Sentenza 3 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 03/10/2023, n. 14574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14574 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/10/2023
N. 14574/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02288/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2288 del 2018, proposto da -OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Africa 120;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della determinazione della Direzione Generale per il Personale Militare, II Reparto, 4^ Divisione, prot. -OMISSIS-, notificato alla ricorrente in data -OMISSIS- e relativo alla NON IDONEITA' all'avanzamento al grado di Maggiore, per l'anno 2017, oltre a tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ai predetti documenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato la determinazione del -OMISSIS- con la quale la Direzione Generale per il Personale Militare l’ha ritenta inidonea all’avanzamento al grado di Maggiore, per l’anno 2017 per la seguente motivazione “ in quanto non ha raggiunto quei livelli minimi di maturità ed affidabilità necessari ed imprescindibili ai fini dell’avanzamento evidenziando criticità in termini di qualità caratteriali, relazionali e professionali che ne hanno influenzato in maniera non favorevole il proprio rendimento complessivo ”.
Avverso il suddetto provvedimento articola i seguenti motivi di diritto:
1) Eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia. Eccesso di potere per errore e/o carenza nei presupposti di fatto, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, difetto e insufficienza di istruttoria ed errore sul metodo di accertamento.
2) Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990. Violazione dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per sviamento.
Il giudizio impugnato sarebbe illegittimo in quanto nella carriera della ricorrente non vi sarebbero sanzioni disciplinari e il giudizio rilasciato dai suoi superiori ai fini dell’avanzamento sarebbe di superiore alla media. Pertanto il provvedimento non sarebbe correttamente motivato, tanto più che, a fronte del periodo in cui avrebbe fornito un rendimento insoddisfacente, l’Amministrazione non avrebbe supportato tale affermazione con alcun dato indicativo. Inoltre non sarebbe supportato dalla realtà dei fatti la presunta inadeguatezza delle capacità professionali, delle qualità caratteriali e comportamentali della ricorrente, considerata la carriera e gli incarichi dalla stessa ricoperti con successo nonché i buoni rapporti e le professionalità dimostrate sul campo.
2. L’Amministrazione, ritualmente costituitasi, con memoria depositata in data 30.06.2023 ha controdedotto alle censure di parte ricorrente, evidenziando, tra l’altro, che la stessa è cessata dal servizio permanente, per infermità, a decorrere dal 15 febbraio 2020 e, in pari data, è stata collocata nella riserva, ai sensi dell’articolo 929, comma 1, lettera c) del c.o.m.. L’Amministrazione ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3. All’udienza pubblica del 5 luglio 2023, in vista della quale parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Pacifica giurisprudenza afferma che “ la valutazione conclusiva della Commissione di avanzamento sostanzia un apprezzamento di merito di per sé non sindacabile (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9374), che la rende soggetta in limiti assai ristretti al giudizio di legittimità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4247), in quanto espressione di discrezionalità tecnica; sicché essa è censurabile in sede giurisdizionale solo quando il suo esercizio appaia ictu oculi viziato da manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti o quando la motivazione sia assente o insufficiente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 aprile 2010, n. 2179; id., sez. IV, 13 ottobre 2010, n. 7482; id., sez. IV, 11 febbraio 2011, n. 929; id., sez. IV, 24 marzo 2011, n. 1816). ” (Consiglio di Stato, sez. II, 26/04/2022, n.3220).
Tali vizi non appaiono sussistere nel caso di specie.
Il provvedimento con cui la Commissione ha ritenuto inidonea la ricorrente all’ avanzamento a scelta al grado di Maggiore contiene un’analitica motivazione circa gli elementi che hanno condotto la Commissione medesima a tale esito. Invero, come emerge anche dall’esame della documentazione in atti, la Commissione ha operato la disamina degli elementi di carriera della ricorrente, fin da quando, con precedente provvedimento, aveva sospeso il giudizio sull’ avanzamento, ai sensi dell’art. 1032 c.o.m. al fine di acquisire ulteriori elementi sulla documentazione caratteristica ed il percorso professionale della ricorrente medesima. All’esito di tali valutazioni, considerati i chiarimenti ottenuti
dai superiori gerarchici della ricorrente, la Commissione ha ritenuto che la ricorrente medesima non avesse ancora sviluppato quei requisiti minimi di maturità ed affidabilità necessari ai fini dell’avanzamento. Al riguardo, invero, la Commissione aveva richiesto ai superiori gerarchici della ricorrente specificazioni in ordine ad alcune apparenti incongruenze contenute in alcune schede caratteristiche (per i periodi dal -OMISSIS-) tra i giudizi finali ed alcune voci interne, anche con riferimento all’abbassamento di qualifica intervenuta per il periodo dal -OMISSIS- da “eccellente “a “superiore alla media”. I soggetti interpellati hanno confermato i giudizi precedente espressi, circa il mancato raggiungimento, da parte della ricorrente medesima, dei requisiti di carattere e professionali necessari all’adempimento del grado superiore.
1.2. La circostanza, invero, che nella carriera della ricorrente non fossero presenti provvedimenti disciplinari o richiami e che la stessa avesse portato a termine con successo gli incarichi assegnati, in uno con il giudizio di superiore alla media, non sono sufficienti ad inficiare il giudizio della Commissione che, come evidenziato, è un giudizio tecnico discrezionale complessivo e riguardante aspetti più ampi, che prescindono dagli elementi sottolineati dalla ricorrente medesima. Non appare, invero, illogico o abnorme che l’Amministrazione abbia tratto, dalla documentazione caratteristica della ricorrente e dalle informazioni assunte dai propri superiori gerarchici, concordi sul punto, elementi che abbiano condotto ad un giudizio di mancato affinamento delle capacità relazionali e professionali indispensabili ai fini del raggiungimento del grado superiore, donde il giudizio di inidoneità all’avanzamento.
1.3. Il provvedimento impugnato, dunque, se da un lato non appare sproporzionato, illogico ed affetto da eccesso di potere, dall’altro non difetta nemmeno di motivazione, avendo la Commissione adeguatamente e diffusamente giustificato il proprio giudizio negativo, ancorandolo all’esistenza di dati oggettivi, quali la carenza di momenti formativi ed esperienziali ineludibili e rilevanti, quale bagaglio professionale richiesto per l’ordinaria progressione di carriera, le criticità in termini di qualità caratteriali, relazionali e professionali che hanno influenzato in maniera negativa il rendimento complessivo della ricorrente. Nel caso di specie, dunque, l'atto impugnato ha dato conto dell'iter logico seguito dall'Amministrazione e degli elementi presi in considerazione per addivenire al giudizio di inidoneità della ricorrente a svolgere le funzioni proprie del grado superiore, risultando, pertanto, privo di quei profili di illegittimità denunciati dalla ricorrente medesima.
2. Per le suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto.
3. Sussistono comprovate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandra Vallefuoco | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.