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Decreto 13 marzo 2025
Decreto 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, decreto 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
-----
Il Presidente della Sezione Lavoro ha emesso il seguente
DECRETO nel procedimento n. 504/2024 V.G., promosso
DA
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Elena Matrone (C.F. ); C.F._1
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
-intimato-
OGGETTO: equa riparazione ex lege n. 89/2001.
Letto il ricorso depositato il 28.11.2024 dalla ricorrente sopraindicata, relativo al giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001 riferito alla procedura di fallimento n. 80/2012 del Tribunale di Teramo, aperta con sentenza n. 80/2012 (depositata il
Contr 19.09.2012) dichiarativa del fallimento della “ ERR” - corrente in Teramo,
Frazione S. Atto Zona Ind. Snc - nella quale la ricorrente veniva ammessa al passivo fallimentare in data 22.01.2013 per la somma di € 4.497,56 in via chirografaria (n. ammissione 47);
rilevato che:
il ricorso è ammissibile in quanto è stato depositato entro il termine di cui all'art. 4 della legge 24 marzo 2001 n. 89 (come modificato dall'art. 55 del
D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 134 e come modificato dall'articolo 1 comma 777 lettera A della legge 28.12.2015 n. 208): infatti, il ricorso è stato depositato il 28.11.2024, mentre il decreto di chiusura della procedura concorsuale è stato depositato in data 15.05.2024;
l'adita Corte d'Appello di L'Aquila è competente territorialmente ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge 24 marzo 2001 n. 89, in quanto il fallimento della Contr
“ ERR” era pendente avanti il Tribunale di Teramo;
l'istante ha domandato il ristoro del danno non patrimoniale cagionato dall'eccessiva durata del processo, individuando in oltre 12 anni la durata dello stesso;
la durata rilevante del giudizio presupposto dev'essere verificata considerando quale termine iniziale il 22.01.2013, data di ammissione del credito della ricorrente al passivo fallimentare (in tal senso, cfr. Cass. n. 7864/2018, secondo la quale “In tema di equa riparazione, nei procedimenti fallimentari rileva come dies a quo l'effettiva ammissione al passivo e non la semplice domanda.
Dunque, per i creditori che lamentano la lunghezza del procedimento fallimentare la data dalla quale calcolare la ragionevole durata, ai fini dell'indennizzo previsto dalla legge Pinto, è quella dell'ammissione al passivo
e non della domanda”) e quale termine finale la data del 15.05.2024 (di chiusura della procedura concorsuale), con detrazione del periodo di sospensione legale dal 9.03.2020 all'11.05.2020 (per giorni 64) disposto dalla normativa emergenziale dovuta alla pandemia da di cui all'art. 83 Pt_2
comma 10 D.L. 18/20 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del periodo decorrente dal 30.10.2016 sino al 31.5.2017 (per giorni 212), durante il quale, in base all'art. 49, commi 1 e 9 ter, d.l. n. 189 del 2016 – convertito con modificazioni dalla Legge n. 45 del 2017 – a seguito degli eventi sismici dell'autunno 2016, furono sospesi i giudizi pendenti dinanzi agli uffici giudiziari di Teramo;
la durata rilevante della procedura fallimentare deve dunque individuarsi in anni 11, mesi 1 e giorni 10;
da tale durata deve essere detratto il periodo di 6 anni che il comma 2 ter dell'art. 2 della legge n. 89/2001 considera in ogni caso come ragionevole in relazione alla definizione in modo irrevocabile del giudizio presupposto de quo; la durata del giudizio presupposto risulta pertanto eccedere di anni 5, mesi pag. 2 di 5 1 e giorni 10 il limite di ragionevolezza fissato dal legislatore, che, visto l'arrotondamento per difetto dato dalla frazione di anno inferiore ai sei mesi, ammontano ad anni 5;
il danno non patrimoniale lamentato dalla ricorrente deve essere oggetto di valutazione equitativa;
detto danno, pur non essendo configurabile in re ipsa, tuttavia, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, deve essere ritenuto normalmente esistente, sulla base dell'id quod plerumque accidit, a meno che non emerga la presenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che lo facciano positivamente escludere (in tal senso, cfr. Cass. n. 2246/2007 ed in senso conforme Cass. n. 26497/2019); nella specie, dalla documentazione in atti non emergono circostanze rilevanti in tal senso;
tenuto conto dei parametri indicati dall'art. 2 bis della legge n. 89/2001, ed in particolare della natura (persona giuridica) della creditrice, dell'entità
(modesta) dei crediti ammessi al passivo e dell'assenza di prova di contegni processuali volti a sollecitare la celere definizione del giudizio presupposto, può assumersi come base della liquidazione del danno (che ai sensi dell'art.
2-bis comma 3 legge n. 89/2001 non può in ogni caso superare l'ammontare del credito ammesso al passivo) l'importo annuo di € 400,00 per i primi tre anni di irragionevole durata e di € 480,00 per le successive due annualità fino alla quinta
(in applicazione dei correttivi in aumento di cui all'art. 2 bis comma 1 legge n. 89 del 2001) sicché la somma da liquidarsi in favore della società ricorrente ammonta complessivamente ad € 2.160,00;
sull'indennizzo così individuato non trova applicazione la previsione di cui all'art. 2 bis comma 1 bis legge n. 89/2001. Al riguardo, si condivide in questa sede l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass. n. 25181/2021 successivamente confermato da Cass. n. 13536/2022, 18576/2022 e da ultimo da
Cass. n. 734/2023) secondo cui: “In tema di equa riparazione, la lettura comparata del comma 1 bis dell'art.
2-bis e del comma-2 bis dell'art. 2 impone di attribuire alle parole "processo" e "procedura concorsuale" un differente significato, tale da escludere che la prima disposizione - secondo cui «la somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo
pag. 3 di 5 presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta» - in quanto espressamente riferita al "processo", possa essere estesa alla "procedura concorsuale", come anche confermato dall'interpretazione sistematica di tali norme, giacché la presenza di più di dieci
o addirittura cinquanta parti, mentre nel processo di cognizione costituisce evenienza infrequente, se non rara, nelle procedure concorsuali, invece, la compresenza di una pluralità di creditori, costituisce l'ipotesi fisiologica e ordinaria, con la conseguenza che l'applicazione ad esse di tale disposizione produrrebbe un effetto distorsivo di implicita e casuale (e perciò irragionevole) penalizzazione del cittadino ammesso al passivo di una procedura concorsuale rispetto a quello che partecipi ad un ordinario processo di cognizione” (Cass. n.
25181/2021; nello stesso senso, cfr. Cass. 18150/2011, secondo la quale: “La riduzione di cui alla l. n. 89/2001, comma 1 bis dell'art. 2 bis, non si applica alle procedure concorsuali, salvo l'ipotesi che il richiedente l'indennizzo risulti essersi insinuato al passivo con istanza riguardante una pluralità di altri soggetti, nella misura prevista dalla norma, fermo restando che il numero complessivo dei creditori interessati alla procedura ben può costituire parametro di riduzione per la complessità della stessa, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della medesima legge”);
sulla somma liquidata competono, in quanto richiesti, gli interessi legali, mentre non compete la rivalutazione monetaria, stante la natura indennitaria dell'obbligazione (Cass. 18150/2011);
le spese della presente fase processuale vanno liquidate in € 308,10 da distrarsi in favore del difensore antistatario, importo così determinato in applicazione della tariffa ordinaria per i procedimenti di ingiunzione, secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (importo minimo previsto per lo scaglione di riferimento, individuato in base all'importo liquidato a titolo di indennizzo, applicabile in considerazione della serialità del contenzioso e della scarsa complessità delle questioni trattate), previa applicazione della maggiorazione del 30% di cui all'art. 4 comma 1 bis del predetto decreto (stante la presenza,
pag. 4 di 5 nel ricorso, di collegamenti ipertestuali), oltre ad € 27,00 per le spese documentate;
P. Q. M.
ingiunge al Ministero della Giustizia:
1. di pagare, senza dilazione, a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo di cui in motivazione, alla ricorrente indicata in epigrafe, la somma di € 2.160,00, oltre interessi legali dalla data del 28.11.2024 al saldo;
2. di pagare in favore dell'Avv. Elena Matrone, in qualità di difensore antistatario, le spese processuali, che liquida in € 308,10 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA, CAP di legge ed € 27,00 per rimborso delle spese documentate.
L'Aquila, 13 marzo 2025
Il Presidente Sez. Lav. dott. Fabrizio Riga
pag. 5 di 5
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
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Il Presidente della Sezione Lavoro ha emesso il seguente
DECRETO nel procedimento n. 504/2024 V.G., promosso
DA
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Elena Matrone (C.F. ); C.F._1
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
-intimato-
OGGETTO: equa riparazione ex lege n. 89/2001.
Letto il ricorso depositato il 28.11.2024 dalla ricorrente sopraindicata, relativo al giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001 riferito alla procedura di fallimento n. 80/2012 del Tribunale di Teramo, aperta con sentenza n. 80/2012 (depositata il
Contr 19.09.2012) dichiarativa del fallimento della “ ERR” - corrente in Teramo,
Frazione S. Atto Zona Ind. Snc - nella quale la ricorrente veniva ammessa al passivo fallimentare in data 22.01.2013 per la somma di € 4.497,56 in via chirografaria (n. ammissione 47);
rilevato che:
il ricorso è ammissibile in quanto è stato depositato entro il termine di cui all'art. 4 della legge 24 marzo 2001 n. 89 (come modificato dall'art. 55 del
D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 134 e come modificato dall'articolo 1 comma 777 lettera A della legge 28.12.2015 n. 208): infatti, il ricorso è stato depositato il 28.11.2024, mentre il decreto di chiusura della procedura concorsuale è stato depositato in data 15.05.2024;
l'adita Corte d'Appello di L'Aquila è competente territorialmente ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge 24 marzo 2001 n. 89, in quanto il fallimento della Contr
“ ERR” era pendente avanti il Tribunale di Teramo;
l'istante ha domandato il ristoro del danno non patrimoniale cagionato dall'eccessiva durata del processo, individuando in oltre 12 anni la durata dello stesso;
la durata rilevante del giudizio presupposto dev'essere verificata considerando quale termine iniziale il 22.01.2013, data di ammissione del credito della ricorrente al passivo fallimentare (in tal senso, cfr. Cass. n. 7864/2018, secondo la quale “In tema di equa riparazione, nei procedimenti fallimentari rileva come dies a quo l'effettiva ammissione al passivo e non la semplice domanda.
Dunque, per i creditori che lamentano la lunghezza del procedimento fallimentare la data dalla quale calcolare la ragionevole durata, ai fini dell'indennizzo previsto dalla legge Pinto, è quella dell'ammissione al passivo
e non della domanda”) e quale termine finale la data del 15.05.2024 (di chiusura della procedura concorsuale), con detrazione del periodo di sospensione legale dal 9.03.2020 all'11.05.2020 (per giorni 64) disposto dalla normativa emergenziale dovuta alla pandemia da di cui all'art. 83 Pt_2
comma 10 D.L. 18/20 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del periodo decorrente dal 30.10.2016 sino al 31.5.2017 (per giorni 212), durante il quale, in base all'art. 49, commi 1 e 9 ter, d.l. n. 189 del 2016 – convertito con modificazioni dalla Legge n. 45 del 2017 – a seguito degli eventi sismici dell'autunno 2016, furono sospesi i giudizi pendenti dinanzi agli uffici giudiziari di Teramo;
la durata rilevante della procedura fallimentare deve dunque individuarsi in anni 11, mesi 1 e giorni 10;
da tale durata deve essere detratto il periodo di 6 anni che il comma 2 ter dell'art. 2 della legge n. 89/2001 considera in ogni caso come ragionevole in relazione alla definizione in modo irrevocabile del giudizio presupposto de quo; la durata del giudizio presupposto risulta pertanto eccedere di anni 5, mesi pag. 2 di 5 1 e giorni 10 il limite di ragionevolezza fissato dal legislatore, che, visto l'arrotondamento per difetto dato dalla frazione di anno inferiore ai sei mesi, ammontano ad anni 5;
il danno non patrimoniale lamentato dalla ricorrente deve essere oggetto di valutazione equitativa;
detto danno, pur non essendo configurabile in re ipsa, tuttavia, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, deve essere ritenuto normalmente esistente, sulla base dell'id quod plerumque accidit, a meno che non emerga la presenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che lo facciano positivamente escludere (in tal senso, cfr. Cass. n. 2246/2007 ed in senso conforme Cass. n. 26497/2019); nella specie, dalla documentazione in atti non emergono circostanze rilevanti in tal senso;
tenuto conto dei parametri indicati dall'art. 2 bis della legge n. 89/2001, ed in particolare della natura (persona giuridica) della creditrice, dell'entità
(modesta) dei crediti ammessi al passivo e dell'assenza di prova di contegni processuali volti a sollecitare la celere definizione del giudizio presupposto, può assumersi come base della liquidazione del danno (che ai sensi dell'art.
2-bis comma 3 legge n. 89/2001 non può in ogni caso superare l'ammontare del credito ammesso al passivo) l'importo annuo di € 400,00 per i primi tre anni di irragionevole durata e di € 480,00 per le successive due annualità fino alla quinta
(in applicazione dei correttivi in aumento di cui all'art. 2 bis comma 1 legge n. 89 del 2001) sicché la somma da liquidarsi in favore della società ricorrente ammonta complessivamente ad € 2.160,00;
sull'indennizzo così individuato non trova applicazione la previsione di cui all'art. 2 bis comma 1 bis legge n. 89/2001. Al riguardo, si condivide in questa sede l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass. n. 25181/2021 successivamente confermato da Cass. n. 13536/2022, 18576/2022 e da ultimo da
Cass. n. 734/2023) secondo cui: “In tema di equa riparazione, la lettura comparata del comma 1 bis dell'art.
2-bis e del comma-2 bis dell'art. 2 impone di attribuire alle parole "processo" e "procedura concorsuale" un differente significato, tale da escludere che la prima disposizione - secondo cui «la somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo
pag. 3 di 5 presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta» - in quanto espressamente riferita al "processo", possa essere estesa alla "procedura concorsuale", come anche confermato dall'interpretazione sistematica di tali norme, giacché la presenza di più di dieci
o addirittura cinquanta parti, mentre nel processo di cognizione costituisce evenienza infrequente, se non rara, nelle procedure concorsuali, invece, la compresenza di una pluralità di creditori, costituisce l'ipotesi fisiologica e ordinaria, con la conseguenza che l'applicazione ad esse di tale disposizione produrrebbe un effetto distorsivo di implicita e casuale (e perciò irragionevole) penalizzazione del cittadino ammesso al passivo di una procedura concorsuale rispetto a quello che partecipi ad un ordinario processo di cognizione” (Cass. n.
25181/2021; nello stesso senso, cfr. Cass. 18150/2011, secondo la quale: “La riduzione di cui alla l. n. 89/2001, comma 1 bis dell'art. 2 bis, non si applica alle procedure concorsuali, salvo l'ipotesi che il richiedente l'indennizzo risulti essersi insinuato al passivo con istanza riguardante una pluralità di altri soggetti, nella misura prevista dalla norma, fermo restando che il numero complessivo dei creditori interessati alla procedura ben può costituire parametro di riduzione per la complessità della stessa, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della medesima legge”);
sulla somma liquidata competono, in quanto richiesti, gli interessi legali, mentre non compete la rivalutazione monetaria, stante la natura indennitaria dell'obbligazione (Cass. 18150/2011);
le spese della presente fase processuale vanno liquidate in € 308,10 da distrarsi in favore del difensore antistatario, importo così determinato in applicazione della tariffa ordinaria per i procedimenti di ingiunzione, secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (importo minimo previsto per lo scaglione di riferimento, individuato in base all'importo liquidato a titolo di indennizzo, applicabile in considerazione della serialità del contenzioso e della scarsa complessità delle questioni trattate), previa applicazione della maggiorazione del 30% di cui all'art. 4 comma 1 bis del predetto decreto (stante la presenza,
pag. 4 di 5 nel ricorso, di collegamenti ipertestuali), oltre ad € 27,00 per le spese documentate;
P. Q. M.
ingiunge al Ministero della Giustizia:
1. di pagare, senza dilazione, a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo di cui in motivazione, alla ricorrente indicata in epigrafe, la somma di € 2.160,00, oltre interessi legali dalla data del 28.11.2024 al saldo;
2. di pagare in favore dell'Avv. Elena Matrone, in qualità di difensore antistatario, le spese processuali, che liquida in € 308,10 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA, CAP di legge ed € 27,00 per rimborso delle spese documentate.
L'Aquila, 13 marzo 2025
Il Presidente Sez. Lav. dott. Fabrizio Riga
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