla era Parte_1 inammissibile per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 827, 828 e 829
c.p.c., posto che la stessa non aveva dedotto ed eccepito alcuno specifico motivo di
“nullità”, tra quelli indicati nell'art. 829 c.p.c.
pagina 2 di 7 Ed invero, i motivi formulati richiamavano le doglianze di merito già dedotte e disattese nel procedimento arbitrale e, in relazione alle quali, parte attrice non aveva dedotto alcuna specifica violazione tra le ipotesi di nullità di cui all'art. 829 c.p.c.
Eccepiva, inoltre, il difetto di autorizzazione di cui alla delibera del 26/03/23 allegata agli atti della , con la quale il supposto Consiglio di amministrazione, presieduto Parte_1 dal socio aveva autorizzato l'impugnazione del del 07/01/2023, Controparte_5 Pt_2 posto che la delibera autorizzatoria era stata assunta da un collegio illegittimamente nominato in data 09/03/2023.
Nel merito, rilevava che tutti e quattro i motivi di impugnazione erano inammissibili e/o infondati.
Tanto premesso, chiedeva che venisse rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutorietà del lodo impugnato e dichiarata inammissibile l'impugnazione; in subordine, che venisse rigettata la domanda, con condanna al pagamento delle spese.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato, senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del
22.4.2025 dove veniva decisa ex art. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
Diritto.
1.- Con il primo motivo di impugnazione, la società coop. edilizia ha censurato il Pt_1 lodo arbitrale per la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., in quanto nella domanda di arbitrato era stato così richiesto:
“accertare e dichiarare che la delibera assunta in data 22/11/2021 dall'assemblea dei soci della e pubblicata sul registro delle imprese in Parte_1 data 28.12.2021 è stata assunta in violazione degli artt. 7, 7.2, 8, 14,17, 22,25,26,
27,28, dello Statuto della Cooperativa, nonché in violazione degli artt. 2375 c.c., 2368 e
2369, 2373 c.c. e per l'effetto annullarla”.
Pertanto, i soci istanti non avevano richiesto all'Arbitro Unico di annullare la delibera assembleare per eccesso di potere e/o abuso di maggioranza, per cui l'arbitro era incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c., con la conseguenza che il lodo impugnato era radicalmente nullo.
A giudizio della Corte, il motivo è manifestamente infondato.
Premesso che parte impugnante non ha affatto indicato in quale specifico caso di nullità ex art. 829 c.p.c. debba inquadrarsi il supposto vizio del lodo arbitrale, pur volendo inquadrarlo correttamente nell'ambito della violazione del principio del contraddittorio
(art. 829 c.p.c., comma 1, n. 9), non pare che esso possa ritenersi sussistente, posto che pagina 3 di 7 i ricorrenti hanno proposto domanda di annullamento della delibera assembleare del
22.11.2021 in quanto adottata sulla base di reiterate violazioni delle norme statutarie e disposizioni di legge in materia, e quindi sulla base di una condotta abusiva, che ledeva gli interessi economici dei soci di minoranza e confliggeva con l'interesse sociale.
Ed invero, con la domanda di arbitrato, i soci istanti avevano fatto valere:
- la violazione delle norme statutarie in tema di ammissione di nuovi soci;
- la violazione delle previsioni statutarie in tema di verifica dei requisiti di accesso previsti dalla normativa di settore nonchè delle norme sull'informazione e partecipazione dell'assemblea nel procedimento di ammissione di nuovi soci;
- la violazione del diritto alla parità di trattamento di tutti soci (art. 2516 c.c.) e delle norme statutarie in tema di conferimenti e quindi del mancato versamento del sovrapprezzo nei termini dello statuto e del 2528 c.c.;
- la violazione delle previsioni in materia di buona fede, in quanto frutto di un evidente conflitto d'interesse e di eccesso di potere perpetrato in danno di essi ricorrenti, con una condotta abusiva e illegittima.
Nel lodo si legge che “… l'eccezione formulata dagli soci istanti di abuso di maggioranza, per come delineata dalla giurisprudenza in materia di impresa, è applicabile sia alla nomina del CdA che al riconoscimento di compensi sia in favore del CdA che del presidente della cooperativa”; e che “… le delibere di ammissione dei soci, unitamente alla delibera di nomina del CdA e d attribuzione del compenso a presidente e consiglieri delineano una gestione a dir poco opaca, familistica, in contrasto con l'interesse della società, che ha creato profonde disparità tra i soci e danni patrimoniali anche rilevanti ai soci conferitari, rendendo aleatorio un diritto acquisito e profumatamente pagato… ”.
Ora, avendo gli odierni convenuti contestato la delibera di nomina di un nuovo CdA a seguito della immissione di nuovi soci senza controllo dei relativi requisiti, rispetto ai quali era stato contestato il loro diritto di voto, stante il fatto che, così, era stato reso aleatorio il versamento delle quote effettuato a suo tempo, mettendo in condizione i nuovi soci di partecipare al sorteggio per gli alloggi (in numero di otto) con il pagamento di appena cento euro, appare evidente che la domanda sia stata correttamente qualificata dall'arbitro nell'alveo dell'abuso della maggioranza (ovvero dell'eccesso di potere), posto che detta condotta evidenziava – a giudizio dell'arbitro - la volontà della maggioranza di ledere gli interessi della minoranza e perseguire così interessi extrasociali.
pagina 4 di 7 Ne deriva che non si intravede alcuna violazione del contraddittorio nel lodo emesso, posto che l'arbitro non si è affatto pronunciato su una domanda diversa da quella proposta dagli istanti (art. 829 n. 9 c.p.c.).
2. - Con il secondo motivo, la cooperativa ha fatto valere la carenza di interesse dei soci ad impugnare la delibera del 22.11.2021, posto che la nomina del nuovo c.d.a. era avvenuta proprio su impulso dei ridetti che avevano convocato l'assemblea per chiedere la revoca del C.d.a. esistente e la nomina del nuovo.
Anche detto motivo è chiaramente infondato, posto che i sigg. , e CP_1 CP_2 CP_3
avevano agito proprio per impugnare la delibera del 22.11.21 (con la quale era CP_4 stato nominato il nuovo CdA e deliberati i compensi sia in favore del presidente che del
Cda), sicchè sussisteva l'interesse ad agire, determinato dall'utilità derivante dal suo accoglimento, ossia dalla rimozione di tutti i pregiudizi denunciati per l'adozione di una delibera assunta in violazione delle norme statutarie e della legge.
3.- Con il terzo motivo, parte impugnante ha dedotto l'erronea applicazione dei principi giurisprudenziali relativi all'abuso di maggioranza e/o all'eccesso di potere conseguenti alla violazione, da parte dell'arbitro, dell'art. 8 dello Statuto e dell'art. 2528 c.c., oltre che degli artt. 17, 7, co. 3 e 29 dello statuto societario.
Si assume, con il motivo in questione, che l'arbitro non abbia adeguatamente interpretato le pronunce giurisprudenziali da esso citate, cadendo oltretutto in un macroscopico errore, ovvero che gli istanti avessero versato il sovrapprezzo di €
50.000,00, giammai deliberato dalla assemblea dei soci.
Il motivo è chiaramente inammissibile.
Ed invero, parte impugnante non ha fatto altro che riproporre questioni di fatto già oggetto della decisione arbitrale, che sfuggono al controllo della Corte di appello, in quanto il sindacato sulla nullità del lodo non può mai consistere nella rivalutazione dei fatti, neppure in via di verifica dell'adeguatezza e congruenza dell'iter argomentativo seguito dagli arbitri (Cass. Sez. 6- 1 7-2-2018 n. 2985 Rv. 647336-01, Cass. Sez. 1 26-
7-2013 n. 18136 Rv. 627400-01).
La valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può essere contestata a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri (Cass. Sez. 1 24-6-2011 n. 13968 Rv. 618515-01); la valutazione dei mezzi di prova acquisiti al processo da parte degli arbitri non può essere denunciata quale vizio di nullità del lodo neppure sotto il profilo del difetto di motivazione ai sensi dell'art. 829
pagina 5 di 7 n. 5 cod. proc. civ., essendo tale vizio ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto, o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'iter del ragionamento eseguito dagli arbitri e di individuare la ratio della decisione adottata
(Cass. Sez. U 8-10- 2008 n. 24785 Rv. 604881-01).
Orbene, dovendo la Corte d'Appello limitarsi all'accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori in procedendo, nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dal medesimo art. 829
c.p.c., nessuno di questo vizi può dirsi sussistente nel caso di specie.
4. - Con il quarto motivo, l'impugnante società denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. per avere l'arbitro desunto l'abuso di maggioranza e/o l'eccesso di potere attraverso semplici presunzioni e/o dell'art. 2967 c.c. poiché l'onere di provare che il socio di maggioranza abbia abusato del proprio diritto di voto grava sul socio di minoranza che assume l'illegittimità della deliberazione.
Anche tale motivo è inammissibile, posto che in sostanza lamenta che l'arbitro abbia fondato la propria decisione su mere presunzioni;
ora, il motivo è finalizzato a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti già oggetto della decisione arbitrale, per il fatto che l'arbitro avrebbe utilizzato mere presunzioni ponendole a fondamento della decisione;
ma questa valutazione è preclusa in questa sede, anche in termini di verifica dell'adeguatezza e congruenza dell'iter argomentativo seguito dagli arbitri.
5. - In conclusione, l'impugnazione dev'essere respinta in quanto infondata.
6. - Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo da liquidarsi secondo i parametri minimi previsti dal D.M. di riferimento (scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi), come da dispositivo che segue.
Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13 co. , della sussistenza dei presupposti CP_6 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso ogni diverso motivo, istanza o deduzione, decidendo sull'impugnazione proposta dalla Parte_1 avverso il lodo arbitrale notificato in data 24.2.2023, così provvede:
- rigetta, in quanto infondata, l'impugnazione;
- condanna l'impugnante a rifondere a parte impugnata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano per compensi in euro 4.996,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge;
pagina 6 di 7 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato che viene posto a carico dell'impugnante in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bari in data 4.6.2024
Il Consigliere est.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di impugnazione iscritta al n. R.G. 669/2023, promossa da
, con sede in Triggiano, rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Onofrio Montecalvo ed ivi domiciliata presso il suo studio in Bari;
- Impugnante - contro
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Munafò, del foro di Bari;
-Impugnata - avverso
Il lodo arbitrale dell'arbitro unico avv.to Dante Leonardi, comunicato in data 9.1.2023, notificato in data 24.2.2023 dai soci;
Conclusioni delle parti: come da note scritte di cui al verbale di udienza svolta in modalità cartolare del 22.4.2025.
Fatto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, impugnava il lodo arbitrale adottato dall'Arbitro unico avv. Dante Leonardi in data 9.1.2023, con il quale era stato così statuito: “Annulla la delibera assembleare del 22/11/2021, la relativa nomina del pagina 1 di 7 Consiglio di Amministrazione e l'assegnazione dei compensi ivi previsti;
b) Dispone la pubblicazione del 1 presente Lodo e della domanda arbitrale sul registro delle imprese a cura di chi ne abbia interesse;
c) Condanna la , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di € 5.846,00, oltre spese generali, IVA e CPA in favore dei ricorrenti, quali spese e competenze del presente giudizio arbitrale;
d) Condanna altresì la ridetta Società , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, ferma restando la solidarietà tra le parti del presente arbitrato, al pagamento di € 7.000,00, al netto di acconti già percepiti, e quindi di €
5.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA in favore del sottoscritto arbitro unico, nonché
€ 500,00, oltre spese generali, IVA e CPA in favore del segretario, Avv. Manuel
Costantino”.
Esponeva che il lodo era nullo e meritava di essere integralmente riformato per le seguenti ragioni:
- violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112
c.p.c.;
- violazione dell'art. 100 c.p.c., per carenza di interesse ad agire;
- erronea applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di abuso di maggioranza e/o eccesso di potere, conseguente alla violazione e/o falsa applicazione da parte dell'arbitro unico dell'art. 8 dello Statuto societaria della società nonché dell'art. 2528 c.c. oltre che degli artt. 17, 7 co. 3 e 29 dello Statuto;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. per avere l'arbitro desunto l'eccesso di potere o l'abuso di maggioranza attraverso semplici presunzioni e/o dell'art. 2967c.c.
Tanto premesso, chiedeva, in totale riforma del lodo arbitrale deciso dal nominato Arbitro unico:
- che, in via urgente, accertata la sussistenza delle condizioni di legge, venisse concessa l'invocata sospensiva dell'esecutività del lodo gravato per le motivazioni in atti;
- che, nel merito, in via principale ed in accoglimento dei motivi di appello, venisse statuita la declaratoria della nullità del lodo arbitrale gravato e dichiarata la validità del deliberato assembleare della società . Parte_1
Si costituivano , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
i quali esponevano che l'impugnazione proposta dalla era Parte_1 inammissibile per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 827, 828 e 829
c.p.c., posto che la stessa non aveva dedotto ed eccepito alcuno specifico motivo di
“nullità”, tra quelli indicati nell'art. 829 c.p.c.
pagina 2 di 7 Ed invero, i motivi formulati richiamavano le doglianze di merito già dedotte e disattese nel procedimento arbitrale e, in relazione alle quali, parte attrice non aveva dedotto alcuna specifica violazione tra le ipotesi di nullità di cui all'art. 829 c.p.c.
Eccepiva, inoltre, il difetto di autorizzazione di cui alla delibera del 26/03/23 allegata agli atti della , con la quale il supposto Consiglio di amministrazione, presieduto Parte_1 dal socio aveva autorizzato l'impugnazione del del 07/01/2023, Controparte_5 Pt_2 posto che la delibera autorizzatoria era stata assunta da un collegio illegittimamente nominato in data 09/03/2023.
Nel merito, rilevava che tutti e quattro i motivi di impugnazione erano inammissibili e/o infondati.
Tanto premesso, chiedeva che venisse rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutorietà del lodo impugnato e dichiarata inammissibile l'impugnazione; in subordine, che venisse rigettata la domanda, con condanna al pagamento delle spese.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato, senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del
22.4.2025 dove veniva decisa ex art. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
Diritto.
1.- Con il primo motivo di impugnazione, la società coop. edilizia ha censurato il Pt_1 lodo arbitrale per la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., in quanto nella domanda di arbitrato era stato così richiesto:
“accertare e dichiarare che la delibera assunta in data 22/11/2021 dall'assemblea dei soci della e pubblicata sul registro delle imprese in Parte_1 data 28.12.2021 è stata assunta in violazione degli artt. 7, 7.2, 8, 14,17, 22,25,26,
27,28, dello Statuto della Cooperativa, nonché in violazione degli artt. 2375 c.c., 2368 e
2369, 2373 c.c. e per l'effetto annullarla”.
Pertanto, i soci istanti non avevano richiesto all'Arbitro Unico di annullare la delibera assembleare per eccesso di potere e/o abuso di maggioranza, per cui l'arbitro era incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c., con la conseguenza che il lodo impugnato era radicalmente nullo.
A giudizio della Corte, il motivo è manifestamente infondato.
Premesso che parte impugnante non ha affatto indicato in quale specifico caso di nullità ex art. 829 c.p.c. debba inquadrarsi il supposto vizio del lodo arbitrale, pur volendo inquadrarlo correttamente nell'ambito della violazione del principio del contraddittorio
(art. 829 c.p.c., comma 1, n. 9), non pare che esso possa ritenersi sussistente, posto che pagina 3 di 7 i ricorrenti hanno proposto domanda di annullamento della delibera assembleare del
22.11.2021 in quanto adottata sulla base di reiterate violazioni delle norme statutarie e disposizioni di legge in materia, e quindi sulla base di una condotta abusiva, che ledeva gli interessi economici dei soci di minoranza e confliggeva con l'interesse sociale.
Ed invero, con la domanda di arbitrato, i soci istanti avevano fatto valere:
- la violazione delle norme statutarie in tema di ammissione di nuovi soci;
- la violazione delle previsioni statutarie in tema di verifica dei requisiti di accesso previsti dalla normativa di settore nonchè delle norme sull'informazione e partecipazione dell'assemblea nel procedimento di ammissione di nuovi soci;
- la violazione del diritto alla parità di trattamento di tutti soci (art. 2516 c.c.) e delle norme statutarie in tema di conferimenti e quindi del mancato versamento del sovrapprezzo nei termini dello statuto e del 2528 c.c.;
- la violazione delle previsioni in materia di buona fede, in quanto frutto di un evidente conflitto d'interesse e di eccesso di potere perpetrato in danno di essi ricorrenti, con una condotta abusiva e illegittima.
Nel lodo si legge che “… l'eccezione formulata dagli soci istanti di abuso di maggioranza, per come delineata dalla giurisprudenza in materia di impresa, è applicabile sia alla nomina del CdA che al riconoscimento di compensi sia in favore del CdA che del presidente della cooperativa”; e che “… le delibere di ammissione dei soci, unitamente alla delibera di nomina del CdA e d attribuzione del compenso a presidente e consiglieri delineano una gestione a dir poco opaca, familistica, in contrasto con l'interesse della società, che ha creato profonde disparità tra i soci e danni patrimoniali anche rilevanti ai soci conferitari, rendendo aleatorio un diritto acquisito e profumatamente pagato… ”.
Ora, avendo gli odierni convenuti contestato la delibera di nomina di un nuovo CdA a seguito della immissione di nuovi soci senza controllo dei relativi requisiti, rispetto ai quali era stato contestato il loro diritto di voto, stante il fatto che, così, era stato reso aleatorio il versamento delle quote effettuato a suo tempo, mettendo in condizione i nuovi soci di partecipare al sorteggio per gli alloggi (in numero di otto) con il pagamento di appena cento euro, appare evidente che la domanda sia stata correttamente qualificata dall'arbitro nell'alveo dell'abuso della maggioranza (ovvero dell'eccesso di potere), posto che detta condotta evidenziava – a giudizio dell'arbitro - la volontà della maggioranza di ledere gli interessi della minoranza e perseguire così interessi extrasociali.
pagina 4 di 7 Ne deriva che non si intravede alcuna violazione del contraddittorio nel lodo emesso, posto che l'arbitro non si è affatto pronunciato su una domanda diversa da quella proposta dagli istanti (art. 829 n. 9 c.p.c.).
2. - Con il secondo motivo, la cooperativa ha fatto valere la carenza di interesse dei soci ad impugnare la delibera del 22.11.2021, posto che la nomina del nuovo c.d.a. era avvenuta proprio su impulso dei ridetti che avevano convocato l'assemblea per chiedere la revoca del C.d.a. esistente e la nomina del nuovo.
Anche detto motivo è chiaramente infondato, posto che i sigg. , e CP_1 CP_2 CP_3
avevano agito proprio per impugnare la delibera del 22.11.21 (con la quale era CP_4 stato nominato il nuovo CdA e deliberati i compensi sia in favore del presidente che del
Cda), sicchè sussisteva l'interesse ad agire, determinato dall'utilità derivante dal suo accoglimento, ossia dalla rimozione di tutti i pregiudizi denunciati per l'adozione di una delibera assunta in violazione delle norme statutarie e della legge.
3.- Con il terzo motivo, parte impugnante ha dedotto l'erronea applicazione dei principi giurisprudenziali relativi all'abuso di maggioranza e/o all'eccesso di potere conseguenti alla violazione, da parte dell'arbitro, dell'art. 8 dello Statuto e dell'art. 2528 c.c., oltre che degli artt. 17, 7, co. 3 e 29 dello statuto societario.
Si assume, con il motivo in questione, che l'arbitro non abbia adeguatamente interpretato le pronunce giurisprudenziali da esso citate, cadendo oltretutto in un macroscopico errore, ovvero che gli istanti avessero versato il sovrapprezzo di €
50.000,00, giammai deliberato dalla assemblea dei soci.
Il motivo è chiaramente inammissibile.
Ed invero, parte impugnante non ha fatto altro che riproporre questioni di fatto già oggetto della decisione arbitrale, che sfuggono al controllo della Corte di appello, in quanto il sindacato sulla nullità del lodo non può mai consistere nella rivalutazione dei fatti, neppure in via di verifica dell'adeguatezza e congruenza dell'iter argomentativo seguito dagli arbitri (Cass. Sez. 6- 1 7-2-2018 n. 2985 Rv. 647336-01, Cass. Sez. 1 26-
7-2013 n. 18136 Rv. 627400-01).
La valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può essere contestata a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri (Cass. Sez. 1 24-6-2011 n. 13968 Rv. 618515-01); la valutazione dei mezzi di prova acquisiti al processo da parte degli arbitri non può essere denunciata quale vizio di nullità del lodo neppure sotto il profilo del difetto di motivazione ai sensi dell'art. 829
pagina 5 di 7 n. 5 cod. proc. civ., essendo tale vizio ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto, o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'iter del ragionamento eseguito dagli arbitri e di individuare la ratio della decisione adottata
(Cass. Sez. U 8-10- 2008 n. 24785 Rv. 604881-01).
Orbene, dovendo la Corte d'Appello limitarsi all'accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori in procedendo, nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dal medesimo art. 829
c.p.c., nessuno di questo vizi può dirsi sussistente nel caso di specie.
4. - Con il quarto motivo, l'impugnante società denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. per avere l'arbitro desunto l'abuso di maggioranza e/o l'eccesso di potere attraverso semplici presunzioni e/o dell'art. 2967 c.c. poiché l'onere di provare che il socio di maggioranza abbia abusato del proprio diritto di voto grava sul socio di minoranza che assume l'illegittimità della deliberazione.
Anche tale motivo è inammissibile, posto che in sostanza lamenta che l'arbitro abbia fondato la propria decisione su mere presunzioni;
ora, il motivo è finalizzato a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti già oggetto della decisione arbitrale, per il fatto che l'arbitro avrebbe utilizzato mere presunzioni ponendole a fondamento della decisione;
ma questa valutazione è preclusa in questa sede, anche in termini di verifica dell'adeguatezza e congruenza dell'iter argomentativo seguito dagli arbitri.
5. - In conclusione, l'impugnazione dev'essere respinta in quanto infondata.
6. - Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo da liquidarsi secondo i parametri minimi previsti dal D.M. di riferimento (scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi), come da dispositivo che segue.
Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13 co. , della sussistenza dei presupposti CP_6 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso ogni diverso motivo, istanza o deduzione, decidendo sull'impugnazione proposta dalla Parte_1 avverso il lodo arbitrale notificato in data 24.2.2023, così provvede:
- rigetta, in quanto infondata, l'impugnazione;
- condanna l'impugnante a rifondere a parte impugnata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano per compensi in euro 4.996,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge;
pagina 6 di 7 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato che viene posto a carico dell'impugnante in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bari in data 4.6.2024
Il Consigliere est.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
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