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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/04/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10163/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10163/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOSCHELLA Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA MARIO BASTIA N. 30 40134 BOLOGNA presso il difensore avv. MOSCHELLA FRANCESCO
e (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOSCHELLA Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA MARIO BASTIA N. 30 40134 BOLOGNA presso il difensore avv. MOSCHELLA FRANCESCO
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04.09.2024 (nato a [...], il [...]) e Parte_1
(nata a [...], il [...]) ricorrevano per chiedere la separazione Controparte_1 personale e la regolamentazione dei rapporti parentali nell'interesse della figlia minore, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a RI (BO), il giorno 20.05.2017 con atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio al n. 10, Parte 1, anno 2017.
Dalla loro unione è nata una figlia, (Bologna, il 18.01.2012 – oggi 13 anni). Persona_1
Con l'insorgere di difficoltà nel rapporto coniugale, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, gli odierni ricorrenti hanno deciso di addivenire ad una separazione consensuale, rinunciando a comparire personalmente in udienza.
pagina 1 di 6 Il Giudice, infatti, fissava udienza al 22.11.2024, disponendone la trattazione cartolare ex art. 127ter cpc e fissando per le parti termine perentorio fino alla data di udienza per il deposito di note scritte.
I ricorrenti depositavano note scritte nei termini concessi, note che si intendono in questa sede richiamate, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
Queste le condizioni delle parti:
- ratificare la separazione di fatto già intercorrente tra i coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente nel mutuo rispetto e senza alcuna reciproca interferenza;
- la minore sarà affidata ad ambo i genitori, in maniera condivisa secondo il Persona_1 programma determinato dalle parti (di cui al ricorso), vivrà ed abiterà in RI (BO) via
Zenzalino Nord nr 29 con la madre, sig.ra , quale genitore di riferimento;
Controparte_1
- il sig. corrisponderà, quale contributo al mantenimento della piccola la Parte_1 Per_1 somma di € 250,00 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese.
Il pagamento verrà effettuato in maniera tracciata in favore della madre della bambina, sig.ra
Dopo il primo anno, la somma sarà suscettibile di aggiornamento secondo Controparte_1
l'andamento annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo. Le spese straordinarie di
[...]
saranno ripartite nella misura del 50% tra ambo i genitori, i quali applicano al riguardo Per_1 il vigente Protocollo in materia di spese straordinarie del Tribunale Ordinario di Bologna del 07/agosto/2017.
- i coniugi rinunciano, in condizione di reciprocità, alla costituzione di un assegno di mantenimento, poiché entrambi svolgono una attività lavorativa dalla quale traggono redditi sufficienti al proprio mantenimento ed a condurre una vita dignitosa;
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti la figlia della coppia, ancora minorenne, sia in termini di suo mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del suo diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento: la separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in sede di note scritte in sostituzione dell'udienza.
I coniugi, infatti, vivono già una separazione di fatto, avendo deciso di porre fine alla coabitazione e alla convivenza familiare con decorrenza da luglio 2024.
Non può essere ricostituita, dunque, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse della minore l'affido condiviso con collocamento presso la madre, in RI (BO), via Zenzalino Nord n. 29.
Venendo, allora, alla regolamentazione delle visite e delle relazioni padre-figlia, queste sono stabilite secondo canoni ordinari, comunemente adottati in casi che non presentino profili di particolare problematicità di rapporti genitore/figli: così da consentire e realizzare il diritto alla bi-genitorialità nel preminente interesse delle minori a conservare un sano e completo rapporto con entrambi i genitori.
pagina 2 di 6 La determinazione dell'assegno di mantenimento della figlia - secondo il combinato disposto degli artt.147 e 315 bis c.c. - appare congrua in virtù dell'età della minore e delle capacità di reddito delle parti, come risultante dagli atti (rispettive condizioni reddituali); dagli atti (rispettive condizioni reddituali), con particolare riguardo a quelle del coniuge obbligato;
nonché dei tempi di sua permanenza con i genitori.
Le parti, infatti, concordano nel porre a carico del padre, sig. l'obbligo di contribuire al Per_1 mantenimento della figlia minore, versando un assegno mensile di 250,00 (duecentocinquanta/00) euro, annualmente rivalutabile in base ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come dettagliate dal
Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna.
Le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura e i termini della presente decisione sussistono giustificati motivi perché le spese del procedimento siano interamente compensate.
*****
PQM
Il Tribunale definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione personale tra
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata a [...], il [...]) Controparte_1 unitisi in matrimonio a RI (BO), il giorno 20.05.2017 con atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio al n. 10, Parte 1, anno 2017
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. dà atto e dispone che la minore sarà affidata ad ambo i genitori, in maniera condivisa, Persona_1 con collocamento prevalente presso la madre, in RI (BO) via Zenzalino Nord nr 29.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata dagli stessi genitori congiuntamente e saranno loro ad assumere le decisioni di maggiore interesse per la figlia, di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della figlia. La responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni relative all'ordinaria condizione della vita di sarà, invece, esercitata in via esclusiva Per_1 dal genitore presso il quale o con il quale i troverà, di volta in volta Per_1
dà atto e dispone che, salvo diversi accordi, il padre, sig. possa vedere e tenere con sé la Per_1 figlia secondo il seguente calendario:
- trascorrerà i mercoledì con il padre ed i giorni di lunedì, martedì e giovedì con la madre. Per_1
Trascorrerà, a settimane alterne, un weekend, comprensivo di venerdì- sabato e domenica, con il padre ed uno con la madre
- Durante il periodo scolastico;
pagina 3 di 6 La bambina sarà accompagnata a scuola dal genitore, con il quale avrà pernottato e sarà ricondotta a casa dall'altro genitore. Il venerdì, sarà ricondotta a casa dal genitore con il quale trascorrerà il fine settimana, salvo diverso accordo intercorso tra i genitori;
- Durante le vacanze
- rascorrerà le festività natalizie e quelle pasquali in attuazione del principio della reciprocità Per_1 dei rapporti genitoriali, pertanto, ad anni alterni, dal 22 dicembre al 27 dicembre starà con un genitore e dal 28 dicembre al 02 gennaio con l'altro genitore e, ad anni alterni, con un genitore trascorrerà il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il giorno di Pasquetta, salvo diversi accordi tra i coniugi.
- trascorrerà con il padre quindici giorni, durante le vacanze estive, in periodo da concordare Per_1 con la madre, entro il giorno 15 Maggio di ogni anno, tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative di entrambi i genitori. Lo stesso periodo di vacanze o trascorrerà con la mamma. Per_1
- Stesso principio dell'alternanza, salvo diversa pattuizione, troverà applicazione per il periodo che la bambina trascorrerà con uno dei genitori durante i ponti del 1° maggio, del 25 aprile, del 8 dicembre, del 2 giugno e della festività del santo patrono. Il tutto fatti salvi diversi accordi da assumersi di volta in volta, tenuto conto degli impegni lavorativi dei coniugi e delle esigenze di vita scolastica ed extrascolastica della figlia con conseguente possibilità di recupero.
In ogni caso, i genitori gestiranno il rapporto con nel pieno e primario rispetto della stessa, Per_1 tenendo in dovuta considerazione le sue istanze, i suoi desideri e primari interessi, in spirito di collaborazione e responsabilità, al fine di favorire una crescita armonica della figlia.
Entrambi i coniugi si obbligano a mantenere con i nonni, sia materni che paterni, un rapporto significativo, consentendo agli stessi di incontrare e frequentare la nipote. dà atto e dispone che il sig. corrisponderà, quale contributo al mantenimento della Parte_1 piccola la somma di € 250,00 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese. Per_1
Il pagamento verrà effettuato in maniera tracciata in favore della madre della bambina, sig.ra CP_1
. Dopo il primo anno, la somma sarà suscettibile di aggiornamento secondo l'andamento
[...] annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo. dà atto e dispone che le spese straordinarie di saranno ripartite nella misura del 50% Persona_1 tra ambo i genitori, i quali applicano al riguardo il vigente Protocollo in materia di spese straordinarie del Tribunale Ordinario di Bologna del 07/agosto/2017.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature
e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata pagina 4 di 6 dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che le parti si rilasciano il reciproco consenso affinché la figlia abbia un autonomo Per_1 passaporto dà atto l'unità immobiliare, RI (BO) - via Zenzalino Nord nr 29, è stata formalmente concessa in locazione al sig. il quale, in ragione della importante estensione del bene immobile, vi ha Parte_1 posto anche la sede legale della propria ditta individuale.
Per tale duplice destinazione del medesimo immobile, l'accesso al medesimo da parte del sig. Pt_1 deve essere così di seguito regolamentato: l'accesso del sig. alla unità abitativa
[...] Parte_1 posta in RI, via Zenzalino Nord nr 29 deve essere comunicato almeno un giorno prima alla sig.ra a mezzo comunicazione WhatsApp-messanger. Tale accesso è consentito e deve Controparte_1 avvenire nel giorno e nell'orario concordato quando nell'immobile non è presente la sig.ra CP_1
[...]
In posizione adiacente all'unità immobiliare indicata vi è l'autorimessa, che costituisce, in via esclusiva, il magazzino-deposito della ed è dotato di accesso indipendente. Controparte_2
L'accesso all'immobile, costituente autorimessa-magazzino della non sarà Controparte_3 soggetta alla regolamentazione delle condizioni di utilizzo, precedentemente stabilite per l'unità immobiliare limitrofa.
La sig.ra continuerà ad abitare insieme alla figlia 'immobile menzionato, fino Controparte_1 Per_1
a quando non avrà reperito sul mercato immobiliare altra idonea abitazione dove trasferirsi. La sig.ra a far data dal 01/luglio/2024 e fino a quando rimarrà nell'immobile posto in RI, Controparte_1 via Zenzalino Nord nr 29, sarà onerata dall'obbligo di pagare il canone di locazione contrattualmente pattuito con il locatore, tutte le utenze domestiche, e gli eventuali oneri accessori, nella misura dovuta. pagina 5 di 6 Successivamente, al momento in cui l'immobile di RI (BO), via Zenzalino Nord nr 29, sarà volontariamente rilasciato libero da persone e sgombro da cose, il sig. che ne ha Parte_1 interesse ed è il conduttore sotto il profilo formale, si trasferirà stabilendovi il proprio domicilio. La sig.ra fissa in un anno il periodo in cui abiterà insieme alla figlia e manterrà il Controparte_1 domicilio in RI (BO), via Zenzalino Nord nr 29; dà atto che i coniugi rinunciano, in condizione di reciprocità, alla costituzione di un assegno di mantenimento
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 15.01.2025.
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10163/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOSCHELLA Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA MARIO BASTIA N. 30 40134 BOLOGNA presso il difensore avv. MOSCHELLA FRANCESCO
e (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOSCHELLA Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA MARIO BASTIA N. 30 40134 BOLOGNA presso il difensore avv. MOSCHELLA FRANCESCO
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04.09.2024 (nato a [...], il [...]) e Parte_1
(nata a [...], il [...]) ricorrevano per chiedere la separazione Controparte_1 personale e la regolamentazione dei rapporti parentali nell'interesse della figlia minore, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a RI (BO), il giorno 20.05.2017 con atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio al n. 10, Parte 1, anno 2017.
Dalla loro unione è nata una figlia, (Bologna, il 18.01.2012 – oggi 13 anni). Persona_1
Con l'insorgere di difficoltà nel rapporto coniugale, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, gli odierni ricorrenti hanno deciso di addivenire ad una separazione consensuale, rinunciando a comparire personalmente in udienza.
pagina 1 di 6 Il Giudice, infatti, fissava udienza al 22.11.2024, disponendone la trattazione cartolare ex art. 127ter cpc e fissando per le parti termine perentorio fino alla data di udienza per il deposito di note scritte.
I ricorrenti depositavano note scritte nei termini concessi, note che si intendono in questa sede richiamate, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
Queste le condizioni delle parti:
- ratificare la separazione di fatto già intercorrente tra i coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente nel mutuo rispetto e senza alcuna reciproca interferenza;
- la minore sarà affidata ad ambo i genitori, in maniera condivisa secondo il Persona_1 programma determinato dalle parti (di cui al ricorso), vivrà ed abiterà in RI (BO) via
Zenzalino Nord nr 29 con la madre, sig.ra , quale genitore di riferimento;
Controparte_1
- il sig. corrisponderà, quale contributo al mantenimento della piccola la Parte_1 Per_1 somma di € 250,00 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese.
Il pagamento verrà effettuato in maniera tracciata in favore della madre della bambina, sig.ra
Dopo il primo anno, la somma sarà suscettibile di aggiornamento secondo Controparte_1
l'andamento annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo. Le spese straordinarie di
[...]
saranno ripartite nella misura del 50% tra ambo i genitori, i quali applicano al riguardo Per_1 il vigente Protocollo in materia di spese straordinarie del Tribunale Ordinario di Bologna del 07/agosto/2017.
- i coniugi rinunciano, in condizione di reciprocità, alla costituzione di un assegno di mantenimento, poiché entrambi svolgono una attività lavorativa dalla quale traggono redditi sufficienti al proprio mantenimento ed a condurre una vita dignitosa;
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti la figlia della coppia, ancora minorenne, sia in termini di suo mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del suo diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento: la separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in sede di note scritte in sostituzione dell'udienza.
I coniugi, infatti, vivono già una separazione di fatto, avendo deciso di porre fine alla coabitazione e alla convivenza familiare con decorrenza da luglio 2024.
Non può essere ricostituita, dunque, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse della minore l'affido condiviso con collocamento presso la madre, in RI (BO), via Zenzalino Nord n. 29.
Venendo, allora, alla regolamentazione delle visite e delle relazioni padre-figlia, queste sono stabilite secondo canoni ordinari, comunemente adottati in casi che non presentino profili di particolare problematicità di rapporti genitore/figli: così da consentire e realizzare il diritto alla bi-genitorialità nel preminente interesse delle minori a conservare un sano e completo rapporto con entrambi i genitori.
pagina 2 di 6 La determinazione dell'assegno di mantenimento della figlia - secondo il combinato disposto degli artt.147 e 315 bis c.c. - appare congrua in virtù dell'età della minore e delle capacità di reddito delle parti, come risultante dagli atti (rispettive condizioni reddituali); dagli atti (rispettive condizioni reddituali), con particolare riguardo a quelle del coniuge obbligato;
nonché dei tempi di sua permanenza con i genitori.
Le parti, infatti, concordano nel porre a carico del padre, sig. l'obbligo di contribuire al Per_1 mantenimento della figlia minore, versando un assegno mensile di 250,00 (duecentocinquanta/00) euro, annualmente rivalutabile in base ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come dettagliate dal
Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna.
Le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura e i termini della presente decisione sussistono giustificati motivi perché le spese del procedimento siano interamente compensate.
*****
PQM
Il Tribunale definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione personale tra
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata a [...], il [...]) Controparte_1 unitisi in matrimonio a RI (BO), il giorno 20.05.2017 con atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio al n. 10, Parte 1, anno 2017
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. dà atto e dispone che la minore sarà affidata ad ambo i genitori, in maniera condivisa, Persona_1 con collocamento prevalente presso la madre, in RI (BO) via Zenzalino Nord nr 29.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata dagli stessi genitori congiuntamente e saranno loro ad assumere le decisioni di maggiore interesse per la figlia, di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della figlia. La responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni relative all'ordinaria condizione della vita di sarà, invece, esercitata in via esclusiva Per_1 dal genitore presso il quale o con il quale i troverà, di volta in volta Per_1
dà atto e dispone che, salvo diversi accordi, il padre, sig. possa vedere e tenere con sé la Per_1 figlia secondo il seguente calendario:
- trascorrerà i mercoledì con il padre ed i giorni di lunedì, martedì e giovedì con la madre. Per_1
Trascorrerà, a settimane alterne, un weekend, comprensivo di venerdì- sabato e domenica, con il padre ed uno con la madre
- Durante il periodo scolastico;
pagina 3 di 6 La bambina sarà accompagnata a scuola dal genitore, con il quale avrà pernottato e sarà ricondotta a casa dall'altro genitore. Il venerdì, sarà ricondotta a casa dal genitore con il quale trascorrerà il fine settimana, salvo diverso accordo intercorso tra i genitori;
- Durante le vacanze
- rascorrerà le festività natalizie e quelle pasquali in attuazione del principio della reciprocità Per_1 dei rapporti genitoriali, pertanto, ad anni alterni, dal 22 dicembre al 27 dicembre starà con un genitore e dal 28 dicembre al 02 gennaio con l'altro genitore e, ad anni alterni, con un genitore trascorrerà il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il giorno di Pasquetta, salvo diversi accordi tra i coniugi.
- trascorrerà con il padre quindici giorni, durante le vacanze estive, in periodo da concordare Per_1 con la madre, entro il giorno 15 Maggio di ogni anno, tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative di entrambi i genitori. Lo stesso periodo di vacanze o trascorrerà con la mamma. Per_1
- Stesso principio dell'alternanza, salvo diversa pattuizione, troverà applicazione per il periodo che la bambina trascorrerà con uno dei genitori durante i ponti del 1° maggio, del 25 aprile, del 8 dicembre, del 2 giugno e della festività del santo patrono. Il tutto fatti salvi diversi accordi da assumersi di volta in volta, tenuto conto degli impegni lavorativi dei coniugi e delle esigenze di vita scolastica ed extrascolastica della figlia con conseguente possibilità di recupero.
In ogni caso, i genitori gestiranno il rapporto con nel pieno e primario rispetto della stessa, Per_1 tenendo in dovuta considerazione le sue istanze, i suoi desideri e primari interessi, in spirito di collaborazione e responsabilità, al fine di favorire una crescita armonica della figlia.
Entrambi i coniugi si obbligano a mantenere con i nonni, sia materni che paterni, un rapporto significativo, consentendo agli stessi di incontrare e frequentare la nipote. dà atto e dispone che il sig. corrisponderà, quale contributo al mantenimento della Parte_1 piccola la somma di € 250,00 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese. Per_1
Il pagamento verrà effettuato in maniera tracciata in favore della madre della bambina, sig.ra CP_1
. Dopo il primo anno, la somma sarà suscettibile di aggiornamento secondo l'andamento
[...] annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo. dà atto e dispone che le spese straordinarie di saranno ripartite nella misura del 50% Persona_1 tra ambo i genitori, i quali applicano al riguardo il vigente Protocollo in materia di spese straordinarie del Tribunale Ordinario di Bologna del 07/agosto/2017.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature
e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata pagina 4 di 6 dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che le parti si rilasciano il reciproco consenso affinché la figlia abbia un autonomo Per_1 passaporto dà atto l'unità immobiliare, RI (BO) - via Zenzalino Nord nr 29, è stata formalmente concessa in locazione al sig. il quale, in ragione della importante estensione del bene immobile, vi ha Parte_1 posto anche la sede legale della propria ditta individuale.
Per tale duplice destinazione del medesimo immobile, l'accesso al medesimo da parte del sig. Pt_1 deve essere così di seguito regolamentato: l'accesso del sig. alla unità abitativa
[...] Parte_1 posta in RI, via Zenzalino Nord nr 29 deve essere comunicato almeno un giorno prima alla sig.ra a mezzo comunicazione WhatsApp-messanger. Tale accesso è consentito e deve Controparte_1 avvenire nel giorno e nell'orario concordato quando nell'immobile non è presente la sig.ra CP_1
[...]
In posizione adiacente all'unità immobiliare indicata vi è l'autorimessa, che costituisce, in via esclusiva, il magazzino-deposito della ed è dotato di accesso indipendente. Controparte_2
L'accesso all'immobile, costituente autorimessa-magazzino della non sarà Controparte_3 soggetta alla regolamentazione delle condizioni di utilizzo, precedentemente stabilite per l'unità immobiliare limitrofa.
La sig.ra continuerà ad abitare insieme alla figlia 'immobile menzionato, fino Controparte_1 Per_1
a quando non avrà reperito sul mercato immobiliare altra idonea abitazione dove trasferirsi. La sig.ra a far data dal 01/luglio/2024 e fino a quando rimarrà nell'immobile posto in RI, Controparte_1 via Zenzalino Nord nr 29, sarà onerata dall'obbligo di pagare il canone di locazione contrattualmente pattuito con il locatore, tutte le utenze domestiche, e gli eventuali oneri accessori, nella misura dovuta. pagina 5 di 6 Successivamente, al momento in cui l'immobile di RI (BO), via Zenzalino Nord nr 29, sarà volontariamente rilasciato libero da persone e sgombro da cose, il sig. che ne ha Parte_1 interesse ed è il conduttore sotto il profilo formale, si trasferirà stabilendovi il proprio domicilio. La sig.ra fissa in un anno il periodo in cui abiterà insieme alla figlia e manterrà il Controparte_1 domicilio in RI (BO), via Zenzalino Nord nr 29; dà atto che i coniugi rinunciano, in condizione di reciprocità, alla costituzione di un assegno di mantenimento
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 15.01.2025.
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
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